CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
YVES BOT
presentate il 20 settembre 2012 ( 1 )
Causa C-325/11
Krystyna Alder,
Ewald Alder
contro
Sabina Orlowska,
Czeslaw Orlowski
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy w Koszalinie (Polonia)]
«Notificazione e comunicazione degli atti giudiziari ed extragiudiziali — Regolamento (CE) n. 1393/2007 — Portata — Determinazione dei casi nei quali un atto deve essere trasmesso da uno Stato membro all’altro — Disposizione nazionale che prevede la notificazione fittizia mediante deposito nel fascicolo di causa qualora la parte domiciliata nel territorio di un altro Stato membro non designi un rappresentante per la ricezione delle notificazioni residente nel territorio nazionale»
1.
La presente domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione del regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale («notificazione o comunicazione degli atti») e che abroga il regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio ( 2 ).
2.
Più precisamente, la questione verte sul punto se gli Stati membri dispongano o meno di un margine di discrezionalità per stabilire i casi nei quali un atto debba formare oggetto di una trasmissione transfrontaliera secondo le modalità di cui al regolamento n. 1393/2007.
3.
Poiché l’applicazione uniforme delle norme in materia di notificazione e comunicazione degli atti giudiziari in tutti gli Stati membri costituisce un elemento importante della costruzione di uno spazio giudiziario europeo, l’aspetto tecnico e la complessità della materia, caratterizzata dalla sovrapposizione di norme nazionali, internazionali o di diritto dell’Unione e dalla coesistenza, nel medesimo ordinamento giuridico dell’Unione europea, delle norme del regolamento n. 1393/2007 e delle norme di altri strumenti, non devono nascondere l’indubbia rilevanza di tale questione, che offre alla Corte l’opportunità di precisare le modalità di articolazione tra le normative processuali nazionali e l’ordinamento giuridico dell’Unione.
4.
La presente causa trae origine da un ricorso proposto il 20 novembre 2008 dinanzi al Sąd Rejonowy w Koszalinie (Polonia) dalla sig.ra Alder e dal sig. Alder ( 3 ), residenti in Germania, nei confronti della sig.ra Orlowska e del sig. Orlowski, residenti in Polonia, al fine di ottenere un pagamento.
5.
Tale giudice ha informato i coniugi Alder in merito al loro obbligo di designare entro un mese un rappresentante per la ricezione delle notificazioni, ai sensi dell’articolo 11355 del codice di procedura civile polacco (Kodeks postępowania cywilnego) il quale prevede che, in caso di mancata designazione ad opera della parte che ha la residenza all’estero, di un rappresentante ad litem o di un rappresentante per la ricezione delle notificazioni, gli atti giudiziari destinati alla parte stessa sono depositati, ai fini del perfezionamento della notificazione, nel fascicolo di causa.
6.
Poiché i coniugi Alder non hanno designato un rappresentante ad litem né un rappresentante per la ricezione delle notificazioni, la loro domanda è stata respinta con sentenza del 5 giugno 2009, a seguito di un’udienza alla quale essi non sono comparsi.
7.
Il 29 ottobre 2009 i coniugi Alder hanno presentato una domanda di riapertura del procedimento e di annullamento della sentenza, sostenendo che erano stati privati della possibilità di agire, in quanto non erano stati effettivamente convocati all’udienza, e che, omettendo di notificare gli atti giudiziari al loro indirizzo in Germania, il Sąd Rejonowy w Koszalinie aveva violato il principio di non discriminazione in base alla nazionalità. Il suddetto giudice ha respinto la loro domanda il 23 giugno 2010.
8.
In seguito all’appello proposto dai coniugi Alder, il 19 aprile 2011 il Sąd Okregowy w Koszalinie (Polonia) ha annullato tale sentenza e rinviato la causa dinanzi al giudice adito inizialmente per un nuovo esame, considerando che la notificazione fittizia era contraria al regolamento n. 1393/2007.
9.
Il Sąd Rejonowy w Koszalinie, che non condivide l’analisi in parola, ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se l’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (…) [n. 1393/2007] e l’articolo 18 TFUE debbano essere interpretati nel senso che è ammissibile che il deposito nel fascicolo di causa degli atti giudiziari destinati alla parte avente la residenza o la dimora abituale in un altro Stato membro, valga come loro notificazione, qualora essa non abbia designato un rappresentante per la ricezione delle notificazioni residente nello Stato membro in cui si svolge il procedimento giudiziario».
I – Ambito normativo
A – Diritto dell’Unione
1. L’articolo 18 TFUE
10.
L’articolo 18 TFUE così recita:
«Nel campo di applicazione dei trattati, e senza pregiudizio delle disposizioni particolari dagli stessi previste, è vietata ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità.
Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono stabilire regole volte a vietare tali discriminazioni».
2. Il regolamento n. 1393/2007
11.
Il regolamento n. 1393/2007, che abroga e sostituisce il regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale ( 4 ), istituisce un sistema di notificazione e di comunicazione degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale negli Stati membri dell’Unione. Destinato ad accelerare e a facilitare la trasmissione degli atti, il regolamento n. 1393/2007 prevede la trasmissione diretta degli atti nel più breve tempo possibile ( 5 ) tramite organi mittenti e organi riceventi designati dagli Stati membri ( 6 ), pur ammettendo altre modalità di trasmissione ( 7 ), senza stabilire gerarchie tra le stesse ( 8 ), quali la trasmissione per via consolare o diplomatica, in caso di circostanze eccezionali ( 9 ), la notificazione o la comunicazione tramite agenti diplomatici o consolari ( 10 ), la notificazione o la comunicazione tramite i servizi postali ( 11 ) o la notificazione o comunicazione diretta tramite ufficiale giudiziario su domanda di chiunque vi abbia interesse ( 12 ).
12.
I considerando 6-9 del regolamento n. 1393/2007 sono così formulati:
«(6)
L’efficacia e la rapidità dei procedimenti giudiziari in materia civile esigono che la trasmissione degli atti giudiziari ed extragiudiziali avvenga in modo diretto e con mezzi rapidi tra gli organi locali designati dagli Stati membri. (...)
