CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
NILS WAHL
presentate il 23 aprile 2013 ( 1 )
Causa C‑500/11
Fruition PO Limited
contro
Minister for Sustainable Farming and Food and Animal Health
[Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of England and Wales, Queen’s Bench Division (Regno Unito)]
«Organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli — Regolamento (CE) n. 2200/96 — Articolo 11 — Organizzazioni di produttori — Condizioni per il riconoscimento — Controllo esercitato sui fornitori»
1.
Con il presente rinvio pregiudiziale, la High Court of England and Wales, Queen’s Bench Division (Regno Unito) chiede indicazioni in merito all’interpretazione dell’articolo 11 del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ( 2 ).
2.
Per la prima volta si chiede alla Corte di interpretare le condizioni stabilite dal regolamento n. 2200/96 per il riconoscimento delle organizzazioni dei produttori (altrimenti dette «OP») da parte degli Stati membri. Si tratta sostanzialmente di stabilire se ed in che misura una OP debba esercitare un controllo sui fornitori incaricati di svolgere attività che sono essenziali ai fini del riconoscimento di detta organizzazione come OP ai sensi del regolamento («le attività essenziali ai sensi del regolamento n. 2200/96»).
3.
Storicamente, il legislatore dell’Unione europea («UE») ha considerato le OP come operatori strategici dei mercati agricoli, specialmente nel settore ortofrutticolo. Con l’obiettivo di promuovere la costituzione di tali organizzazioni e di renderle capaci di operare in un modo adeguato a conseguire i risultati desiderati, detto legislatore ha fornito a tali organizzazioni un notevole sostegno finanziario. Le condizioni pertinenti che le OP devono soddisfare per essere in grado di operare efficacemente e per evitare la dispersione dei finanziamenti pubblici che sono loro attribuiti, costituiscono – come vedremo – il punto saliente del presente rinvio pregiudiziale.
I – Contesto normativo
4.
A tenore dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 2200/96 quest’ultimo istituisce un’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti ortofrutticoli.
5.
Il titolo II del regolamento n. 2200/96, che comprende gli articoli da 11 a 18 stabilisce norme che regolano le organizzazioni dei produttori.
6.
A termini dell’articolo 11, paragrafo 1, per «organizzazione di produttori» s’intende qualsiasi persona giuridica:
«a)
costituita per iniziativa dei produttori delle seguenti categorie di prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 2:
i)
ortofrutticoli
(…)
b)
che ha in particolare lo scopo:
1)
di assicurare la programmazione della produzione e l’adeguamento della stessa alla domanda, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo;
2)
di promuovere la concentrazione dell’offerta e l’immissione sul mercato della produzione degli aderenti;
3)
di ridurre i costi di produzione e di regolarizzare i prezzi alla produzione;
4)
di promuovere pratiche colturali e tecniche di produzione e di gestione dei rifiuti che rispettino l’ambiente (…);
c)
il cui statuto obbliga i produttori associati, in particolare a quanto segue:
(…)
3)
vendere tutta la loro produzione per il tramite dell’organizzazione di produttori in questione.
(…)
d)
il cui statuto contenga disposizioni concernenti:
(…)
3)
le regole atte a garantire ai produttori aderenti il controllo democratico della loro organizzazione e l’assunzione autonoma delle decisioni da essa prese;
(…)
e)
che è stata riconosciuta dallo Stato membro interessato nel rispetto delle condizioni indicate al paragrafo 2».
7.
L’articolo 11, paragrafo 2, a sua volta, dispone:
«2. Gli Stati membri riconoscono quali organizzazioni di produttori a norma del presente regolamento le associazioni di produttori che ne facciano domanda a condizione che:
a)
rispondano ai requisiti previsti al paragrafo 1 e (…) [lo] comprovino (…);
b)
offrano sufficienti garanzie circa la realizzazione, la durata e l’efficienza della loro attività;
c)
mettano effettivamente in grado i loro soci di usufruire dell’assistenza tecnica necessaria per poter applicare pratiche colturali rispettose dell’ambiente;
d)
mettano effettivamente a disposizione dei loro soci i mezzi tecnici necessari per il magazzinaggio, il confezionamento e l’immissione in commercio dei prodotti e garantiscano altresì una gestione commerciale, contabile e di bilancio adeguata ai compiti che intendono svolgere».
8.
Tali disposizioni devono essere lette congiuntamente ai considerando 7 e 16 del regolamento n. 2200/96, che sono del seguente tenore:
«(7)
considerando che le organizzazioni di produttori rappresentano gli elementi portanti dell’organizzazione comune dei mercati, della quale garantiscono, al loro livello, il funzionamento decentrato; che dinanzi ad una concentrazione sempre maggiore della domanda, il raggruppamento dell’offerta in seno a dette organizzazioni appare più che mai come una necessità economica per consolidare la posizione dei produttori sul mercato; che il raggruppamento dell’offerta deve realizzarsi su base volontaria ed utile, grazie all’estensione e all’efficienza dei servizi che un’organizzazione di produttori può offrire ai suoi aderenti; (…)
(16)
considerando che per stabilizzare i corsi è auspicabile che le organizzazioni di produttori possano intervenire sul mercato, in particolare decidendo di non porre in vendita, in determinati periodi, alcuni quantitativi di prodotti; (…)».
9.
Il regolamento (CE) n. 1432/2003 della Commissione, dell’11 agosto 2003 ( 3 ), stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, per quanto riguarda il riconoscimento delle organizzazioni di produttori e il prericonoscimento delle associazioni di produttori.
10.
L’articolo 6 del regolamento n. 1432/2003, riguardante le strutture e le attività delle organizzazioni di produttori, così dispone:
«1. Le organizzazioni di produttori devono disporre, in modo giudicato soddisfacente dallo Stato membro, del personale, dell’infrastruttura e dell’attrezzatura necessari al conseguimento degli obiettivi enunciati all’articolo 11 del regolamento (CE) n. 2200/96 e all’espletamento delle loro funzioni essenziali (…)
2. Gli Stati membri stabiliscono le condizioni alle quali le organizzazioni di produttori possono affidare a terzi l’esecuzione dei compiti definiti all’articolo 11 del regolamento (CE) n. 2200/96».
11.
Nel preambolo del regolamento n. 1432/2003, per quanto qui interessa, si legge:
«(7)
Un’organizzazione di produttori può trovarsi nell’impossibilità di espletare direttamente ed efficacemente l’insieme delle proprie attività. È opportuno autorizzare gli Stati membri a stabilire le regole applicabili in simili casi.
(8)
Le attività principali ed essenziali di un’organizzazione di produttori devono essere connesse con la produzione dei propri aderenti. Tuttavia devono essere consentite, entro certi limiti, altre attività dell’organizzazione di produttori, di carattere commerciale o di altro tipo».
II – Fatti, procedimento e questioni pregiudiziali
12.
Il procedimento principale riguarda una decisione della United Kingdom Rural Payments Agency (in prosieguo: la «RPA») che ha revocato il riconoscimento alla Fruition PO Limited (in prosieguo: la «Fruition») come OP ai sensi del regolamento n. 2200/96.
13.
Il giudice del rinvio indica che, nella domanda indirizzata nel 2003 alla RPA per ottenere il riconoscimento come OP, la Fruition ha fornito la seguente informazione riguardante la sua struttura, il processo decisionale, i beni e le attività:
«La [Fruition] non è collegata ad una società madre o a società controllate ma è vincolata da un accordo commerciale con la Northcourt Group Ltd, una società la cui composizione è molto simile (ma non identica) a quella della Fruition. La Northcourt Group Ltd utilizza la Worldwide Fruit (WWF) (in cui detiene una partecipazione del 20%) ( 4 ), quale suo agente commerciale. La WWF impiega personale dell’unità commerciale, tecnica, AQ, informatica, di programmazione e amministrativa che fornisce servizi alla [Fruition].
