CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
PEDRO CRUZ VILLALÓN
presentate il 19 luglio 2012 ( 1 )
Causa C-367/11
Déborah Prete
contro
Office national de l’emploi
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Belgio)]
«Libera circolazione dei lavoratori — Prestazioni a favore di giovani in cerca di prima occupazione — Diritto alle prestazioni previste a favore delle persone in cerca di occupazione — Concessione della prestazione subordinata al compimento di studi nello Stato ospitante per un periodo di almeno sei anni — Discriminazione indiretta — Proporzionalità»
1.
La Cour de cassation (Corte di cassazione) belga solleva la presente domanda di pronuncia pregiudiziale affinché la Corte di giustizia si pronunci ancora una volta sul regime belga delle prestazioni sociali per il primo inserimento nel mercato del lavoro (in prosieguo: le «indennità di disoccupazione giovanile») a favore di giovani in cerca di occupazione. A seguito delle sentenze Deak ( 2 ), Kziber ( 3 ), Commissione/Belgio ( 4 ), D’Hoop ( 5 ) e Ioannidis ( 6 ), l’ordinamento belga ha subito diverse modifiche volte ad adeguare successivamente detto regime alle esigenze della libera circolazione delle persone e dei lavoratori. Tuttavia, l’ultima riforma continua a suscitare dubbi poiché impone che i richiedenti le suddette indennità abbiano studiato preliminarmente presso un istituto scolastico belga e, in ogni caso, per un periodo di almeno sei anni. Questa condizione viene applicata anche ai cittadini di altri Stati membri che hanno compiuto i propri studi in Stati diversi dal Belgio, come nel caso della ricorrente del procedimento principale.
2.
La presente causa consentirà alla Corte di sviluppare la propria giurisprudenza relativa alle prestazioni sociali con riferimento alle persone in cerca di occupazione. Tale materia, divenuta oggetto di costante evoluzione giurisprudenziale e legislativa a seguito della sentenza Collins ( 7 ), continua a esigere chiarimenti da parte della Corte, in particolare per quanto concerne l’esistenza di un nesso tra la persona in cerca di occupazione e lo Stato ospitante, una questione delicata che giustifica la presentazione delle presenti conclusioni.
I – Contesto normativo
A – Contesto normativo dell’Unione
3.
Ai sensi dell’articolo 18 CE (articolo 21 TFUE), «[o]gni cittadino dell’Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dal presente trattato e dalle disposizioni adottate in applicazione dello stesso».
4.
L’articolo 39 CE (articolo 45 TFUE), relativo alla libera circolazione dei lavoratori, dispone che:
«1. La libera circolazione dei lavoratori all’interno della Comunità è assicurata.
2. Essa implica l’abolizione di qualsiasi discriminazione, fondata sulla nazionalità, tra i lavoratori degli Stati membri, per quanto riguarda l’impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro.
3. Fatte salve le limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità pubblica, essa importa il diritto:
a)
di rispondere a offerte di lavoro effettive;
b)
di spostarsi liberamente a tal fine nel territorio degli Stati membri;
(...)».
5.
Il regolamento (CEE) n. 1612/68, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione europea [recentemente abrogato dal regolamento (UE) n. 492/11] ( 8 ) prevede, all’articolo 3, quanto segue:
«Articolo 3
1. Nel quadro del presente regolamento non sono applicabili le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative o le pratiche amministrative di uno Stato membro:
—
che limitano o subordinano a condizioni non previste per i nazionali la domanda e l’offerta d’impiego, l’accesso all’impiego ed il suo esercizio da parte degli stranieri;
—
o che, sebbene applicabili senza distinzione di nazionalità, hanno per scopo o effetto esclusivo o principale di escludere i cittadini degli altri Stati membri dall’impiego offerto.
(...).
Articolo 7
1. Il lavoratore cittadino di uno Stato membro non può ricevere sul territorio degli altri Stati membri, a motivo della propria cittadinanza, un trattamento diverso da quello dei lavoratori nazionali per quanto concerne le condizioni di impiego e di lavoro, in particolare in materia di retribuzione, licenziamento, reintegrazione professionale o ricollocamento se disoccupato.
2. Egli gode degli stessi vantaggi sociali e fiscali dei lavoratori nazionali.
(...)».
B – Contesto normativo nazionale
6.
