CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
PAOLO MENGOZZI
presentate il 10 gennaio 2013 ( 1 )
Causa C-443/11
F. P. Jeltes
M. A. Peeters
J. G. J. Arnold
contro
Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Amsterdam (Paesi Bassi)]
«Previdenza sociale dei lavoratori migranti — Articolo 45 TFUE — Regolamento (CEE) n. 1408/71 — Articolo 71 — Lavoratore frontaliero atipico in disoccupazione completa — Diritto a prestazioni nello Stato membro di residenza — Rifiuto di pagare da parte dello Stato dell’ultima occupazione — Regolamento (CE) n. 883/2004 — Articolo 65 — Rilevanza della sentenza Miethe — Disposizioni transitorie — Articolo 87, paragrafo 8 — Nozione di “situazione invariata”»
1.
In vigenza del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità ( 2 ), la Corte aveva dichiarato che i lavoratori frontalieri atipici in situazione di disoccupazione completa potevano vedersi riconoscere il diritto di beneficiare di prestazioni di disoccupazione o nello Stato di residenza o nello Stato dell’ultima occupazione ( 3 ). Oggi alla Corte viene chiesto di chiarire se tale soluzione pretoriana vada ancora applicata in vigenza del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale ( 4 ). Alla Corte si chiede inoltre di pronunciarsi sulla compatibilità di una condizione di residenza imposta dallo Stato dell’ultima occupazione. Infine, essa dovrà pronunciarsi sul problema del regime transitorio in materia di prestazioni di disoccupazione tra il regolamento n. 1408/71 e il regolamento n. 883/2004.
I – Contesto normativo
A – Il diritto dell’Unione
1. Il regolamento n. 1408/71
2.
L’articolo 71 del regolamento n. 1408/71 è l’unico articolo della sezione 3 dedicata ai disoccupati che, durante la loro ultima occupazione, risiedevano nel territorio di uno Stato membro diverso da quello competente. Esso così recita:
«1. [I]l lavoratore subordinato disoccupato che, durante la sua ultima occupazione, risiedeva nel territorio di uno Stato membro diverso da quello competente beneficia delle prestazioni secondo le seguenti disposizioni:
a)
(…)
ii)
il lavoratore frontaliero che è in disoccupazione completa beneficia delle prestazioni secondo le disposizioni della legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiede come se fosse stato soggetto durante l’ultima occupazione a tale legislazione; tali prestazioni vengono erogate dall’istituzione del luogo di residenza e sono a carico della medesima;
b)
i)
un lavoratore subordinato diverso dal lavoratore frontaliero, in disoccupazione parziale, accidentale o completa, il quale rimane a disposizione del datore di lavoro o degli uffici [del] lavoro nel territorio dello Stato competente, beneficia delle prestazioni secondo le disposizioni della legislazione di tale Stato, come se risiedesse nel suo territorio; tali prestazioni sono erogate dall’istituzione competente;
ii)
un lavoratore subordinato diverso dal lavoratore frontaliero, che è in disoccupazione completa e che si pone a disposizione degli uffici del lavoro nel territorio dello Stato membro in cui risiede o che ritorna in tale territorio, beneficia delle prestazioni secondo la legislazione di questo Stato, come se vi avesse svolto la sua ultima occupazione; queste prestazioni sono erogate dall’istituzione del luogo di residenza e sono a carico della medesima. Tuttavia, se questo lavoratore subordinato è stato ammesso al beneficio delle prestazioni a carico dell’istituzione competente dello Stato membro alla cui legislazione è stato soggetto da ultimo, [egli] beneficia delle prestazioni in conformità delle disposizioni dell’articolo 69. Il beneficio delle prestazioni della legislazione dello Stato in cui il lavoratore risiede viene sospeso durante il periodo in cui il disoccupato può pretendere, ai sensi dell’articolo 69, le prestazioni della legislazione alla quale è stato soggetto da ultimo.
2. Fintantoché un disoccupato ha diritto a prestazioni in virtù delle disposizioni del paragrafo 1, lettera a), punto i) o lettera b), punto i), non ha diritto a prestazioni in virtù della legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiede».
2. Il regolamento n. 883/2004
3.
Il regolamento n. 883/2004 ha modernizzato e semplificato le norme contenute nel regolamento n. 1408/71 ( 5 ).
4.
Ai sensi del considerando 32 del regolamento n. 883/2004, «[p]er promuovere la mobilità dei lavoratori, è particolarmente opportuno facilitare la ricerca di un’occupazione nei vari Stati membri. È pertanto necessario assicurare un coordinamento più stretto e più efficace tra i regimi d’assicurazione contro la disoccupazione e gli uffici del lavoro in tutti gli Stati membri».
5.
Ai sensi dell’articolo 1 del regolamento n. 883/2004, per lavoratore frontaliero si intende «qualsiasi persona che esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro e che risiede in un altro Stato membro, nel quale ritorna in linea di massima ogni giorno o almeno una volta la settimana».
6.
L’articolo 7 del regolamento n. 883/2004 prevede che, «[f]atte salve disposizioni contrarie del presente regolamento, le prestazioni in denaro dovute a titolo della legislazione di uno o più Stati membri o del presente regolamento non sono soggette ad alcuna riduzione, modifica, sospensione, soppressione o confisca per il fatto che il beneficiario o i familiari risiedono in uno Stato membro diverso da quello in cui si trova l’istituzione debitrice».
7.
Ai sensi dell’articolo 63 del regolamento n. 883/2004, «[a]i fini del presente capitolo, l’articolo 7 si applica soltanto nei casi previsti dagli articoli 64 e 65 ed entro i limiti previsti da detti articoli».
8.
I paragrafi 1-6 dell’articolo 65 del regolamento n. 883/2004, dedicato alla situazione dei disoccupati che risiedevano in uno Stato membro diverso dallo Stato competente, così recitano:
«1. La persona che si trova in disoccupazione parziale o accidentale e che, nel corso della sua ultima attività subordinata o autonoma, risiedeva in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente si mette a disposizione del suo datore di lavoro o degli uffici del lavoro nello Stato membro competente. Egli beneficia delle prestazioni in base alla legislazione dello Stato membro competente, come se risiedesse in tale Stato membro. Tali prestazioni sono erogate dall’istituzione dello Stato membro competente.
2. La persona che si trova in disoccupazione completa e che, nel corso della sua ultima attività subordinata o autonoma, risiedeva in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente e continua a risiedere in tale Stato membro o ritorna in tale Stato si mette a disposizione degli uffici del lavoro nello Stato membro di residenza. Fatto salvo l’articolo 64, la persona che si trova in disoccupazione completa può, a titolo supplementare, porsi a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato membro nel quale ha esercitato la sua ultima attività subordinata o autonoma.
Il disoccupato, diverso dal lavoratore frontaliero, che non ritorna nel suo Stato membro di residenza si mette a disposizione degli uffici del lavoro nell’ultimo Stato membro alla cui legislazione era soggetto.
3. Il disoccupato di cui al paragrafo 2, prima frase, deve iscriversi come richiedente lavoro presso gli uffici del lavoro dello Stato membro nel quale risiede, è sottoposto ai controlli ivi predisposti e rispetta le condizioni stabilite dalla legislazione di tale Stato membro. Se decide di iscriversi come richiedente lavoro anche nello Stato membro in cui ha esercitato la sua ultima attività subordinata o autonoma deve rispettare gli obblighi vigenti in detto Stato.
(…)
5. a) Il disoccupato di cui al paragrafo 2, prima e seconda frase, riceve le prestazioni in base alla legislazione dello Stato membro di residenza come se fosse stato soggetto a tale legislazione durante la sua ultima attività subordinata o autonoma. Tali prestazioni sono erogate dall’istituzione del luogo di residenza.
b) Tuttavia, un lavoratore diverso dal lavoratore frontaliero al quale sono state erogate prestazioni a carico dell’istituzione competente dell’ultimo Stato membro alla cui legislazione era soggetto beneficia in primo luogo, al ritorno nello Stato membro di residenza, delle prestazioni ai sensi dell’articolo 64, e l’erogazione delle prestazioni a norma della lettera a) è sospesa per il periodo durante il quale egli beneficia di prestazioni in base all’ultima legislazione alla quale era soggetto.