(…)
Le decisioni di politica aziendale sono adottate dal consiglio di amministrazione, i cui consiglieri sono nominati ed eletti tra i membri (…) I diritti di voto dei membri si basano sul loro rispettivo flusso di lavoro nella [Fruition], ma ogni membro ha un diritto di voto limitato al 10% del totale.
(…)
I piani di immagazzinamento, di imballaggio e di marketing sono formulati dal personale della WWF e approvati dalla Northcourt e dalla [Fruition]. Le operazioni di immagazzinamento e di imballaggio per più di cento membri si svolgono in circa 30 locali principali di immagazzinamento e in 10 locali di imballaggio, tutti di proprietà dei singoli membri (…).
14.
Nel novembre 2003 la Fruition ha presentato domanda per ottenere contributi dell’UE amministrati dalla RPA. Nel dicembre 2003 la RPA ha riconosciuto la Fruition come organizzazione di produttori ai sensi del regolamento n. 2200/96; nel gennaio 2004 il programma operativo presentato dalla Fruition è stato approvato e di conseguenza la Fruition ha ottenuto il finanziamento UE richiesto».
15.
Nel 2005 e nel 2006 i servizi della Commissione hanno effettuato due controlli di gestione nel Regno Unito da cui è emerso che un determinato numero di organizzazioni di produttori non erano in grado di soddisfare, sotto taluni aspetti, le condizioni per il riconoscimento ai sensi del regolamento n. 2200/96. In seguito a tali controlli, la Commissione ha rifiutato di pagare l’intero importo dell’aiuto che aveva concesso alle OP del Regno Unito. Per quanto riguarda la Fruition, in una comunicazione indirizzata alle autorità del Regno Unito, la Commissione ha, tra le altre cose, dichiarato:
«I 101 membri della [Fruition] detengono una quota vicina al 100% nel capitale della Northcourt Fruit Ltd. Tale società deteneva il 50% del capitale della Worldwide Fruit (WWF). L’altro 50% è detenuto da una società di agricoltori in Nuova Zelanda. Non esiste un accordo tra la [Fruition] e tale società. La WWF commercializza circa il 100% della produzione della [Fruition], occupandosi altresì dell’organizzazione dei movimenti, della cernita, dell’imballaggio e dell’assicurazione di qualità dei prodotti, compreso il controllo globale per conto dell’organizzazione di produttori. La WWF svolge anche servizi di assistenza tecnica e il servizio di fatturazione, per i quali addebita alla [Fruition] circa GBP 150 000. È chiaro che la WWF è al centro dell’intera organizzazione e svolge tutte le attività che dovrebbero essere svolte normalmente da una OP (…)
I servizi della Commissione ritengono che la [Fruition] non soddisfi i requisiti per il riconoscimento perché le attività dell’organizzazione di produttori sono svolte dalla WWF senza che quest’ultima sia stata autorizzata a tal fine dalla Fruition. Oltre a tale questione, esiste il problema relativo alla struttura, ossia al fatto che i produttori aderenti alla Fruition non hanno la maggioranza dei voti per le decisioni riguardanti la WWF, il che è in contrasto con l’articolo 11, paragrafo 1, lettera d), sub 3), del regolamento (CE) n. 2200/96».
16.
In seguito ai controlli della Commissione, la RPA ha deciso in un primo momento di sospendere, e poi di revocare il riconoscimento della Fruition come OP.
17.
La Fruition ha impugnato tale decisione, contestando l’affermazione secondo cui, ai sensi del regolamento n. 2200/96, i produttori aderenti dovevano esercitare il controllo finale sulle attività che una OP può affidare ad un terzo.
18.
Nell’ordinanza di rinvio, la High Court evidenzia la complessità del contesto fattuale della causa in esame. In realtà, non sarebbe possibile stabilire con certezza in tutti i suoi aspetti il rapporto che intercorre tra la Fruition, la Northcourt e la WWF.
19.
Tra la Fruition e la Northcourt esisteva solamente una bozza di accordo di commercializzazione conclusa nel gennaio 2004, che, tuttavia, non è mai stata perfezionata. Conformemente alla clausola 7 di tale bozza, la Northcourt avrebbe dovuto disporre di «un potere discrezionale assoluto ed incondizionato circa il modo in cui adempiere agli obblighi ivi stabiliti, e può impiegare e pagare tali subagenti o contraenti indipendenti come ritenga opportuno».
20.
Il giudice del rinvio non è neppure riuscito a stabilire se esistesse un rapporto contrattuale tra la Fruition e la WWF. In relazione al rapporto tra la Northcourt e la WWF, d’altra parte, la High Court ha invece concluso che esisteva un contratto, stipulato nel 2000, in base al quale «la WWF esercitava un controllo sulla Northcourt in termini analoghi a quelli previsti dalla bozza di contratto del 2004 in relazione al controllo della Northcourt sulla Fruition».
21.
Nutrendo dubbi circa la questione se – al fine di soddisfare i requisiti per il riconoscimento ai sensi del regolamento n. 2200/96 – un’organizzazione di produttori debba esercitare un controllo sulle attività dei suoi fornitori e, in caso di risposta affermativa, in che misura, la High Court ha deciso di sospendere il procedimento e di proporre le seguenti questioni pregiudiziali:
«1)
Se, in circostanze in cui
a)
uno Stato membro stia considerando il riconoscimento di un organismo quale organizzazione di produttori ai sensi dell’articolo 11 del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio;
b)
l’oggetto e lo statuto dell’organismo siano conformi ai requisiti di cui all’articolo 11;
c)
i membri produttori dell’organismo ottengano tutti i servizi che devono essere loro forniti da un’organizzazione di produttori ai sensi dell’articolo 11; e
d)
l’organismo abbia incaricato alcuni fornitori della prestazione di una parte sostanziale di tali servizi,
l’articolo 11 anzidetto debba essere interpretato nel senso che impone all’organismo di esercitare un determinato controllo sui fornitori, conformemente al principio della certezza del diritto.
2)
In caso di risposta affermativa della prima questione, quale sia il livello di controllo imposto dall’articolo 11.
3)
In particolare, se l’organismo sia in possesso dell’eventuale livello di controllo imposto dall’articolo 11 qualora
a)
i fornitori siano:
1)
una società partecipata al 93% da membri dell’organismo; e
2)
una società partecipata al 50% dalla prima società e il cui atto costitutivo preveda che le decisioni della società medesima debbano essere adottate all’unanimità;
b)
entrambe le società non siano soggette ad alcun obbligo contrattuale di rispettare le indicazioni ad esse impartite dall’organismo in relazione alle attività in questione; ma
c)
in forza dell’assetto delle partecipazioni sopra descritto, l’organismo e i fornitori agiscano su base consensuale.
4)
Se, ai fini della determinazione delle suddette questioni, rilevi il fatto che:
a)
all’epoca dei fatti, l’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1432/03 [della Commissione, dell’11 agosto 2003] recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento delle organizzazioni di produttori, prevedeva espressamente che “gli Stati membri stabiliscono le condizioni” alle quali le organizzazioni di produttori possono affidare a terzi l’esecuzione dei loro compiti;
b)
all’epoca dei fatti, gli Stati membri di cui alla prima questione non avevano stabilito tali condizioni».
22.
La Fruition, i Paesi Bassi, il Regno Unito e la Commissione europea hanno svolto osservazioni scritte e orali nel presente procedimento.
III – Analisi
A – Considerazioni preliminari
23.
Prima di cominciare la mia analisi giuridica, esaminerò brevemente quello che tradizionalmente hanno rappresentato la natura e la finalità delle organizzazioni di produttori all’interno della politica agricola comune («PAC»), poiché tale esame può fornire elementi importanti per interpretare le rilevanti disposizioni del regolamento n. 2200/96.
24.