L’articolo 36, paragrafo 1, del regio decreto del 25 novembre 1991, recante norme in materia di disoccupazione, stabilisce che, per essere ammesso al godimento dell’indennità di disoccupazione giovanile, il giovane lavoratore deve rispondere ai seguenti requisiti:
«1.
non essere più soggetto all’obbligo scolastico;
2.
a)
aver terminato studi completi del ciclo secondario superiore o il terzo anno di studi completi del ciclo dell’insegnamento secondario tecnico, artistico o professionale in un istituto d’insegnamento organizzato, sovvenzionato o riconosciuto da una comunità;
(...)
j)
ovvero essere in possesso di un titolo, rilasciato da una comunità, equiparato al certificato di cui alla lettera b), oppure di un titolo che dà accesso all’insegnamento superiore; la presente lettera si applica solo nel caso in cui siano compiuti almeno sei anni di studio in un istituto d’insegnamento organizzato, riconosciuto o sovvenzionato da una comunità;
(...)».
7.
La lettera j) poc’anzi citata è stata aggiunta dal regio decreto dell’11 febbraio 2003, a seguito della sentenza pronunciata dalla Corte nella causa D’Hoop.
II – Fatti
8.
La sig.ra Prete è una cittadina francese, nata nel 1981 e coniugata con un cittadino belga dal 2001. A decorrere dall’anno in cui ha contratto matrimonio, essa si trasferiva in Belgio con suo marito e poco tempo dopo, nello specifico il 1o febbraio 2002, si iscriveva come persona in cerca di occupazione presso l’ufficio per l’impiego belga.
9.
Dal 3 all’8 giugno 2002 e il 5 settembre 2002 la sig.ra Prete svolgeva un’attività lavorativa nell’ambito di un contratto di lavoro a tempo determinato.
10.
Il 1o giugno 2003 la sig.ra Prete chiedeva alle autorità belghe l’indennità di disoccupazione giovanile, una prestazione concessa ai giovani che completano i propri studi e sono in cerca di prima occupazione. Tale richiesta veniva respinta con decisione dell’11 settembre 2003, con la motivazione che la sig.ra Prete non aveva compiuto il numero minimo di sei anni di studi richiesto in Belgio conformemente al regio decreto del 25 novembre 1991.
11.
La sig.ra Prete, infatti, aveva compiuto gli studi secondari in Francia, dove aveva conseguito il diploma di maturità professionale con specializzazione per attività di segreteria. Pertanto, essa non soddisfaceva uno dei requisiti essenziali previsti dal citato regio decreto.
12.
La sig.ra Prete impugnava la decisione di diniego in primo grado dinanzi al Tribunal du travail (Tribunale del lavoro) di Tournai, il quale accoglieva il ricorso. Tuttavia, l’amministrazione resistente, l’Office national de l’emploi (Ufficio nazionale per l’impiego), impugnava la sentenza in sede di appello. In secondo grado, la Cour du travail (Tribunale del lavoro) di Mons confermava la legittimità della decisione amministrativa di diniego, sentenza cui seguiva l’interposizione di un ricorso per cassazione da parte della sig.ra Prete dinanzi alla Cour de cassation belga, che solleva la presente questione pregiudiziale.
III – La questione pregiudiziale dinanzi alla Corte
13.
L’11 luglio 2011 è pervenuta presso la cancelleria della Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation belga, in cui vengono formulate le due seguenti questioni:
«1)
Se gli articoli 12, 17, 18 e, in quanto rilevante, 39 del Trattato che istituisce la Comunità europea, nella sua versione consolidata ad Amsterdam il 2 ottobre 1997, ostino ad una disposizione di legge nazionale che, come l’articolo 36, paragrafo 1, punto 2, lettera j), del regio decreto belga del 25 novembre 1991, recante norme in materia di regolamentazione della disoccupazione, sottopone il diritto all’indennità di disoccupazione giovanile di un giovane, cittadino dell’Unione europea, privo della qualità di lavoratore ai sensi dell’articolo 39 del Trattato, che ha compiuto i suoi studi secondari nell’Unione europea ma non in un istituto scolastico organizzato, sovvenzionato o riconosciuto da una delle Comunità del Belgio e che ha conseguito vuoi un titolo rilasciato da una di tali comunità che dimostri l’equivalenza di tali studi a quelli comprovati dal certificato di studi rilasciato dall’organo competente di una di tali Comunità per gli studi compiuti in tali istituti d’insegnamento belgi, vuoi un titolo che dia accesso all’insegnamento superiore, alla condizione che tale giovane abbia preliminarmente compiuto sei anni di studio in un istituto d’insegnamento organizzato, riconosciuto o sovvenzionato da una delle Comunità del Belgio, ove tale condizione sia esclusiva ed assoluta.
