CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
YVES BOT
presentate il 5 luglio 2012 ( 1 )
Causa C-402/11 P
Jager & Polacek GmbH
contro
Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)
«Impugnazione — Marchio comunitario — Regolamento (CE) n. 40/94 — Regolamento (CE) n. 2868/95 — Procedura di opposizione alla registrazione di un marchio comunitario — Natura giuridica dell’atto adottato alla fine della fase di esame dell’ammissibilità dell’opposizione — Procedura di revoca — Principio della tutela giurisdizionale effettiva — Principio della certezza del diritto»
1.
L’atto mediante il quale l’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) dichiara ammissibile una domanda di opposizione alla registrazione di un marchio comunitario costituisce una semplice «misura di organizzazione della procedura» di opposizione o una «decisione» ai sensi del diritto dell’Unione?
2.
È questa, in sostanza, la questione sollevata dalla presente impugnazione, proposta dalla Jager & Polacek GmbH avverso la sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 12 maggio 2011, Jager & Polacek/UAMI ( 2 ). La soluzione di tale questione determina, da un lato, i mezzi di ricorso a disposizione dell’interessato nei confronti dell’atto di cui trattasi, e, d’altro lato, le condizioni alle quali tale atto può essere revocato dall’UAMI.
I – Contesto normativo
A – Il trattamento processuale di una domanda di opposizione alla registrazione di un marchio comunitario
3.
Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 40/94 sul marchio comunitario ( 3 ), l’UAMI può rifiutare la registrazione di un marchio comunitario in seguito all’opposizione del titolare di un marchio anteriore non registrato. Siffatta opposizione deve essere presentata nelle forme previste dall’articolo 42 di tale regolamento. Essa deve essere redatta per iscritto e motivata entro un termine di tre mesi a decorrere dalla pubblicazione della domanda di marchio comunitario, e si considera presentata soltanto dopo il pagamento della tassa d’opposizione.
4.
Il legislatore dell’Unione ha fissato le modalità della procedura di opposizione nell’ambito delle regole 15-22 del regolamento (CE) n. 2868/95 ( 4 ). In particolare, esso ha precisato le regole concernenti l’esame di ammissibilità dell’opposizione nella regola 17 del regolamento di applicazione, la quale è redatta nei seguenti termini:
«1.
Se la tassa d’opposizione non è stata pagata entro il termine di opposizione, l’opposizione si considera non proposta. (…)
2.
Se l’atto di opposizione non è stato presentato entro il termine di opposizione, o se l’atto di opposizione non identifica chiaramente la domanda contro la quale viene proposta opposizione o il marchio anteriore (…) su[l] qual[e] si basa l’opposizione ai sensi della regola 15, paragrafo 2, lettere a) e b), o non contiene i motivi di opposizione ai sensi della regola 15, paragrafo 2, lettera c), e se non si è posto rimedio a tali irregolarità prima della scadenza del termine di opposizione, l’[UAMI] respinge l’opposizione per inammissibilità.
3.
Se l’opponente non presenta una traduzione secondo quanto richiesto dalla regola 16, paragrafo 1, l’opposizione è respinta in quanto inammissibile. (…)
4.
Se l’atto di opposizione non è conforme alle altre disposizioni della regola 15, l’[UAMI] ne dà comunicazione all’opponente invitandolo a sanare le irregolarità entro due mesi. Se le irregolarità non sono sanate nel termine, l’[UAMI] respinge l’opposizione in quanto inammissibile.
5.
Ogni circostanza in base alla quale, ai sensi del paragrafo 1, l’atto di opposizione si considera non presentato e qualunque decisione di respingere un’opposizione in quanto inammissibile ai sensi dei paragrafi 2, 3 e 4 viene notificata al richiedente».
5.
In virtù della regola 17 del regolamento di applicazione, l’opposizione deve pertanto soddisfare i requisiti assoluti di ammissibilità previsti dalla regola 15, paragrafo 2, lettere a)-c), del regolamento di applicazione ( 5 ). L’atto di opposizione deve dunque contenere il numero di fascicolo della domanda contro cui viene proposta l’opposizione e il nome del richiedente che ha presentato la domanda di marchio comunitario, una chiara identificazione del marchio anteriore su cui si fonda l’opposizione, nonché una dichiarazione da cui risulti che le condizioni previste all’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 40/94, sono rispettate.
6.
L’opposizione deve parimenti soddisfare i requisiti di ammissibilità previsti dalla regola 15, paragrafo 2, lettere d)-h), del regolamento di applicazione. L’atto di opposizione deve contenere, segnatamente, la data di deposito ed eventualmente la data di registrazione e la data di priorità del marchio anteriore, una riproduzione di quest’ultimo, i prodotti e i servizi sui quali si basa l’opposizione, il nome e l’indirizzo dell’opponente, o, eventualmente, del suo rappresentante.
7.
L’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di applicazione così recita:
«Se l’opposizione viene considerata ammissibile in base a quanto stabilito dalla regola 17, l’[UAMI] invia una comunicazione alle parti informandole che la procedura di opposizione si considera iniziata due mesi dopo la ricezione della comunicazione (…)».
8.
La regola 19 di tale regolamento precisa, quindi, la natura dei fatti e delle prove che la parte opponente è invitata a presentare o a completare a sostegno della sua opposizione. In particolare, ai sensi del paragrafo 2 di siffatta regola, essa è tenuta a depositare le prove dell’esistenza, della validità e della portata della protezione del suo marchio anteriore.
9.
Infine, il legislatore dell’Unione ha precisato le regole procedurali attinenti all’esame del merito dell’opposizione nell’ambito della regola 20 del regolamento di applicazione.
B – Le regole concernenti la revoca di una decisione adottata dall’UAMI
10.
L’articolo 77 bis del regolamento n. 40/94 stabilisce le condizioni attinenti alla revoca di una decisione adottata dall’UAMI. Tale disposizione prevede quanto segue:
«1. Qualora l’[UAMI] (…) adotti una decisione (…) inficiat[a] da un errore evidente nel procedimento, imputabile all’[UAMI], questo provvede (…) alla revoca di tale decisione (…)
2. (…) la revoca della decisione (…) [è disposta], d’ufficio o su istanza di una delle parti nella procedura, dall’organo che ha (…) adottato la decisione. (…) [L]a revoca [è disposta] entro sei mesi (…) dall’adozione della decisione, sentite le parti nella procedura (…)
(…)».