In particolare a partire dalla fine degli anni settanta uno degli obiettivi della Comunità europea è stato quello di incoraggiare i raggruppamenti di produttori ( 5 ), al fine di ovviare ad alcune carenze strutturali rilevati nei mercati agricoli europei. Mentre i settori economici della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli, all’epoca, avevano già raggiunto un livello importante di concentrazione e di organizzazione, il settore produttivo appariva spesso frammentato, disomogeneo e privo di coordinamento. Tale situazione ha avuto l’effetto, in particolare, di collocare il settore primario in una posizione relativamente subordinata e debole rispetto ai settori secondario e terziario.
25.
Così fu adottato il regolamento (CEE) n. 1360/78 del Consiglio, del 19 giugno 1978, concernente le associazioni di produttori e le relative unioni ( 6 ), con l’obiettivo di promuovere un maggior accentramento dell’offerta di prodotti agricoli negli Stati membri in cui il mercato era fornito da un grande numero di aziende di piccole dimensioni o da associazioni organizzate in maniera insufficiente. Come indicava il preambolo del regolamento, tali carenze strutturali ostacolavano la realizzazione degli obiettivi della PAC, in quanto rendevano difficile l’incremento della produttività dell’agricoltura, il progresso tecnico, lo sviluppo razionale della produzione un impiego ottimale dei fattori produttivi, nonché la realizzazione di un livello di vita equo per la popolazione agricola e della stabilizzazione dei mercati ( 7 ).
26.
Analogamente, in molti regolamenti che istituivano organizzazioni comuni dei mercati («OCM») per settori agricoli specifici sono state incluse disposizioni sulle OP: bachi da seta ( 8 ), cotone ( 9 ), banane ( 10 ), olio d’oliva e olive da tavola ( 11 ), luppolo ( 12 ), vino ( 13 ) e – più importante per la presente causa – frutta e verdura.
27.
In particolare, il regolamento n. 2200/96 definisce le organizzazioni di produttori come «gli elementi portanti dell’organizzazione comune dei mercati, della quale garantiscono, al loro livello, il funzionamento decentrato» ( 14 ). Tale regolamento attribuisce alle OP determinati compiti e conferisce loro i relativi poteri – tra i quali, in particolare, il potere di decidere di ritirare determinati prodotti agricoli dal mercato ( 15 ). Inoltre, in circostanze specifiche, un'organizzazione di produttori può richiedere ad uno Stato membro di adottare le stesse regole da essa applicate e di renderle obbligatorie per i produttori stabiliti nella stessa circoscrizione ma non aderenti all’organizzazione ( 16 ).
28.
Contemporaneamente, il legislatore dell’Unione europea ha disposto l’erogazione alle OP di notevoli aiuti finanziari attraverso il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia («FEAOG»), Sezione garanzia ( 17 ). In particolare, l’articolo 14 del regolamento n. 2200/96 consente agli Stati membri di erogare aiuti ai gruppi di produttori nuovi per incentivarne la costituzione e ad agevolarne il funzionamento amministrativo, nonché aiuti destinati a finanziare una parte degli investimenti necessari per ottenere il riconoscimento, che verranno successivamente rimborsati dall’Unione europea. L’articolo 15 del regolamento n. 2200/96 prevede inoltre che le organizzazioni di produttori che costituiscono un fondo di esercizio devono ricevere un aiuto finanziario comunitario che può essere utilizzato per finanziare programmi operativi che siano stati precedentemente approvati dalle autorità nazionali competenti. Quest’ultima forma di finanziamento può risultare particolarmente preziosa poiché, di norma, può coprire fino al 50% delle spese sostenute.
29.
Pertanto sembra che il legislatore UE abbia tradizionalmente conferito alle OP un ruolo importante nell’ambito della PAC ( 18 ) e, più in particolare, nell’ambito del sistema del regolamento n. 2200/96. Affinché tali organizzazioni possano svolgere detto ruolo in maniera efficace, esse sono state dotate di determinati poteri nonché del diritto di ricevere finanziamenti pubblici di notevole entità.
30.
Uno sguardo alla normativa vigente conferma che tali considerazioni rimangono valide anche oggi. Infatti, le disposizioni rilevanti del «regolamento unico OCM» ( 19 ) – come modificato dal regolamento (CE) n. 361/2008 ( 20 ) (che ha anche abrogato il regolamento n. 2200/96) – sono sostanzialmente equivalenti alle disposizioni precedentemente in vigore. Anche le nuove disposizioni attribuiscono una forte posizione alle organizzazioni di produttori all’interno dei mercati agricoli europei ( 21 ). Le OP sono quindi depositarie di obiettivi importanti, specialmente nel settore ortofrutticolo ( 22 ) e ricevono maggiori aiuti finanziari sia dal bilancio UE sia, eventualmente, dai bilanci degli Stati membri ( 23 ).
31.
È interessante osservare che il regolamento unico OCM contiene regole sull’esternalizzazione delle attività da parte delle OP. L’articolo 125 quinquies di tale regolamento prevede espressamente che «gli Stati membri possono autorizzare una [OP] riconosciuta o un’associazione di [OP] riconosciuta del settore ortofrutticolo ad esternalizzare una parte delle sue attività, anche a filiali, purché fornisca allo Stato membro sufficienti garanzie che si tratta di una soluzione adeguata per conseguire gli obiettivi dell’[OP] o associazione di [OP] interessata»
32.
Il problema fondamentale sollevato con la questione pregiudiziale proposta nel presente procedimento consiste nello stabilire se il regolamento n. 2200/96 si fondi su una premessa equivalente, anche in assenza di un’esplicita disposizione al riguardo ( 24 ).
B – Prima questione
33.
Con la prima questione, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se l’articolo 11 del regolamento n. 2200/96 obblighi una OP, che ha esternalizzato le attività essenziali ai sensi del regolamento, a esercitare un controllo sui propri fornitori al fine di assicurare che tali attività siano svolte efficacemente.
34.
Per le ragioni poc’anzi esposte, ritengo che a tale questione si debba rispondere affermativamente. In sostanza, e come spiegherò più dettagliatamente nei paragrafi successivi, dall’economia del regolamento n. 2200/96 e dalla formulazione del suo articolo 11, deriva che le OP sono tenute ad esercitare un determinato grado di controllo sui loro fornitori, allo scopo di garantire che le condizioni di riconoscimento continuino ad essere soddisfatte.
35.
Prima di esaminare tali aspetti, ritengo necessario sottolineare, fin dall’inizio, che la libertà dei produttori di associarsi e di creare e di gestire le loro attività come ritengano opportuno non è in discussione. Il caso presente riguarda unicamente produttori che hanno deliberatamente deciso di costituire una OP e hanno chiesto il riconoscimento di quest’ultima in quanto organizzazione di produttori ai sensi del regolamento n. 2200/96.
36.
Il regolamento n. 2200/96 non contiene alcuna disposizione che vieti o limiti, esplicitamente o indirettamente, i tipi di attività che le OP possono affidare a terzi. Invece, il regolamento n. 1432/2003 prevede espressamente tale possibilità di esternalizzazione ( 25 ). Concordo pertanto con la Fruition nel ritenere che la decisione di una OP sull’opportunità di affidare ad un terzo lo svolgimento di alcune attività per suo conto e sulle condizioni di tale affidamento ricada in linea di principio nell’ambito della libertà commerciale della OP interessata.
37.
Ciò non significa, tuttavia, che siffatta delega di funzioni non sia soggetta a limiti o a condizioni, che possono imporsi imperativamente in forza delle norme sul riconoscimento delle OP. Indubbiamente, tale riconoscimento, concesso dalle autorità nazionali competenti quando le condizioni prescritte sono soddisfatte, comporta una serie di conseguenze. Come ho ricordato nei precedenti paragrafi, alle OP riconosciute ai sensi del regolamento n. 2200/96 viene attribuito un ruolo specifico all’interno del mercato, che può andare ben oltre il mero perseguimento degli interessi collettivi dei suoi aderenti. Per tale ragione, in determinate circostanze, le regole adottate dalle OP per i loro aderenti in relazione a questioni importanti come la produzione, il marketing e la protezione dell’ambiente possono, se tali organizzazioni ne facciano richiesta, essere rese obbligatorie anche per i produttori che non appartengono a dette organizzazioni ma che operano nelle stesse circoscrizioni ( 26 ).
