CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
YVES BOT
presentate il 15 gennaio 2013 ( 1 )
Causa C-529/11
Olaitan Ajoke Alarape,
Olukayode Azeez Tijani
contro
Secretary of State for the Home Department
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber), London (Regno Unito)]
«Libera circolazione delle persone — Direttiva 2004/38/CE — Diritto di soggiorno permanente — Articolo 16 — Soggiorno legale — Soggiorno fondato sull’articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1612/68»
1.
La presente domanda di pronuncia pregiudiziale verte, da un lato, sulle condizioni per ottenere un diritto di soggiorno derivato per il genitore di un figlio cui è stato concesso il diritto di proseguire gli studi nello Stato membro ospitante a norma dell’articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno della Comunità ( 2 ), e, dall’altro, sulla possibilità sia per il figlio titolare di un diritto di soggiorno fondato sul suddetto articolo 12 sia per il suo genitore beneficiario di un diritto di soggiorno derivato di ottenere un diritto di soggiorno permanente in applicazione dell’articolo 18 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE ( 3 ).
2.
Le questioni sollevate dall’Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber), London (Regno Unito), mi portano in particolare a tornare sulla nozione di soggiorno legale ai sensi della direttiva 2004/38, nozione questa fondamentale in quanto costituisce il presupposto per il riconoscimento dello status di residente permanente che costituisce indubbiamente la riforma essenziale ( 4 ) introdotta dalla direttiva in parola.
3.
La direttiva 2004/38 procede alla codificazione degli strumenti esistenti e all’integrazione dell’acquis giurisprudenziale in materia di libera circolazione delle persone fondando il diritto di libera circolazione sullo status di cittadino dell’Unione che, secondo una formulazione adottata per la prima volta dalla Corte nella sentenza Grzelczyk ( 5 ), e ripetuta successivamente in più occasioni ( 6 ), è destinato ad essere lo status fondamentale dei cittadini degli Stati membri.
4.
Mentre la normativa precedente si limitava a riconoscere, a livello embrionale, un diritto a «rimanere a titolo permanente» nel territorio di uno Stato membro a determinate categorie di beneficiari tassativamente enumerati ( 7 ), la direttiva in parola sancisce, a favore dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari che abbiano soggiornato legalmente nel territorio di uno Stato membro per un periodo di cinque anni, un diritto di soggiorno permanente che conferisce ai migranti un vantaggio senza eguali, stabilizzando la loro presenza, la quale può essere rimessa in discussione solo per gravi motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza ( 8 ), e sopprimendo i limiti al principio della parità di trattamento con i cittadini dello Stato membro ospitante ( 9 ).
5.
I requisiti sostanziali richiesti per l’ottenimento dello status di residente permanente sono enunciati nella sezione I del capo IV della direttiva 2004/38.
6.
L’articolo 16 della direttiva in parola, recante il titolo «Norma generale per i cittadini dell’Unione e i loro familiari», così recita:
«1.
Il cittadino dell’Unione che abbia soggiornato legalmente ed in via continuativa per cinque anni nello Stato membro ospitante ha diritto al soggiorno permanente in detto Stato. Tale diritto non è subordinato alle condizioni di cui al capo III.
2.
Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano anche ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che abbiano soggiornato legalmente in via continuativa per cinque anni assieme al cittadino dell’Unione nello Stato membro ospitante.
3.
La continuità della residenza non è pregiudicata da assenze temporanee che non superino complessivamente sei mesi all’anno né da assenze di durata superiore per l’assolvimento degli obblighi militari né da un’assenza di dodici mesi consecutivi al massimo dovuta a motivi rilevanti, quali gravidanza e maternità, malattia grave, studi o formazione professionale o il distacco per motivi di lavoro in un altro Stato membro o in un paese terzo.
4.
Una volta acquisito, il diritto di soggiorno permanente si perde soltanto a seguito di assenze dallo Stato membro ospitante di durata superiore a due anni consecutivi».
7.
Inoltre, l’articolo 18 della direttiva 2004/38, intitolato «Acquisizione del diritto di soggiorno permanente da parte di taluni familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro», prevede quanto segue:
«Senza pregiudizio dell’articolo 17, i familiari del cittadino dell’Unione di cui all’articolo 12, paragrafo 2, e all’articolo 13, paragrafo 2, che soddisfano le condizioni ivi previste, acquisiscono il diritto di soggiorno permanente dopo aver soggiornato legalmente e in via continuativa per cinque anni nello Stato membro ospitante».
8.
Nonostante la direttiva in parola abbia abrogato e codificato la maggior parte delle disposizioni preesistenti del diritto dell’Unione in materia di libera circolazione delle persone, essa ha tuttavia mantenuto in vigore l’articolo 12 del regolamento n. 1612/68, il quale regolamento è stato abrogato e sostituito, con decorrenza dal 16 giugno 2011, dal regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione ( 10 ).
9.
L’articolo 12 del regolamento n. 1612/68, divenuto l’articolo 10 del regolamento n. 492/2011, sancisce quanto segue:
«I figli del cittadino di uno Stato membro, che sia o sia stato occupato sul territorio di un altro Stato membro, sono ammessi a frequentare i corsi d’insegnamento generale, di apprendistato e di formazione professionale alle stesse condizioni previste per i cittadini di tale Stato, se i figli stessi vi risiedono.
Gli Stati membri incoraggiano le iniziative intese a permettere a tali figli di frequentare i predetti corsi nelle migliori condizioni».
10.
Il caso in esame, concernente una controversia che contrappone una madre e suo figlio, entrambi cittadini di uno Stato terzo, al Secretary of State for the Home Department, a seguito del rigetto da parte di quest’ultimo della loro richiesta di riconoscimento del diritto di soggiorno permanente, pone due serie di questioni recanti un diverso grado di difficoltà.