2)
In caso di risposta affermativa, se le circostanze che il giovane di cui alla prima questione, che non ha compiuto sei anni di studi in un istituto scolastico belga, risieda in Belgio con il coniuge belga e sia iscritto nelle liste di collocamento presso l’ufficio per l’impiego belga, costituiscano elementi da prendere in considerazione per valutare il collegamento del giovane con il mercato del lavoro belga, alla luce degli articoli 12, 17, 18 e, in quanto rilevante, 39 del Trattato, e in quale misura la durata di tali periodi di residenza, di matrimonio e di iscrizione nelle liste di collocamento debba essere presa in considerazione».
14.
Hanno presentato osservazioni scritte il rappresentante della sig.ra Prete, i governi del Regno del Belgio e della Repubblica ceca, nonché la Commissione.
IV – Sulle questioni sollevate dalla Cour de cassation
15.
In via preliminare, rileverò che i due quesiti posti dal giudice del rinvio riguardano sostanzialmente la medesima questione: la possibile violazione di una o più libertà di circolazione. Mentre il primo quesito fa riferimento all’esistenza di una restrizione, il secondo ci interroga sulle possibili giustificazioni qualora la normativa belga costituisse, di fatto, una restrizione.
16.
Orbene, il giudice del rinvio nutre alcuni dubbi anche in merito alla libertà applicabile al caso di specie. Nella prima questione fa riferimento agli articoli 12 CE, 17 CE, 18 CE e 39 CE, e per giunta con termini alternativi, facendo così intendere che richiede la nostra collaborazione ai fini della determinazione della norma pertinente.
17.
Il caso in questione, infatti, riguarda una cittadina francese in cerca di occupazione che risiede in Belgio, dove ha contratto matrimonio con un cittadino belga, e che chiede un’indennità di disoccupazione giovanile prevista per coloro che hanno compiuto i propri studi e intendono inserirsi nel mercato del lavoro belga. Si intrecciano, dunque, vari profili (studente, persona in cerca di occupazione, lavoratore e, infine, coniuge di un cittadino di uno Stato membro) che potrebbero giustificare la concomitanza di diverse libertà.
18.
Inquadrato così il problema d’interpretazione sollevato dal giudice del rinvio, delineerò, anzitutto, l’ambito temporale e materiale delle disposizioni applicabili alla presente causa. Successivamente affronterò l’esame della possibile violazione della libertà interessata in due fasi: nella prima verificherò se siamo di fronte a una restrizione della libertà e nella seconda valuterò la giustificazione addotta dal Regno del Belgio, basata sull’assenza di un qualsivoglia nesso tra la ricorrente e lo Stato ospitante.
V – Analisi
A – Ambito temporale e materiale delle norme applicabili alla presente causa
19.
In via preliminare, è necessario definire innanzitutto se la situazione in cui si trova la sig.ra Prete sia disciplinata dalle disposizioni del vigente Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, dopo la sua entrata in vigore il 1o dicembre 2009, o da quelle contenute nel previgente Trattato che istituisce la Comunità europea.
20.
Risulta agli atti che la sig.ra Prete ha chiesto l’indennità di disoccupazione giovanile il 1o giugno 2003. L’11 settembre dello stesso anno la sua richiesta è stata respinta dalle autorità belghe. Pertanto, il diritto applicabile alla richiesta della sig.ra Prete era il diritto vigente nel 2003, vale a dire, nel caso di specie, il Trattato che istituisce la Comunità europea. Saranno quindi le disposizioni di questo testo a dover essere interpretate nel presente procedimento pregiudiziale.
21.
Ciò premesso, la questione che si pone immediatamente è quella concernente gli articoli del Trattato che istituisce la Comunità europea applicabili ai fatti. Da un lato, la sig.ra Prete chiede un’indennità volta a favorire l’inserimento dei giovani nel mercato del lavoro, di modo tale che la sua situazione potrebbe essere considerata come quella di una persona in cerca di occupazione. Dall’altro lato, agli atti risulta che la sig.ra Prete ha lavorato prima di richiedere l’indennità, benché in singole occasioni di durata estremamente breve. A tutto ciò si aggiunge la circostanza che la sig.ra Prete è coniugata con un cittadino belga e chiede l’indennità avendo soddisfatto il requisito del compimento degli studi presso un istituto d’insegnamento, il che potrebbe giustificare l’applicazione dell’articolo 18 CE.
22.