38.
Si può pertanto affermare che esiste un interesse pubblico specifico nell’affidamento alle OP di compiti specifici e nel conseguimento di determinati risultati. A tal fine, il riconoscimento da parte delle autorità competenti permette alle OP di ricevere notevoli finanziamenti pubblici.
39.
Alla luce di quanto precede, il legislatore UE ha stabilito norme per le organizzazioni che aspirano al riconoscimento come OP. Tali norme riguardano, tra l’altro, l’oggetto delle OP, come indicato nei rispettivi statuti, il loro regolamento interno e le loro attività principali. La normativa applicabile prevede anche le verifiche relative all’adempimento delle suddette condizioni.
40.
L’obiettivo generale di tale contesto normativo è quello di assicurare che le OP siano capaci di svolgere le attività essenziali ai sensi del regolamento n. 2200/96 in modo tale che gli interessi generali sottostanti possano essere effettivamente realizzati e che i finanziamenti pubblici stanziati non vengano dispersi, utilizzati impropriamente o addirittura dirottati in maniera fraudolenta.
41.
Una volta che sia stata riconosciuta, una OP rimane l’unico organismo responsabile, di fronte alle autorità nazionali e dell’UE, dell’adempimento delle attività essenziali ai sensi del regolamento n. 2200/96 nonché dell’utilizzo dei finanziamenti pubblici ricevuti ( 27 ).
42.
Se le OP potessero permettere ai terzi di svolgere autonomamente le attività attribuite alle OP senza interferenze da parte di queste ultime, le garanzie stabilite dal legislatore europeo per assicurare il regolare ed efficace svolgimento di tali attività risulterebbero gravemente ridotte. Naturalmente le OP rimarrebbero legalmente responsabili per le eventuali inadeguatezze ma, de facto, non sarebbero in grado di porvi rimedio, poiché, in pratica, sarebbero prive di qualsiasi mezzo sia per influenzare le modalità di esercizio delle attività in questione, sia per garantire che i finanziamenti pubblici ricevuti vengano effettivamente utilizzati per la realizzazione degli obiettivi perseguiti dal regolamento n. 2200/96. In tale contesto, si deve sottolineare che, con la richiesta di riconoscimento, le OP assumono un impegno speciale nei confronti delle autorità nazionali e delle autorità UE e, di conseguenza, dette autorità controllano regolarmente il rispetto della normativa applicabile e, in caso di inadempimento, possono penalizzare una OP o infliggerle sanzioni ( 28 ). Invece, dette autorità non dispongono degli stessi poteri di controllo o sanzionatori nei confronti dei fornitori (o dei subagenti) incaricati da una OP.
43.
Sembrerebbe quindi che sia intrinseco al regolamento n. 2200/96 un obbligo che impone alle OP di esercitare un certo grado di controllo sui fornitori (ed eventualmente, sui subagenti), cui tali organizzazioni abbiano affidato lo svolgimento delle attività essenziali ai sensi del regolamento n. 2200/96.
44.
Anzitutto, tale obbligo di controllo si applica unicamente in relazione alle attività che un raggruppamento di produttori deve necessariamente svolgere per ottenere il riconoscimento come OP (per esempio, l’immissione in commercio dell’intera produzione dei suoi aderenti e l’offerta di mezzi tecnici necessari per il magazzinaggio e il confezionamento dei loro prodotti) ( 29 ).
45.
A questo punto si deve aggiungere che, entro certi limiti, le OP sono autorizzate ad esercitare altre attività – di natura commerciale o meno – in aggiunta a quelle contemplate dal regolamento n. 2200/96 ( 30 ). Ritengo che un obbligo di controllo non si applichi necessariamente a tali attività supplementari. Cioè a dire, tranne nel caso in cui l’esercizio di dette attività pregiudichi direttamente o indirettamente la buona esecuzione delle attività essenziali ai sensi del regolamento, non vi sarebbe alcuna necessità di limitare ulteriormente la libertà commerciale di una OP.
46.
Infine, la mia conclusione circa la sussistenza di un obbligo di controllo ai sensi dell’articolo 11 del regolamento n. 2200/96 non è corroborata solamente dall’economia e dall’obiettivo del regolamento medesimo. Ovviamente, come hanno sostenuto i governi del Regno unito e dei Paesi Bassi, nonché la Commissione, tale obbligo è altresì deducibile attraverso un’interpretazione contestuale di suddetta disposizione. Questa tesi è basata su due ipotesi.
47.
Da un lato, l’articolo 11, paragrafo 1, lettera d), punto 3, dichiara che le regole di associazione delle OP devono «garantire ai produttori aderenti il controllo democratico della loro organizzazione e l’assunzione autonoma delle decisioni da essa prese». Tale disposizione difficilmente si potrebbe conciliare con l’idea che, attraverso un accordo contrattuale, una OP possa autorizzare un fornitore a svolgere in completa autonomia i compiti che le sono stati attribuiti: infatti, se detta organizzazione agisse in tal modo, i produttori aderenti verrebbero de facto privati, per la durata del contratto, di ogni potere di controllo sulle decisioni prese dal fornitore per conto dell’organizzazione stessa.
48.
È pur vero – come sostiene la Fruition – che la decisione in merito a se e a quali condizioni incaricare un fornitore sarebbe comunque soggetta a controllo democratico. Tuttavia, questa sembra essere un’interpretazione particolarmente restrittiva dell’articolo 11, paragrafo 1, lettera d), punto 3, poiché limiterebbe la portata di quest’ultimo alle decisioni strettamente basiche di una OP. I termini generali di tale disposizione non confortano siffatta interpretazione.
49.
Anche l’articolo 11, paragrafo 2 supporta la tesi esposta nel precedente paragrafo 46. Tale disposizione sottolinea due concetti essenziali nell’economia del regolamento n. 2200/96: i) l’efficacia delle attività che le OP devono svolgere a favore dei loro membri e ii) l’offerta di sufficienti garanzie al riguardo.
50.
Con riferimento al primo concetto, l’articolo 11, paragrafo 2, prevede che le OP «mettano effettivamente in grado i loro soci di usufruire dell’assistenza tecnica necessaria per poter applicare pratiche colturali rispettose dell’ambiente», «mettano effettivamente a disposizione dei loro soci i mezzi tecnici necessari per il magazzinaggio, il confezionamento e l’immissione in commercio dei prodotti» e «garantiscano altresì una gestione commerciale, contabile e di bilancio adeguata ai compiti che intendono svolgere» ( 31 ). In relazione al secondo concetto, l’articolo 11, paragrafo 2 richiede alle OP di comprovare che «rispond[o]no ai requisiti [per il riconoscimento] e che «offr[o]no sufficienti garanzie circa la realizzazione, la durata e l’efficienza della loro attività».
51.
Ritengo che le OP non siano in grado di garantire che le loro attività vengano efficacemente e correttamente svolte né, a fortiori, che possano comprovare adeguatamente il rispetto di tale requisito, se non mantengono la facoltà di esercitare una determinata vigilanza sulle attività affidate ai fornitori.
52.
Tale impostazione è stata anche adottata dal Tribunale quando ha interpretato le norme UE applicabili al FEAOG. Il Tribunale ha confermato una decisione della Commissione che, tra le altre disposizioni, aveva dichiarato che l’immissione in commercio della produzione ai sensi dell’articolo 11 del regolamento n. 2200/96 implicava il dovere della OP di esercitare un controllo effettivo sulle condizioni e sui prezzi di vendita. Il Tribunale ha altresì dichiarato che la possibilità di delegare i compiti a terzi costituiva un particolare metodo di esecuzione degli obblighi in questione e non comportava l’esonero della OP interessata dai propri obblighi ( 32 ).
53.
In base alle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di interpretare l’articolo 11 del regolamento n. 2200/96 nel senso che impone ad una OP che abbia affidato a terzi l’esecuzione delle attività essenziali ai sensi del regolamento, di esercitare un determinato controllo sui fornitori, al fine di garantire che tali attività siano svolte efficacemente.