11.
La prima, già ampiamente risolta dalla giurisprudenza, riguarda le condizioni in presenza delle quali il genitore di un figlio maggiorenne che prosegue i propri studi possa beneficiare di un diritto di soggiorno a norma dell’articolo 12 del regolamento n. 1612/68.
12.
La seconda, inedita, ma la cui soluzione a mio avviso va tratta in larga misura dalla giurisprudenza recente, è volta a sapere se i periodi di soggiorno compiuti sulla base dell’articolo 12 del regolamento n. 1612/68 siano di natura tale da far nascere un diritto di soggiorno permanente a norma della direttiva 2004/38.
13.
Le circostanze del procedimento principale sono le seguenti.
14.
La sig.ra Alarape, nata il 9 luglio 1970, è la madre del sig. Tijani, nato il 28 febbraio 1988. Entrambi di nazionalità nigeriana, essi sono giunti illegalmente nel Regno Unito nel 2001. A seguito del matrimonio della sig.ra Alarape con un cittadino francese, il sig. Salama, i ricorrenti nel procedimento principale hanno ottenuto un permesso di soggiorno nel Regno Unito in quanto familiari di un cittadino dell’Unione, che è scaduto il 17 febbraio 2009.
15.
Dato che il Secretary of State for the Home Department ha respinto, il 29 gennaio 2010, la loro richiesta volta a ottenere un diritto di soggiorno permanente quali familiari di un cittadino dell’Unione che avrebbe esercitato i suoi diritti per oltre un quinquennio, la sig.ra Alarape e il sig. Tijani hanno presentato un ricorso dinanzi al First-tier Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) (Regno Unito), il quale lo ha respinto sulla base del fatto che i documenti da loro prodotti dimostrerebbero unicamente che il sig. Salama aveva lavorato come dipendente per due anni.
16.
I ricorrenti nel procedimento principale hanno quindi proposto impugnazione dinanzi all’Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber), London.
17.
Il suddetto giudice osserva che la sig.ra Alarape e il sig. Salama hanno divorziato in data 16 febbraio 2010 e che la sig.ra Alarape ha svolto nel Regno Unito un’attività autonoma a tempo parziale che le garantiva un reddito mensile pari a circa GBP 1 600 e versava le imposte e i contributi al sistema di previdenza nazionale. A sua volta, il sig. Tijani, che ha lavorato a tempo parziale dal 2006 al 2008, ha seguito un percorso di studi a tempo pieno sin dal suo arrivo nel Regno Unito, si è laureato e ha conseguito un master prima di essere ammesso all’università di Edimburgo (Regno Unito) per compiere un dottorato. Egli avrebbe previsto di vivere per la durata dei corsi a Edimburgo presso un collaboratore dell’università.
18.
Secondo l’Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber), London, i ricorrenti del procedimento principale, sui quali grava l’onere della prova, sarebbero stati in grado di provare soltanto che il sig. Salama aveva esercitato i diritti derivanti dal diritto dell’Unione per il periodo compreso tra il febbraio 2004 e l’aprile 2006. A questo proposito il giudice del rinvio ha osservato che, benché l’allontanamento del sig. Salama dal domicilio coniugale possa aver reso più difficile l’ottenimento delle prove relative alle sue pregresse attività professionali, i ricorrenti in parola non avevano richiesto la pronuncia di un’ordinanza interlocutoria.
19.
Il giudice del rinvio precisa che l’articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2004/38, che prevede la conservazione del diritto di soggiorno dei familiari in caso di decesso o di partenza del cittadino dell’Unione, non è, a suo avviso, applicabile in quando nessuno dei due eventi previsti dalla disposizione in parola si sarebbe verificato nel caso di specie.
20.
Esso ritiene invece che occorra valutare se i ricorrenti nel procedimento principale abbiano o meno un diritto di soggiorno in forza dell’articolo 12 del regolamento n. 1612/68.
21.
È in tale contesto che l’Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber), London, ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1)
Se, affinché un genitore possa essere qualificato “affidatario” in maniera da beneficiare di un diritto di soggiorno derivato dal fatto che un figlio di età superiore ai 21 anni esercita il diritto di accesso all’istruzione ai sensi dell’articolo 12 del regolamento n. 1612/68[...], il figlio debba:
a)
dipendere da tale genitore,
b)
convivere con esso, e
c)
riceverne sostegno affettivo.
2)
Se, per poter godere di tale diritto di soggiorno derivato, il genitore non debba necessariamente dimostrare la sussistenza di tutte le tre circostanze sopraindicate ma possa limitarsi a una soltanto ovvero a due di esse.
3)
Riguardo [alla prima questione, lettera b)], se possa ritenersi salvo il concetto di residenza nei confronti di un figlio adulto studente e convivente con il proprio genitore – ovvero con i propri genitori – anche qualora il suddetto figlio non conviva con il proprio genitore o i propri genitori per la durata del corso di studi (a eccezione delle vacanze e di qualche fine settimana).
4)
Riguardo [alla prima questione, lettera c)], se il sostegno affettivo del genitore debba essere di natura specifica (ossia ravvicinato o fisicamente immediato) oppure se sia sufficiente che si tratti di un normale legame emotivo tra un genitore e un figlio adulto.
5)
Se, qualora una persona abbia goduto di un diritto di soggiorno ai sensi dell’articolo 12 del regolamento n. 1612/68[...] per un periodo ininterrotto superiore a cinque anni, tale diritto consenta di acquisire il diritto di soggiorno permanente ai sensi del capo IV della direttiva 2004/38[...] sul “diritto di soggiorno permanente” e quindi di ottenere la carta di soggiorno ai sensi dell’articolo 19 della medesima direttiva».