6. Le prestazioni erogate dall’istituzione del luogo di residenza a norma del paragrafo 5 continuano a essere a carico di quest’ultima. Tuttavia, fatto salvo il paragrafo 7, l’istituzione competente dell’ultimo Stato membro alla cui legislazione l’interessato era soggetto rimborsa all’istituzione del luogo di residenza l’intero importo delle prestazioni erogate da quest’ultima durante i primi tre mesi (…)».
9.
Il titolo VI del regolamento n. 883/2004, che comprende gli articoli 87-91, definisce le disposizioni transitorie e finali.
10.
L’articolo 87, paragrafo 8, del regolamento n. 883/2004, come modificato dall’articolo 1, paragrafo 19, del regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009 ( 6 ) dispone che, «[s]e, in conseguenza del presente regolamento, una persona è soggetta alla legislazione di uno Stato membro diverso da quello alla cui legislazione è soggetta a norma del titolo II del regolamento (CEE) n. 1408/71, tale persona continua ad essere soggetta a quest’ultima legislazione fino a quando la situazione rimane invariata e comunque per non più di dieci anni dalla data di applicazione del presente regolamento, a meno che essa non presenti una domanda per essere assoggettata alla legislazione applicabile a norma del presente regolamento. Se la domanda è presentata entro un termine di tre mesi dalla data di applicazione del presente regolamento all’istituzione competente dello Stato membro la cui legislazione è applicabile a norma del presente regolamento, la persona è soggetta alla legislazione di detto Stato membro sin dalla data di applicazione del presente regolamento. (…)».
11.
L’articolo 89 del regolamento n. 883/2004, in combinato disposto con gli articoli 90 e 91 dello stesso, prevede che il regolamento n. 883/2004 diventi applicabile a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di applicazione e che, a partire da questa stessa data, il regolamento n. 1408/71 sia abrogato.
3. Il regolamento (CE) n. 987/2009
12.
L’articolo 56, paragrafo 2, del regolamento n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento n. 883/2004 ( 7 ), così recita:
«Se la legislazione applicabile negli Stati membri interessati prevede l’adempimento di determinati obblighi e/o l’attività di ricerca di lavoro da parte della persona disoccupata, gli obblighi e/o la ricerca di lavoro da parte del disoccupato nello Stato membro di residenza sono prioritari.
Il mancato adempimento da parte della persona disoccupata di tutti gli obblighi e/o la mancata ricerca di lavoro nello Stato membro nel quale ha esercitato la sua ultima attività non incidono sulle prestazioni erogate nello Stato membro di residenza».
13.
A termini dell’articolo 97 del regolamento n. 987/2009, il suddetto regolamento entra in vigore il 1o maggio 2010.
4. Il regolamento (CEE) n. 1612/68
14.
L’articolo 7, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno della Comunità ( 8 ), prevede quanto segue:
«1. Il lavoratore cittadino di uno Stato membro non può ricevere sul territorio degli altri Stati membri, a motivo della propria cittadinanza, un trattamento diverso da quello dei lavoratori nazionali per quanto concerne le condizioni di impiego e di lavoro, in particolare in materia di retribuzione, licenziamento, reintegrazione professionale o ricollocamento se disoccupato.
2. Egli gode degli stessi vantaggi sociali e fiscali dei lavoratori nazionali».
B – Il diritto olandese
15.
Ai sensi della legge del 6 novembre 1986 sull’assicurazione dei lavoratori contro le conseguenze pecuniarie della disoccupazione (Wet tot verzekering van werknemers tegen geldelijke gevolgen van werkloosheid; in prosieguo: la «legge sulla disoccupazione»), i lavoratori che non risiedono e non soggiornano, se non per motivi di vacanza, nei Paesi Bassi sono esclusi dal diritto a prestazioni ( 9 ). Il diritto a prestazioni viene meno dal momento in cui il lavoratore non si trova più in stato di disoccupazione o non risponde più alla condizione di residenza ( 10 ). La legge sulla disoccupazione prevede inoltre che, se il diritto a prestazioni viene meno e successivamente cessa di esistere la circostanza alla quale è dovuto il venir meno del diritto, il suddetto diritto a prestazioni riprenda, venga riattivato, a condizione che non sia sorto un nuovo diritto a prestazioni in attuazione delle disposizioni della legge sulla disoccupazione ( 11 ).
II – Controvesia principale e questioni pregiudiziali
16.
I signori Jeltes e Arnold nonché la signora Peeters, ricorrenti nel procedimento principale, sono tutti e tre cittadini olandesi.
17.
Il signor Jeltes risiede in Belgio. Sino al 30 luglio 2010 ha svolto un’attività lavorativa subordinata nei Paesi Bassi, prima di un periodo di disoccupazione nel corso del quale ha presentato, il 2 agosto 2010, una domanda presso il competente organismo olandese, il Raad van Bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (in prosieguo: l’«UWV»), chiedendo il versamento di una prestazione di disoccupazione in base alla legge sulla disoccupazione. L’UWV ha negato la concessione della detta prestazione dichiarando che la sua domanda doveva essere presentata nel suo Stato di residenza, conformemente all’articolo 65 del regolamento n. 883/2004.
18.
Anche la signora Peeters risiede in Belgio e anche lei ha lavorato nei Paesi Bassi. Dopo aver perso il lavoro, dal 1o maggio 2009 le è stata riconosciuta una prestazione di disoccupazione. Dal 26 aprile 2010 la signora Peeters ha nuovamente trovato lavoro. L’UWV ha dunque cessato di corrispondere la suddetta prestazione, comunicando che, se avesse perso nuovamente il lavoro prima del 25 ottobre 2010, la signora Peeters avrebbe potuto richiedere la continuazione della sua prestazione di disoccupazione. Licenziata al termine del periodo di prova, il 18 maggio 2010 la signora Peeters ha presentato una domanda in tal senso. L’UWV l’ha respinta ritenendo che la situazione di disoccupazione dovesse costituire oggetto di una nuova valutazione e che, atteso che la domanda della signora Peeters era successiva al 1o maggio 2010, si dovesse applicare l’articolo 65 del regolamento n. 883/2004.
19.
Il signor Arnold, da parte sua, risiede in Germania e ha lavorato nei Paesi Bassi prima di perdere il lavoro e beneficiare, dal 2 febbraio 2009, di una prestazione di disoccupazione erogata dall’UWV. Nel marzo 2009 il signor Arnold ha ripreso un’attività lavorativa autonoma. Il 6 aprile 2009 l’UWV ha posto fine al versamento della prestazione comunicando al signor Arnold che, se avesse cessato completamente il lavoro autonomo entro il 30 agosto 2011, avrebbe potuto chiedere la continuazione del versamento della sua prestazione di disoccupazione. Il 1o giugno 2010, trovandosi nuovamente in stato di disoccupazione a seguito della cessazione della sua attività, il signor Arnold ha presentato una domanda in tal senso all’UWV, il quale l’ha respinta, considerando che, facendo seguito a una cessazione di attività verificatasi dopo il 1o maggio 2010, la sua domanda dovesse ormai essere formulata dinanzi alle autorità del suo Stato di residenza e che le disposizioni transitorie contenute nel regolamento n. 883/2004 non fossero applicabili al signor Arnold.
20.
Le tre decisioni di diniego dell’UWV sono fondate sull’articolo 65 del regolamento n. 883/2004 che indica lo Stato di residenza come lo Stato competente ai fini della concessione della prestazione ai lavoratori frontalieri in situazione di disoccupazione completa. I ricorrenti nel procedimento principale hanno contestato le suddette decisioni dinanzi al giudice del rinvio.