C – Seconda e terza questione
54.
La seconda e la terza questione poste dal giudice del rinvio, che possono essere esaminate congiuntamente, riguardano il livello di controllo che una OP deve esercitare sui propri fornitori al fine di soddisfare le condizioni stabilite dall’articolo 11 del regolamento n. 2200/96. In particolare, il giudice a quo chiede se una OP eserciti il livello di controllo richiesto nel caso in cui la OP e il fornitore abbiano azionisti in comune e, di conseguenza, le decisioni siano prese all’unanimità, anche se il fornitore non sia soggetto ad alcun obbligo contrattuale di rispettare le indicazioni che gli vengono impartite dalla OP in relazione alle attività in questione.
55.
Ritengo che la risposta a tali questioni si ricavi da una lettura sistematica delle disposizioni descritte in precedenza. Nei paragrafi successivi spiegherò perché ritengo che il requisito del controllo imposto dall’articolo 11 del regolamento n. 2200/96 non sia soddisfatto qualora la OP non abbia un possibilità effettiva di supervisionare le attività del fornitore e, all’occorrenza, di intervenire, al fine di garantire che le attività essenziali ai sensi dell’articolo 11 del regolamento n. 2200/96 siano svolte in maniera efficace.
56.
Nella risposta alla prima questione che ho proposto poc’anzi ho cercato di dimostrare che una OP deve avere un determinato livello di controllo sui propri fornitori per garantire che le attività in questione siano svolte efficacemente.
57.
Al riguardo, i requisiti giuridici stabiliti dall’articolo 11 devono essere rispettati non soltanto nel momento in cui una OP chiede il riconoscimento, ma durante la sua intera esistenza. Le uniche eccezioni a tale regola sono previste dal regolamento stesso ( 33 ).
58.
A tal fine, le OP devono essere in grado di provare, in qualsiasi momento, che soddisfano le condizioni richieste. Difatti, l’articolo 11, paragrafo 2, lettera b), indica chiaramente che devono essere offerte sufficienti garanzie, per esempio, circa la «durata» delle attività realizzate dalle OP. Inoltre, l’articolo 12 del regolamento n. 2200/96 prevede che gli Stati membri effettuano, a intervalli regolari, controlli per accertare che le OP riconosciute continuino a rispettare le condizioni per il riconoscimento stabilite dal regolamento. In caso di mancato rispetto di tali condizioni, detti controlli possono perfino comportare l’applicazione di sanzioni, la cui severità può arrivare fino alla revoca del riconoscimento ( 34 ).
59.
Per tali ragioni, ritengo che una OP non possa soddisfare le condizioni stabilite dall’articolo 11 del regolamento n. 2200/96 se non conserva la capacità di intervenire in ogni momento nei confronti dei propri fornitori (e subagenti), al fine di garantire la corretta realizzazione delle attività esternalizzate.
60.
Mi sembra che esistano due modi per garantire il possesso di tali poteri di controllo e di intervento da parte delle OP: il primo, qualora il fornitore sia interamente partecipato dalla OP e tale struttura azionaria rimanga inalterata per tutto il periodo in cui il fornitore svolga in compiti che gli sono stati conferiti dalla OP. In tale ipotesi – subordinata alla verifica che, in forza del diritto nazionale, la OP, in virtù di tale proprietà, sia effettivamente in grado di esercitare un’influenza immediata e decisiva sulla controllata – ritengo che detto criterio di controllo risulti soddisfatto. In tale situazione, il fornitore agirebbe come una specie di longa manus della OP e la ripartizione dei compiti tra i diversi livelli della struttura del gruppo costituirebbe unicamente una questione di organizzazione interna. Il fornitore eseguirebbe inevitabilmente la volontà della OP e non esisterebbe il rischio di creare un disaccordo o interessi commerciali divergenti tra le due entità. In un secondo caso, la OP può esercitare il livello di controllo richiesto attraverso un accordo contrattuale. Indubbiamente, a mio avviso, un accordo esplicito tra le parti presenterebbe vantaggi sotto il profilo della stabilità e della certezza del diritto, che sono importanti per garantire che, per l’intera durata del contratto, una OP mantenga i poteri necessari di controllo e, all’occorrenza, di intervento.
61.
La forma di tale accordo ed il livello di controllo da considerare sufficienti dipendono dalle circostanze specifiche di ciascun caso, e non possono essere determinati aprioristicamente, in termini generali.
62.
Secondo la mia opinione, le disposizioni dell’Unione non richiedono una forma specifica per tale accordo. Infatti, non è neppure necessario che quest’ultimo sia inserito in un documento scritto. Un contratto verbale, qualora sia ammesso dal diritto nazionale, può indubbiamente bastare, sebbene possa risultare difficile provarne l’esistenza ( 35 ).
63.
In ogni caso, a prescindere dalla forma dell’accordo, un livello sufficiente di controllo può essere dimostrato solo se l’accordo permette alla OP di impartire ai fornitori istruzioni vincolanti, almeno relativamente alle attività essenziali ai sensi del regolamento n. 2200/96. In mancanza di tale diritto, la OP non avrebbe mezzi per intervenire, in tempo utile, per garantire il rispetto costante dei requisiti imposti alle OP dalle disposizioni rilevanti dell’Unione. Come riconosce la stessa Fruition nelle sue osservazioni, i poteri rimasti alle OP sarebbero meramente quelli di un intervento ex post e riguarderebbero, per esempio, il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata del contratto, oppure, eventualmente, le azioni giurisdizionali di risarcimento per danni derivanti da responsabilità contrattuale o per fatto illecito.
64.
La possibilità di esperire rimedi giurisdizionali cui si riferisce la Fruition non può quindi essere considerata sufficiente. In primo luogo, tali rimedi possono, tutt’al più, limitare le conseguenze negative derivanti dal comportamento di un fornitore che violi disposizioni contrattuali o di legge. Infatti, né i produttori aderenti alla OP né i dirigenti di quest’ultima infatti, sarebbero in grado di impedire le infrazioni da parte di un fornitore, anche qualora fossero a conoscenza della linea d’azione che il fornitore si è proposta e la osteggiassero apertamente. In secondo luogo, il risarcimento ottenibile da una OP attraverso un’azione giurisdizionale potrebbe semmai compensare l’organizzazione delle perdite subite, ma non riuscirebbe mai a rimediare al danno che può aver subito il mercato in quanto tale. Come abbiamo ricordato nei paragrafi precedenti, le OP non perseguono solamente gli interessi dei loro membri, ma sono inoltre preposte alla realizzazione di determinate attività a vantaggio del mercato nel suo insieme.
65.
Per quanto riguarda il livello effettivo di controllo che una OP dovrebbe avere, a mio avviso esso dipende in larga misura dalla natura e dalla portata delle attività affidate ai terzi, nonché dalle circostanze rilevanti del caso (come la situazione del mercato, le strategie commerciali e le esigenze attinenti alle attività svolte, la durata del contratto, e così via). Ciononostante, non vedo perché una OP dovrebbe necessariamente interessarsi dei dettagli specifici delle operazioni commerciali quotidiane affidate ai fornitori. In circostanze normali, il mero potere di intervenire sulle scelte (più) importanti che riguardano le attività esternalizzate può essere ritenuto sufficiente per soddisfare i requisiti di cui all’articolo 11 del regolamento n. 2200/96.
66.
Ritengo che spetti al giudice nazionale verificare caso per caso e dopo aver esaminato tutti i fatti rilevanti, se una OP mantenga un livello di controllo sufficiente ai sensi dell’articolo 11 del regolamento n. 2200/96.
67.
Ciò detto, poiché la questione fondamentale sollevata dal giudice del rinvio nella questione seconda e terza riguarda se il livello di controllo richiesto dall’articolo 11 del regolamento n. 2200/96 sia soddisfatto in circostanze come quelle della causa a qua, cercherò di assistere detto giudice in tal senso.