I – Valutazione
A – Sulle prime quattro questioni
22.
Con le sue prime quattro questioni pregiudiziali, il giudice del rinvio si chiede essenzialmente quali condizioni debba soddisfare il genitore di un figlio maggiorenne che prosegue i suoi studi per poter beneficiare di un diritto di soggiorno derivato sulla base dell’articolo 12 del regolamento n. 1612/68.
23.
L’articolo in parola riconosce ai figli del cittadino di uno Stato membro che sia o sia stato occupato nel territorio di un altro Stato membro il diritto di frequentare i corsi d’insegnamento generale, di apprendistato e di formazione professionale alle stesse condizioni previste per i cittadini di tale Stato, se i figli stessi vi risiedono.
24.
Sulla base della disposizione in parola, che sancisce il diritto dei figli dei lavoratori migranti alla parità di trattamento nell’accesso all’istruzione, la Corte, nella sentenza del 17 settembre 2002, Baumbast e R ( 11 ), ha riconosciuto un diritto di soggiorno autonomo al figlio di un cittadino dell’Unione che ha o aveva la qualità di lavoratore migrante, quando il suddetto figlio desidera proseguire i propri studi nello Stato membro ospitante. A suo giudizio, impedire al figlio in parola di proseguire i suoi studi nello Stato membro ospitante, negandogli un’autorizzazione di soggiorno, potrebbe dissuadere il cittadino dell’Unione dall’esercitare il suo diritto alla libera circolazione.
25.
La Corte, inoltre, dopo aver ricordato che il rifiuto di riconoscere ai genitori del figlio che prosegue i suoi studi la possibilità di risiedere nello Stato membro ospitante potrebbe privare il figlio di un diritto riconosciutogli dal legislatore dell’Unione, ha riconosciuto ai genitori «effettivamente affidatari» del figlio in parola la possibilità di avvalersi nello Stato membro ospitante di un diritto di soggiorno derivato ai sensi dell’articolo 12 del regolamento n. 1612/68 ( 12 ).
26.
Successivamente, nella sentenza del 23 febbraio 2010, Teixeira ( 13 ), la Corte ha esaminato la questione dell’incidenza della maggiore età del figlio sul diritto di soggiorno di cui il genitore è titolare in qualità di persona effettivamente affidataria. Essa ha così precisato che il diritto di soggiorno nello Stato membro ospitante di cui fruisce il genitore che ha l’effettivo affidamento del figlio di un lavoratore migrante quando il figlio prosegua gli studi in detto Stato viene meno con la maggiore età del figlio, «salvo che il figlio continui a necessitare della presenza e delle cure del genitore per poter proseguire e terminare gli studi» ( 14 ).
27.
Nella citata sentenza Teixeira, la Corte ha quindi già fornito una risposta di massima alle prime quattro questioni pregiudiziali poste dal giudice del rinvio, precisando che il diritto di soggiorno nello Stato membro ospitante di cui beneficia il genitore che ha l’effettivo affidamento del figlio di un lavoratore migrante quando il figlio prosegua gli studi in detto Stato viene meno con la maggiore età del figlio, salvo che quest’ultimo continui a necessitare della presenza e delle cure del genitore in parola.
28.
Dato che l’Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber), London, limitando la domanda da esso sottoposta alla situazione di un figlio di età superiore ai 21 anni, dà per scontato che la situazione dei genitori di figli maggiorenni, ma di età inferiore ai 21 anni, debba essere assimilata a quella dei genitori di figli minorenni, ritengo opportuno sottolineare, in via preliminare, che tale premessa, alla luce della giurisprudenza della Corte, deve ritenersi errata.
29.
Occorre ricordare che il diritto a proseguire gli studi sancito all’articolo 12 del regolamento n. 1612/68 è stato interpretato in modo autonomo ( 15 ), in conformità degli obiettivi di integrazione dei lavoratori e dei loro figli nella vita sociale dello Stato membro ospitante, cosicché la Corte ha dedotto, in particolare, che il limite di età previsto dai precedenti articoli 10 e 11 del regolamento in parola, abrogati dalla direttiva 2004/38, non era applicabile ( 16 ).
30.
La soluzione accolta dalla Corte nella citata sentenza Teixeira è pertanto applicabile al figlio non appena questi abbia raggiunto la maggiore età. Mentre il raggiungimento della maggiore età non incide sui diritti originari del figlio, la decisione in parola enuncia un principio opposto per il diritto derivato di cui beneficia il genitore che ne sia effettivamente affidatario, vale a dire quello della perdita del diritto di soggiorno, dal momento che la proroga di tale diritto oltre la maggiore età del figlio costituisce un’eccezione. Il principio in parola si desume dalla presunzione di idoneità del figlio maggiorenne a prendersi cura di se stesso; tale presunzione è tuttavia una presunzione semplice ammettendo la prova contraria del mantenimento del rapporto di dipendenza del figlio nei confronti del suo genitore.
31.
Ritengo che la formulazione adottata dalla Corte sia sufficientemente chiara. Essa evidenzia che il diritto di soggiorno del genitore del figlio che prosegue i suoi studi è inteso come un diritto «condizionato», «finalizzato», la cui proroga oltre la maggiore età del figlio può essere ammessa solo se indispensabile affinché quest’ultimo possa portare a termine i suoi studi. Il mantenimento del diritto in parola è pertanto il risultato di una valutazione di necessità che le autorità nazionali sono chiamate a compiere.
32.
A questo proposito occorre osservare che l’obiettivo educativo assegnato al mantenimento del diritto oltre la maggiore età del figlio è in linea con il fondamento che la Corte ha individuato per tale diritto nella sua giurisprudenza in materia di effetto utile del diritto dei figli ad avere accesso all’insegnamento, il quale rischierebbe di essere vanificato se venisse negata ai genitori la possibilità di prendersi personalmente cura di loro durante gli studi ( 17 ).