21.
I loro ricorsi si basano essenzialmente sul fatto che, essendo essi tutti lavoratori frontalieri atipici, l’UWV avrebbe dovuto applicare la soluzione individuata dalla Corte nella citata sentenza Miethe e che il diritto di scegliere tra lo Stato membro di residenza (il Belgio o la Germania) e lo Stato membro di ultima occupazione (i Paesi Bassi), al fine di individuare lo Stato membro responsabile della concessione delle prestazioni di disoccupazione, dovrebbe continuare a sussistere in vigenza del regolamento n. 883/2004.
22.
Trovandosi quindi di fronte ad una difficoltà di interpretazione del diritto dell’Unione, il Rechtbank Amsterdam ha deciso di sospendere il procedimento e, con decisione di rinvio pervenuta alla cancelleria della Corte il 29 agosto 2011, di sottoporre alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se, nell’ambito del regolamento n. 883/2004, valga ancora l’interpretazione integrativa della [citata] sentenza Miethe, pronunciata quando era in vigore il regolamento n. 1408/71, ovverosia quella di riconoscere al lavoratore frontaliero atipico un diritto di scelta dello Stato membro nel quale mettersi a disposizione degli uffici del lavoro e dal quale percepire l’indennità di disoccupazione, in quanto nello Stato membro prescelto risultano maggiori le opportunità di reinserimento nel mercato del lavoro. Oppure, invece, se l’articolo 65 del regolamento n. 883/2004, considerato nel suo complesso, già di per sé garantisca adeguatamente che il lavoratore in disoccupazione completa riceva le prestazioni alle condizioni che sono per lui più favorevoli per trovare un impiego, e la sentenza Miethe abbia perso la sua portata integrativa.
2) Se il diritto dell’Unione, nella fattispecie l’articolo 45 TFUE o l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 1612/68, osti a che uno Stato membro rifiuti, in forza della sua legislazione nazionale, di riconoscere l’indennità di disoccupazione a un lavoratore migrante (frontaliero) in disoccupazione completa che ha svolto la sua ultima attività lavorativa in detto Stato membro e di cui si può presumere, data l’esistenza di legami sociali e familiari, che abbia in detto Stato membro le migliori opportunità di reinserimento nel mercato del lavoro, soltanto per il motivo che egli risiede in un altro Stato membro.
3) Come debba essere risolta la questione sopra formulata – in considerazione dell’articolo 87, paragrafo 8, del regolamento n. 883/2004, dell’articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali [dell’Unione europea] e del principio della certezza del diritto – qualora a siffatto lavoratore, già prima dell’entrata in vigore del regolamento n. 883/2004, sia stata riconosciuta un’indennità di disoccupazione in forza del diritto dello Stato della precedente occupazione, la cui durata massima di erogazione e di ripristino non era ancora scaduta al momento di detta entrata in vigore (e la cui erogazione è terminata per il fatto che il disoccupato ha accettato un nuovo lavoro).
4) Se la soluzione della seconda questione sia diversa nel caso in cui ai lavoratori frontalieri disoccupati di cui trattasi fosse stato assicurato che essi avrebbero potuto chiedere il ripristino del loro diritto all’indennità qualora, dopo aver trovato un nuovo lavoro, lo avessero nuovamente perduto, nel caso in cui le relative informazioni non apparissero corrette od inequivocabili, per effetto delle incertezze nella prassi applicativa».
III – Procedimento dinanzi alla Corte
23.
Il signor Peeters, l’UWV, i governi olandese, ceco, danese e tedesco, nonché la Commissione europea, hanno depositato osservazioni scritte dinanzi alla Corte.
24.
All’udienza svoltasi il 24 ottobre 2012, hanno formulato osservazioni orali l’UWV, i governi olandese, ceco, danese e tedesco, nonché la Commissione.
IV – Analisi giuridica
A – La prima questione
25.
Con la prima questione il giudice del rinvio chiede alla Corte se la soluzione pretoriana individuata nella citata sentenza Miethe continui ad applicarsi in vigenza del regolamento n. 883/2004. Prima di poter dare una risposta, è necessario analizzare più in dettaglio tale sentenza.
1. La sentenza Miethe e la sua ratio decidendi
26.
Nel contesto della citata sentenza Miethe il giudice del rinvio chiedeva l’interpretazione dell’articolo 71 del regolamento n. 1408/71. Detto articolo, che precisava quale Stato membro era competente ai fini della erogazione delle prestazioni di disoccupazione, prevedeva in sostanza due ipotesi.
27.
Da un lato, il lavoratore frontaliero in disoccupazione completa doveva percepire esclusivamente prestazioni erogate dal suo Stato di residenza «come se fosse stato soggetto durante l’ultima occupazione a tale legislazione» ( 12 ). Dall’altro, il lavoratore non frontaliero in disoccupazione completa si metteva a disposizione degli uffici del lavoro del suo Stato di residenza che doveva, in linea di principio, versargli le prestazioni di disoccupazione «come se vi avesse svolto la sua ultima occupazione», ma il suddetto lavoratore poteva altresì vedersi riconoscere un diritto a prestazioni nel suo Stato membro di ultima occupazione ( 13 ). In tal caso, il versamento delle prestazioni da parte dello Stato membro di residenza veniva sospeso.
28.
Nella causa Miethe la questione posta alla Corte era se un lavoratore frontaliero in disoccupazione completa che abbia conservato con lo Stato membro dell’ultima occupazione legami personali e professionali particolarmente stretti dovesse essere considerato come rientrante nella prima ipotesi (il diritto a prestazioni sarebbe spettato allora esclusivamente nello Stato membro di residenza) o nella seconda (il diritto a prestazioni sarebbe spettato in tal caso nello Stato membro di residenza così come nello Stato membro dell’ultima occupazione).
29.
Per rispondere a tale questione la Corte, in primo luogo, ha ricordato che l’articolo 71 del regolamento n. 1408/71 perseguiva l’obiettivo di «garantire al lavoratore migrante le prestazioni di disoccupazione nelle condizioni più favorevoli alla ricerca di una nuova occupazione», dato che dette prestazioni consistono «non soltanto nell’erogazione di somme di denaro, ma anche nell’aiuto alla riqualificazione professionale fornito dagli uffici del lavoro ai lavoratori che si sono messi a loro disposizione» ( 14 ). La Corte ne ha dedotto che, sancendo la regola secondo cui, nel caso di un lavoratore frontaliero, il diritto a prestazioni doveva sussistere nello Stato di residenza, il legislatore dell’Unione aveva in tal modo presupposto «implicitamente che detto lavoratore fruis[se] in questo Stato delle condizioni più favorevoli alla ricerca di una nuova occupazione» ( 15 ).
30.
Tuttavia, la Corte ha riconosciuto, allo stesso tempo, che l’obiettivo perseguito non poteva essere raggiunto qualora un lavoratore frontaliero in disoccupazione completa «abbia eccezionalmente conservato nello Stato dell’ultima occupazione legami personali e professionali tali da disporre in questo Stato delle migliori possibilità di reinserimento professionale» ( 16 ) e che, in tal caso, il suddetto lavoratore doveva essere considerato diverso dal lavoratore frontaliero, rientrante nella sfera di applicazione dell’articolo 71, paragrafo 1, lettera b), sub ii), del regolamento n. 1408/71. La Corte ne ha concluso che spettava al giudice nazionale «stabilire se il lavoratore che risieda in uno Stato diverso dallo Stato d’occupazione a[vesse] tuttavia conservato in quest’ultimo Stato le migliori possibilità di reinserimento professionale e d[ovesse], di conseguenza, rientrare nella sfera d’applicazione dell’articolo 71, paragrafo 1, lettera b ), del regolamento n. 1408/71» ( 17 ).
31.