68.
Direi che le circostanze descritte dal giudice del rinvio non sono di per sé sufficienti per considerare soddisfatta la condizione relativa al controllo ai sensi del menzionato articolo 11. Effettivamente, mi sembra di capire che né la Northcourt né la WWF sono interamente partecipate dalla Fruition e che tali società non sono contrattualmente obbligate a seguire le istruzioni che vengono loro impartite dalla OP.
69.
Riguardo alla prima questione, il mero fatto che il fornitore e la OP abbiano azionisti in comune e/o legami tra gli organi di gestione – contrariamente al caso in cui il fornitore è interamente partecipato dalla OP – non fornisce una garanzia sufficiente al riguardo. Di fatto, la struttura societaria e la composizione delle partecipazioni possono variare nel tempo, e gli interessi delle due imprese, che in un determinato momento possono coincidere perfettamente, possono distanziarsi nel futuro. Aspetto ancora più importante, anche se (tutti o alcuni) tra i produttori aderenti detengono una partecipazione di maggioranza nell’impresa del fornitore, non è certo, tuttavia, che la decisione finale presa da quest’ultimo rifletta sempre la volontà della maggioranza dei membri produttori. Come osserva giustamente il giudice del rinvio, a causa della diversa composizione sociale delle due entità interessate, in funzione delle quote diverse che ciascun produttore può detenere nelle rispettive società ( 36 ) nonché della possibilità che si presentino interessi divergenti tra i vari membri, possono verificarsi casi in cui la posizione espressa dalla maggioranza dei produttori aderenti sia sostenuta da una minoranza degli azionisti del fornitore ( 37 ).
70.
Inoltre, la mera prassi di prendere le decisioni all’unanimità, adottata da una OP e dal proprio fornitore, non offre la garanzia che tale sistema decisionale verrà seguito in ogni momento. Dubito che, anche qualora esistesse una norma contrattuale che vincola le parti a ricorrere all’unanimità, il controllo esercitato dalla OP possa essere considerato sufficiente ai sensi del regolamento n. 2200/96. Come ha correttamente segnalato il giudice del rinvio, le clausole che richiedono l’unanimità possono portare alla paralisi di un organismo: viene mantenuto lo status quo a meno che le parti non si accordino su una nuova linea di azione. In tali circostanze, la OP potrebbe intervenire per garantire l’osservanza delle disposizioni contrattuali o legali rilevanti soltanto se il fornitore stesso si trovasse d’accordo sull’azione richiesta dalla OP. Le norme che impongono il consenso o l’unanimità hanno sostanzialmente l’effetto di collocare due entità in una posizione simmetrica, mentre il rapporto tra una OP ed il suo fornitore dovrebbe essere asimmetrico. Ai sensi del regolamento n. 2200/96 è la OP che deve detenere i poteri di controllo sul fornitore e non vice versa. In altri termini, come ha osservato il Regno Unito all’udienza, in caso di disaccordo tra le due entità, è la OP che deve avere il potere di prendere la decisione definitiva.
71.
In merito al secondo aspetto, che riguarda l’esistenza di un accordo contrattuale vincolante tra le parti, osservo che una soluzione come quella contenuta nella clausola n. 7 della bozza di accordo commerciale tra la Fruition e la Northcourt sarebbe sicuramente inferiore al livello di controllo richiesto in forza dell’articolo 11 del regolamento n. 2200/96. In forza di tale clausola, la Northcourt avrebbe un «un potere discrezionale assoluto ed incondizionato circa il modo in cui adempiere agli obblighi ivi stabiliti, e può impiegare e pagare tali subagenti o contraenti indipendenti come ritenga opportuno». Tale potere discrezionale incondizionato ed assoluto nell’esecuzione di un contratto è manifestamente contrario alla nozione di controllo di cui all’articolo 11. Inoltre, un potere discrezionale assoluto di impiegare subagenti potrebbe talvolta creare problemi qualora non venga prevista una forma di controllo della OP anche sui subagenti. Sussiste indubbiamente il serio rischio che l’esistenza di una catena di fornitori e subagenti riduca ulteriormente possibilità di supervisione e di intervento da parte della OP.
72.
Ciononostante, la Fruition sostiene che siffatta interpretazione dell’articolo 11 del regolamento n. 2200/96 ignora sostanzialmente la realtà del mercato, poiché, nella pratica, considerata la rapidità che caratterizza la vendita dei prodotti ortofrutticoli, una OP non può controllare tutti i dettagli di ogni singola transazione commerciale. La Fruition sostiene inoltre che tale interpretazione del regolamento annullerebbe il potere di un agente di concludere accordi che vincolano il suo committente, in ciò contravvenendo ad una prassi contrattuale consolidata.
73.
Questi argomenti non mi convincono. Per cominciare, il regolamento n. 2200/96 richiede soltanto tale livello di controllo poiché è essenziale per garantire le OP siano in grado soddisfare le condizioni imposte dal regolamento. Ciò non significa che le OP devono poter interferire in tutti gli aspetti che si presentano nel normale svolgimento delle attività dei fornitori; né che questi ultimi dispongano di un margine maggiore (o minore) di discrezionalità nello svolgimento dei compiti che gli sono affidati (come, per esempio, la determinazione dei prezzi di vendita e la scelta degli acquirenti). Analogamente, ciò non implica che il fornitore non possa avere l’autorità di un agente, e in quanto tale concludere contratti per conto del rappresentato, quindi vincolando la OP.
74.
Difatti, al fine di soddisfare il requisito relativo al controllo di cui all’articolo 11 non è neppure necessario che le OP debbano effettivamente esercitare i loro poteri di controllo: il semplice fatto che possano farlo, a mio avviso, è sufficiente per soddisfare detto requisito. Tuttavia, è fondamentale che le OP mantengano la facoltà di intervenire, all’occorrenza, per garantire che le attività essenziali ai sensi del regolamento n. 2200/96 siano realizzate in maniera efficace.
75.
Di conseguenza, concludo nel senso che il criterio relativo al livello di controllo richiesto a norma del regolamento n. 2200/96 è soddisfatto, vuoi quando il capitale del fornitore è interamente detenuto dalla OP per l’intera durata del contratto – e la OP, in ragione di tale proprietà, è effettivamente capace di esercitare un’influenza immediata e decisiva sulla sua controllata –, vuoi quando esiste un accordo contrattuale che permetta alla OP di impartire al suo fornitore istruzioni vincolanti.
76.
Alla luce delle suesposte considerazioni, suggerisco alla Corte di rispondere alla seconda e alla terza questione nel senso che l’articolo 11 del regolamento n. 2200/96 richiede ad una OP di mantenere il potere di controllare i propri fornitori e, all’occorrenza, di intervenire, al fine di garantire che le attività essenziali ai sensi del regolamento n. 2200/96 siano realizzate efficacemente. Spetta al giudice nazionale verificare in ogni caso di specie se il livello di controllo esercitato da una OP soddisfi tale criterio. La mera circostanza che una OP e i suoi fornitori abbiano azionisti in comune e che, di conseguenza, le decisioni siano prese all’unanimità, non soddisfa la condizione relativa al controllo ai sensi di detta disposizione.
D – Quarta questione
77.
Con la quarta questione il giudice nazionale si domanda se il fatto che uno Stato membro non abbia dato attuazione all’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento n. 1432/2003 – in forza del quale detto Stato deve stabilire le condizioni alle quali le OP possono affidare a terzi l’esecuzione delle loro attività – rilevi ai fini della soluzione delle precedenti questioni.
78.
Tale questione si riferisce al fatto che il Regno Unito non ha adottato modalità di attuazione al riguardo fino al dicembre 2009, ossia molto tempo dopo la decisione, da parte della RPA, di revocare il riconoscimento alla Fruition.
79.
Ritengo che la mancanza di disposizioni nazionali di attuazione dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento n. 1432/2003 non rilevi ai fini dell’interpretazione o dell’applicazione dell’articolo 11 del regolamento n. 2200/96.