33.
È, in definitiva, alla luce di questa finalità educativa che compete ai giudici nazionali valutare se il figlio necessiti o meno della presenza e delle cure del suo genitore per poter proseguire e terminare i suoi studi.
34.
La valutazione se il figlio maggiorenne abbia o meno bisogno della presenza e delle cure del suo genitore per poter proseguire e terminare gli studi è, a mio avviso, una questione di fatto che spetta al giudice nazionale chiarire, tenuto conto delle circostanze del caso specifico.
35.
Ritengo quindi che la Corte non debba rispondere alle prime quattro questioni pregiudiziali; ciò la obbligherebbe a lasciare l’ambito del diritto per avventurarsi in quello dei fatti, rientrante nella competenza del giudice nazionale, la cui libertà di valutazione degli elementi di prova che gli sono sottoposti non può e non deve essere limitata dalla definizione di criteri precisi.
36.
A questo proposito occorre ricordare che i diversi fattori che possono essere presi in considerazione non sono veramente criteri o condizioni in mancanza dei quali non può essere ottenuto un diritto di soggiorno derivato, quanto piuttosto semplici indizi che permettono di stabilire se il figlio, benché divenuto maggiorenne, continui ad avere bisogno della presenza e delle cure del suo genitore.
37.
Non è possibile stilare un elenco esaustivo di tali indizi, che non devono essere considerati singolarmente, ma combinati tra loro e ponderati.
38.
Mi limito pertanto a osservare che i tre fattori rilevati dal giudice del rinvio sono, a mio avviso, pertinenti.
39.
L’accertato mantenimento, oltre alla maggiore età del figlio, della sua dipendenza finanziaria dal genitore costituisce così un elemento di cui tener conto. Diversamente da quanto sostenuto dal governo del Regno Unito, ritengo che la premessa secondo cui i genitori che hanno l’affidamento del figlio potrebbero continuare a garantire tale sostegno economico a partire da uno Stato terzo non sia corretta. Come rilevato dal legale della sig.ra Alarape nelle sue osservazioni orali, non è affatto pacifico che il genitore possa ritrovare, nel suo paese d’origine o in un altro paese terzo, un lavoro che gli offra una remunerazione equivalente a quella che gli permette di far fronte, nello Stato membro ospitante, ai bisogni del figlio che prosegue gli studi. Non vedo peraltro quale interesse possa avere lo Stato membro ospitante a privare lo studente di un sostegno economico da parte della famiglia e a indurlo a rivolgersi al sistema di assistenza sociale di tale Stato.
40.
Anche il grado di vicinanza affettiva tra il genitore e il figlio maggiorenne può essere preso in considerazione, senza che sia necessario che un tale sostegno affettivo rivesta una qualità, una vicinanza o un’intensità particolari ( 18 ).
41.
Pur non dovendo essere ritenuto dirimente, può tenersi conto, da ultimo, del criterio della residenza comune. Benché l’Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber), London, osservi che, nella già citata sentenza Baumbast e R, la Corte ha statuito che la persona che ha l’effettivo affidamento del figlio deve poter risiedere con esso nello Stato membro ospitante, essa non ha, a mio avviso, imposto la residenza comune quale condizione per l’ottenimento del diritto di soggiorno, ma ha semplicemente dato per certo, in tale controversia, concernente figli di minore età, che il genitore che aveva l’affidamento dei figli risiedesse con loro. Inoltre, nel caso oggetto della vertenza che ha dato luogo alla sentenza Teixeira, già citata, che, come correttamente osservato dalla Commissione europea, è più simile a quello della causa qui in esame, la Corte ha subordinato il diritto di soggiorno derivato solo alla «presenza» del genitore e alla prestazione di «cure». Orbene, ritengo che non si possa escludere a priori che un figlio possa aver bisogno della presenza e delle cure dei suoi genitori con il pretesto che è stato obbligato a lasciare il domicilio familiare per poter proseguire e terminare i suoi studi.
42.
In conclusione, ritengo che non occorra rispondere alle prime quattro questioni pregiudiziali sollevate dal giudice del rinvio, dal momento che la valutazione della necessità per il figlio di un lavoratore migrante di continuare, dopo il raggiungimento della maggiore età, a beneficiare della presenza e delle cure del genitore che ne ha l’effettivo affidamento per proseguire e terminare i suoi studi è una questione di fatto che rientra esclusivamente nella competenza del giudice nazionale, cui spetta pronunciarsi in considerazione delle circostanze particolari del caso di specie.
B – Sulla quinta questione
43.
Con la sua quinta questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede essenzialmente se il figlio che esercita il diritto di proseguire i suoi studi a norma dell’articolo 12 del regolamento n. 1612/68 e il genitore che ne ha l’effettivo affidamento, che abbiano compiuto, in virtù della suddetta disposizione, un soggiorno di durata superiore a cinque anni nel territorio dello Stato membro ospitante, acquisiscano il diritto di soggiorno permanente previsto dalla direttiva 2004/38.
44.
Le condizioni di acquisizione di un diritto di soggiorno permanente da parte dei familiari di un cittadino dell’Unione che non hanno la cittadinanza di uno Stato membro sono enunciate agli articoli 16, paragrafo 2, 17 e 18 di tale direttiva.
45.
A norma dell’articolo 16, paragrafo 2, di detta direttiva, tali persone acquisiscono un diritto di soggiorno permanente nel territorio dello Stato membro ospitante a condizione di aver «soggiornato legalmente» in via continuativa per cinque anni assieme al cittadino dell’Unione.
46.