Dalla precitata sentenza Miethe emerge quindi molto chiaramente che la ragion d’essere della soluzione allora individuata dalla Corte, quasi contro il dettato stesso dell’articolo 71 del regolamento n. 1408/71, si basava esclusivamente sulla volontà di assicurare al lavoratore interessato le condizioni più favorevoli per un ritorno all’occupazione. Va altresì sottolineato che la possibilità, in tal caso, di rivolgersi allo Stato membro dell’ultima occupazione per chiedere ivi l’erogazione delle prestazioni di disoccupazione era allora ammissibile solo per la cosiddetta categoria dei «lavoratori frontalieri atipici» a causa dei legami personali e professionali particolarmente stretti che essi avevano conservato con lo Stato membro dell’ultima occupazione. Probabilmente la Corte ha ritenuto di spingersi oltre la lettera del regolamento per il fatto che quest’ultimo si fondava effettivamente su una presunzione – quella secondo cui le condizioni più favorevoli per il reinserimento professionale si trovano nello Stato membro di residenza – che bisognava considerare confutabile, quanto meno nei casi eccezionali sopra indicati. Aggiungo, infine, che il fatto che nel regolamento n. 1408/71 lo Stato di versamento delle prestazioni fosse necessariamente lo stesso Stato in cui il lavoratore doveva iscriversi per beneficiare dell’aiuto fornito dagli uffici del lavoro ha spinto la Corte a considerare che, nel caso dei suddetti lavoratori frontalieri atipici, l’obiettivo di reinserimento professionale sarebbe raggiunto più facilmente se quei lavoratori potessero iscriversi presso gli uffici del lavoro dello Stato dell’ultima occupazione, il che imponeva quindi di sancire altresì la competenza di detto Stato per il versamento delle prestazioni.
2. La volontà manifesta del legislatore dell’Unione di porre fine all’eccezione Miethe
32.
Pertanto, la questione sollevata dalla presente causa è se la ratio decidendi che ho appena illustrato possa giustificare il mantenimento della deroga in vigenza del regolamento n. 883/2004.
33.
Occorre anzitutto constatare che il legislatore dell’Unione non ha operato la scelta di convalidare esplicitamente la soluzione elaborata dalla Corte nella sentenza Miethe, e questo sebbene il secondo considerando del regolamento n. 883/2004 faccia riferimento alla giurisprudenza della Corte, dimostrando così che il legislatore era del tutto consapevole delle prese di posizione di quest’ultima in materia. L’articolo 65 del regolamento n. 883/2004 prevede che il lavoratore transfrontaliero che si trova in disoccupazione completa benefici delle prestazioni nello Stato membro di residenza. In materia di versamento delle prestazioni, il legislatore non ha consentito alcuna opzione al lavoratore transfrontaliero, né ha previsto disposizioni specifiche per la categoria dei lavoratori transfrontalieri atipici in conseguenza della giurisprudenza Miethe.
34.
Per di più, la logica di tale disposizione è diametralmente opposta a quella che indicava la Commissione nella proposta di regolamento iniziale. Infatti, ai sensi dell’articolo 51 di tale proposta, il lavoratore residente in uno Stato diverso dallo Stato competente che si metteva a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato di residenza doveva beneficiare delle prestazioni erogate dallo Stato competente ( 18 ). Pertanto, è con piena consapevolezza che il legislatore ha mantenuto il principio secondo il quale è lo Stato di residenza a dover erogare le prestazioni di disoccupazione ai lavoratori transfrontalieri.
35.
In effetti, la novità introdotta si situa altrove. L’articolo 65 ha proceduto alla dissociazione tra lo Stato membro di versamento delle prestazioni e lo Stato membro nel quale il lavoratore può iscriversi presso gli uffici del lavoro. Più precisamente, l’articolo 65, paragrafo 2, del regolamento n. 883/2004 prevede che il lavoratore transfrontaliero si metta «a disposizione degli uffici del lavoro nello Stato membro di residenza» e «può, a titolo supplementare, porsi a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato membro nel quale ha esercitato la sua ultima attività subordinata o autonoma».
36.
Anche se si poteva considerare l’idea di sostenere che il legislatore, pur non convalidando esplicitamente la soluzione Miethe, non l’ha neppure espressamente scartata procedendo alla redazione dell’articolo 65 del regolamento n. 883/2004, bisogna in ogni caso interpretare tale regolamento alla luce del regolamento n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio che ne costituisce il regolamento di applicazione. La lettura del tredicesimo considerando di tale regolamento di applicazione ci indica che, pur se «[i] lavoratori frontalieri in disoccupazione completa possono mettersi a disposizione dell’ufficio del lavoro sia nello Stato membro di residenza sia nello Stato membro in cui hanno lavorato da ultimo[, t]uttavia essi dovrebbero aver diritto a prestazioni unicamente dallo Stato membro di residenza» ( 19 ).
37.
È particolarmente importante rilevare che tale considerando è stato inserito nel corso della procedura legislativa su domanda del Parlamento europeo, il quale riteneva allora che tale precisazione eliminasse «qualsiasi ambiguità riguardo all’applicazione o meno della giurisprudenza Miethe» ( 20 ). È quindi del tutto evidente che il legislatore dell’Unione non pensava che la soluzione Miethe potesse continuare ad essere applicata in vigenza del regolamento n. 883/2004.
38.
Ciò premesso, la Corte potrebbe superare questa mancanza manifesta di volontà del legislatore se dovesse convincersi che le disposizioni del regolamento n. 883/2004 non sono idonee a soddisfare l’obiettivo assegnato di garantire le condizioni più favorevoli per il reinserimento professionale del lavoratore transfrontaliero.
39.
Orbene, se ci si attiene rigorosamente al quadro normativo creato dal regolamento di base (il regolamento n. 883/2004) e precisato dal regolamento di applicazione (il regolamento n. 987/2009), la situazione è la seguente: il lavoratore transfrontaliero ha diritto alle prestazioni nello Stato membro di residenza, ha l’obbligo di iscriversi presso gli uffici del lavoro in detto Stato e, volendo, può anche iscriversi presso gli uffici del lavoro nel suo Stato di ultima occupazione, fermo restando che verrà comunque accordata priorità al rispetto degli obblighi cui il lavoratore è soggetto nello Stato di versamento delle prestazioni, ossia nel suo Stato di residenza.
40.
Un regime siffatto è idoneo a garantire ai lavoratori transfrontalieri in generale, e ai lavoratori transfrontalieri atipici in particolare – vale a dire, lo ricordo, coloro che hanno mantenuto legami personali e professionali stretti nello Stato membro dell’ultima occupazione –, le condizioni più favorevoli per un ritorno all’occupazione?
41.
Interrogato sul punto in udienza, il rappresentante della Commissione non è stato in grado di dimostrare come mai il fatto che un lavoratore transfrontaliero atipico percepisca un’indennità di disoccupazione versata dallo Stato dell’ultima occupazione sarebbe un elemento idoneo a garantire al suddetto lavoratore condizioni più favorevoli al suo reinserimento professionale mentre è certo che questo stesso lavoratore potrà ormai iscriversi presso gli uffici del lavoro nel suo Stato di ultima occupazione.
42.
Aggiungo che la signora Peeters ha affermato, nelle sue osservazioni scritte, che gli uffici del lavoro dello Stato di ultima occupazione sarebbero meno efficaci in quanto, per l’appunto, meno interessati al suo reinserimento professionale dato che il versamento delle prestazioni non grava sul bilancio di detto Stato. Si tratta però soltanto di una affermazione che, se confermata, costituirebbe comunque un comportamento discriminatorio contrario al diritto dell’Unione. Non si può però giustificare il mantenimento della giurisprudenza Miethe solo perché esiste un timore di questo tipo.
43.