80.
Come ho già affermato, il requisito che impone ad una OP di mantenere un determinato livello di controllo sui propri fornitori deriva direttamente dall’economia e – sebbene solo in modo implicito – dalla formulazione dell’articolo 11 del regolamento n. 2200/96.
81.
Il livello di controllo richiesto dal regolamento n. 2200/96 rappresenta la soglia minima considerata essenziale dal legislatore UE per garantire l’osservanza delle norme stabilite nel regolamento stesso riguardo al funzionamento delle OP.
82.
A sua volta, l’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento n. 1432/2003, consente agli Stati membri di adottare ulteriori disposizioni che impongano un livello di controllo superiore nonché di adottare disposizioni procedurali o in materia di prove. In altri termini, gli Stati membri possono andare oltre le condizioni minime imposte dall’articolo 11 del regolamento n. 2200/96, oppure possono semplicemente chiarire e definire la portata e i limiti entro i quali le OP sono autorizzate ad esternalizzare le attività essenziali ai sensi del regolamento n. 2200/96. Tale possibilità, per gli Stati membri, di adottare ulteriori disposizioni di attuazione è coerente con il fatto che il sistema instaurato dal regolamento n. 2200/96 è parzialmente decentralizzato. Tra le altre cose, gli Stati membri devono esaminare e decidere, su domanda degli interessati, in merito alle domande di riconoscimento delle OP, nonché approvare le richieste di finanziamento presentate da queste ultime e sono tenuti ad effettuare regolarmente controlli per garantire il rispetto delle norme applicabili.
83.
Tuttavia, poiché l’articolo 6, paragrafo 2 è contenuto in un regolamento di esecuzione, esso non può alterare un obbligo stabilito in una disposizione contenuta nel regolamento di base, come l’articolo 11 del regolamento n. 2200/96 ( 38 ). Inoltre, è giurisprudenza costante che un regolamento di attuazione deve formare oggetto, se possibile, di un’interpretazione conforme alle disposizioni del regolamento di base ( 39 ).
84.
Contrariamente a quanto sostiene la Fruition, quindi, non si può dedurre dall’uso del presente indicativo «stabiliscono» nell’articolo 6, paragrafo 2 del regolamento n. 1432/2003 che tale disposizione ponga formalmente un obbligo a carico degli Stati membri, il cui inadempimento annullerebbe l’obbligo incombente alle OP in forza dello strumento normativo di base.
85.
Inoltre, nessun elemento del regolamento n. 2200/96 suggerisce che il requisito del controllo sia subordinato all’adozione di disposizioni di attuazione da parte dello Stato membro interessato. Più importante è osservare che una diversa interpretazione dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento n. 1432/2003 non si concilierebbe con lo spirito e con l’economia del regolamento n. 2200/96, come ho descritto poc’anzi.
86.
Infine, non trovo convincente l’argomento della Fruition secondo cui l’interpretazione qui proposta determinerebbe un’applicazione retroattiva illegittima delle norme di massima emanate dalle autorità del Regno Unito nel dicembre 2009 e che, pertanto, si porrebbe in contrasto con il principio di certezza del diritto.
87.
È sufficiente rilevare, ancora una volta, che il requisito del controllo è inerente all’articolo 11 del regolamento n. 2200/96: una disposizione contenuta in un atto normativo dell’Unione europea e, di conseguenza, in forza dell’articolo 288 TFUE, obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Inoltre, il regolamento n. 2200/96, che è stato regolarmente pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ha preceduto i fatti di causa. Incidentalmente, osservo che l’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento n. 1432/2003 conferisce una sorta di tutela giuridica alle organizzazioni alle quali, nonostante il fatto che abbiano agito in buona fede, sia stato revocato il riconoscimento ( 40 ).
88.
Per le suesposte ragioni, propongo alla Corte di rispondere alla quarta questione posta dal giudice nazionale nel senso che la mancata attuazione, da parte di uno Stato membro, dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento n. 1432/2003, che richiede di stabilire le condizioni alle quali le OP possono affidare a terzi l’esecuzione dei loro compiti, non rileva ai fini della soluzione delle questioni precedenti.
IV – Conclusione
89.
Alla luce delle suesposte considerazioni, propongo alla Corte di rispondere come segue alle questioni pregiudiziali sollevate dalla High Court of Justice of England and Wales, Queen’s Bench Division (Regno Unito):
1)
- L’articolo 11 del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli, deve essere interpretato nel senso che impone ad una organizzazione di produttori che abbia affidato a terzi l’esecuzione delle attività essenziali ai sensi del regolamento, di esercitare un determinato controllo sui fornitori al fine di garantire che tali attività siano svolte efficacemente;
2)
l’articolo 11 del regolamento n. 2200/96 richiede ad una organizzazione di produttori di mantenere il potere di controllare i propri fornitori e, all’occorrenza, di intervenire, al fine di garantire che le attività essenziali ai sensi del suddetto regolamento siano realizzate in maniera efficace. Spetta al giudice nazionale verificare in ogni caso di specie se il livello di controllo esercitato da una organizzazione di produttori soddisfi tale criterio. La mera circostanza che una organizzazione di produttori e i suoi fornitori abbiano azionisti in comune e che, di conseguenza, le decisioni siano prese all’unanimità, non soddisfa la condizione relativa al controllo ai sensi di detta disposizione;
3)
la mancata esecuzione, da parte di uno Stato membro, dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1432/2003 della Commissione, dell’11 agosto 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento delle organizzazioni di produttori e il prericonoscimento delle associazioni di produttori, che richiede di stabilire le condizioni alle quali le organizzazioni di produttori possono affidare a terzi l’esecuzione dei compiti previsti dall’articolo 11 del regolamento n. 2200/96, non rileva ai fini della soluzione delle questioni precedenti.
( 1 ) Lingua originale: l’inglese.
( 2 ) GU L 297. pag. 1.
( 3 ) Regolamento (CE) n. 1432/2003 della Commissione, dell’11 agosto 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento delle organizzazioni di produttori e il prericonoscimento delle associazioni di produttori (GU L 203, pag. 18).
( 4 ) Tuttavia, all’epoca della revoca del riconoscimento la Northcourt deteneva una quota del 50% nel capitale del WWF.
( 5 ) In vari strumenti normativi il legislatore ha usato i termini «organizzazioni di produttori» o «raggruppamenti di produttori» per indicare essenzialmente lo stesso concetto. Al riguardo, v. Olmi, G., Politique agricole commune, Università di Bruxelles, Bruxelles 1991, pag. 109.
( 6 ) GU L 166, pag. 1.
( 7 ) Ibidem. V., in particolare, i considerando da 2 a 8 del regolamento.
( 8 ) Regolamento (CEE) n. 707/76 del Consiglio, del 25 marzo 1976, relativo al riconoscimento delle associazioni di produttori di bachi da seta (GU L 84, pag. 1).
( 9 ) Regolamento (CEE) n. 389/82, del Consiglio, del 15 febbraio 1982, concernente le associazioni di produttori e le relative unioni nel settore del cotone (GU L 51, pag. 1).
( 10 ) Regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore della banana (GU L 47, pag. 1).
( 11 ) Regolamento (CE) n. 865/2004 del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dell’olio di oliva e delle olive da tavola e recante modifica del regolamento del regolamento (CEE) n. 827/68 (GU L 161, pag. 97).
( 12 ) Regolamento (CE) n. 1952/2005 del Consiglio, del 23 novembre 2005, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo e che abroga i regolamenti (CEE) n. 1696/71, (CEE) n. 1037/72, (CEE) n. 879/73 e (CEE) n. 1981/82 (GU L 314, pag. 1).
( 13 ) Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999 (GU L 148, pag. 1).
( 14 ) V. il considerando 7 del regolamento.
( 15 ) Articolo 23 e considerando 16 del regolamento n. 2200/96.