In deroga al requisito del soggiorno legale in via continuativa per cinque anni assieme al cittadino dell’Unione, l’articolo 17, paragrafo 3, della direttiva 2004/38 prevede che i familiari del lavoratore subordinato o autonomo, qualunque sia la loro cittadinanza, godano del diritto di soggiorno permanente nello Stato membro ospitante se il cittadino dell’Unione ha lui stesso acquisito il diritto di soggiorno permanente prima della maturazione di un periodo continuativo di cinque anni di soggiorno dimostrando d’aver raggiunto l’età della pensione, di aver cessato di svolgere la sua attività a causa di una sopravvenuta incapacità lavorativa permanente o di esercitare un’attività in un altro Stato membro pur continuando a soggiornare nel territorio dello Stato ospitante. Allo stesso modo, se il cittadino dell’Unione decede prima di aver acquisito il diritto di soggiorno permanente, i suoi familiari possono tuttavia acquisire il diritto di soggiorno permanente se il lavoratore aveva soggiornato nel territorio di questo Stato membro ospitante per due anni o se il suo decesso è avvenuto in seguito a un infortunio sul lavoro o a una malattia professionale o ancora se il coniuge superstite ha perso la cittadinanza di tale Stato a seguito del suo matrimonio con il suddetto lavoratore.
47.
Fatto salvo l’articolo 17 della direttiva 2004/38, l’articolo 18 di tale direttiva prevede, infine, che in caso di decesso o di partenza del cittadino dell’Unione, di divorzio, di annullamento del matrimonio o di scioglimento dell’unione registrata, i suoi familiari acquisiscano il diritto di soggiorno permanente dopo aver soggiornato legalmente e in via continuativa per cinque anni nello Stato membro ospitante se soddisfano le condizioni previste agli articoli 12, paragrafo 2, e 13, paragrafo 2, della medesima direttiva, i quali richiedono che le persone interessate possano, tra le altre condizioni, dimostrare, prima di una tale acquisizione, di soddisfare personalmente le condizioni previste all’articolo 7, paragrafo 1, lettere a), b) o d), della direttiva in parola.
48.
La Corte ha precisato quali periodi possono essere presi in considerazione ai fini dell’acquisizione del diritto di soggiorno permanente previsto all’articolo 16 della direttiva 2004/38.
49.
Nella sua sentenza del 7 ottobre 2010, Lassal ( 19 ), che riguardava una cittadina francese cui era stato riconosciuto lo status di «lavoratrice» ai sensi del diritto dell’Unione nel periodo compreso tra il mese di gennaio 1999 e il mese di febbraio 2005, la Corte, pur osservando che l’acquisizione di un diritto di soggiorno permanente non compariva negli atti giuridici dell’Unione, adottati per l’attuazione dell’articolo 18 CE prima che intervenisse la direttiva 2004/38, ha tuttavia ritenuto che nel calcolo del periodo di residenza ininterrotta di cinque anni necessario per l’acquisizione del diritto di soggiorno permanente andassero presi in considerazione non soltanto i periodi di soggiorno successivi al termine di recepimento di detta direttiva, ma anche i periodi di soggiorno conclusi prima di tale data «conformemente ad atti giuridici dell’ordinamento dell’Unione».
50.
Essa ha altresì precisato che i periodi di soggiorno compiuti anteriormente al 30 aprile 2006 unicamente sulla base di una carta di soggiorno validamente rilasciata ai sensi della direttiva 68/360/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei lavoratori degli Stati membri e delle loro famiglie all’interno della Comunità ( 20 ), e senza che fossero soddisfatti i requisiti per poter beneficiare di un qualsivoglia diritto di soggiorno, non possono essere considerati legalmente compiuti ai fini dell’acquisizione del diritto di soggiorno permanente ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2004/38 ( 21 ).
51.
Nella sentenza del 21 dicembre 2011, Ziolkowski e Szeja ( 22 ), la Corte, nell’esaminare la struttura della direttiva 2004/38, ha ritenuto che «la nozione di soggiorno legale sottesa ai termini “che abbia soggiornato legalmente”, di cui all’art. 16, n. 1, della direttiva 2004/38, deve intendersi come corrispondente ad un soggiorno conforme alle condizioni previste da detta direttiva e, segnatamente, quelle previste all’art. 7, n. 1, della stessa» ( 23 ), concludendone che un cittadino dell’Unione che abbia soggiornato per più di cinque anni nel territorio dello Stato membro ospitante sulla sola base del diritto interno di quest’ultimo non ha acquisito un diritto di soggiorno permanente.
52.
La Corte ha quindi subordinato il riconoscimento di un diritto di soggiorno permanente al rispetto delle condizioni previste all’articolo 7 della direttiva 2004/38 per la proroga del diritto di soggiorno oltre i tre mesi.
53.
Il suddetto articolo 7 impone ai soggetti interessati di dimostrare di essere lavoratori dipendenti o autonomi o di disporre, per loro stessi e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti, affinché non divengano un onere a carico del sistema di assistenza sociale dello Stato membro ospitante durante il periodo di soggiorno, e di un’assicurazione malattia che copra tutti i rischi nello Stato membro ospitante, ovvero di fare parte del nucleo familiare, già costituito nello Stato membro ospitante, di una persona che soddisfa tali condizioni.
54.
I governi del Regno Unito e danese, nonché la Commissione, da un lato, e l’associazione AIRE Centre for Advice on Individual Rights in Europe ( 24 ) e la sig.ra Alarape, dall’altro, interpretano in modo diametralmente opposto la giurisprudenza della Corte.
55.