(7)
La rapidità della trasmissione giustifica l’uso di qualsiasi mezzo appropriato, purché risultino osservate talune condizioni di leggibilità e fedeltà del documento ricevuto. (…)
(8)
È opportuno che il presente regolamento non si applichi alla notificazione o alla comunicazione di un atto al rappresentante autorizzato della parte nello Stato membro in cui si sta svolgendo il procedimento, indipendentemente dal luogo di residenza di detta parte.
(9)
È opportuno che la notificazione o la comunicazione sia effettuata nel più breve tempo possibile, e comunque entro un mese dalla data in cui la domanda perviene all’organo ricevente».
13.
L’articolo 1 di tale regolamento prevede quanto segue:
«Il presente regolamento si applica, in materia civile e commerciale, quando un atto giudiziario o extragiudiziale deve essere trasmesso in un altro Stato membro per essere notificato o comunicato al suo destinatario. Esso non concerne, in particolare, la materia fiscale, doganale o amministrativa, né la responsabilità dello Stato per atti od omissioni nell’esercizio di pubblici poteri (“acta iure imperii”).
2. Il presente regolamento non si applica quando non è noto il recapito della persona alla quale deve essere notificato o comunicato l’atto.
3. Ai fini del presente regolamento per “Stato membro” si intende ogni Stato membro eccetto la Danimarca».
14.
Ai sensi dell’articolo 26, ultimo comma, del suddetto regolamento, quest’ultimo è «obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri in conformità del trattato che istituisce la Comunità europea».
B – Il diritto polacco
15.
Ai sensi dell’articolo 11355 del codice di procedura civile polacco:
«1. La parte che ha la residenza o la dimora abituale ovvero la sede all’estero, qualora non abbia designato un rappresentante ad litem domiciliato nella Repubblica di Polonia, è obbligata a designare nella Repubblica di Polonia un rappresentante per la ricezione delle notificazioni.
2. In caso di mancata designazione di un rappresentante per la ricezione delle notificazioni, gli atti giudiziari destinati a tale parte sono depositati, ai fini del perfezionamento della notificazione, nel fascicolo di causa. La parte deve essere informata al riguardo in occasione della prima notificazione. La parte deve essere informata altresì della possibilità di replicare all’atto introduttivo del procedimento e di presentare osservazioni scritte, nonché delle persone che possono essere designate come rappresentanti».
II – Analisi
16.
La questione sollevata dal Sąd Rejonowy w Koszalinie richiede un esame della compatibilità dell’articolo 11355 del codice di procedura civile polacco con il diritto dell’Unione sotto un duplice profilo. Occorre, da un lato, accertare se la notificazione fittizia prevista in caso di mancata designazione di un rappresentante sia consentita alla luce del regolamento n. 1393/2007, ed in particolare del suo articolo 1. Dall’altro, si deve verificare se la disposizione controversa sia conciliabile con il principio di non discriminazione in base alla nazionalità previsto dall’articolo 18 TFUE.
17.
Per la chiarezza della mia analisi, esaminerò separatamente questi due aspetti della questione.
A – L’esame della disposizione controversa alla luce dell’articolo 1 del regolamento n. 1393/2007
18.
Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 1393/2007, quest’ultimo si applica «quando un atto giudiziario o extragiudiziale deve essere trasmesso in un altro Stato membro per essere notificato o comunicato al suo destinatario».
19.
Adottato sul fondamento dell’articolo 61, lettera c), CE, a norma del quale il Consiglio dell’Unione può adottare misure nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile solo se questa ha «implicazioni transfrontaliere», il regolamento n. 1393/2007 si applica solo in caso di notificazione o comunicazione internazionale e non in caso di notificazione o comunicazione interna.
20.
Poiché l’articolo 1 di tale regolamento non precisa in quali casi un atto «deve» essere trasmesso all’estero per essere notificato o comunicato al suo destinatario, sorge la questione se esso lasci a ciascuno Stato membro il compito di stabilire quando un atto debba essere trasmesso all’estero ai fini della notificazione o comunicazione oppure se, al contrario, si applichi qualora il recapito del destinatario dell’atto da notificare o comunicare si trovi in un altro Stato membro.
1. Argomenti delle parti
21.
I convenuti nel procedimento principale nonché i governi polacco e italiano si sono pronunciati a favore del primo membro dell’alternativa facendo valere che, conformemente al principio dell’autonomia procedurale, il regolamento n. 1393/2007 si limita ad organizzare l’esecuzione delle notificazioni richieste dalle normative processuali nazionali.
22.
I governi polacco e italiano aggiungono che nel diritto dell’Unione esistono analoghi obblighi di designazione di un rappresentante per la ricezione delle notificazioni ( 13 ).
23.
Il governo polacco ritiene peraltro che l’istituzione del rappresentante per la ricezione delle notificazioni, prevista dal diritto polacco, mira a realizzare i medesimi obiettivi di efficacia e rapidità dei procedimenti giurisdizionali di quelli perseguiti dal regolamento n. 1393/2007.
24.
I coniugi Alder, il governo portoghese e la Commissione europea optano invece per il secondo membro dell’alternativa, sostenendo che le modalità di notificazione e di comunicazione previste dal regolamento n. 1393/2007 si applicano quando la parte alla quale l’atto deve essere notificato risiede in un altro Stato membro e il suo recapito è noto.
25.
Secondo i coniugi Alder, applicando tale regolamento solo alla prima notificazione, la norma nazionale polacca blocca la circolazione comunitaria degli atti giudiziari, sebbene l’articolo 14 del suddetto regolamento autorizzi la notificazione o la comunicazione degli atti tramite i servizi postali.
26.
Fondandosi sull’articolo 26, ultimo comma, del regolamento n. 1393/2007, il governo portoghese considera, nel medesimo senso, che le disposizioni del codice di procedura civile polacco sono applicabili solo ai cittadini aventi la residenza in uno Stato terzo all’Unione e che l’obbligo di trasmissione ai sensi di tale regolamento sorge solo in ragione del fatto che la residenza, la dimora abituale o la sede di una delle parti non è situata nello Stato membro in cui è stato proposto il ricorso, il che conferisce carattere transnazionale alla causa, a prescindere da quanto sancisce il diritto processuale nazionale.
27.