11.
La procedura relativa alla revoca di una siffatta decisione è precisata alla regola 53 bis del regolamento di applicazione. Ai sensi di tale regola, l’UAMI deve informare la parte interessata in merito alla revoca prevista, ed essa può presentare le proprie osservazioni.
II – Fatti della causa
12.
Gli antecedenti della controversia, il procedimento dinanzi al Tribunale e la sentenza impugnata possono essere così riassunti ( 6 ).
13.
Il 25 marzo 2008, la ricorrente presentava un’opposizione ai sensi dell’articolo 42 del regolamento n. 40/94 alla registrazione del segno denominativo «REDTUBE» richiesta dalla RT Mediasolutions s.r.o. ( 7 ).
14.
Con lettere datate 20 maggio 2008, il dipartimento marchi dell’UAMI inviava una comunicazione a ciascuna delle due parti del procedimento. In tali lettere, l’UAMI indicava che l’opposizione era stata reputata ammissibile nella parte in cui essa era fondata sul marchio anteriore non registrato Redtube. Esso informava le due parti che la fase di conciliazione si sarebbe conclusa il 21 luglio 2008 e che la fase contraddittoria della procedura di opposizione sarebbe iniziata il 22 luglio 2008. Esso fissava inoltre i termini entro i quali la ricorrente avrebbe potuto integrare la propria domanda e la RT Mediasolutions replicare.
15.
Il 10 settembre 2008, la RT Mediasolutions deduceva che la ricorrente non aveva pagato la sua tassa di opposizione entro i termini e, di conseguenza, domandava all’UAMI, da un lato, di annullare la comunicazione del 20 maggio 2008 e, dall’altro, di dichiarare che l’opposizione doveva considerarsi non presentata.
16.
Il 2 ottobre 2008, il dipartimento marchi dell’UAMI inviava una lettera, intitolata «Correzione» alla ricorrente, con la quale l’informava che la comunicazione del 20 maggio 2008 era stata inviata per errore e che doveva considerarsi priva di oggetto. A seguito della domanda presentata in tal senso dalla RT Mediasolutions, la divisione di opposizione dell’UAMI adottava, il 22 gennaio 2009, una decisione secondo la quale l’opposizione era considerata non presentata per mancato pagamento della tassa di opposizione entro il termine previsto.
17.
Il 20 marzo 2009, la ricorrente ricorreva avverso detta decisione, reputando che, il 20 maggio 2008, l’UAMI aveva adottato una decisione che dichiarava l’opposizione ammissibile, e che tale decisione non era stata revocata in conformità delle regole di procedura previste dall’articolo 77 bis del regolamento n. 40/94. Il 29 settembre 2009, la quarta commissione di ricorso dell’UAMI rigettava il ricorso della ricorrente, adducendo, segnatamente, che la lettera del 20 maggio 2008 costituiva una semplice misura di organizzazione del procedimento e non una decisione.
III – Le conclusioni delle parti dinanzi al Tribunale
18.
Con ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 4 dicembre 2009, la ricorrente proponeva ricorso, chiedendo l’annullamento della decisione del 29 settembre 2009 della quarta commissione di ricorso dell’UAMI.
19.
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduceva tre motivi. Mi limiterò ad invocare il secondo motivo, dal momento che la presente impugnazione verte unicamente sul medesimo.
20.
Il secondo motivo era fondato sulla violazione dell’articolo 77 bis, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 40/94. A sostegno di tale motivo, la ricorrente deduceva che la comunicazione dell’UAMI del 20 maggio 2008 costituiva una decisione. Infatti, nella misura in cui, in applicazione della regola 17, paragrafo 5, del regolamento di applicazione, sono delle decisioni a constatare che l’opposizione è considerata non presentata o a rigettare l’opposizione perché inammissibile, il principio giuridico dell’actus contrarius o del parallelismo di forme comporterebbe che l’atto con il quale l’UAMI dichiara l’opposizione ammissibile sia anch’esso qualificato come «decisione».
21.
Di conseguenza, secondo la ricorrente, tale decisione poteva essere revocata solo nel rispetto della procedura prevista dall’articolo 77 bis del regolamento n. 40/94, in combinato con la regola 53 bis del regolamento di applicazione.
22.
Il Tribunale ha rilevato che la lettera del 20 maggio 2008 costituiva non una decisione, ma una semplice misura di organizzazione della procedura di opposizione. Da un lato, esso ha stabilito che tale lettera era solo una comunicazione che informava la ricorrente in merito al giorno dell’apertura della fase contraddittoria della procedura di opposizione e la invitava a presentare fatti, prove e osservazioni a fondamento della sua opposizione. D’altro lato, esso ha reputato che tale lettera non esplicava effetti giuridici nei confronti della ricorrente. Infine, esso ha stabilito che detta lettera non costituiva una presa di posizione definitiva dell’UAMI in relazione all’ammissibilità dell’opposizione.
23.
Inoltre, il Tribunale ha respinto gli argomenti della ricorrente attinenti il principio dell’actus contrarius e del parallelismo di forme. Esso ha inoltre considerato che, poiché la lettera del 20 maggio 2008 non costituiva una decisione, la ricorrente non poteva invocare il principio della tutela del legittimo affidamento che tale lettera avrebbe in essa ingenerato.
24.
Infine, il Tribunale ha rilevato che la causa non riguardava una registrazione internazionale che designava l’Unione europea e non ha riscontrato la necessità di pronunciarsi sulla natura giuridica della notifica delle opposizioni dichiarate ammissibili effettuata dall’UAMI all’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI).
25.
A seguito del suo esame degli altri due motivi, il Tribunale, con la sentenza impugnata, ha respinto il ricorso proposto dalla ricorrente.
IV – Conclusioni delle parti dinanzi alla Corte
26.