I primi desumono dalla citata sentenza Ziolkowski e Szeja che il cittadino di uno Stato terzo che ha beneficiato di un diritto di soggiorno per un periodo ininterrotto di cinque anni in applicazione dell’articolo 12 del regolamento n. 1612/68 non possa trarre da tale solo fatto un diritto di soggiorno permanente a norma della direttiva 2004/38.
56.
Essi ritengono, essenzialmente, che il diritto di soggiorno sulla base dell’articolo 12 del regolamento n. 1612/68 non abbia ragione d’esistere che nella misura necessaria a permettere al figlio di terminare i suoi studi nello Stato membro ospitante; che tale diritto, distinto dai diritti di soggiorno che traggono origine nella direttiva 2004/38, non soddisfa le condizioni poste dall’articolo 7 della suddetta direttiva, e che taluni periodi di soggiorno compiuti in forza di esso non sono tenuti in considerazione ai fini dell’acquisizione del diritto di soggiorno permanente se non sono soddisfatte le condizioni relative all’esercizio di un’attività remunerata o al possesso di risorse sufficienti ( 25 ).
57.
Secondo l’AIRE Centre, al contrario, la persona che ha beneficiato di un diritto di soggiorno a norma dell’articolo 12 del regolamento n. 1612/68 per un periodo ininterrotto di cinque anni acquisirebbe, in forza di un’applicazione analogica dell’articolo 16 della direttiva 2004/38, un diritto di soggiorno permanente nello Stato membro interessato. Ricordando che l’obiettivo ultimo della norma in parola è di garantire l’integrazione dei lavoratori cittadini dell’Unione e delle loro famiglie nello Stato membro ospitante e sottolineando che un soggiorno di cinque anni è considerato come un indicatore sufficiente di una certa integrazione, l’AIRE Centre ha affermato, a sostegno della tesi in parola, che le disposizioni del regolamento n. 1612/68 rimaste in vigore dopo l’adozione della direttiva 2004/38 devono essere considerate come parte di un complesso normativo coerente con quest’ultima e che l’applicazione analogica di detto articolo 16, paragrafo 2, porterebbe a conseguire il risultato ricercato dalla Corte, vale a dire un’applicazione uniforme del diritto dell’Unione, a prescindere dalle vicende dei differenti ordinamenti nazionali.
58.
Nelle osservazioni orali presentate in udienza, la sig.ra Alarape, associandosi alle considerazioni svolte dall’AIRE Centre, aggiunge che non vi è alcuna ragione di discostarsi dalla citata giurisprudenza Lassal la quale imporrebbe di tener conto dell’intero soggiorno compiuto in virtù di un atto giuridico anteriore alla direttiva 2004/38. Essa sottolinea che, nella controversia in parola, si è in presenza, per l’appunto, di un periodo di soggiorno anteriore al mese di aprile 2006, di cui si deve di conseguenza tener conto, e osserva che non vi è ragione di ritenere che un soggiorno qualificato come «legale» prima dell’anno 2006 non lo sia più in seguito. Essa ritiene che la citata sentenza Ziolkowski e Szeja sia stata pronunciata nel quadro di una situazione molto diversa, nell’ambito della quale il ricorrente si avvaleva di un diritto di soggiorno sulla base del suo diritto nazionale.
59.
Secondo la sig.ra Alarape, negare l’accesso allo status di residente permanente avrebbe effetti dissuasivi poiché, in particolare, le qualifiche acquisite nello Stato membro ospitante potrebbero rivelarsi inutili nello Stato di cui il figlio possiede la cittadinanza o in quanto il figlio potrebbe non sentirsi integrato se fosse consapevole, a priori, che non potrà mai acquisire un diritto di soggiorno permanente neppure compiendo studi di lunga durata.
60.
Ella osserva inoltre che, in ogni caso, sia il figlio che lei stessa soddisfano i criteri di cui all’articolo 7 della direttiva 2004/38.
61.
Il ragionamento della sig.ra Alarape muove quindi da una doppia premessa secondo cui, da una parte, la citata sentenza Ziolkowski e Szeja avrebbe escluso i periodi di soggiorno compiuti ai sensi del diritto nazionale e, dall’altra, la sentenza Lassal, anch’essa già citata, permetterebbe di tener conto di tutti i periodi di soggiorno compiuti in virtù di un atto giuridico anteriore alla direttiva 2004/38.
62.
Ritengo che queste due premesse siano errate.
63.
A mio avviso, infatti, dalla citata sentenza Ziolkowski e Szeja emerge chiaramente che la Corte ha distinto i periodi di soggiorno che permettono di acquisire un diritto di soggiorno permanente da quelli che non lo permettono, in funzione non dell’origine del diritto, ma della sua natura. In altre parole, la Corte non ha contrapposto il diritto dell’Unione ai diritti nazionali, ma i periodi di soggiorno che soddisfano le condizioni di carattere economico indicate all’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2004/38 da quelli che non le soddisfano.
64.
La Corte ha avuto così cura di osservare, rispondendo alla prima questione posta dal giudice del rinvio, che non si poteva considerare che un cittadino dell’Unione che avesse soggiornato per più di cinque anni nel territorio dello Stato membro ospitante sulla sola base del diritto interno aveva acquisito un diritto di soggiorno permanente in conformità a tale disposizione «anche qualora durante detto soggiorno egli non soddisfacesse i requisiti previsti all’art. 7, n. 1, della stessa direttiva» ( 26 ), da cui si deduce, a contrario, che, se il soggetto interessato, pur avendo soggiornato in forza del diritto nazionale, avesse d’altra parte soddisfatto le condizioni succitate, egli avrebbe potuto ottenere un diritto di soggiorno permanente.
65.