Non è la prima volta che la Corte ha l’opportunità di esaminare i requisiti cui è subordinata la concessione delle indennità di disoccupazione giovanile belghe alla luce delle libertà fondamentali. Già negli anni ‘80 la nostra giurisprudenza ha analizzato tali prestazioni, qualificandole come «vantaggi sociali» ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 1612/68 ( 9 ). La sentenza D’Hoop ha confermato l’assoggettamento di tali prestazioni non solo al regolamento n. 1612/68, ma anche al principio di non discriminazione per motivi di nazionalità di cui all’articolo 12 CE ( 10 ). Successivamente, nella sentenza Collins, la Corte ha dichiarato che il diniego di un’indennità di accesso al mercato del lavoro ad una persona in cerca di impiego, cittadina di un altro Stato membro, avrebbe potuto essere esaminato alla luce dell’articolo 39 CE, relativo alla libera circolazione dei lavoratori ( 11 ). Così, nel caso specifico delle indennità di disoccupazione giovanile belghe, nella causa Ioannidis la Corte ha dichiarato che «non si può più escludere dall’ambito di applicazione dell’art. 39, n. 2, CE una prestazione di natura finanziaria destinata a facilitare l’accesso all’occupazione sul mercato del lavoro di uno Stato membro» ( 12 ). Pertanto, e nella misura in cui la sig.ra Prete chiede una prestazione in qualità di persona in cerca di occupazione, la disposizione prima facie pertinente è l’articolo 39, paragrafo 2, CE.
23.
Il fatto che la prestazione preveda come condizione il completamento degli studi o che la sig.ra Prete sia coniugata con un cittadino belga non giustifica l’esame del caso di specie alla luce della libera circolazione delle persone. Secondo una giurisprudenza costante della Corte, qualora sussista una circostanza in cui la ricorrente divenga beneficiaria di una libertà economica, come la libertà di circolazione dei lavoratori, quest’ultima si applica con priorità rispetto alla libertà di circolazione delle persone di cui all’articolo 18 CE.
24.
Ciononostante, occorre chiarire anche un altro punto, poiché, prima di richiedere l’indennità, la sig.ra Prete ha svolto vari lavori, benché di durata complessiva molto ridotta, pari a una settimana e un giorno. Occorre chiedersi, quindi, se tale circostanza qualifichi la sig.ra Prete come «lavoratrice» anziché come «persona in cerca di occupazione», questione che giustificherebbe un’interpretazione diversa delle norme applicabili alla presente causa.
25.
A tal riguardo la Corte, che in diverse occasioni ha sottolineato la natura autonoma della nozione di «lavoratore», esclude dalla stessa le attività di natura tale da potersi definire «marginali e accessorie» ( 13 ). Nella causa Raulin la Corte ha dichiarato che occorre tener conto del carattere irregolare e della durata limitata delle prestazioni effettivamente compiute nell’ambito di un contratto di lavoro saltuario ( 14 ). Benché, in ultima analisi, alla luce dei fatti contenuti negli atti, spetti al giudice del rinvio valutare se si tratti di un’attività meramente occasionale, gli elementi addotti nel presente rinvio pregiudiziale sono sufficientemente indicativi per fornire una risposta al giudice del rinvio ed escludere che la sig.ra Prete sia una «lavoratrice» nell’accezione propria del Trattato CE.
26.
In tali circostanze, considerando il carattere occasionale e quindi sia marginale, sia accessorio dell’attività svolta nel 2002 da parte della sig.ra Prete, ritengo che debba applicarsi ad essa il trattamento specifico di una persona in cerca di occupazione, con le conseguenze che questo comporta.
B – Sull’esistenza di una restrizione alla libera circolazione dei lavoratori nel caso di una persona in cerca di occupazione
27.
Occorre ora esaminare se una disposizione nazionale che subordina la concessione di un’indennità di disoccupazione giovanile alla condizione di aver studiato in Belgio per un periodo di almeno sei anni nell’arco della formazione scolastica primaria o secondaria costituisca una restrizione alla libera circolazione dei lavoratori applicata, nel presente caso, a una persona in cerca di occupazione.
28.
A questo punto, il fatto che la sig.ra Prete sia una persona in cerca di occupazione e non una lavoratrice suggerisce di effettuare un’analisi specifica alla luce delle disposizioni e della giurisprudenza applicabile a questo tipo di persone.
29.
Analogamente occorre chiedersi se il regolamento n. 1612/68 e, specificamente, i suoi articoli 3 e 7 abbiano una qualche incidenza sul presente procedimento, domanda cui deve darsi una risposta negativa. Il suddetto regolamento, infatti, sancisce il principio della non discriminazione dei lavoratori e dei loro familiari nell’accesso ai «vantaggi sociali» ( 15 ). Ciononostante, il fondamento su cui poggia detta garanzia nel caso delle persone in cerca di occupazione non risiede in tale regolamento, ma direttamente nel Trattato. Prima della sentenza Collins, la Corte aveva escluso per tale categoria di persone l’accesso alle prestazioni sociali. Benché la citata sentenza abbia modificato tale approccio alla luce delle disposizioni del Trattato in materia di cittadinanza, essa non si è pronunciata in modo specifico in merito all’impatto di dette disposizioni sul regolamento n. 1612/68 ( 16 ). Pertanto, il diritto invocato dalla sig.ra Prete si basa direttamente sull’articolo 39 CE, interpretato alla luce della cittadinanza dell’Unione.