Con la sua impugnazione, la ricorrente chiede alla Corte di annullare la sentenza impugnata e di condannare l’UAMI alle spese.
27.
L’UAMI chiede il rigetto dell’impugnazione e la condanna della ricorrente alle spese.
V – L’impugnazione
28.
Con il suo motivo unico, la ricorrente sostiene che il Tribunale ha violato l’articolo 77 bis, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 40/94, il quale prevede una procedura specifica in vista della revoca di una decisione inficiata da un’illegittimità.
29.
Tale motivo si suddivide in tre parti. In primo luogo, la ricorrente ritiene che il Tribunale, dichiarando che la lettera del 20 maggio 2008 costituisce una semplice misura di organizzazione della procedura di opposizione, sia incorso in un errore di diritto, e non abbia pertanto osservato i principi della tutela giurisdizionale effettiva e della certezza del diritto. In secondo luogo, essa sostiene che il Tribunale non ha interpretato correttamente la nozione di comunicazione, potendo essa, di per sé, contenere una decisione. In terzo luogo, la ricorrente deduce che la sentenza impugnata è viziata da carenza di motivazione.
A – Sulla prima parte, relativa ad un’errata qualificazione dell’atto controverso e ad una violazione dei principi della tutela giurisdizionale effettiva e della certezza del diritto
30.
La prima parte si suddivide in due censure. Da un lato, la ricorrente sostiene che la lettera del 20 maggio 2008, con la quale l’UAMI ha dichiarato l’ammissibilità della sua domanda di opposizione, contiene una decisione, e avrebbe pertanto dovuto essere revocata in conformità della procedura prevista dall’articolo 77 bis del regolamento n. 40/94. D’altro lato, la ricorrente addebita al Tribunale di non aver osservato né il suo diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva né il principio della certezza del diritto.
31.
L’UAMI contesta tali argomenti.
1. Sulla prima censura, vertente su un errore di diritto relativo alla natura giuridica dell’atto controverso
32.
La procedura di cui trattasi, tenuto conto del suo svolgimento e degli errori di valutazione che l’hanno inficiata, non è manifestamente soddisfacente. Ritengo, inoltre, che il fatto che l’atto controverso non sia stato formalizzato in una «decisione» privi a priori la ricorrente delle garanzie procedurali sancite dall’articolo 57 del regolamento n. 40/94, il quale prevede la possibilità di avviare un ricorso di annullamento, e dall’articolo 77 bis di tale regolamento, il quale fissa, da parte sua, le regole concernenti la revoca degli atti decisionali.
33.
Condivido tuttavia la posizione del Tribunale, secondo il quale tale atto non costituisce una decisione, segnatamente in quanto esso non esplica effetti giuridici vincolanti nei confronti della ricorrente.
34.
Per giungere a tale conclusione, occorre, da un lato, rammentare la giurisprudenza della Corte relativa alla natura degli atti impugnabili e, dall’altro, esaminare la sostanza dell’atto controverso nonché il contesto procedurale in cui esso si inserisce.
a) La giurisprudenza della Corte relativa alla natura degli atti impugnabili nell’ambito di un ricorso di annullamento
35.
Secondo una giurisprudenza costante, richiamata dal Tribunale al punto 90 della sentenza impugnata, costituisce una decisione suscettibile, in quanto tale, di essere oggetto di un ricorso di annullamento ai sensi dell’articolo 263 TFUE solo l’atto idoneo a produrre effetti giuridici vincolanti. In altre parole, secondo la Corte, esso deve incidere sugli interessi della ricorrente e modificare la sua situazione in misura significativa ( 8 ).
36.
È altresì pacifico che, per stabilire se un atto produca simili effetti, occorre tener conto della sua sostanza, e non della sua presentazione formale ( 9 ). Così, è irrilevante che tale atto non sia indicato quale decisione dal suo autore.
37.
Tale giurisprudenza consente di estendere l’ambito del ricorso di annullamento ad atti che non sono formalmente definibili come «decisioni» ma che, sostanzialmente, producono effetti giuridici vincolanti. Essa consente inoltre di evitare che le istituzioni si sottraggano al controllo del giudice dell’Unione semplicemente violando requisiti di forma quali il titolo dell’atto, la sua motivazione o la menzione delle disposizioni che ne costituiscono il fondamento normativo.
38.
L’esistenza di effetti giuridici obbligatori riveste un’importanza particolare allorché si tratta di valutare il carattere impugnabile di un atto che si inserisce in un procedimento amministrativo composto da varie fasi, come quelle relative all’esame di un’opposizione dinnanzi all’UAMI. In tale contesto, quest’ultimo adotta numerosi atti medianti i quali esso dispone non solo misure di organizzazione del procedimento, bensì effettua parimenti una valutazione definitiva della fondatezza della domanda. Ora, tutti questi atti non esplicano effetti giuridici nei confronti delle parti del procedimento.
39.
La Corte classifica quindi tali atti in categorie diverse.
40.
I primi sono gli atti con cui l’istituzione di cui trattasi fissa definitivamente la sua posizione al termine del procedimento. Essi costituiscono atti impugnabili in quanto producono effetti giuridici obbligatori e non sono seguiti da nessun altro atto che possa dare luogo ad un ricorso di annullamento. È questo il caso della decisione con la quale l’UAMI dichiara fondata l’opposizione di un’impresa e nega pertanto la registrazione di un marchio comunitario.
41.
I secondi sono gli atti intermedi, il cui scopo è preparare la decisione finale.
42.
Da un lato, esistono misure che, pur essendo adottate nell’ambito del procedimento preparatorio, costituiscono il momento conclusivo di una fase distinta dal procedimento principale e producono effetti giuridici ( 10 ).
43.
Se ne possono trovare numerosi esempi nei procedimenti di applicazione degli articoli 101 TFUE e 102 TFUE. Tali procedimenti si articolano in varie fasi successive, quali la fase di indagine preliminare, la fase istruttoria in contraddittorio e quella successiva dell’audizione. Così, nelle sentenze Hoechst/Commissione ( 11 ) e Orkem/Commissione ( 12 ), la Corte ha riconosciuto che le decisioni con cui la Commissione europea chiede informazioni alle imprese o dispone accertamenti in loco costituiscono atti impugnabili.