Pur ritenendo anch’essa che l’obbligo di designare un rappresentante in Polonia non sia conforme al regolamento n. 1393/2007, la Commissione, la quale ha indicato che la compatibilità dell’articolo 11355 del codice di procedura civile polacco con il diritto dell’Unione è stata oggetto di un dialogo con le autorità polacche a seguito di una petizione indirizzata al Parlamento ( 14 ), dedica una parte preponderante delle sue osservazioni all’esame della compatibilità di tale disposizione con l’articolo 18 TFUE. Essa sostiene che l’obbligo di designare un rappresentante in Polonia è incompatibile con tale articolo in quanto costituisce una discriminazione indiretta in base alla nazionalità, nella parte in cui riguarda in generale i cittadini di altri Stati membri che, in molti casi, non hanno residenza, dimora abituale o sede in Polonia.
2. La mia valutazione
28.
In accordo con quanto sostenuto dai coniugi Alder, dal governo portoghese e dalla Commissione, ritengo che non sia conforme al regolamento n. 1393/2007 sanzionare con una notificazione fittizia la mancata designazione, ad opera della parte domiciliata all’estero, di un rappresentante per la ricezione degli atti domiciliato in Polonia.
29.
Il regolamento in parola abroga e sostituisce il regolamento n. 1348/2000, che si ispira alla Convenzione stabilita in base all’articolo K.3 del Trattato sull’Unione europea, relativa alla notificazione negli Stati membri dell’Unione europea di atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale ( 15 ). La Convenzione del 1997, destinata ad elaborare uno strumento diretto a semplificare ed accelerare le procedure di trasmissione degli atti giudiziari ed extragiudiziali tra gli Stati membri, non è entrata in vigore, a causa della mancata ratifica prima dell’entrata in vigore del Trattato di Amsterdam.
30.
Pur contenendo alcune innovazioni ( 16 ), in particolare al fine di preservare meglio i diritti delle parti, la Convenzione del 1997 si iscriveva nella linea della Convenzione dell’Aia del 15 novembre 1965 relativa alla notificazione e alla comunicazione all’estero degli atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile o commerciale ( 17 ) la quale stabilisce un meccanismo di cooperazione amministrativa che consente la notificazione o comunicazione di un atto tramite un’autorità centrale incaricata di ricevere le domande e di darvi seguito. Peraltro l’articolo IV del protocollo allegato alla Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ( 18 ), come modificata dalla Convenzione del 29 novembre 1996 relativa all’adesione della Repubblica d’Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia ( 19 ), istituiva quale modalità facoltativa di trasmissione la notificazione da pubblico ufficiale a pubblico ufficiale.
31.
La Convenzione dell’Aia del 1965 è considerata priva di carattere obbligatorio, nel senso che è applicabile solo qualora la legge interna dello Stato del foro stabilisca che un atto deve essere trasmesso all’estero ai fini della notificazione o della comunicazione. Così la Guida pratica di tale Convenzione, redatta dall’Ufficio permanente della Conferenza dell’Aia di diritto internazionale privato ( 20 ), indica che una «breve panoramica» della prassi degli Stati parti «sembra confermare, con alcune eccezioni, il carattere non obbligatorio della [suddetta] Convenzione» ( 21 ), aggiungendo tuttavia, quasi con rammarico, che, per conseguire pienamente l’obiettivo di garantire che l’atto notificato o comunicato sia stato effettivamente portato a conoscenza del destinatario, la Convenzione dell’Aia del 1965 avrebbe dovuto interferire con il diritto nazionale e definire essa stessa le condizioni di validità della notificazione o comunicazione, il che sarebbe stato l’unico modo per eliminare le modalità di notificazione o comunicazione fittizie come la notificazione presso la Procura.
32.
Ritengo tuttavia che la profonda evoluzione intervenuta in materia, in particolare a seguito della sua comunitarizzazione, implichi una nuova lettura dei rapporti tra l’attuale disciplina del regolamento n. 1393/2007 e le normative processuali nazionali.
33.
Occorre infatti tenere conto dell’evoluzione degli obiettivi della politica dell’Unione in materia di cooperazione giudiziaria civile e della volontà di creare uno spazio giudiziario europeo, destinato, da un lato, a garantire la libera circolazione degli atti giudiziari ed extragiudiziali e, dall’altro, a promuovere i diritti fondamentali.
34.
Esaminerò successivamente queste due indissociabili finalità.
35.
Il regolamento n. 1393/2007 si inscrive, in primo luogo, nella creazione di uno spazio giudiziario europeo nel cui ambito deve essere assicurata la libera circolazione degli atti giudiziari ed extragiudiziali.
36.
Come la Corte ha dichiarato nelle sentenze dell’8 novembre 2005, Leffler ( 22 ), e del 25 giugno 2009, Roda Golf & Beach Resort ( 23 ), l’obiettivo del Trattato di Amsterdam di creare uno «spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia», attribuendo alla Comunità europea una «dimensione nuova», nonché il trasferimento, dal Trattato UE verso il Trattato CE, del regime che consente l’adozione di misure rientranti nel settore della cooperazione giudiziaria nelle materie civili aventi incidenza transfrontaliera attestano la volontà degli Stati membri di «ancorare» misure siffatte nell’ordinamento giuridico dell’Unione ( 24 ).
37.
Tale «ancoraggio» conferisce una nuova consistenza al sistema di notificazione e comunicazione transfrontaliera, che contribuisce al buon funzionamento del mercato interno garantendo la libera circolazione degli atti giudiziari ed extragiudiziali.
38.
La volontà di costruire uno spazio giudiziario europeo ha peraltro indotto il legislatore dell’Unione a spingersi oltre il mero coordinamento delle procedure nazionali compiendo progressi nell’attuazione di procedure comunitarie specificamente intese a risolvere più rapidamente ed efficacemente le controversie transfrontaliere, quali il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati ( 25 ), nonché i procedimenti europei d’ingiunzione di pagamento ( 26 ) e per le controversie di modesta entità ( 27 ).
39.
Anziché unificare su scala europea le modalità di notificazione o comunicazione, questi nuovi strumenti istituiscono norme minime, alla luce delle quali sia il regolamento n. 805/2004 sia il regolamento n. 1896/2006 precisano che una modalità di notificazione o di comunicazione basata su una finzione giuridica non può essere ritenuta sufficiente ( 28 ).
40.