Inoltre, rispondendo alla seconda questione, la Corte ha precisato che i periodi di soggiorno compiuti nel territorio dello Stato membro ospitante dal cittadino di un altro Stato prima dell’adesione di quest’ultimo all’Unione europea dovevano essere presi in considerazione ai fini dell’acquisizione del diritto di soggiorno permanente, purché fossero stati compiuti conformemente alle condizioni indicate all’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2004/38. Ora, come presupposto, i periodi di soggiorno in parola possono essere stati compiuti solo in virtù del diritto nazionale dello Stato membro ospitante ( 27 ).
66.
Alla luce di detta sentenza, la cui conclusione è stata ripresa nella sentenza del 6 settembre 2012, Czop e Punkowa ( 28 ), è quindi chiaro che un periodo di soggiorno compiuto sul solo fondamento del diritto interno, ma a condizioni conformi a quelle previste dalla direttiva 2004/38, può essere preso in considerazione ai fini dell’acquisizione di un diritto di soggiorno permanente. Si tratterà, in pratica, di periodi di soggiorno compiuti da un cittadino dell’Unione o da un suo familiare anteriormente alla data di recepimento della direttiva 2004/38 o da un cittadino di uno Stato terzo anteriormente all’adesione di detto Stato all’Unione.
67.
Resta da verificare se, di contro, possa essere preso in considerazione un periodo di soggiorno compiuto sulla base del diritto dell’Unione, ma senza rispettare le condizioni dell’articolo 7 della direttiva 2004/38.
68.
La citata sentenza Lassal, letta isolatamente, di primo acchito potrebbe essere richiamata a sostegno di una risposta affermativa di tale questione, poiché essa ammette, ai fini dell’acquisizione del diritto di soggiorno permanente, che si tenga conto di tutti i periodi di soggiorno compiuti «conformemente ad atti giuridici dell’ordinamento dell’Unione» antecedenti alla data di recepimento della direttiva 2004/38, senza limitare tale presa in considerazione a taluni casi determinati, come quello in cui il diritto anteriore prevedesse già un diritto di soggiorno permanente.
69.
Tuttavia, la portata di detta sentenza deve essere valutata tenendo conto delle circostanze di fatto rilevate dalla Corte e delle precisazioni formulate nella citata sentenza Ziolkowski e Szeja. La Corte ha osservato che la sig.ra Lassal aveva lo status di «“lavoratrice” ai sensi del diritto dell’Unione» ( 29 ), dal che risulta che ella soddisfaceva, prima dell’entrata in vigore della direttiva 2004/38, condizioni identiche a quelle che saranno poi ulteriormente indicate all’articolo 7 di tale direttiva. Alla luce della citata sentenza Ziolkowski e Szeja non si può che ritenere che, per essere legale, il soggiorno compiuto prima della data di recepimento di tale direttiva dovesse essere conforme agli atti giuridici dell’Unione che subordinavano il diritto di soggiorno a condizioni equivalenti a quelle indicate all’articolo 7 di detta direttiva.
70.
Rimane da stabilire se l’appartenenza dell’articolo 12 del regolamento n. 1612/68 a un «complesso normativo» coerente con la direttiva 2004/38 imponga di applicare in via analogica l’articolo 16 della suddetta direttiva.
71.
Ritengo che il riconoscimento giurisprudenziale del carattere autonomo del diritto di soggiorno sia al centro dell’analisi che occorre compiere per rispondere alla suddetta questione.
72.
Il carattere autonomo riconosciuto al diritto di soggiorno può, infatti, dar luogo a due ragionamenti opposti.
73.
Come sottolineano i governi del Regno Unito e danese, nonché la Commissione, il carattere autonomo del diritto di soggiorno fondato sull’articolo 12 del regolamento n. 1612/68 sembra impedire di equipararlo, per analogia, al secondo livello nella scala progressiva di integrazione pensata con la direttiva 2004/38, corrispondente al soggiorno di più di tre mesi.
74.
Tuttavia, l’argomento relativo all’autonomia del diritto di soggiorno dei figli che proseguono i loro studi presenta due facce e può essere proposta un’analisi radicalmente opposta. La giurisprudenza sgancia questo diritto di soggiorno dalla condizione attinente alle risorse e all’assicurazione medica, dato che esso «non [è] fondat[o] sulla [...] autonomia economica, bensì sul fatto che lo scopo del regolamento n. 1612/68, vale a dire la libera circolazione dei lavoratori, richiede condizioni ottimali di integrazione della famiglia del lavoratore nello Stato membro ospitante» ( 30 ). Dal momento che i figli e i genitori che ne sono affidatari possono beneficiare di un diritto di soggiorno superiore ai tre mesi che corrisponde a quello previsto all’articolo 7 della direttiva 2004/38, ma la cui attuazione è indipendente dalle condizioni enunciate in tale articolo, sarebbe paradossale reintrodurre tali condizioni ai fini dell’acquisizione dello status di residente permanente, tanto più se si considera che il principio dell’autonomia del diritto di soggiorno, pensato per agevolare il figlio dispensandolo da tutti i requisiti di autonomia finanziaria, si ritorce, in definitiva, contro il suo beneficiario, impedendogli di accedere allo status di residente permanente ( 31 ).
75.
Per di più, la reintroduzione del requisito dell’autonomia finanziaria quale prova di un nesso di integrazione sufficiente nella società dello Stato membro ospitante sembra mal conciliarsi con l’idea secondo cui il diritto di soggiorno riconosciuto ai lavoratori migranti come ai loro familiari si fonda su una presunzione di integrazione risultante dal fatto di aver avuto accesso al mercato del lavoro. Dopo aver ricordato la distinzione tra lavoratori migranti e loro familiari, da un lato, e cittadini dell’Unione economicamente inattivi, dall’altro, la Corte, nella sentenza del 14 giugno 2012, Commissione/Paesi Bassi ( 32 ), ha sottolineato che, proprio per quanto riguarda il lavoratore migrante, il nesso di integrazione risulta in particolare dal fatto che questi, con i contributi sociali che versa nello Stato membro ospitante per l’attività retribuita che esercita, contribuisce anche al finanziamento delle politiche sociali di detto Stato e deve potersene avvalere alle stesse condizioni dei lavoratori nazionali ( 33 ).