44.
Analogamente, la Corte ha ritenuto che costituisca un atto impugnabile la decisione con cui la Commissione avvia, a seguito della sua analisi preliminare, il procedimento di indagine formale ( 13 ). Essa ritiene che tale decisione produca effetti giuridici nei confronti dello Stato membro e delle imprese interessate, in quanto la Commissione può ordinare la sospensione della misura. Secondo la Corte, tali effetti sono autonomi rispetto alla decisione finale e non possono essere cancellati nell’ambito di un procedimento promosso contro la decisione finale, il che priverebbe quindi i ricorrenti di un’adeguata tutela giuridica ( 14 ).
45.
D’altro lato, si trovano misure di natura «meramente» ( 15 ) o «semplicemente» ( 16 ) preparatoria. Tali misure costituiscono solo una delle fasi che consentono all’istituzione di adottare la sua decisione finale. Esse non producono alcun effetto giuridico e non costituiscono, secondo la giurisprudenza, atti impugnabili. In quest’ottica, la Corte ritiene che i vizi suscettibili di inficiare tali misure possano essere fatti valere nel ricorso contro la decisione finale, di cui costituiscono una fase preparatoria ( 17 ). È il caso, nel diritto della concorrenza, dell’atto con cui la Commissione comunica le proprie censure alle imprese.
46.
L’evocazione di tale giurisprudenza consente di individuare gli imperativi che guidano l’operato della Corte in questa materia.
47.
Come si è visto, la Corte mira a garantire una tutela giurisdizionale effettiva dei diritti conferiti ai singoli dal diritto dell’Unione. Nella citata sentenza Athinaïki Techniki/Commissione ( 18 ), la Corte ha ricordato che, essendo l’Unione una comunità di diritto, le modalità procedurali applicabili ai ricorsi devono essere interpretate in modo tale che dette modalità possano contribuire al perseguimento di tale obiettivo ( 19 ). Per tale motivo, gli atti preparatori idonei a produrre effetti giuridici e costituenti il momento finale di un procedimento accessorio al procedimento principale devono, secondo la Corte, poter costituire oggetto di un ricorso di annullamento.
48.
Tuttavia, la Corte mira anche ad evitare una moltiplicazione dei ricorsi contro le misure preparatorie tale da paralizzare l’attività delle istituzioni.
49.
È in tale contesto giurisprudenziale che occorre qualificare l’atto controverso. Sorge la questione se esso, come fatto valere dal Tribunale nella sentenza impugnata, costituisca una semplice misura di organizzazione della procedura di opposizione, la quale non è pertanto suscettibile di ricorso, oppure se, come sostenuto dalla ricorrente, si sia in presenza di una decisione.
50.
Per risolvere tale questione, occorre esaminare la sostanza della lettera del 20 maggio 2008 e il contesto procedurale nel quale essa si inserisce.
b) Sulla sostanza dell’atto controverso e il contesto procedurale nel quale si inserisce
51.
Come si evince dai fatti esposti al punto 9 della sentenza impugnata e dalle constatazioni del Tribunale ai punti 91, 92 e 95 di tale sentenza, da un lato, la lettera del 20 maggio 2008 indica alla ricorrente che la sua opposizione «è stata dichiarata ammissibile nella misura in cui essa era fondata sul marchio anteriore non registrato Redtube» e che, se l’opposizione era fondata su altri diritti anteriori, l’esame dell’ammissibilità di tali altri diritti non ha ancora avuto luogo. D’altro lato, essa l’informa, insieme alla RT Mediasolutions, sulla durata della fase di conciliazione, sul termine di apertura della fase contraddittoria del procedimento e, infine, sui termini entro i quali la ricorrente poteva integrare la propria opposizione e la RT Mediasolutions replicare.
52.
È chiaro che la seconda parte di questa lettera costituisce una semplice comunicazione destinata alle parti, priva di qualsivoglia natura decisionale, nella misura in cui l’UAMI le informa, ai sensi della regola 18, paragrafo 1, del regolamento di applicazione, in merito ai termini che reggono lo svolgimento della procedura di opposizione.
53.
Tuttavia, suddetta lettera non può essere interpretata nel senso che essa si limitava ad informare le parti in merito all’apertura della procedura di opposizione e ai relativi termini. Infatti, occorre tenere conto della prima parte della lettera del 20 maggio 2008, nella quale l’UAMI indica alla ricorrente che la sua opposizione «è stata dichiarata ammissibile» nella misura in cui essa è fondata sul marchio anteriore non registrato Redtube.
54.
Secondo la ricorrente, ciò costituirebbe, di per sé, una decisione, nella misura in cui, in sostanza, l’UAMI procederebbe ad una valutazione definitiva sull’ammissibilità della domanda di opposizione, suscettibile di esplicare effetti giuridici obbligatori. È vero che l’impiego del verbo «dichiarare» indica che l’UAMI ha effettivamente statuito in merito all’ammissibilità della pretesa.
55.
Tuttavia, ciò non è sufficiente, a mio avviso, a riconoscere all’atto controverso natura decisionale.
56.
La procedura di opposizione consta di due fasi che occorre distinguere. Da un lato, esiste la fase dell’esame di ammissibilità dell’opposizione, prevista alla regola 17 del regolamento di applicazione; dall’altro, la fase di esame vera e propria, istituita dall’articolo 43 del regolamento n. 40/94 e disciplinata dalle regole 18-28 del regolamento di applicazione.
57.
La fase di esame dell’ammissibilità dell’opposizione riveste carattere preliminare. Essa deve consentire all’UAMI di valutare l’ammissibilità dell’opposizione alla luce delle condizioni espressamente previste dalle regole 15 e 16 del regolamento di applicazione. Di conseguenza, l’UAMI deve assicurarsi che le condizioni assolute stabilite alle regole 15, paragrafo 2, lettere a)-c), e 16, paragrafo 1, di tale regolamento siano soddisfatte, ossia, da un lato, che l’atto di opposizione identifichi chiaramente la domanda di marchio comunitario contestata, il marchio anteriore e i motivi sui quali l’opposizione si fonda, e, dall’altro lato, che l’opposizione sia tradotta. L’UAMI deve parimenti assicurarsi che siano soddisfatte le condizioni previste alla regola 15, paragrafo 2, lettere d)-h), del regolamento di applicazione, e segnatamente che l’atto di opposizione contenga una riproduzione del marchio anteriore, identifichi i prodotti e i servizi di cui trattasi nonché l’opponente o il suo rappresentante.