Mentre il compimento di atti processuali sul territorio di un altro Stato membro era tradizionalmente considerato in contrasto con la sovranità degli Stati, tali diversi regolamenti realizzano, istituendo le suddette norme minime, l’abbandono progressivo, ancorché limitato, di alcune prerogative della medesima sovranità, poiché prevedono l’effettuazione di notificazioni o comunicazioni transfrontaliere dirette tramite i servizi postali ( 29 ), senza concedere agli Stati membri la facoltà di opporsi a siffatta modalità di trasmissione. Analogamente, a differenza della Convenzione dell’Aia del 1965, secondo cui lo Stato richiesto può opporsi alla trasmissione diretta tramite posta di atti giudiziari a persone che si trovano sul suo territorio ( 30 ), il regolamento n. 1393/2007 non consente allo Stato membro sul cui territorio risiede il destinatario di escluderla, né di precisarne le condizioni di utilizzo ( 31 ).
41.
In secondo luogo, la creazione di uno spazio giudiziario europeo è indissociabile dalla finalità generale di un’Unione di diritto costituita dalla promozione dei diritti fondamentali.
42.
Questo nuovo spazio ha lo scopo, in particolare, di promuovere le garanzie procedurali, componenti del diritto ad un giusto processo quale sancito dagli articoli 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e 6, paragrafo 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, pur conciliandole con gli imperativi di celerità e di efficacia della giustizia civile.
43.
Dando seguito al Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999 nonché al programma dell’Aia, adottato nel 2004, il Consiglio europeo ha dichiarato, nell’ambito del programma di Stoccolma, adottato nel 2010 ( 32 ), che il principale obiettivo politico nel settore del diritto di procedura civile è che le frontiere tra gli Stati membri non costituiscano un ostacolo alla risoluzione di controversie civili o alla presentazione di ricorsi dinanzi all’autorità giudiziaria o all’esecuzione delle sentenze in materia civile. Il Consiglio europeo ha inoltre dichiarato che ciò significa, anzitutto, istituire meccanismi che agevolino l’accesso alla giustizia in modo che chiunque possa far valere i propri diritti ovunque nell’Unione. Spingendosi oltre la tradizionale cooperazione giudiziaria, la costruzione di un’«Europa del diritto e della giustizia» ( 33 ) è quindi direttamente finalizzata a soddisfare i bisogni degli individui ( 34 ).
44.
Orbene, l’attuazione di modalità di notificazione e di comunicazione efficaci rientra tra le garanzie procedurali del giusto processo. La Corte europea dei diritti dell’uomo considera, infatti, che il «diritto ad un giudice» e il principio di parità delle armi, inerenti al giusto processo, «che riguardano tutte le normative processuali degli Stati contraenti (…) si applicano anche nell’ambito specifico della notificazione e comunicazione degli atti giudiziari alle parti» ( 35 ) e che l’obbligo degli Stati contraenti «di organizzare il loro sistema giudiziario in modo che le loro giurisdizioni possano garantire a chiunque il diritto di ottenere una decisione definitiva sulle contestazioni relative ai suoi diritti ed obblighi di carattere civile entro un termine ragionevole (…) implica parimenti l’attuazione di procedure di notificazione efficaci, che consentano di assicurare la tempestiva comunicazione alle parti della data delle udienze» ( 36 ).
45.
Nella sentenza dell’8 maggio 2008, Weiss und Partner ( 37 ), la Corte, secondo cui l’interpretazione del regolamento n. 1348/2000 non può essere dissociata dal contesto dello sviluppo nell’ambito della cooperazione giudiziaria in materia civile in cui tale regolamento si inscrive, ha posto l’accento sulla tutela dei diritti della difesa rilevando, per analogia con la soluzione elaborata per l’interpretazione del regolamento n. 44/2001, che gli obiettivi di miglioramento ed accelerazione della trasmissione degli atti perseguiti dal regolamento n. 1348/2000 «non possono (…) essere raggiunti indebolendo, in qualsiasi modo, i diritti della difesa», che «derivano dal diritto al giusto processo sancito dall’articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali» e «costituiscono un diritto fondamentale che forma parte integrante dei principi generali di diritto dei quali la Corte garantisce l’osservanza» ( 38 ).
46.
Varie disposizioni del regolamento n. 1393/2007 testimoniano la volontà di creare un sistema di notificazione e di comunicazione degli atti giudiziari atto a garantire il diritto ad un giusto processo. Il sistema della duplice data, che consente di prendere in considerazione, quando un atto debba essere notificato o comunicato entro un certo termine, la legge dello Stato membro di origine per fissare la data nei confronti del ricorrente, tenendo conto invece della legge dello Stato membro richiesto per stabilire la data nei confronti del destinatario dell’atto, risponde alla preoccupazione di garantire un equilibrio tra gli interessi delle parti. La tutela del destinatario dell’atto è assicurata dalla facoltà che gli viene riconosciuta di rifiutare di ricevere l’atto qualora esso non sia tradotto in una lingua da lui compresa o in una lingua ufficiale dello Stato membro richiesto, dall’obbligo per il giudice di sospendere il procedimento nel caso in cui il convenuto non sia comparso o dalla possibilità per il convenuto di beneficiare di un’esenzione dalla decadenza derivante dalla scadenza dei termini di ricorso qualora venga tardivamente a conoscenza del procedimento e i suoi motivi di difesa non appaiano infondati.
47.
L’obiettivo di tutela dei diritti della difesa al quale si informava già il regolamento n. 1348/2000, risulta peraltro rafforzato dalle modifiche apportate a tale normativa dal regolamento n. 1393/2007 che, ad esempio, migliora l’informazione del destinatario imponendo di informarlo per iscritto, mediante un modulo standard, che può rifiutare di ricevere l’atto da notificare o comunicare qualora non sia redatto in una lingua da lui compresa o nella lingua ufficiale dello Stato membro richiesto ( 39 ) o rafforza la certezza della ricezione dell’atto imponendo la lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o mezzo equivalente quale modalità di notificazione o comunicazione tramite i servizi postali ( 40 ).
48.
Il regolamento n. 1393/2007 deve essere interpretato alla luce di tali finalità, rispettando l’imperativo dell’applicazione uniforme delle sue disposizioni. In proposito occorre rilevare che la Commissione, mentre inizialmente aveva presentato una proposta di direttiva per trasformare la Convenzione del 1997 in uno strumento comunitario ( 41 ), ha seguito il parere divergente del Parlamento, il quale aveva proposto di legiferare mediante regolamento ( 42 ), al fine di garantire un’«attuazione rapida, chiara ed omogenea» delle nuove disposizioni ( 43 ). Tale scelta del ricorso al regolamento, anziché alla direttiva, quale strumento per istituire il sistema in parola, rivela l’attenzione del legislatore dell’Unione per la «diretta applicabilità» delle disposizioni del regolamento n. 1393/2007 e per la loro «applicazione uniforme» ( 44 ).