Peraltro, il fatto che, in caso di conflitto di obblighi, si debba accordare la priorità agli obblighi cui la persona in cerca di occupazione è soggetta nello Stato di residenza deriva necessariamente dal fatto che è quest’ultimo Stato ad essere tenuto al versamento delle prestazioni di disoccupazione. Tuttavia, non posso condividere la tesi secondo cui ciò costituisce un ostacolo al reinserimento professionale nello Stato di ultima occupazione. Resto infatti del parere che la possibilità offerta al lavoratore di iscriversi presso gli uffici del lavoro dei due Stati membri gli offra contemporaneamente un accesso, in particolare per quanto riguarda le offerte di lavoro e di formazione, al mercato del lavoro dei due Stati membri, moltiplicando quindi le sue possibilità di un rapido ritorno all’occupazione.
44.
Di conseguenza, e per le ragioni che precedono, suggerisco alla Corte di rispondere alla prima questione posta dal giudice del rinvio nel senso che, in applicazione dell’articolo 65, paragrafo 5, lettera a), del regolamento n. 883/2004, l’unico Stato competente per il versamento delle prestazioni di disoccupazione a lavoratori transfrontalieri, anche atipici, che si trovano in disoccupazione completa è lo Stato di residenza.
B – La seconda questione
45.
Il giudice del rinvio chiede alla Corte se l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 1612/68 e l’articolo 45 TFUE ostino al rifiuto di erogare prestazioni di disoccupazione come quello opposto dalle autorità dei Paesi Bassi ai ricorrenti nel procedimento principale, rifiuto motivato unicamente dal fatto che i richiedenti non rispondono alla condizione di residenza sul territorio olandese imposta dalla legislazione nazionale per aver diritto al versamento delle prestazioni di disoccupazione.
46.
Secondo una costante giurisprudenza, «la circostanza che un provvedimento nazionale possa essere eventualmente conforme a una disposizione di diritto derivato (…) non produce l’effetto di sottrarre tale provvedimento all’applicazione delle disposizioni del Trattato» ( 21 ). Inoltre, la Corte ha dichiarato che «l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 1612/68 costituisce l’espressione particolare, nel campo specifico della concessione di vantaggi sociali, della regola della parità di trattamento sancita all’articolo 39, paragrafo 2, CE e deve essere interpretato come tale ultima disposizione» ( 22 ).
47.
La Corte, peraltro, si è già dovuta occupare di situazioni simili a quella del procedimento principale. A tale proposito, è forse la sentenza Petersen ( 23 ) quella che, pur essendo stata pronunciata prima dell’entrata in vigore del regolamento n. 883/2004, più si avvicina alla presente causa. La Corte veniva allora interrogata sulla compatibilità con l’articolo 39 CE di una disposizione austriaca che subordinava il beneficio di una prestazione qualificata dalla Corte come «prestazione di disoccupazione» alla condizione che i beneficiari avessero la residenza sul territorio nazionale dello Stato interessato e che, pertanto, vietava l’esportabilità di tale prestazione in un altro Stato membro. Nel caso di specie, il ricorrente nel procedimento principale era un cittadino tedesco che, dopo aver svolto un’attività professionale in Austria dove era domiciliato, si è trovato in situazione di disoccupazione. Egli aveva quindi chiesto alle autorità austriache di poter usufruire di un anticipo dell’indennità di disoccupazione, cosa che gli era stata rifiutata, poiché nel frattempo il ricorrente aveva trasferito il domicilio in Germania.
48.
Tuttavia, una differenza fondamentale con la presente causa risiede nel fatto che, nella citata sentenza Petersen, era pacifico che lo Stato membro che aveva opposto il diniego di versare la prestazione de qua era effettivamente, in applicazione delle regole di coordinamento del regolamento n. 1408/71, lo Stato membro competente ai fini del versamento delle prestazioni di disoccupazione. Il problema giuridico allora sollevato era sapere se lo Stato designato in applicazione del regolamento n. 1408/71 per versare le prestazioni di disoccupazione potesse, in piena conformità con il diritto primario, condizionare il versamento di tali prestazioni al fatto che l’interessato avesse la propria residenza sul suo territorio.
49.
Di fatto l’analogia con la sentenza Petersen si ferma qui perché i ricorrenti nel procedimento principale nella presente causa rientrano manifestamente nell’ambito di applicazione dell’articolo 65 del regolamento n. 883/2004, disposizione che ha sostituito l’articolo 71 del regolamento n. 1408/712. Orbene, proprio in applicazione delle regole sancite al suddetto articolo 65, è evidente che lo Stato tenuto a versare le prestazioni ai lavoratori come quelli di cui al procedimento principale è lo Stato di residenza.
50.
La questione – notevolmente diversa da quella che la Corte ha affrontato nel contesto della causa Petersen – è dunque sapere se la mancata erogazione della suddetta prestazione da parte dello Stato di ultima occupazione, in attuazione delle regole di coordinamento stabilite dal legislatore dell’Unione, sia contraria alla libera circolazione dei suddetti lavoratori, dato che i ricorrenti nel procedimento principale rientrano effettivamente nella nozione di «lavoratori» ai sensi dell’articolo 45 TFUE ( 24 ). Secondo i ricorrenti del procedimento principale, che in definitiva mettono in discussione l’essenza stessa del sistema di coordinamento previsto per i lavoratori transfrontalieri dal regolamento n. 883/2004 senza mai arrivare a contestarne la validità riguardo al diritto primario, i lavoratori olandesi sarebbero scoraggiati dall’esercitare la loro libera circolazione e dallo stabilirsi sul territorio di un altro Stato membro a causa del fatto che, una volta acquisita la qualità di lavoratori transfrontalieri, lo Stato di versamento delle prestazioni di disoccupazione diventa quello della residenza dei suddetti lavoratori. Una situazione di questo tipo sarebbe, peraltro, costitutiva di una discriminazione rispetto ai lavoratori olandesi che lavorano e risiedono nei Paesi Bassi.
51.
Vero è che la Corte ha dichiarato che, «a meno che non sia obiettivamente giustificata e adeguatamente commisurata allo scopo perseguito, una disposizione di diritto nazionale dev’essere giudicata indirettamente discriminatoria quando, per sua stessa natura, tenda a incidere più sui lavoratori migranti che su quelli nazionali e, di conseguenza, rischi di essere sfavorevole in modo particolare ai primi» ( 25 ). Essa ha aggiunto che ciò «[è] quanto avviene nel caso di un requisito di residenza come quello cui è subordinata la concessione della suddetta prestazione, che è più facilmente soddisfatto da lavoratori nazionali che da quelli degli altri Stati membri, poiché sono soprattutto questi ultimi che, in particolare in caso di disoccupazione (…), tendono a lasciare il paese in cui hanno lavorato e rientrare nel loro paese di origine» ( 26 ).
52.
Tuttavia, la peculiarità della situazione nel procedimento principale è che i lavoratori interessati hanno già esercitato la loro libera circolazione, hanno già lasciato il territorio nazionale e non hanno intenzione di farvi ritorno.
53.
Per stabilire l’esistenza di un ostacolo o di una dissuasione all’esercizio della libera circolazione, si deve innanzitutto qualificare un pregiudizio della situazione dei lavoratori transfrontalieri come quelli di cui al procedimento principale. Orbene, confesso di avere qualche difficoltà a immaginarlo.
54.
Da un lato, secondo una costante giurisprudenza, un lavoratore non può sostenere che il suo spostamento sia neutro in materia di previdenza sociale. Si tratta in questo caso di una conseguenza ineludibile del fatto che l’articolo 48 TFUE ( 27 ) conferisce all’Unione europea soltanto un potere di coordinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di previdenza sociale e non di armonizzazione. Infatti, «le diversità sostanziali e procedurali tra i regimi di previdenza sociale di ciascuno Stato membro, e di conseguenza, nei diritti degli affiliati, vengono lasciate inalterate» ( 28 ) dall’articolo 48 TFUE.
55.
Dall’altro, i ricorrenti nel procedimento principale non hanno veramente dimostrato alcun reale pregiudizio nel vedersi erogare le prestazioni di disoccupazione dal loro Stato membro di residenza. Al riguardo, ricordo che è molto difficile giudicare quale sistema nazionale si riveli più vantaggioso.