58.
Qualora tali condizioni non siano soddisfatte, l’UAMI deve dichiarare l’opposizione inammissibile, adottando una decisione che mette dunque fine alla procedura di opposizione. È solo in un caso del genere che il legislatore dell’Unione prevede l’obbligo, per l’UAMI, di adottare una decisione, la quale può essere impugnata ai sensi dell’articolo 57 del regolamento n. 40/94.
59.
Per contro, qualora l’insieme delle condizioni sia soddisfatto, l’UAMI dichiara ammissibile l’opposizione mediante un atto che non è effettivamente stato definito dal legislatore dell’Unione.
60.
In questo caso, e ai sensi della regola 18, paragrafo 1, prima frase, del regolamento di applicazione, tale atto dà inizio alla procedura di esame vera e propria dell’opposizione ( 20 ). Tale procedura deve consentire all’UAMI di disporre di informazioni complete sull’insieme degli elementi presentati a sostegno dell’opposizione e di statuire sulle questioni di merito ad essa legate. Così, è solo a questo stadio del procedimento che la parte opponente è tenuta a presentare i fatti, le prove e gli argomenti a sostegno della sua opposizione ai sensi della regola 19 del regolamento di applicazione, ed è su tale base che l’UAMI procederà all’esame della fondatezza dell’opposizione, valutando se la registrazione del marchio richiesto rischi di violare i diritti acquisiti dalla parte opponente. È solo alla fine di tale esame che l’UAMI adotterà una decisione definitiva mediante la quale esso potrà rigettare in tutto o in parte l’opposizione, o dichiararla fondata, rifiutando pertanto, in tutto o in parte, la domanda di registrazione del marchio comunitario. Ai sensi dell’articolo 57 del regolamento n. 40/94, tale decisione sarà suscettibile di costituire l’oggetto di un ricorso di annullamento.
61.
È giocoforza rilevare che l’atto con il quale l’UAMI dichiara ammissibile l’opposizione costituisce dunque non un atto che fissa la decisione finale dell’UAMI nell’ambito della procedura di opposizione, bensì un atto procedurale preparatorio che, nella misura in cui avvia la procedura di esame del merito dell’opposizione, si inserisce all’inizio dell’elaborazione a tappe della decisione finale.
62.
Peraltro, tale atto non comporta, a mio avviso, alcun effetto giuridico vincolante. Esso consente di avviare la fase di conciliazione fra le parti e, in mancanza di soluzione amichevole, apre il dibattito sulle questioni di merito legate all’opposizione. Quanto alla parte opponente, l’avvio della procedura di opposizione vera e propria si limita a porre a suo carico un’unica obbligazione – se desidera risultare vittorioso –, ossia quella di produrre tutte le prove e di presentare l’insieme dei fatti e degli argomenti a sostegno della sua opposizione.
63.
Di conseguenza, non si può ritenere che l’atto controverso incida sugli interessi della ricorrente o modifichi la sua situazione giuridica. Quest’ultima non è paragonabile alla situazione di uno Stato membro che, a causa dell’avvio, da parte della Commissione, di un procedimento di indagine formale di una misura di aiuto di cui è in corso l’attuazione, è tenuto a sospendere l’applicazione di quest’ultima, o a quella di un individuo che, a causa della ricevibilità del suo dossier di sovraindebitamento, vede automaticamente sospese le procedure di esecuzione promosse contro i suoi beni. Nel caso di specie, gli effetti dell’atto controverso non eccedono gli effetti tipici di un atto di procedura, e non incidono, al di là della sua situazione procedurale, sulla situazione giuridica della ricorrente ( 21 ), e più in generale delle parti del procedimento.
64.
Al riguardo, occorre rilevare che la ricorrente non ha alcun interesse ad avviare un ricorso avverso l’atto mediante il quale l’UAMI ha dichiarato ammissibile l’opposizione.
65.
Alla luce di tali elementi, ritengo che l’atto con il quale l’UAMI ha dichiarato ammissibile l’opposizione della ricorrente costituisca una misura preparatoria, priva di effetti giuridici vincolanti nei confronti della medesima.
66.
Di conseguenza, ritengo che il Tribunale, dichiarando, al punto 102 della sentenza impugnata, che la lettera del 20 maggio 2008 non costituisce una decisione ( 22 ), non è incorso in un errore di diritto, e suggerisco alla Corte di dichiarare infondata questa prima censura.
2. Sulla seconda censura, vertente sull’inosservanza dei principi della tutela giurisdizionale effettiva e della certezza del diritto
67.
Con la sua seconda censura, la ricorrente addebita al Tribunale di non aver osservato il suo diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva, nella misura in cui esso ha negato qualsiasi natura decisionale all’atto controverso. Essa sostiene parimenti che il Tribunale abbia violato il principio della certezza del diritto, nella misura in cui la stessa poteva validamente pretendere, da un lato, una pronuncia definitiva, da parte dell’UAMI, sulla ricevibilità della sua domanda e l’avvio della procedura di opposizione, e, dall’altro, il rispetto di quanto prescritto dall’articolo 77 bis del regolamento n. 40/94.
a) Sull’inosservanza del principio della tutela giurisdizionale effettiva
68.
Il diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva costituisce un principio generale del diritto dell’Unione parimenti sancito, lo ricordo, dagli articoli 6 e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali ( 23 ), nonché dall’articolo 47, primo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea ( 24 ). Tale principio esige che ogni individuo i cui diritti sono stati violati possa disporre di un ricorso effettivo dinnanzi ad un organo giurisdizionale.
69.