49.
A mio parere la notificazione o la comunicazione di un atto giudiziario deve essere necessariamente effettuata in conformità delle prescrizioni di tale regolamento qualora il destinatario dell’atto risieda in un altro Stato membro.
50.
Tale interpretazione è corroborata sia dalla lettera sia dagli scopi e dall’economia generale del suddetto regolamento.
51.
In primo luogo, depone in tal senso l’interpretazione letterale dell’articolo 1 del regolamento n. 1393/2007. Se pure è vero che l’articolo 1, paragrafo 1, del medesimo appare ambiguo, poiché non indica in quali casi un atto giudiziario o extragiudiziale «deve» essere trasmesso da uno Stato membro ad un altro per essere notificato o comunicato al suo destinatario, tale disposizione dev’essere letta in combinato disposto con l’articolo 1, paragrafo 2, del suddetto regolamento, ove si precisa che quest’ultimo «non si applica quando non è noto il recapito della persona alla quale deve essere notificato o comunicato l’atto». Poiché la mancanza di un domicilio noto del destinatario è l’unico caso nel quale l’applicazione del regolamento n. 1393/2007 sia espressamente esclusa, se ne può dedurre, a contrario, che tale regolamento si applica in tutti i casi nei quali il destinatario abbia un recapito noto in un altro Stato membro.
52.
In secondo luogo, ritengo che consentire a ciascuno Stato membro di continuare ad applicare disposizioni nazionali che prevedono una notificazione fittizia nel caso in cui il destinatario risieda in un altro Stato membro comprometta gli obiettivi della libera circolazione degli atti e della promozione dei diritti fondamentali. In particolare, va sottolineato che l’integrazione delle norme in materia di notificazione e comunicazione degli atti giudiziari nelle componenti del giusto processo destinate a garantire, per il ricorrente, il diritto di accesso al giudice e, per il convenuto, il diritto di essere informato tempestivamente dell’oggetto e della causa della domanda per potersi difendere, implica il divieto di modalità di notificazione fittizia che abbiano l’effetto di privare le parti della tutela offerta dalle norme del regolamento n. 1393/2007. Orbene, una notificazione fittizia potrebbe avere, ad esempio, l’effetto di privare il convenuto domiciliato in un altro Stato membro della possibilità di rifiutare di ricevere un atto di citazione che non sia stato tradotto in una lingua da lui compresa o nella lingua ufficiale dello Stato membro richiesto ( 45 ).
53.
In terzo luogo, dall’economia generale del regolamento n. 1393/2007 risulta che il sistema di notificazione e comunicazione da esso istituito mira a garantire la ricezione reale ed effettiva dell’atto giudiziario da parte del suo destinatario la quale rappresenta il denominatore comune delle diverse modalità di notificazione o comunicazione messe a disposizione degli Stati membri. In quest’ottica non può ammettersi una consegna meramente fittizia, derivante da una presunzione legale basata sul deposito degli atti nel fascicolo di causa. Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dal governo polacco, non ritengo che l’artificio procedurale costituito dalla notificazione fittizia mediante deposito nel fascicolo di causa possa essere validamente comparato ai meccanismi di trasmissione degli atti stabiliti dal regolamento in parola.
54.
In definitiva, la circostanza che il diritto nazionale applicabile alla controversia preveda, in materia di notificazione degli atti giudiziari, una presunzione che esenta dall’obbligo di notificazione presso il domicilio effettivo della parte residente all’estero mi sembra in contrasto sia con la lettera sia con lo scopo e l’economia generale del regolamento n. 1393/2007 e tale da privare quest’ultimo del suo effetto utile, eludendo il sistema di notificazione e comunicazione degli atti giudiziari da esso istituito.
55.
La sentenza del 15 marzo 2012, G ( 46 ), corrobora tale interpretazione.
56.
In tale sentenza, nel cui contesto si poneva la questione della compatibilità con il diritto dell’Unione di una disposizione del codice di procedura civile tedesco (Zivilprozessordnung) che prevedeva la notificazione per avviso pubblico della domanda giudiziale nel caso in cui non fosse noto l’indirizzo del convenuto, la Corte ha precisato le condizioni nelle quali poteva essere pronunciata una sentenza contumaciale nei confronti di un convenuto al quale, nell’impossibilità di reperirlo, la domanda giudiziale era stata notificata mediante notificazione pubblica secondo il diritto nazionale. Sebbene la suddetta sentenza sia stata pronunciata in circostanze del procedimento principale nelle quali il regolamento n. 1393/2007 non era applicabile, in quanto non era noto il recapito del destinatario ( 47 ), dal suo esame emergono due indicazioni pertinenti ai fini della risposta alla presente questione pregiudiziale.
57.
La prima indicazione è che il margine di discrezionalità riconosciuto agli Stati membri per stabilire le norme processuali applicabili alle azioni avviate dinanzi ai loro giudici è necessariamente limitato dall’obbligo di rispettare il diritto dell’Unione. Così la Corte ha dichiarato che «[s]e è vero che, in assenza di una regolamentazione sistematica delle procedure interne da parte del diritto dell’Unione spetta agli Stati membri, nell’ambito della loro autonomia procedurale, dettare le norme di procedura applicabili alle azioni avviate dinanzi ai loro organi giurisdizionali, dette norme non devono pregiudicare il diritto dell’Unione» ( 48 ).
58.
La seconda indicazione che si ricava dall’esame della suddetta sentenza è che una modalità di notificazione che non sia intesa a consentire al destinatario di ricevere effettivamente l’atto, quale la notificazione pubblica, può essere ammessa solo qualora non sia noto il recapito del destinatario dell’atto e siano state condotte tutte le indagini richieste dai principi di diligenza e di buona fede per rintracciarlo ( 49 ). Ne consegue a contrario che, qualora il recapito del destinatario sia noto, l’atto dev’essere notificato o comunicato a tale recapito.
59.
La conclusione secondo cui il regolamento n. 1393/2007 osta ad una notificazione fittizia come quella prevista dalla disposizione nazionale controversa incontra tuttavia tre obiezioni, che intendo ora confutare.