56.
Infatti, e in primo luogo, dal fascicolo sembra risultare, per esempio, che l’importo della prestazione sia più elevato nei Paesi Bassi, ma che la durata del versamento sia maggiore in Belgio.
57.
In secondo luogo, il diritto dell’Unione non ha sancito un principio di coordinamento volto a garantire in maniera sistematica il godimento di prestazioni ai più alti importi. Al massimo occorre vigilare affinché i contributi sociali non siano versati a fondo perduto ( 29 ). Vero è che la Corte ha dichiarato che l’obiettivo della libera circolazione dei lavoratori non sarebbe raggiunto «se i lavoratori, come conseguenza dell’esercizio del diritto di libera circolazione, dovessero essere privati dei vantaggi previdenziali garantiti loro dalla normativa di uno Stato membro, in particolare quando tali vantaggi sono la contropartita di contributi da essi versati» ( 30 ). Tuttavia, va qui rilevato che i ricorrenti nel procedimento principale non hanno perduto un «vantaggio previdenziale». Semplicemente, il diritto a prestazioni spettante in ragione dei periodi di lavoro nei Paesi Bassi viene riversato sullo Stato di residenza e può riprendere in qualsiasi momento nello Stato dell’ultima occupazione qualora i ricorrenti vi si dovessero stabilire nuovamente. Occorre altresì tenere a mente il fatto che i ricorrenti nel procedimento principale possono, volendo, usufruire degli uffici di collocamento dello Stato dell’ultima occupazione. Inoltre, tenuto conto della natura particolare di tali contributi e dei sistemi previdenziali in generale, non può prevalere alcuna logica di natura strettamente contabile ( 31 ). Voglio altresì sottolineare che la mancata corrispondenza tra lo Stato membro che ha percepito i contributi e lo Stato di erogazione delle prestazioni è una conseguenza che gli Stati membri traggono dalla scelta che essi hanno fatto, a loro avviso a favore dei lavoratori transfrontalieri, fondata su una certa idea di solidarietà ( 32 ).
58.
In terzo luogo, come giustamente evidenziato dal governo tedesco nelle sue osservazioni scritte, l’importo delle prestazioni di disoccupazione è in genere fissato dagli Stati membri, in modo evidentemente individuale, in funzione del costo della vita in ogni Stato. Pertanto, l’ammontare più elevato delle prestazioni di disoccupazione olandesi si spiegherebbe con un costo della vita più oneroso in tale Stato membro, costo al quale i ricorrenti nel procedimento principale non sono esposti in quanto vivono o in Belgio o in Germania. Questo elemento fondamentale li distingue dalle persone che lavorano nei Paesi Bassi e vi risiedono. Si tratta quindi di situazioni diverse che possono essere trattate in maniera diversa ( 33 ).
59.
Il trattamento dei lavoratori transfrontalieri ricalca quello dei residenti del paese in cui essi sono stabiliti. È chiaro che ciò deriva da una scelta operata dal legislatore dell’Unione il quale, in tal modo, ha attuato il principio di non discriminazione. La parità di trattamento dei lavoratori transfrontalieri è quindi garantita nello Stato di residenza, poiché l’articolo 65 del regolamento n. 883/2004 prevede che lo Stato di residenza versi le prestazioni di disoccupazione «come se» i lavoratori fossero stati soggetti alla propria legislazione nel corso della loro ultima occupazione.
60.
Infine, per la presente causa è fondamentale considerare che l’effetto del rifiuto opposto dalle autorità olandesi non è, come ho già sottolineato, privare i lavoratori del godimento di una prestazione di disoccupazione, ma, al contrario, orientarli verso il loro Stato di residenza ai fini del versamento delle suddette prestazioni. Questo orientamento deriva dall’applicazione di una regola di coordinamento adottata dal legislatore dell’Unione che mirava a favorire in tal modo la libera circolazione dei lavoratori ed è basata sul postulato secondo cui sarebbe nell’interesse di tali lavoratori ricevere le suddette prestazioni nel loro Stato di residenza e da parte di quest’ultimo.
61.
Tengo tuttavia a precisare che è del tutto evidente – anche se non costituisce l’oggetto del presente rinvio pregiudiziale – che la clausola di residenza contenuta nella normativa olandese non può essere opposta nei casi in cui sia applicabile in particolare l’articolo 65, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004 (ossia il caso di un lavoratore che si trova in una situazione di disoccupazione parziale e che risiede in uno Stato diverso dallo Stato dell’ultima occupazione) oppure l’articolo 65, paragrafo 5, lettera b), del suddetto regolamento (ossia il caso di un lavoratore non frontaliero che, dopo aver iniziato a percepire una prestazione di disoccupazione nel proprio Stato dell’ultima occupazione, trasferisce la residenza in un altro Stato) ( 34 ).
62.
Poiché la situazione dei ricorrenti rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 65, paragrafo 5, lettera a), del regolamento n. 883/2004, e considerati i motivi sopra descritti, in particolare al paragrafo 52 delle presenti conclusioni, non mi sembra, nelle circostanze del procedimento principale, che il rifiuto di erogare una prestazione di disoccupazione opposto dallo Stato dell’ultima occupazione a lavoratori transfrontalieri che hanno la residenza in un altro Stato membro pregiudichi la libera circolazione dei lavoratori quando risulta che il diritto a prestazione viene trasferito nello Stato di residenza.
C – La terza e la quarta questione
63.
Con la terza e la quarta questione proposte alla Corte il giudice del rinvio chiede se l’articolo 87, paragrafo 8, del regolamento n. 883/2004, l’articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, il principio della certezza del diritto e/o il principio del legittimo affidamento possano costituire il fondamento dell’obbligo delle autorità olandesi di continuare a versare le prestazioni di disoccupazione ai ricorrenti nel procedimento principale.
64.
Preciso innanzi tutto che tali domande riguardano soltanto due dei suddetti ricorrenti. Ricordo infatti che le autorità olandesi hanno iniziato a erogare prestazioni di disoccupazione alla signora Peeters e al signor Arnold prima dell’entrata in vigore del regolamento n. 883/2004, applicando quindi la giurisprudenza Miethe. Quando questi due lavoratori hanno ripreso l’attività, le stesse autorità hanno loro comunicato che il loro diritto a prestazioni avrebbe potuto continuare nei Paesi Bassi qualora si fossero ritrovati in una situazione di disoccupazione entro una data stabilita dalle autorità stesse e successiva al 1o maggio 2010, data di entrata in vigore del regolamento n. 883/2004.
65.
Pertanto, la Corte è invitata anzitutto a stabilire se sia applicabile un regime transitorio specifico a lavoratori transfrontalieri che si trovano in una situazione come quella appena descritta. A tal fine, occorre procedere a un esame approfondito delle disposizioni transitorie del regolamento n. 883/2004.
1. L’applicabilità dell’articolo 87, paragrafo 8, del regolamento n. 883/2004 alle prestazioni di disoccupazione
66.
Come emerge dall’articolo 87, paragrafo 8, del regolamento n. 883/2004, in linea di principio, «[s]e, in conseguenza del presente regolamento, una persona è soggetta alla legislazione di uno Stato membro diverso da quello alla cui legislazione è soggetta a norma del titolo II del regolamento [n. 1408/71], tale persona continua ad essere soggetta a quest’ultima legislazione fino a quando la situazione rimane invariata». Orbene, le regole di coordinamento in materia di prestazioni di disoccupazione erano fissate, sotto il precedente regolamento, dal titolo III dedicato alle «Disposizioni specifiche alle varie categorie di prestazioni».
67.