30.
Così, sotto l’imperio esclusivo del Trattato, occorre ricordare che l’articolo 39, paragrafo 2, CE prevede l’abolizione di qualsiasi discriminazione, fondata sulla nazionalità, tra i lavoratori degli Stati membri per quanto riguarda l’impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro. Com’è noto, tale divieto riguarda anche le persone in cerca di occupazione e si riferisce alle discriminazioni sia dirette sia indirette basate sulla cittadinanza ( 17 ). Dopo la sentenza Collins, in cui la Corte ha operato una svolta giurisprudenziale, la disposizione vieta anche qualsiasi forma di discriminazione nell’accesso alle prestazioni dirette all’inserimento nel mercato del lavoro.
31.
Nella presente causa l’articolo 36, paragrafo 1, punto 2, del regio decreto del 25 novembre 1991, e in particolare la lettera j), prevede che per accedere alle indennità di disoccupazione giovanile è necessario avere compiuto, preliminarmente, almeno sei anni di studi presso un istituto d’insegnamento organizzato, riconosciuto o sovvenzionato da una comunità. Tale requisito si applica anche alle persone in cerca di occupazione che abbiano seguito i propri studi in un altro Stato membro e il cui titolo sia riconosciuto in Belgio, come è il caso della sig.ra Prete.
32.
Già nella sentenza D’Hoop, con riferimento a una cittadina belga che aveva compiuto gli studi in Francia, la Corte ha dichiarato che il requisito del compimento degli studi presso un istituto scolastico belga «svantaggia (...) determinati cittadini nazionali per il solo fatto che essi hanno esercitato la loro libertà di circolazione al fine di seguire un insegnamento in un altro Stato membro» ( 18 ). Qualche tempo dopo, nella sentenza Ioannidis, questa volta in riferimento a un cittadino di un altro Stato membro che richiedeva un’indennità di disoccupazione giovanile per accedere al mercato del lavoro belga, la Corte ha dichiarato che il requisito del compimento degli studi presso un istituto belga «rischia di sfavorire soprattutto i cittadini di altri Stati membri» ( 19 ). La sentenza proseguiva il ragionamento e giungeva alla conclusione che «la detta condizione [di aver compiuto gli studi presso un istituto belga] può essere più facilmente soddisfatta dai cittadini nazionali» ( 20 ).
33.
Il Regno del Belgio ha modificato la propria normativa interna alla luce delle sentenze D’Hoop e Ioannidis, introducendo però il suddetto requisito dei sei anni di studi presso un istituto belga, che continua a porre i cittadini belgi in una posizione più vantaggiosa di quella dei cittadini di altri Stati membri. Tanto la condizione in sé quanto la sua vasta estensione temporale costituiscono un disincentivo per i cittadini di altri Stati membri che desiderano esercitare la libertà di circolazione.
34.
Pertanto, alla luce degli argomenti esposti, ritengo che l’articolo 36, paragrafo 1, punto 2, del regio decreto del 25 novembre 1991, e in particolare la lettera j), applicato ad una persona in cerca di occupazione che chiede un’indennità di disoccupazione giovanile, costituisca una restrizione alla libera circolazione dei lavoratori sancita dall’articolo 39 CE.
35.
Resta ora da chiarire se la restrizione prevista dall’ordinamento belga sia giustificata alla luce del Trattato CE, questione sulla quale si incentra il secondo quesito formulato dalla Cour de cassation.
C – La giustificazione della restrizione
36.
Con il secondo e ultimo quesito il giudice del rinvio chiederebbe se elementi come la durata dei periodi di residenza in Belgio della sig.ra Prete, il matrimonio con un cittadino belga e l’iscrizione come persona in cerca di occupazione presso l’amministrazione belga costituiscano elementi sufficienti per poter escludere una giustificazione della restrizione alla libera circolazione dei lavoratori. In definitiva, si chiede alla Corte quali siano i livelli specifici di integrazione nello Stato ospitante atti a garantire il diritto a percepire un’indennità di disoccupazione giovanile.
37.