60.
La prima obiezione mossa contro tale soluzione si basa sull’articolo 11355 del codice di procedura civile polacco, che, pur prevedendo una notificazione fittizia, prevede altresì che, in occasione della prima notificazione, le parti vengono informate sulla necessità di designare un rappresentante e sulla possibilità di chiedere l’esenzione dalle spese di procedura e la designazione di un rappresentante ad litem.
61.
Tuttavia tale avviso non mi sembra sufficiente per giustificare una deroga alle disposizioni del regolamento n. 1393/2007 e rendere ammissibile la notificazione fittizia, che non risponde alle esigenze del giusto processo. A parte il fatto che il governo polacco indica che la prima notificazione viene effettuata solo «nella maggior parte dei casi» in applicazione di tale regolamento, dal che risulta che ciò non avviene sistematicamente, ritengo che l’informazione fornita inizialmente non garantisca lo svolgimento del processo in contraddittorio e, pertanto, non possa supplire alla mancanza di notificazione successiva degli atti giudiziari.
62.
Inoltre, ammettere una notificazione fittizia, con il pretesto che il destinatario è stato avvisato che deve designare un rappresentante per la ricezione delle notificazioni, non è conforme al principio di leale cooperazione né a quello della fiducia reciproca, i quali implicano che tutti gli atti giudiziari debbano essere notificati o comunicati ad un destinatario residente in un altro Stato membro in conformità con il sistema istituito dal regolamento n. 1393/2007.
63.
La seconda obiezione si basa sul considerando 8 del regolamento n. 1393/2007 il quale precisa che è opportuno che quest’ultimo non si applichi alla notificazione o alla comunicazione di un atto al rappresentante autorizzato della parte nello Stato membro in cui si sta svolgendo il procedimento, indipendentemente dal luogo di residenza di detta parte.
64.
Ritengo però che tale eccezione, la quale è peraltro menzionata solo in un considerando senza essere né ripresa né esplicitata in una specifica disposizione, debba essere interpretata restrittivamente e possa riguardare, oltre alla designazione di un rappresentante ad litem, solo l’elezione di un domicilio volontario, risultante da una manifestazione di volontà con cui si conferisca alla persona presso la quale viene effettuata l’elezione di domicilio la legittimazione a ricevere le notificazioni o le comunicazioni degli atti giudiziari.
65.
Neppure la terza obiezione, basata sull’esistenza di disposizioni di diritto dell’Unione che prevedono l’elezione di domicilio, mi sembra pertinente.
66.
È certamente vero che sia il regolamento n. 44/2001 sia il regolamento n. 2201/2003 obbligano la parte che chiede l’esecuzione in uno Stato membro di una decisione adottata in un altro Stato membro ad eleggere domicilio nel luogo del giudice adito o a designare un rappresentante ad litem qualora la legge dello Stato membro richiesto non preveda l’elezione di domicilio.
67.
Con ciò, non vedo come l’esistenza, su scala europea, di tale regime derogatorio rispetto alle norme di diritto comune del regolamento n. 1393/2007 possa autorizzare gli Stati membri ad introdurre o a mantenere nel loro ordinamento giuridico nazionale norme in materia di notificazione o comunicazione transfrontaliera che si sostituiscano al sistema di notificazione o comunicazione previsto dallo stesso regolamento, anche qualora sussistano i presupposti per la sua applicazione.
68.
Peraltro l’obbligo di elezione di domicilio, proprio della procedura di exequatur e destinato a facilitare sia la comunicazione al ricorrente della decisione che statuisce sulla sua domanda, sia la proposizione di un ricorso ad opera della parte contro la quale viene chiesta l’esecuzione, si applica, per ipotesi, indistintamente a qualsiasi cittadino dell’Unione, a prescindere dalla nazionalità.
69.
Rilevo infine che, sebbene le conseguenze derivanti dall’inosservanza delle modalità di elezione di domicilio siano definite dalla legge dello Stato membro richiesto, la Corte ha tuttavia precisato il margine di discrezionalità degli Stati membri dichiarando che «la sanzione contemplata non può (…) né rimettere in gioco la validità della sentenza che dà l’exequatur, né consentire che vengano lesi gli interessi della parte contro la quale si procede all’esecuzione» ( 50 ).
70.
Circa l’argomento desunto dal regolamento di procedura, mi pare del tutto irrilevante, poiché tale testo non è comparabile allo strumento di armonizzazione delle legislazioni nazionali costituito dal regolamento n. 1393/2007. Aggiungo a titolo sovrabbondante che l’elezione di domicilio di cui all’articolo 38, paragrafo 2, del regolamento di procedura è semplicemente facoltativa ( 51 ) e che inoltre, qualora una parte non abbia eletto domicilio o acconsentito a che le notificazioni siano effettuate con un mezzo tecnico di comunicazione, tutte le notificazioni alla parte interessata sono effettuate mediante lettera raccomandata indirizzata all’agente o all’avvocato della parte.
71.
Per tali motivi concludo che la disposizione controversa deve essere considerata incompatibile con il regolamento n. 1393/2007. A prescindere dalle sue possibili lacune e carenze, in particolare per quanto riguarda le modalità di notificazione a mezzo posta ( 52 ), il regolamento in parola rappresenta sia un importante progresso sia una condizione essenziale della costruzione di uno spazio giuridico europeo nel cui ambito non può trovare posto il «fossile procedurale» ( 53 ) costituito dalla notificazione fittizia mediante deposito nel fascicolo di causa.
72.
Pertanto propongo alla Corte di statuire che l’articolo 1 del regolamento n. 1393/2007 deve essere interpretato nel senso che osta ad una normativa di uno Stato membro come quella in discussione nel procedimento principale, la quale prevede che, ai fini del perfezionamento della notificazione, gli atti giudiziari destinati alla parte avente la residenza, la dimora abituale o la sede in un altro Stato membro sono depositati nel fascicolo di causa, qualora la suddetta parte non abbia designato un rappresentante per la ricezione delle notificazioni residente nello Stato membro in cui si svolge il procedimento giudiziario.
73.
Le suesposte considerazioni sono sufficienti per rispondere alla questione del giudice del rinvio. Tuttavia, nell’ipotesi in cui la Corte non accogliesse l’interpretazione del regolamento n. 1393/2007 da me proposta, può essere utile esaminare rapidamente la questione alla luce dell’articolo 18 TFUE.