In conseguenza dell’applicazione delle disposizioni del regolamento n. 883/2004, la normativa applicabile alla signora Peeters e al signor Arnold resta invariata ( 35 ). Come deriva dal tenore letterale dell’articolo 87, paragrafo 8, essa non riguarda, a priori, situazioni come quelle sottoposte all’esame della Corte. La sola disposizione transitoria specificamente dedicata alle prestazioni di disoccupazione è l’articolo 87, paragrafo 10, del regolamento n. 883/2004, il quale si limita a fissare l’applicazione ratione temporis dell’articolo 65, paragrafi 2 e 3, del suddetto regolamento al Lussemburgo. Essa pertanto non fornisce maggiori chiarimenti.
68.
Questa lacuna ha a mio avviso una spiegazione. Ricordo che, nel progetto iniziale di regolamento, la Commissione proponeva di sancire il principio secondo cui i lavoratori transfrontalieri in situazione di disoccupazione completa avrebbero beneficiato di prestazioni nello Stato dell’ultima occupazione. Dato che tale principio costituiva un cambiamento rispetto al regolamento n. 1408/71, la Commissione suggeriva di adottare misure transitorie ( 36 ). Come noto, il Consiglio dell’Unione europea non ha accolto la proposta della Commissione, per cui il principio alla fine seguito è quello dell’erogazione delle prestazioni di disoccupazione da parte dello Stato di residenza. Sicuramente il legislatore ha ritenuto superfluo inserire disposizioni transitorie in materia, ritenendo che, su questo punto, il principio rimanesse invariato. Voleva dire dimenticare il caso dei lavoratori qualificati, in vigenza del regolamento n. 1408/71, come lavoratori transfrontalieri atipici.
69.
Per questi motivi ritengo che un’applicazione in via analogica dell’articolo 87, paragrafo 8, del regolamento n. 883/2004 debba essere presa in considerazione in virtù del fatto che il legislatore non ha previsto altre disposizioni che permettano di garantire la transizione, nel rispetto dei diritti acquisiti, tra il vecchio regolamento e il nuovo, il quale mette fine al trattamento specifico finora riconosciuto in materia di prestazioni di disoccupazione ai lavoratori transfrontalieri atipici. Una soluzione di questo tipo avrebbe il vantaggio di interpretare in maniera dinamica il suddetto regolamento senza peraltro andare contro la volontà del legislatore di porre fine all’eccezione Miethe.
70.
Infatti, è difficile poter pensare che, per tutti i lavoratori qualificati come lavoratori frontalieri atipici in base al regolamento n. 1408/71 e che beneficiano di prestazioni versate dallo Stato dell’ultima occupazione, tale erogazione sia cessata immediatamente il 1o maggio 2010, senza preavviso.
71.
Il legislatore ha – a mio parere involontariamente – lasciato un vuoto giuridico, tanto nel regolamento di base quanto nel regolamento di applicazione, vuoto che talvolta gli stessi Stati membri hanno colmato. Il governo dei Paesi Bassi, in particolare, ha confermato in udienza di applicare alle prestazioni di disoccupazione la disposizione transitoria contenuta nell’articolo 87, paragrafo 8, del regolamento n. 883/2004, proprio per non porre i lavoratori interessati di fronte a un cambiamento subitaneo, imprevisto e soprattutto non preparato ( 37 ). Pertanto, una simile applicazione in via analogica non sarebbe maggiormente pregiudizievole per gli Stati membri.
2. La nozione di «situazione invariata»
72.
Una volta ammessa la possibilità di applicare l’articolo 87, paragrafo 8, del regolamento n. 883/2004 in materia di prestazioni di disoccupazione, resta da verificare se la situazione dei due ricorrenti nel procedimento principale soddisfi le condizioni richieste dal legislatore dell’Unione. Il suddetto articolo va interpretato nel senso che i lavoratori transfrontalieri atipici i quali, in base al regolamento n. 1408/71, beneficiavano delle prestazioni di disoccupazione erogate dallo Stato dell’ultima occupazione possono continuare a beneficiarne «fino a quando la situazione rimane invariata».
73.
Quali possono essere le ragioni di cambiamento?
74.
È evidente che, a priori, la ripresa di un’attività può costituire un cambiamento di situazione ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 8, del regolamento n. 883/2004, soprattutto quando si tratta di prestazioni di disoccupazione ( 38 ). Tuttavia, essa non vuol dire necessariamente estinzione del diritto a prestazioni.
75.
Poiché l’Unione non dispone della competenza necessaria per armonizzare le condizioni in cui il diritto a prestazioni di disoccupazione nasce, viene mantenuto o cessa, è necessario un rinvio al diritto nazionale. Tuttavia, gli Stati membri debbono stabilire le suddette condizioni nel rispetto del diritto dell’Unione.
76.
Spetterà quindi al giudice del rinvio verificare se, in base al diritto nazionale, la ripresa di un’attività temporanea da parte della signora Peeters e del signor Arnold costituisca una ragione sufficiente per far cessare il versamento delle prestazioni o se si tratti solo di un’interruzione temporanea, con la conseguenza che il detto versamento può riprendere in caso di nuova perdita del lavoro avvenuta entro un breve periodo.
77.
Il fascicolo non contiene gli elementi di diritto nazionale sufficienti affinché la Corte possa formarsi un’opinione e la valutazione finale spetta, in ogni caso, al giudice del rinvio. Voglio tuttavia sottolineare che dalle dichiarazioni dell’amministrazione olandese emerge in modo inequivocabile che quest’ultima considerava la situazione dei ricorrenti come una sola unità temporale e di conseguenza la ripresa di un’attività lavorativa non appariva come un motivo sufficiente per interrompere definitivamente l’erogazione delle prestazioni di disoccupazione, erogazione che costituisce la materializzazione dei diritti spettanti in ragione del periodo lavorativo svolto prima dell’entrata in vigore del regolamento n. 883/2004. Infatti, come emerge dalla domanda di pronuncia pregiudiziale, l’UWV ha comunicato ai ricorrenti che, se si fossero ritrovati in uno stato di disoccupazione prima della scadenza stabilita – successiva all’entrata in vigore del regolamento n. 883/2004 –, avrebbero potuto chiedere il «proseguimento» o la «ripresa» del versamento della prestazione in questione.
78.
Al fine di valutare se vi sia stato un cambiamento di situazione, ossia il sopraggiungere di un evento idoneo a far perdere il diritto a prestazioni di disoccupazione che spettava in ragione dei periodi lavorativi precedenti all’entrata in vigore del regolamento n. 883/2004, il giudice nazionale dovrà altresì considerare per quanto tempo i lavoratori interessati avevano effettivamente ripreso un’attività lavorativa. A questo proposito, un’attenzione particolare dovrà essere prestata alla situazione della signora Peeters. Infatti, l’UWV ha sostenuto in particolare che la ripresa della sua attività tra il 26 aprile 2010 e il 18 maggio 2010 costituiva un cambiamento della sua situazione che giustificava il rinvio della ricorrente dinanzi alle autorità belghe. Orbene, è del tutto evidente che questo brevissimo periodo lavorativo – tre settimane appena – non ha fatto sorgere, in capo alla signora Peeters, un nuovo diritto a prestazioni.
79.
Pertanto, senza che occorra interrogarsi oltre su un eventuale pregiudizio del diritto di proprietà, dei principi di certezza del diritto e di legittimo affidamento, suggerisco alla Corte di rispondere che l’articolo 87, paragrafo 8, del regolamento n. 883/2004 dev’essere interpretato nel senso che esso è diretto altresì a regolare, in maniera transitoria, i casi in cui, in applicazione del titolo III del regolamento n. 1408/71, i lavoratori transfrontalieri atipici in stato di disoccupazione completa hanno percepito prestazioni di disoccupazione nello Stato dell’ultima occupazione, mentre il regolamento n. 883/2004 indica oramai solo lo Stato di residenza ai fini del versamento delle suddette prestazioni. Spetta al giudice del rinvio verificare se la ripresa di un’attività lavorativa, in condizioni come quelle di cui al procedimento principale, ha avuto la conseguenza di porre fine ai diritti spettanti in materia in ragione dei periodi lavorativi svolti anteriormente all’entrata in vigore del regolamento n. 883/2004.