Come correttamente precisato dalla Commissione, in più occasioni la Corte ha fatto riferimento al requisito dell’integrazione per garantire il diritto alle prestazioni sociali a coloro che esercitano la libertà di circolazione nel territorio dell’Unione; tuttavia è importante distinguere ciascun ambito specifico in cui la giurisprudenza ha preso posizione. Pertanto, la dottrina della Corte relativa agli studenti ed esposta in sentenze quali Bidar ( 21 ), Förster ( 22 ), Morgan e Bucher ( 23 ) e Commissione/Paesi Bassi ( 24 ) si riferisce all’integrazione richiesta a coloro che esercitano la libertà di circolazione al fine di studiare in un altro Stato membro. Logicamente, in questi casi il criterio elaborato dalla Corte non è automaticamente estensibile alla fattispecie delle persone in cerca di occupazione, il cui scopo è puramente economico e si riallaccia agli obiettivi di una libertà di circolazione diversa da quella applicabile agli studenti. È importante dunque delimitare la portata della nostra giurisprudenza e individuare i criteri di integrazione applicabili specificamente alle persone in cerca di occupazione che chiedono un’indennità di disoccupazione giovanile.
38.
Come ho già rilevato, la sentenza di riferimento a questo proposito è quella pronunciata nella causa Collins ( 25 ), in cui la Corte ha modificato la sua giurisprudenza precedente e, a seguito dell’introduzione della cittadinanza dell’Unione, è giunta alla conclusione che una prestazione per l’accesso al mercato del lavoro rientra tra le misure nazionali soggette alla libera circolazione dei lavoratori applicata alle persone in cerca di occupazione. Nella sentenza Collins si è stabilito che il requisito della cittadinanza per accedere a tali prestazioni costituiva un ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori, ma è poi stato aggiunto che la misura era giustificata «(…) se basata su considerazioni oggettive, indipendenti dalla cittadinanza delle persone interessate, e adeguatamente commisurate allo scopo legittimamente perseguito dall’ordinamento nazionale» ( 26 ).
39.
Nella citata sentenza, tra gli obiettivi legittimamente perseguiti dagli Stati membri, la Corte ha rilevato l’esistenza di «un collegamento tra le persone che chiedono il beneficio di una siffatta indennità e il proprio mercato del lavoro [quello dello Stato ospitante]» ( 27 ). Pertanto, la giurisprudenza ammette che uno Stato ospitante imponga alle persone in cerca di occupazione provenienti da altri Stati membri di dimostrare un certo grado di integrazione. Detta integrazione può riferirsi a quella esistente fra la persona in cerca di occupazione e il mercato del lavoro, ma può anche riguardare il legame tra la persona in cerca di occupazione e la società del paese ospitante, sia attraverso l’esistenza di relazioni familiari o affettive con cittadini dello Stato ospitante, sia attraverso una residenza prolungata.
40.
Applicando questi criteri al caso di specie, osserviamo che, in primo luogo, la misura controversa – requisito del compimento degli studi per un periodo di almeno sei anni presso un istituto scolastico belga – è una misura «oggettiva» e «indipendente dalla cittadinanza della persona interessata». Si tratta di una condizione regolamentata che, inoltre, e di per sé, non introduce distinzioni tra cittadini belgi e non belgi, cosicché soddisfa il primo dei requisiti specificati nella giurisprudenza.
41.
Tuttavia, il punto che suscita maggiori dubbi è quello relativo alla proporzionalità della misura controversa, che analizzerò ora sulla scorta di una ricca giurisprudenza della Corte.
42.
Il requisito del compimento degli studi per un periodo di almeno sei anni presso un istituto scolastico belga costituisce, in effetti, un requisito oggettivo il cui scopo consiste nel garantire che la persona che richiede un’indennità di disoccupazione giovanile abbia un collegamento sufficiente con lo Stato belga. Orbene, affinché la misura sia proporzionata agli obiettivi perseguiti, occorre che sia adeguata, necessaria e proporzionata in senso stretto. Anche se, come ho appena detto, la misura è oggettivamente necessaria a garantire l’integrazione (e quindi supera la verifica di adeguatezza), la necessità e la proporzionalità in senso stretto della stessa suscitano maggiori dubbi.
43.
Già nella causa D’Hoop, e in relazione alla medesima indennità di cui trattasi nel presente procedimento, la Corte ha respinto un requisito di accesso basato sul luogo in cui è stato conseguito il diploma di studi secondari. La Corte ha ritenuto che tale misura avesse un carattere «troppo generale ed esclusivo», poiché «privilegia indebitamente un elemento che non è necessariamente rappresentativo del grado reale ed effettivo di collegamento tra chi richiede le indennità di disoccupazione giovanile ed il mercato geografico del lavoro, escludendo ogni altro elemento rappresentativo».