B – L’esame della disposizione controversa alla luce dell’articolo 18 TFUE
74.
Ritengo, al pari dei coniugi Alder, del governo portoghese e della Commissione, che l’obbligo di elezione di domicilio contravvenga al principio di non discriminazione in base alla nazionalità sancito dall’articolo 18 TFUE.
75.
Tale principio ha quale corollario, nell’ambito dello spazio giudiziario europeo, l’obbligo di rispettare la parità di trattamento fra tutti i cittadini dell’Unione, a prescindere dalla nazionalità o dalla residenza. In occasione della riunione di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, il Consiglio europeo ha infatti sottolineato che «[p]er godere della libertà è necessario uno spazio autentico di giustizia, in cui i cittadini possano rivolgersi ai tribunali e alle autorità di qualsiasi Stato membro con la stessa facilità che nel loro».
76.
La Corte ha statuito a più riprese che una norma di procedura civile nazionale che prevede l’obbligo, in occasione di un ricorso giurisdizionale, di versare una cautio judicatum solvi non può comportare una discriminazione nei confronti di persone alle quali il diritto dell’Unione conferisce il diritto alla parità di trattamento ( 54 ).
77.
Nella sentenza del 10 febbraio 1994, Mund & Fester ( 55 ), la Corte ha considerato che una norma di procedura nazionale la quale, in relazione a una decisione che debba essere eseguita in un altro Stato membro, autorizza il sequestro conservativo in base al solo fatto che l’esecuzione debba svolgersi all’estero, mentre, in relazione a una decisione che debba essere eseguita in territorio nazionale, lo autorizza solo ove appaia probabile che, in mancanza di esso, detta esecuzione sia resa impossibile o essenzialmente più gravosa, costituisce una forma dissimulata di discriminazione che non risulta giustificata da circostanze oggettive.
78.
Alla luce di tali decisioni ritengo che una norma procedurale che imponga alle parti residenti in un altro Stato membro di designare un rappresentante per la ricezione delle notificazioni e delle comunicazioni degli atti giudiziari nello Stato membro in cui si svolge il procedimento contravvenga al principio di non discriminazione.
79.
Sebbene, come osservato dal governo polacco, dall’articolo 11355 del codice di procedura civile polacco non emerga alcuna discriminazione diretta in base alla nazionalità, dato che esso si applica in tutti i casi nei quali una parte, a prescindere dalla sua cittadinanza, sia domiciliata in un altro Stato membro, ciò non toglie che, come giustamente fatto valere dalla Commissione, tale disposizione si applichi principalmente ai cittadini degli altri Stati membri, i quali, nella maggior parte dei casi, non hanno la residenza o la dimora abituale in Polonia, più che ai cittadini polacchi.
80.
Inoltre l’affermazione del governo polacco secondo cui la notificazione fittizia non sarebbe discriminatoria, in quanto un’analoga sanzione è prevista all’articolo 136, paragrafo 2, del codice di procedura civile polacco nei confronti della parte domiciliata in Polonia è, a mio parere, inesatta. Infatti, a differenza della parte residente all’estero, la parte domiciliata in Polonia non è tenuta a designare un rappresentante per la ricezione delle notificazioni o delle comunicazioni. Essa è esposta alla sanzione della notificazione fittizia solo nel caso particolare in cui non abbia informato il giudice del proprio cambiamento di residenza o di sede nel corso del procedimento.
81.
Non mi sembra che i motivi addotti dal governo polacco a sostegno dell’obbligo di eleggere domicilio in Polonia, ossia, principalmente, l’esigenza di garantire l’efficace svolgimento del procedimento giurisdizionale, possano costituire ragioni atte a giustificarne il mantenimento, dato che il regolamento n. 1393/2007 ha precisamente per oggetto di facilitare ed accelerare le trasmissioni transfrontaliere prevedendo diverse modalità di trasmissione degli atti.
82.
Ritengo, di conseguenza, che l’articolo 11355 del codice di procedura civile polacco costituisca una discriminazione ai sensi dell’articolo 18 TFUE.
III – Conclusione
83.
Propongo alla Corte di rispondere come segue alla questione sollevata dal Sąd Rejonowy w Koszalinie:
«L’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale (“notificazione o comunicazione degli atti”) e che abroga il regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che osta ad una normativa di uno Stato membro come quella in discussione nel procedimento principale, la quale prevede che la notificazione degli atti giudiziari destinati alla parte avente la residenza, la dimora abituale o la sede in un altro Stato membro sia considerata perfezionata con il loro deposito nel fascicolo di causa, qualora la suddetta parte non abbia designato un rappresentante per la ricezione delle notificazioni residente nello Stato membro in cui si svolge il procedimento giudiziario».
( 1 ) Lingua originale: il francese.
( 2 ) GU L 324, pag. 79.
( 3 ) In prosieguo: i «coniugi Alder».
( 4 ) GU L 160, pag. 37.
( 5 ) Articolo 4, paragrafo 1, di tale regolamento.
( 6 ) Articolo 2, paragrafi 1 e 2, di detto regolamento.
( 7 ) Sezione 2 del regolamento n. 1393/2007.
( 8 ) V. sentenza del 9 febbraio 2006, Plumex (C-473/04, Racc. pag. I-1417, punti 19-22).
( 9 ) Articolo 12 di tale regolamento.
( 10 ) Articolo 13 di detto regolamento.
( 11 ) Articolo 14 del regolamento n. 1393/2007.
( 12 ) Articolo 15 di tale regolamento.
( 13 ) I governi polacco e italiano citano il regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1). Il governo polacco cita altresì il regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU L 338, pag. 1), nonché il regolamento di procedura della Corte.
( 14 ) Petizione 0277/2010, presentata da A. K., cittadino polacco, sull’impossibilità, in Polonia, di notificare documenti giudiziari ed extragiudiziali tramite posta o posta elettronica.
( 15 ) GU 1997, C 261, pag. 2; in prosieguo: la «Convenzione del 1997».
( 16 ) V. punto 3 dell’introduzione della relazione esplicativa concernente la convenzione stabilita in base all’articolo K.3 del trattato sull’Unione europea relativa alla notificazione negli Stati membri dell’Unione europea di atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile e commerciale (GU 1997, C 261, pag. 26).
( 17 ) In prosieguo: la «Convenzione dell’Aia del 1965».