V – Conclusione
80.
Alla luce di tutto quanto precede, suggerisco che la Corte risponda alle questioni sollevate dal Rechtbank di Amsterdam nel modo seguente:
«1)
In applicazione dell’articolo 65, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, l’unico Stato competente per il versamento delle prestazioni di disoccupazione a lavoratori transfrontalieri, anche atipici, che si trovano in disoccupazione completa è lo Stato di residenza di detti lavoratori.
2)
Poiché la situazione dei ricorrenti rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 65, paragrafo 5, lettera a), del regolamento n. 883/2004, il rifiuto di erogare una prestazione di disoccupazione, da parte dello Stato di ultima occupazione, a lavoratori transfrontalieri che hanno la residenza in un altro Stato membro, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, non pregiudica la libera circolazione dei lavoratori qualora risulti che il diritto a prestazione viene trasferito nello Stato di residenza.
3)
L’articolo 87, paragrafo 8, del regolamento n. 883/2004 dev’essere interpretato nel senso che è diretto altresì a regolare, in maniera transitoria, i casi in cui, in applicazione del titolo III del regolamento n. 1408/71, i lavoratori transfrontalieri atipici in situazione di disoccupazione completa hanno percepito prestazioni di disoccupazione nello Stato di ultima occupazione, mentre il regolamento n. 883/2004 indica oramai esclusivamente lo Stato di residenza ai fini del versamento delle suddette prestazioni. Spetta al giudice del rinvio verificare se la ripresa di un’attività lavorativa, in condizioni come quelle di cui al procedimento principale, ha avuto la conseguenza di porre fine ai diritti spettanti in materia in ragione dei periodi lavorativi anteriori all’entrata in vigore del regolamento n. 883/2004».
( 1 ) Lingua originale: il francese.
( 2 ) Regolamento del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, come modificato e aggiornato dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996 (GU 1997, L 28, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 1408/71»).
( 3 ) V. sentenza del 12 giugno 1986, Miethe (1/85, Racc. pag. 1837).
( 4 ) GU L 166, pag. 1, e, rettifica, GU 2004, L 200, pag. 1.
( 5 ) V. terzo considerando del regolamento n. 883/2004.
( 6 ) GU L 284, pag. 43.
( 7 ) GU L 284, pag. 1.
( 8 ) GU L 257, pag. 2.
( 9 ) Articolo 19, paragrafo 1, lettera f), della legge sulla disoccupazione.
( 10 ) Articolo 20, paragrafo 1, lettera d), della legge sulla disoccupazione.
( 11 ) Articolo 21 della legge sulla disoccupazione.
( 12 ) Articolo 71, paragrafo 1, lettera a), sub ii), del regolamento n. 1408/71.
( 13 ) Ibidem lettera b).
( 14 ) Sentenza Miethe (cit., punto 16).
( 15 ) Ibidem (punto 17).
( 16 ) Ibidem (punto 18).
( 17 ) Ibidem (punto 19).
( 18 ) V. COM(1998) 779 def. del 21 dicembre 1998, pagg. 46 e 47.
( 19 ) Anticipando una possibile concorrenza degli obblighi a carico della persona in cerca di occupazione, il legislatore ha anche previsto che si dovesse dare priorità ai controlli e agli obblighi applicabili nello Stato di versamento delle prestazioni, ossia nello Stato membro di residenza (v. articolo 56, paragrafo 2, del regolamento n. 987/2009).
( 20 ) Rapporto del 16 giugno 2008 del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (doc. A6-0251/2008, pagg. 7 e 8). La Commissione ha dato il suo accordo per l’inserimento del suddetto considerando in occasione della sua presentazione della proposta modificata di regolamento [v. COM(2008) 647 def. del 14 ottobre 2008, punto 4.1].
( 21 ) Sentenza del 16 luglio 2009, von Chamier-Glisczinski (C-208/07, Racc. pag. I-6095, punto 66 e giurisprudenza ivi citata).
( 22 ) V. sentenze del 23 febbraio 2006, Commissione/Spagna (C-205/04, Racc. pag. I-31*, punto 15), e dell’11 settembre 2007, Hendrix (C-287/05, Racc. pag. I-6909, punto 53 e giurisprudenza ivi citata).
( 23 ) Sentenza dell’11 settembre 2008, Petersen (C-228/07, Racc. pag. I-6989).
( 24 ) V., per analogia, sentenza Petersen, cit. (punti 48 e 49 e giurisprudenza ivi citata).
( 25 ) Ibidem (punto 54 e giurisprudenza ivi citata). Il corsivo è mio.
( 26 ) Ibidem (punto 55 e giurisprudenza ivi citata).
( 27 ) Orbene, proprio l’articolo 42 CE (ora articolo 48 TFUE) è uno dei fondamenti giuridici del regolamento n. 883/2004.
( 28 ) Sentenza von Chamier-Glisczinski (cit., punto 84 e giurisprudenza ivi citata).
( 29 ) V., in particolare, sentenza del 9 marzo 2006, Piatkowski (C-493/04, Racc. pag. I-2369, punto 36).
( 30 ) Sentenza Petersen (cit., punto 43).
( 31 ) Non si immagina, per esempio, che una persona che ha versato contributi durante la sua intera carriera e che non si è mai trovata in situazione di disoccupazione possa reclamare il rimborso dei contributi versati a titolo di assicurazione contro la disoccupazione.
( 32 ) A questo proposito, lo Stato di ultima occupazione è tenuto a rimborsare allo Stato di residenza i primi mesi di versamento della prestazione di disoccupazione (v., a seconda dei casi, articolo 65, paragrafo 6, o articolo 65, paragrafo 7, del regolamento n. 883/2004).
( 33 ) Sebbene si possa altresì considerare che si tratta, in fondo, dell’applicazione di un solo e unico criterio, quello della residenza del lavoratore.
( 34 ) Cosa che la Corte ha già lasciato intendere (v., per quanto riguarda il regolamento n. 1408/71, sentenze del 18 luglio 2006, De Cuyper, C-406/04, Racc. pag. I-6947, punto 38, e Petersen, cit., punti 39 e 40).
( 35 ) V., a fini di comparazione, gli articoli 13, paragrafo 2, lettera f), del regolamento n. 1408/71 e 11, paragrafo 3, lettera c), del regolamento n. 883/2004.
( 36 ) V. articolo 70, paragrafo 8, della proposta di regolamento citata in precedenza. Nella motivazione la Commissione spiega: «Si noti che in forza del regolamento non si esclude che una persona sia assoggettata alla legislazione di uno Stato diverso da quello alla cui legislazione era soggetta in forza del regolamento [n.] 1408/71. Si tratta, ad esempio, dei lavoratori transfrontalieri in disoccupazione che in base al regolamento [n.] 1408/71 sono assoggettati alla legislazione dello Stato di residenza, mentre in virtù della presente proposta sono soggetti alla legislazione dell’ultima occupazione. È previsto che tali persone saranno (…) assoggettate alla legislazione di quest’altro Stato membro solo se presenteranno domanda presso l’istituzione competente in base al regolamento [n.] 1408/71» (v. pag. 16 della proposta di regolamento della Commissione citata alla nota 18 delle presenti conclusioni).
( 37 ) Le conseguenze di un’applicazione immediata sarebbero infatti particolarmente svantaggiose per il lavoratore in stato di disoccupazione: il versamento delle sue prestazioni verrebbe interrotto nello Stato di occupazione mentre ancora non sono stati fatti i passi necessari nello Stato di residenza, il che comporterebbe manifestamente un periodo di attesa che renderebbe ancor più fragile la situazione del lavoratore interessato.
( 38 ) V., nello stesso senso, «Guida pratica: la normativa applicabile ai lavoratori nell’Unione europea, nello Spazio economico europeo e in Svizzera», edita dalla Commissione europea (pag. 32).
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