Nel caso di specie, non reputo che il Tribunale, ritenendo che l’atto controverso non costituisca una decisione, abbia violato suddetto principio. Da un lato, ricordo che tale atto non genera alcun diritto a favore della ricorrente e non incide pertanto sulla sua situazione giuridica. Essa, come menzionato in precedenza, non ha del resto alcun interesse ad agire in giudizio al fine di ottenere l’annullamento dell’atto controverso, in quanto quest’ultimo riconosce l’ammissibilità dell’opposizione da essa stessa proposta. Dall’altro lato, è pacifico che la ricorrente non viene privata della possibilità di far valere i propri diritti e di denunciare le eventuali irregolarità dalle quali sia viziato il presente procedimento, in quanto essa ha potuto presentare un ricorso di annullamento avverso la decisione del 22 gennaio 2009, con la quale l’UAMI ha considerato la sua opposizione non proposta.
70.
Di conseguenza, tale censura deve, a mio avviso, essere respinta.
b) Sull’inosservanza del principio della certezza del diritto
71.
Si evince dal contenuto della lettera del 2 ottobre 2008, intitolata «Correction», che l’UAMI ha revocato l’atto controverso, indicando che esso era stato inviato per errore e che doveva considerarsi privo di oggetto. È evidente, come del resto riconosciuto dall’UAMI in udienza, che tale atto era, in realtà, inficiato da un errore di valutazione, il quale ha viziato l’esame di ammissibilità della domanda di cui trattasi e ha comportato, a torto, l’apertura della procedura di opposizione. Il modo in cui tale atto è stato revocato, così come il termine entro il quale l’UAMI ha reagito, è, a mio avviso, estremamente criticabile e solleva manifestamente questioni relative al rispetto dei principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento.
72.
È tuttavia pacifico che l’UAMI ha il diritto di revocare un atto che reputa erroneo ( 25 ). Tale potere trova il suo fondamento nel principio di legittimità, che impone di non lasciar sussistere una illegittimità permettendo all’amministrazione, grazie all’annullamento dell’atto viziato, di ripristinare l’ordinamento giuridico indebitamente alterato. Esso consente altresì di evitare lo sviluppo di ricorsi contenziosi, contribuendo manifestamente a garantire una buona amministrazione.
73.
Emerge da una giurisprudenza costante che la revoca di un atto viziato deve essere soggetta a condizioni molto rigorose, in quanto si tratta di conciliare il principio di legittimità con il principio della certezza del diritto e, in tale ambito, di rispettare il legittimo affidamento del beneficiario dell’atto, che ha potuto far affidamento nella legittimità di quest’ultimo ( 26 ). Infatti, il principio della certezza del diritto, che costituisce un principio generale del diritto dell’Unione ( 27 ), è inteso a garantire la prevedibilità delle situazioni e delle relazioni giuridiche che rientrano nella sfera del diritto dell’Unione ( 28 ) ed esige che le istituzioni della medesima rispettino l’intangibilità degli atti che esse hanno emanato. Di conseguenza, in caso di revoca di un atto viziato, la Corte esige che l’istituzione di cui trattasi rispetti le norme di competenza e di procedura che la interessano, agisca entro un termine ragionevole, e tenga conto della misura in cui l’interessato ha potuto eventualmente confidare nella legittimità dell’atto.
74.
Nell’ambito del regolamento n. 40/94, il legislatore dell’Unione ha dunque previsto, all’articolo 77 bis del medesimo, un procedimento particolare che consente all’UAMI di revocare una decisione inficiata da un errore procedurale manifesto ad esso imputabile. Ai sensi del paragrafo 2 di tale articolo, l’UAMI deve pertanto disporre la revoca di una siffatta decisione entro sei mesi dalla sua adozione, sentite le parti nella procedura. Siffatta procedura inserisce la revoca dell’atto illegittimo in un termine che garantisce la certezza del diritto, e riconosce a ciascuna delle parti del procedimento il diritto ad essere sentita.
75.
Tuttavia, le garanzie accordate all’interessato in tale contesto sono riconosciute unicamente nella misura in cui l’atto di cui trattasi è generatore di diritti e incide sulla sua situazione giuridica e sostanziale.
76.
Ora, ho rilevato che l’atto controverso, costituendo un atto di procedura, preparatorio alla decisione finale, non è suscettibile di esplicare effetti giuridici nei confronti della ricorrente e, in quanto tale, non costituisce una decisione. Di conseguenza, essa non può, a mio avviso, ricorrere al principio della certezza del diritto in relazione alla revoca dell’atto controverso.
77.
Sulla scorta di tali elementi, ritengo che anche la seconda censura fatta valere dalla ricorrente debba essere respinta.
78.
Di conseguenza, suggerisco alla Corte di dichiarare infondata la prima parte del motivo unico dedotto dalla ricorrente.
B – Sulla seconda parte, relativa ad un’interpretazione errata della nozione di comunicazione
79.
Con la seconda parte del suo motivo unico, la ricorrente addebita al Tribunale di avere fondato il suo ragionamento, al punto 114 della sentenza impugnata, sul fatto che la regola 17, paragrafo 5, del regolamento di applicazione menziona una «decisione» nel caso in cui l’atto di opposizione non debba considerarsi depositato e che la regola 18, paragrafo 1, di tale regolamento impiega il termine «comunicazione». Ora, si evincerebbe dalla regola 62, paragrafo 1, di suddetto regolamento, che una comunicazione può anche contenere una decisione ( 29 ).
80.
L’UAMI contesta tale argomento.
81.
Analogamente all’UAMI, ritengo che tale argomento sia infondato.
82.
Da un lato, la ricorrente non può rimproverare al Tribunale si essersi riferito ai termini stessi della legislazione applicabile per fondare la sua valutazione concernente la natura giuridica dell’atto controverso.
83.