( 18 ) GU 1972, L 299, pag. 32.
( 19 ) GU 1997, C 15, pag. 1.
( 20 ) Manuel pratique sur le fonctionnement de la Convention Notification de La Haye, Bureau permanent de la Conférence de la Haye de droit international privé, 3a ed., Wilson & Lafleur, Montreal, 2006.
( 21 ) Punto 41, pag. 23.
( 22 ) C-443/03, Racc. pag. I-9611.
( 23 ) C-14/08, Racc. pag. I-5439.
( 24 ) Citate sentenze Leffler (punto 45) nonché Roda Golf & Beach Resort (punto 48).
( 25 ) Regolamento (CE) n. 805/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati (GU L 143, pag. 15).
( 26 ) Regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce un procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento (GU L 399, pag. 1).
( 27 ) Regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità (GU L 199, pag. 1).
( 28 ) A tenore del considerando 13 del regolamento n. 805/2004, «qualsiasi forma di notificazione basata su una fictio iuris in ordine all’osservanza di tali norme minime non può essere considerata sufficiente al fine della certificazione di una decisione come titolo esecutivo europeo» e, a tenore del considerando 19 del regolamento n. 1896/2006, «qualsiasi forma di notificazione basata su una fictio iuris non dovrebbe essere considerata sufficiente al fine della notificazione dell’ingiunzione di pagamento europea».
( 29 ) Articoli 13, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 805/2004, 14, paragrafo 1, lettera e), del regolamento n. 1896/2006 e 13, paragrafo 1, del regolamento n. 861/2007.
( 30 ) Articolo 10, lettera a), di tale Convenzione.
( 31 ) L’articolo 14 del regolamento n. 1393/2007 prescrive l’utilizzo della lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o mezzo equivalente.
( 32 ) Programma di Stoccolma – Un’Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini (GU 2010, C 115, pag. 1).
( 33 ) V. punto 3 del programma di Stoccolma.
( 34 ) V., in tal senso, Hess, B., «Nouvelles techniques de la coopération judiciaire transfrontière en Europe», Revue critique de droit international privé, 2003, pag. 215. Tale autore evoca un «cambiamento concettuale» nel sistema europeo di cooperazione giudiziaria, che «non va più definito sotto il profilo della cooperazione interstatale, ma partendo dagli interessi e dai bisogni degli individui» (pagg. 221 e 222).
( 35 ) V. Corte eur. D.U., sentenza Övüs c. Turchia del 13 ottobre 2009, §§ 46 e 47 e giurisprudenza ivi citata.
( 36 ) V. Corte eur. D.U., sentenza Gospodinov c. Bulgaria del 10 maggio 2007, § 40.
( 37 ) C-14/07, Racc. pag. I-3367.
( 38 ) Punto 47.
( 39 ) Articolo 8, paragrafo 1, di tale regolamento.
( 40 ) Articolo 14 del suddetto regolamento.
( 41 ) Proposta di direttiva del Consiglio relativa alla notificazione e comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale [COM(1999) 219 def.].
( 42 ) V. proposta modificata di regolamento del Consiglio relativo alla notificazione e comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale [COM(2000) 75 def.].
( 43 ) V. motivazione dell’emendamento 1 nella relazione sulla proposta di direttiva del Consiglio relativa alla notificazione e comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale (A5-0060/1999 finale).
( 44 ) Citate sentenze Leffler (punto 46) e Roda Golf & Beach Resort (punto 49).
( 45 ) V., in tal senso, Schack, H., «Transnational Service of Process: A Call for Uniform and Mandatory Rules», Revue de droit uniforme, aprile 2001, pag. 827. Secondo tale autore, «[i]nsofar as national rules on service of process deny the defendant’s right to be heard, they infringe the fair proceeding requirement of Article 6 I ECHR» (pag. 836).
( 46 ) C-292/10.
( 47 ) La citata sentenza G, applica la regola di cui all’articolo 26, paragrafo 2, del regolamento n. 44/2001 a norma del quale il giudice è tenuto a sospendere il processo fin quando non si sarà accertato che al convenuto è stata data la possibilità di ricevere la domanda giudiziale o un atto equivalente in tempo utile per poter presentare le proprie difese, ovvero che è stato fatto tutto il possibile in tal senso. Tuttavia analogo obbligo di sospensione è previsto all’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento n. 1393/2007, il che è facilmente spiegabile, in quanto la norma di cui all’articolo 26, paragrafo 2, del regolamento n. 44/2001 è stata importata direttamente dall’articolo 15 della Convenzione dell’Aia del 1965 alla quale è ispirato il regolamento n. 1393/2007 (v., in tal senso, Pataut, E., «Notifications internationales et règlement ‘Bruxelles I’», Vers de nouveaux équilibres entre ordres juridiques — Mélanges en l’honneur d’Hélène Gaudemet-Tallon, Dalloz, Parigi, 2008, pag. 377, in particolare pag. 381).
( 48 ) Sentenza G, citata (punto 45).
( 49 ) Ibidem (punto 55 e giurisprudenza ivi citata).
( 50 ) Sentenza del 10 luglio 1986, Carron (198/85, Racc. pag. 2437, punto 14).
( 51 ) Tale disposizione precisa che, oltre all’elezione di domicilio o «invece» di quest’ultima, il ricorso può indicare che l’avvocato o l’agente acconsente all’invio delle notificazioni mediante telecopia o con qualsiasi altro mezzo tecnico di comunicazione.
( 52 ) V., in proposito, Hess, B., op. cit.
( 53 ) Tale espressione è utilizzata da Herbert Roth per definire la modalità di notificazione fittizia costituita dalla «remise au parquet», un tempo prevista dalle normative di vari Stati membri (v. Roth, H., «Remise au parquet und Auslandszustellung nach dem Haager Zustellungsübereinkommen von 1965», Praxis des Internationalen Privat-und Verfahrensrechts, 2000, pag. 497).
( 54 ) Sentenze del 26 settembre 1996, Data Delecta e Forsberg (C-43/95, Racc. pag. I-4661, punto 12); del 20 marzo 1997, Hayes (C-323/95, Racc. pag. I-1711, punto 13), e del 2 ottobre 1997, Saldanha e MTS (C-122/96, Racc. pag. I-5325, punto 19).
( 55 ) C-398/92, Racc. pag. I-467.
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