( 16 ) V. articolo 18 e considerando 14 del regolamento n. 2200/96. Inoltre, in forza dell’articolo 22 del regolamento, lo Stato membro che ha accordato il riconoscimento e ha esteso le regole di un’organizzazione può anche decidere che, in determinate circostanze, gli operatori individuali o le associazioni non aderenti all’organizzazione debbano corrispondere all’organizzazione tutti o parte dei contributi finanziari versati dagli aderenti.
( 17 ) V. articolo 52, paragrafo 1, del regolamento n. 2200/96.
( 18 ) Ciò è anche vero, mutatis mutandis, relativamente alla politica comune della pesca: v., per esempio, gli articoli da 5 a 12 del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura (GU 2000, L 17, pag. 22).
( 19 ) Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299, pag. 1).
( 20 ) Regolamento (CE) n. 361/2008 del Consiglio, del 14 aprile 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 121, pag. 1).
( 21 ) V., in generale, von Rintelen, G., in Mögele, R., and Erlbacher, F. (a cura di.), Single Common Market Organisation — Article by Article Commentary of the Legal Framework for Agricultural Markets in the European Union, C.H. Beck et al., Monaco, 2011, pagg. da 527 a 583 (a pag. 538).
( 22 ) A tenore dell’articolo 122 del regolamento unico OCM, gli Stati membri riconoscono le organizzazioni di produttori che (inter alia): «c) perseguono una finalità specifica, che in particolare può includere o, nel caso del settore ortofrutticolo, include uno o più tra gli obiettivi seguenti:
i)
assicurare che la produzione sia pianificata e adeguata in funzione della domanda, in particolare in termini qualità e quantità;
ii)
concentrare l’offerta ed immettere sul mercato la produzione dei propri aderenti;
iii)
ottimizzare i costi di produzione e stabilizzare i prezzi alla produzione».
( 23 ) V., in particolare, gli articoli 103 bis e segg. del regolamento unico OCM.
( 24 ) Questioni analoghe sono state sollevate anche nell’ambito di altri procedimenti dinanzi ai giudici nazionali. Per esempio, la Inner House of the Scottish Court of Session si è occupata dei regolamenti sulle OP nella causa The Scottish Ministers v Angus Growers Limited [2012] CSIH 92. La questione giuridica principale di cui si discuteva in tale causa era tuttavia diversa da quella che è oggetto del presente procedimento, poiché si collegava alla questione se il mancato adempimento dei requisiti per il riconoscimento da parte di una OP fosse un elemento «sostanziale». Inoltre, le disposizioni giuridiche rilevanti in tale causa sono contenute in strumenti normativi non applicabili nel presente procedimento [regolamento (CE) n. 1182/2007 del Consiglio, del 26 settembre 2007, recante norme specifiche per il settore ortofrutticolo, recante modifica delle direttive 2001/112/CE e 2001/113/CE e dei regolamenti (CEE) n. 827/68, (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96, (CE) n. 2826/2000, (CE) n. 1782/2003 e (CE) n. 318/2006 e che abroga il regolamento (CE) n. 2202/96 (GU L 273, pag. 1), e regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (GU L 350, pag. 1)].
( 25 ) V. articolo 6, paragrafo 2, e considerando 7 del regolamento n. 1432/2003.
( 26 ) Articolo 18 del regolamento n. 2200/96.
( 27 ) Al riguardo, il considerando 10 del regolamento n. 2200/96 evidenzia inoltre che si dovrebbero «responsabilizzare le organizzazioni di produttori (…) per quanto attiene alle decisioni finanziarie».
( 28 ) V., tra gli altri, gli articoli 14, paragrafi 5 e 6; 16, paragrafo 5; 18, paragrafo 6, del regolamento n. 2200/96 nonché gli articoli 13, paragrafo 3 e 21, del regolamento n. 1432/2003.
( 29 ) V. articoli 11, paragrafo 1, lettera c), punto 3 e 11, paragrafo 2, lettera d), del regolamento n. 2200/96, nonché il considerando 11 del regolamento medesimo. V., inoltre, articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 1432/2003.
( 30 ) V. il considerando 8 del regolamento n. 2200/96.
( 31 ) Per esigenze di completezza, osservo che tale requisito relativo all’efficacia è menzionato anche nel considerando 7 del regolamento n. 2200/96 nonché all’articolo 6, paragrafo 1 e nel considerando 6 del regolamento n. 1432/2003.
( 32 ) V. sentenza del 30 settembre 2009, Francia/Commissione (T-432/07, Racc. pag. II-188, punti da 56 a 59).
( 33 ) V., per esempio, l’articolo 13 del regolamento, che consente alle OP che siano state riconosciute in base agli strumenti precedentemente in vigore [regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (GU L 118, pag. 1) di continuare ad operare per un periodo transitorio anche qualora non soddisfino tutte le condizioni stabilite dall’articolo 11. Inoltre, l’articolo 14 prevede che le OP di nuova costituzione o le organizzazioni che non siano state precedentemente riconosciute a norma del regolamento n. 1035/72 possano avvalersi di un periodo transitorio.
( 34 ) A tal fine, v., inoltre, gli articoli 20 e 21 del regolamento n. 1432/2003.
( 35 ) Su tale questione, nella sua domanda di riconoscimento del 2003, la Fruition ha menzionato l’esistenza di un accordo di commercializzazione con la Northcourt. Tuttavia, la High Court of Justice ha comprovato unicamente l’esistenza di un progetto di accordo tra le due parti (non perfezionato) che risale al 2004. Spetta al giudice nazionale accertare l’esistenza ed il contenuto dell’accordo di commercializzazione menzionato nella domanda presentata nel 2003 dalla Fruition.
( 36 ) In tale contesto è opportuno ricordare che, a termini dell’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento n. 1432/2003 «[n]essun aderente ad un’organizzazione di produttori può disporre di oltre il 20% dei diritti di voto. Tuttavia, lo Stato membro può aumentare questa percentuale fino ad un massimo del 49% in proporzione al contributo dell’aderente al valore della produzione commercializzata [della OP].
( 37 ) Al riguardo, l’articolo 14, paragrafo 1 del regolamento n. 1432/2003, dal titolo «Controllo democratico delle organizzazioni di produttori», dispone che «[g]li Stati membri prendono le misure necessarie per evitare qualsiasi abuso di potere o di influenza di uno o più produttori in relazione alla gestione e al funzionamento dell’organizzazione di produttori». Tale regola è ripetuta nel considerando 14 di detto regolamento, a tenore del quale «[a]l fine di garantire che le organizzazioni di produttori rappresentino realmente un numero minimo di produttori, risulta necessario che gli Stati membri prendano misure per evitare che una minoranza di aderenti che eventualmente detengano la maggior parte del volume di produzione dell’organizzazione di produttori in questione esercitino un predominio abusivo sulla gestione e sul funzionamento dell’organizzazione». Ritengo che tali disposizioni implichino a fortiori che la maggioranza dei produttori aderenti non possa diventare una minoranza al momento di prendere decisioni cruciali in merito alle operazioni di una OP.
( 38 ) Al riguardo, v., tra molte, le sentenze del 14 novembre 1989, Spagna e Francia/Commissione (6/88 e 7/88, Racc. pag. 3639, punto 15), e del 18 giugno 1996, Parlamento/Consiglio (C-303/94, Racc. pag. I-2943, punto 23).
( 39 ) Sentenze del 24 giugno 1993, Tretter (C-90/92, Racc. pag. I-3569, punto 11), e del 26 febbraio 2002, Commissione/Boehringer (C-32/00 P, Racc. pag. I-1917, punto 53).
( 40 ) In tale disposizione, per quanto qui interessa, si legge: «[u]n’organizzazione di produttori riconosciuta che abbia agito in buona fede conserva integralmente i diritti derivanti dal riconoscimento fino a quando questo non viene revocato e, nel caso dei regimi di aiuto di cui agli articoli 2 e 6 bis del regolamento (CE) n. 2201/96 e all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 2202/96, sino alla fine della campagna di commercializzazione in corso».
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