D’altro lato, la ricorrente omette di tenere conto delle considerazioni che precedono il punto 114 della sentenza impugnata e, in particolare, di quelle che figurano ai punti 88-102 della medesima, nei quali il Tribunale ha illustrato le ragioni per le quali l’atto controverso non era suscettibile di costituire una decisione. Al riguardo, esso ha considerato appieno il fatto che una comunicazione come quella di cui trattasi poteva, in quanto tale, contenere una decisione. Infatti, al punto 94 della sentenza impugnata, il Tribunale ha rammentato che «non è possibile limitarsi ad esaminare unicamente la forma della lettera del 20 maggio 2008» e che, per stabilire se tale lettera costituisca una decisione, è opportuno fare riferimento alla sostanza dell’atto piuttosto che alla sua forma, in conformità della giurisprudenza della Corte.
84.
Alla luce dei suddetti elementi, suggerisco dunque alla Corte di dichiarare questa seconda parte infondata.
C – Sulla terza parte, relativa alla violazione dell’obbligo di motivazione
85.
Con la terza parte del suo motivo unico, la ricorrente deduce, in sostanza, che il Tribunale, non rispondendo in maniera sufficiente al suo argomento, vertente sugli effetti giuridici concreti risultanti dalla registrazione internazionale di un marchio che designa l’Unione, ha violato il suo obbligo di motivazione. Effettivamente, in primo grado, la ricorrente ha sostenuto che, nel caso di una siffatta registrazione, l’UAMI è tenuto ad informare l’OMPI in merito all’ammissibilità di un’opposizione, il che comporterebbe effetti giuridici concreti nella misura in cui, nel registro internazionale dei marchi, venga menzionato il rifiuto provvisorio di protezione. Ora, al punto 132 della sentenza impugnata, il Tribunale si sarebbe limitato a rispondere quanto segue:
«(…) è sufficiente rilevare che la presente causa non riguarda una registrazione internazionale che designa l’Unione, bensì una domanda di marchio comunitario. Non è dunque necessario pronunciarsi sulla natura giuridica di una siffatta notifica dall’UAMI all’OMPI nell’ambito delle domande di registrazioni internazionali che designano l’Unione».
86.
La ricorrente rimprovera al Tribunale di non aver tenuto conto del fatto che l’atto con il quale l’UAMI informa l’OMPI dell’ammissibilità di un’opposizione costituirebbe una decisione. Infatti, i principi della tutela giurisdizionale effettiva e della certezza del diritto avrebbero richiesto in tal caso che l’atto controverso, costituendo nel medesimo contesto una comunicazione indirizzata al richiedente il marchio comunitario, fosse anch’esso qualificato come «decisione».
87.
L’UAMI contesta questo argomento, sostenendo, in particolare, che i procedimenti di registrazione comunitaria e internazionale non sono equiparabili.
88.
Al fine di valutare la fondatezza di tale argomento, occorre rammentare la portata dell’obbligo di motivazione incombente al Tribunale.
89.
L’obbligo di motivazione delle sentenze discende dall’articolo 36 dello Statuto della Corte, applicabile al Tribunale in virtù dell’articolo 53, primo comma, di tale Statuto e dell’articolo 81 del regolamento di procedura del Tribunale.
90.
Secondo costante giurisprudenza, una sentenza deve far apparire in modo chiaro e inequivoco il ragionamento seguito dal Tribunale, in modo tale da consentire agli interessati di conoscere le ragioni della decisione adottata ed alla Corte di esercitare il proprio sindacato giurisdizionale ( 30 ). Per quanto riguarda i ricorsi fondati sull’articolo 263 TFUE, l’obbligo di motivazione implica che il Tribunale esamini i motivi di annullamento fatti valere dal ricorrente ed esponga le ragioni che conducono al rigetto del motivo o all’annullamento dell’atto di cui trattasi.
91.
Nella sentenza Connolly/Commissione ( 31 ), tuttavia, la Corte ha posto alcuni limiti a tale obbligo di rispondere ai motivi invocati. Essa ha considerato che la motivazione di una sentenza deve essere valutata alla luce delle circostanze del caso di specie ( 32 ) e che non si può esigere che il Tribunale replichi «in dettaglio a tutti gli argomenti invocati dal ricorrente, specialmente se tali argomenti non avevano un carattere sufficientemente chiaro e preciso e non erano fondati su elementi di prova circostanziati» ( 33 ).
92.
Tenuto conto di tali elementi, sono dell’avviso che il Tribunale abbia risposto sufficientemente all’argomento dedotto dalla ricorrente. Esso ha spiegato la ragione per la quale non era necessario, a suo avviso, pronunciarsi sulla natura giuridica dell’atto con il quale l’UAMI informa l’OMPI in merito all’ammissibilità di un’opposizione nell’ambito di una domanda di registrazione internazionale che designa l’Unione. È vero che tale spiegazione è breve; essa è cionondimeno sufficiente nella misura in cui, evidentemente, la natura giuridica dell’atto controverso non può essere ricalcata su quella di un atto adottato nel quadro di una procedura distinta e produttiva di effetti ad essa specifici, ma deve essere valutata con riguardo alla sostanza e agli effetti giuridici propri dell’atto controverso.
93.
Rilevo, peraltro, che tale spiegazione ha consentito alla ricorrente di criticare la valutazione del Tribunale e permette altresì alla Corte di esercitare il suo controllo giurisdizionale.
94.
In tale contesto, ritengo che la motivazione del Tribunale, illustrata al punto 132 della sentenza impugnata, non sia inficiata da carenza di motivazione.
95.
Suggerisco pertanto alla Corte di dichiarare infondata la terza parte del motivo unico.
96.
Alla luce di tutti gli elementi che precedono, propongo alla Corte di dichiarare non fondato il motivo unico dedotto dalla ricorrente, attinente ad una violazione dell’articolo 77 bis, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 40/94, e, pertanto, di respingere l’impugnazione da essa presentata.
VI – Conclusione
97.
Alla luce delle considerazioni che precedono, suggerisco che la Corte voglia dichiarare quanto segue:
1)
L’impugnazione è respinta.
2)
La Jager & Polacek GmbH è condannata alle spese.
( 1 ) Lingua originale: il francese.
( 2 ) T-488/09 (in prosieguo: la «sentenza impugnata»).