44.
Da questa prospettiva, un requisito relativo alla durata degli studi compiuti in Belgio equivale, di fatto, a un requisito di residenza, poiché è evidente che un minore compirà i propri studi nello Stato membro in cui risiede. D’altro lato, il requisito presenta anche analogie con i requisiti che la Corte ha avuto occasione di valutare (e condannare) nelle citate cause D’Hoop e Ioannidis, dal momento che un periodo di studi di sei anni è sufficientemente esteso per avvantaggiare, nella stragrande maggioranza dei casi, gli studenti che compiono i loro studi negli istituti scolastici belgi. Si tratta, pertanto, di una misura ancora più gravosa di quella censurata in passato dalla Corte, perché non solo impone di fatto un legame con un istituto scolastico belga, ma lo estende nel tempo per un periodo manifestamente eccessivo.
45.
Infatti, un previo collegamento di sei anni per coloro che cercano un’occupazione presuppone un periodo di tempo molto prolungato, ancora più esteso di quello richiesto alle persone economicamente inattive che, com’è noto, equivale a cinque anni ( 28 ). La Corte ha consentito questo vincolo temporale per il caso degli studenti, ma ha anche insistito sul fatto che si tratta di un requisito applicabile solo alle persone che non svolgono alcuna attività economica ( 29 ).
46.
Il caso delle persone in cerca di occupazione è diverso. Certamente non si tratta di persone attive in senso stretto dal punto di vista economico, ma è indubbio che i Trattati, per il semplice fatto della ricerca di un’occupazione, attribuiscono loro uno status simile a quello riconosciuto ai soggetti che circolano per finalità economiche. Come ho già rilevato al paragrafo 30 delle presenti conclusioni, a partire dalla sentenza Collins la Corte ha esteso la protezione di cui fruivano le persone in cerca di occupazione anche alle prestazioni, impedendo così che tali persone fossero discriminate nell’accesso a determinate prestazioni atte a favorire il loro inserimento nel mercato del lavoro.
47.
Siamo così di fronte a un requisito eccessivamente generale e facilmente sostituibile con requisiti alternativi meno gravosi, constatazione che mi induce a concludere che si tratti di una misura sproporzionata. Tale valutazione è confermata se si considerano le circostanze del caso concreto.
48.
Come risulta dall’ordinanza di rinvio, la sig.ra Prete risiede nel Regno del Belgio dal 2001, anno in cui ha contratto matrimonio con un cittadino belga. Due anni più tardi, e dopo essersi iscritta presso l’ufficio per l’impiego corrispondente, essa ha chiesto l’indennità di disoccupazione giovanile. Orbene, è possibile affermare che la richiedente è priva di un collegamento sufficientemente qualificato con il mercato del lavoro e con la realtà sociale dello Stato ospitante benché ella sia in possesso del titolo richiesto, abbia risieduto legalmente in Belgio per due anni, sia legata da un vincolo matrimoniale a un cittadino belga e sia iscritta presso i servizi per l’impiego belgi? Se in un caso come quello in questione la normativa belga ritiene che siamo di fronte a un’integrazione insufficiente, sembra ragionevole concludere, in relazione alla sua giustificazione, che si tratta di un regime contrario al principio di proporzionalità.
49.
Inoltre, il fatto che la sig.ra Prete sia coniugata con un cittadino belga introduce un elemento aggiuntivo, giustamente sottolineato dalla Commissione. Una misura nazionale che preclude l’accesso alle indennità di disoccupazione giovanile a coloro che risiedono legalmente in Belgio dopo aver contratto matrimonio con un cittadino di detto paese costituisce un provvedimento che ignora la situazione familiare della persona in cerca di impiego. Tali circostanze testimoniano i possibili collegamenti stabiliti con lo Stato ospitante e, sebbene in alcuni casi si limitino, ad esempio, all’esistenza di un mero vincolo personale, in altri, la loro mancata considerazione può comportare una violazione del diritto fondamentale alla vita privata, riconosciuto dalla Corte proprio nel contesto della libera circolazione delle persone ( 30 ). È evidente che il requisito controverso nel presente procedimento non consente né alle autorità, né ai giudici belgi di tener conto di tale circostanza. Data quindi l’impossibilità di esaminare circostanze personali come quella summenzionata, ritengo che la misura prevista all’articolo 36, paragrafo 1, punto 2, lettera j), del regio decreto del 25 novembre 1991 sia contraria al principio di proporzionalità e non giustifichi, pertanto, una restrizione alla libera circolazione dei lavoratori.
50.
Alla luce di quanto precede, ritengo che il requisito del compimento di studi di almeno sei anni presso un istituto scolastico belga costituisca una restrizione sproporzionata, la cui generalità non consente di tener conto delle circostanze specifiche di ciascun caso, escludendo inoltre altre alternative meno restrittive che consentirebbero di raggiungere ugualmente l’obiettivo perseguito dalle autorità belghe.
VI – Conclusione
51.
Alla luce dei suesposti argomenti, propongo alla Corte di rispondere alla questione pregiudiziale sollevata dalla Cour de cassation nei seguenti termini:
«L’articolo 39 CE deve essere interpretato nel senso che osta a una misura, come quella prevista nell’articolo 36, paragrafo 1, punto 2, lettera j), del regio decreto del 25 novembre 1991, che subordina incondizionatamente la concessione dell’indennità di disoccupazione giovanile a una persona in cerca di occupazione, cittadina di un altro Stato membro, al fatto che questa persona abbia compiuto i propri studi per un periodo di almeno sei anni in un istituto d’insegnamento organizzato, riconosciuto o sovvenzionato da una comunità belga».
( 1 ) Lingua originale: lo spagnolo.
( 2 ) Sentenza del 20 giugno 1985 (94/84, Racc. pag. 1873).
( 3 ) Sentenza del 31 gennaio 1991 (C-18/90, Racc. pag. I-199).
( 4 ) Sentenza del 12 settembre 1996 (C-278/94, Racc. pag. I-4307).
( 5 ) Sentenza dell’11 luglio 2002 (C-224/98, Racc. pag. I-6191).
( 6 ) Sentenza del 15 settembre 2005 (C-258/04, Racc. pag. I-8275).
( 7 ) Sentenza del 23 marzo 2004 (C-138/02, Racc. pag. I-2703).
( 8 ) Regolamento del Consiglio del 15 ottobre 1968 (GU L 257, pag. 2).
( 9 ) V. sentenza Deak, cit. (punto 24).
( 10 ) V. sentenza D’Hoop, cit. (punti 27 e segg.).
( 11 ) Sentenza Collins, cit. (punto 63).
( 12 ) Sentenza Ioannidis, cit. (punto 22).
( 13 ) V., segnatamente, sentenze del 23 marzo 1982, Levin (53/81, Racc. pag. 1035, punto 17); del 3 luglio 1986, Lawrie-Blum (66/85, Racc. pag. 2121, punto 21), e del 17 marzo 2005, Kranemann (C-109/04, Racc. pag. I-2421, punto 12). A tal proposito, v. conclusioni dell’avvocato generale Ruiz-Jarabo Colomer relative alla causa che ha dato luogo alla sentenza Vatsouras e Koupatantze (sentenza del 4 giugno 2009, C-22/08 e C-23/08, Racc. pag. I-4585, paragrafi 23-29).
( 14 ) Sentenza del 26 febbraio 1992 (C-357/89, Racc. pag. I-1027, punto 14).
( 15 ) V. sentenza Deak, cit. (punto 24).
( 16 ) Sentenza Collins, cit. (punti 60 e 61). Il punto 3 del dispositivo di detta sentenza ne chiarisce anche la portata, poiché si limita espressamente a fondare il diritto solo sull’articolo 39 CE.
( 17 ) V., in particolare, sentenze del 12 febbraio 1974, Sotgiu (152/73, Racc. pag. 153, punto 11); del 15 marzo 2005, Bidar (C-209/03, Racc. pag. I-2119, punto 51), e Ioannidis, cit. (punto 26).
( 18 ) Sentenza cit. (punto 34).
( 19 ) Sentenza cit. (punto 28).
( 20 ) Ibid.
( 21 ) Sentenza cit.
( 22 ) Sentenza del 18 novembre 2008 (C-158/07, Racc. pag. I-8507).
( 23 ) Sentenza del 23 ottobre 2007 (C-11/06 e C-12/06, Racc. pag. I-9161).
( 24 ) Sentenza del 14 giugno 2012 (C-542/09).
( 25 ) Sentenza cit.
( 26 ) Sentenza cit. (punto 66).
( 27 ) Sentenza cit. (punto 71).
( 28 ) V. l’articolo 24 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, nonché la sentenza Förster, cit.
( 29 ) Sentenza Commissione/Paesi Bassi, cit. (punti 60 e 61).
( 30 ) V., in particolare, sentenza dell’11 luglio 2002, Carpenter (C-60/00, Racc. pag. I-6279, punti 41 e 42).
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