( 3 ) Regolamento del Consiglio del 20 dicembre 1993 (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) n. 1891/2006 del Consiglio del 18 dicembre 2006 (GU L 386, pag. 14; in prosieguo: il «regolamento n. 40/94»). Il regolamento n. 40/94 è stato abrogato dal regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1), entrato in vigore il 13 aprile 2009. Ciò nondimeno, tenuto conto della data cui risalgono i fatti, alla presente controversia continua ad applicarsi il regolamento n. 40/94.
( 4 ) Regolamento della Commissione, del 13 dicembre 1995, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (GU L 303, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) n. 1041/2005 della Commissione, del 29 giugno 2005 (GU L 172, pag. 4; in prosieguo: il «regolamento di applicazione»).
( 5 ) V. le direttive sull’opposizione, parte 1: questioni procedurali, disponibili sul sito internet dell’UAMI, in particolare A.V, punti 1 e 2.
( 6 ) Per un’esposizione completa dei fatti della controversia, rinvio ai punti 1-20 della sentenza impugnata.
( 7 ) In prosieguo: la «RT Mediasolutions».
( 8 ) Sentenze del 27 marzo 1980, Sucrimex e Westzucker/Commissione (133/79, Racc. pag. 1299, punto 15), e dell’11 novembre 1981, IBM/Commissione (60/81, Racc. pag. 2639, punto 9). V., altresì, sentenza del 18 novembre 2010, NDSHT/Commissione (C-322/09 P, Racc. pag. I-11911, punto 45 e la giurisprudenza cit.).
( 9 ) Sentenza del 22 giugno 2000, Paesi Bassi/Commissione (C-147/96, Racc. pag. I-4723, punto 27 e la giurisprudenza cit.).
( 10 ) Sentenza IBM/Commissione, cit. (punto 11).
( 11 ) Sentenza del 21 settembre 1989 (46/87 e 227/88, Racc. pag. 2859).
( 12 ) Sentenza del 18 ottobre 1989 (374/87, Racc. pag. 3283).
( 13 ) Sentenza del 9 ottobre 2001, Italia/Commissione (C-400/99, Racc. pag. I-7303).
( 14 ) Ibidem (punti 59, 60, 62 e 63).
( 15 ) Sentenza IBM/Commissione, cit. (punto 12).
( 16 ) Sentenza Italia/Commissione, cit. (punto 63).
( 17 ) Sentenza IBM/Commissione, cit. (punto 12).
( 18 ) Sentenza del 17 luglio 2008 (C-521/06 P, Racc. pag. I-5829).
( 19 ) Punto 45 e la giurisprudenza cit.
( 20 ) Occorre parimenti rilevare che, ai sensi dell’articolo 43, paragrafo 4, del regolamento n. 40/94, l’UAMI può, in tale fase, invitare le parti ad addivenire ad una conciliazione e fissa a tal fine un termine che precede, eventualmente, la fase di esame vera e propria. Se ritiene che la conciliazione non sia necessaria o se le parti non sono pervenute ad una soluzione amichevole, si apre la fase di esame della fondatezza dell’opposizione.
( 21 ) V., al riguardo, le considerazioni svolte dal Tribunale ai punti 128 e 129 della sentenza impugnata.
( 22 ) Per contro, esprimo qualche riserva laddove esso qualifica l’atto controverso come semplice «misura di organizzazione della procedura». Tuttavia, questo punto è estraneo alla discussione e, qualora siffatta qualificazione fosse eventualmente errata, ciò non avrebbe alcuna conseguenza sull’esito della lite.
( 23 ) Tale convenzione è stata sottoscritta a Roma il 4 novembre 1950.
( 24 ) V., in particolare, sentenza del 13 marzo 2007, Unibet (C-432/05, Racc. pag. I-2271, punto 37 e giurisprudenza ivi cit.).
( 25 ) Sentenza del 4 maggio 2006, Commissione/Regno Unito (C-508/03, Racc. pag. I-3969, punto 68 e la giurisprudenza cit.).
( 26 ) Sentenza della Corte del 17 aprile 1997, de Compte/Parlamento (C-90/95 P, Racc. pag. I-1999, punto 35 e la giurisprudenza cit.), nonché sentenza del Tribunale del 20 novembre 2002, Lagardère e Canal+/Commissione (T-251/00, Racc. pag. II-4825, punto 140).
( 27 ) Sentenza del 6 aprile 1962, de Geus (13/61, Racc.pag.89).
( 28 ) V., in tal senso, sentenze del 15 dicembre 1987, Irlanda/Commissione (325/85, Racc. pag. 5041, punto 18), nonché del 18 maggio 2000, Rombi e Arkopharma (C-107/97, Racc. pag. I-3367, punto 66 e la giurisprudenza cit.).
( 29 ) Tale disposizione stabilisce quanto segue:
«Sono notificati mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno le decisioni che fanno decorrere un termine di ricorso, le citazioni e gli altri documenti per i quali il presidente dell’[UAMI] prescrive tale forma di notifica. Tutte le altre comunicazioni sono effettuate mediante lettera ordinaria».
( 30 ) Sentenza del 14 ottobre 2010, Deutsche Telekom/Commissione (C-280/08 P, Racc. pag. I-9555, punto 136). V., parimenti, sentenze del 14 maggio 1998, Consiglio/de Nil e Impens (C-259/96 P, Racc. pag. I-2915, punti 32-34), e del 17 maggio 2001, IECC/Commissione (C-449/98 P, Racc. pag. I-3875, punto 70), nonché l’ordinanza del Presidente della Corte del 19 luglio 1995, Commissione/Atlantic Container Line e a. [C-149/95 P(R), Racc. pag. I-2165, punto 58]; del 14 ottobre 1996, SCK e FNK/Commissione [C-268/96 P(R), Racc. pag. I-4971, punto 52], nonché del 25 giugno 1998, Antille olandesi/Consiglio [C-159/98 P(R), Racc. pag. I-4147, punto 70].
( 31 ) Sentenza del 6 marzo 2001 (C-274/99 P, Racc. pag. I-1611).
( 32 ) Punto 120.
( 33 ) Punto 121. V. anche sentenza dell’11 settembre 2003, Belgio/Commissione (C-197/99 P, Racc. pag. I-8461, punto 81).
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