76.
Dopo tutto, se il nesso di integrazione non fosse presunto ma dovesse essere provato, sarebbe comunque possibile sostenere che il fatto che un figlio, dopo essersi stabilito nello Stato membro ospitante quale familiare di un lavoratore migrante, abbia compiuto tutti i suoi studi primari e secondari prima di proseguirvi gli studi superiori crea un sufficiente livello di integrazione.
77.
Nonostante io sia sensibile all’argomento del grado di integrazione reale nello Stato membro ospitante, che mi aveva indotto a proporre, nelle conclusioni da me presentate nella causa che ha dato origine alla citata sentenza Ziolkowski e Szeja, di includere nella nozione di soggiorno legale i periodi di soggiorno compiuti in conformità del solo diritto nazionale, assimilando il soggiorno legale ai sensi della direttiva 2004/38 a un soggiorno regolare, ritengo tuttavia, alla luce della sentenza in parola, che i periodi di soggiorno compiuti in forza dell’articolo 12 del regolamento n. 1612/68 non debbano essere presi in considerazione ai fini dell’acquisizione dello status di residente permanente.
78.
Le considerazioni che seguono mi portano a concludere in tal senso.
79.
In primo luogo, il fatto che il regolamento n. 1612/68 sia fondato su una presunzione di integrazione o il fatto che il figlio che prosegue i suoi studi possa, nella maggior parte dei casi, comprovare un reale nesso di integrazione nello Stato membro ospitante sono elementi irrilevanti ai fini dell’acquisizione dello status di residente permanente.
80.
Le ragioni della citata sentenza Ziolkowski e Szeja possono essere individuate, a mio avviso, nella necessità di preservare l’equilibrio, voluto dal legislatore dell’Unione, tra le esigenze della libera circolazione e dell’integrazione, da un lato, e gli interessi economici degli Stati membri, dall’altro. Questa esigenza di equilibrio si manifesta nell’adozione di un approccio che richiede un certo grado di integrazione, avendo la Corte statuito che «l’integrazione, sottesa all’acquisizione del diritto di soggiorno permanente (...) è coniugata non solo a elementi spaziali e temporali, ma anche ad elementi qualitativi, relativi al grado di integrazione nello Stato membro ospitante» ( 34 ). A dire il vero, dato che la «qualità» dell’integrazione è misurata esclusivamente alla luce del requisito dell’autonomia economica, ho la sensazione che sarebbe più logico dedurne che le condizioni per l’acquisizione del diritto di soggiorno permanente sono, in definitiva, indipendenti dal livello di integrazione del richiedente nello Stato membro ospitante.
81.
Orbene, l’articolo 12 del regolamento n. 1612/68, che si propone di permettere al figlio di lavoratori migranti di proseguire e terminare i propri studi così da non dissuadere il lavoratore dall’esercizio della libera circolazione, è applicabile ai figli degli ex lavoratori migranti ( 35 ) e richiede unicamente che il figlio abbia vissuto con i suoi genitori o con uno di loro nello Stato membro nel periodo in cui almeno uno dei suoi genitori vi risiedeva in qualità di lavoratore ( 36 ). Il collegamento con l’esercizio di un’attività economica, che si ritiene permetta di presumere un grado sufficiente di integrazione, può, di conseguenza, risultare molto sottile, in particolare quando il cittadino dell’Unione dal quale il figlio trae i suoi diritti ha lavorato molti anni prima e per un periodo molto breve. Appare pertanto normale esigere che i figli che proseguono i loro studi soddisfino, essi stessi, i requisiti previsti dalla direttiva 2004/38.
82.
Dopo tutto, ammettere che vengano presi in considerazione i periodi di soggiorno compiuti sulla base dell’articolo 12 del regolamento n. 1612/68 rischia di accentuare, senza una valida motivazione, la distanza tra due categorie di soggetti inattivi, quelli che possono beneficiare dei diritti solo a condizione di essere economicamente autonomi e quelli che sarebbero sottratti a tale requisito per il solo fatto che il loro diritto trae origine dal diritto di soggiorno di un lavoratore migrante.
83.
In secondo luogo, ritengo che tener conto dei periodi di soggiorno compiuti sulla base dell’articolo 12 del regolamento n. 1612/68 non sia in linea con l’economia generale delle disposizioni della direttiva 2004/38 che disciplinano le condizioni di acquisizione del diritto di soggiorno permanente in caso di conservazione del diritto di soggiorno pur in presenza di eventi sopravvenuti che fanno venir meno la loro qualità di familiari di un cittadino dell’Unione.
84.
Sebbene gli articoli 12, paragrafo 2, e 13, paragrafo 2, della direttiva 2004/38 permettano, a determinate condizioni, ai familiari di un cittadino dell’Unione che sono cittadini di un paese terzo di acquisire un diritto di soggiorno autonomo in caso di decesso o partenza del cittadino dell’Unione, di divorzio, di annullamento del matrimonio o di scioglimento dell’unione registrata, i periodi compiuti in virtù di tale diritto saranno presi in considerazione ai fini dell’acquisizione di un diritto di soggiorno permanente solo laddove soddisfino essi stessi le condizioni richieste.
85.
Ancora più significativa, a questo riguardo, è l’assenza di ogni riferimento all’acquisizione di un diritto di soggiorno permanente nell’articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2004/38, che è volto proprio a disciplinare, nel particolare caso della partenza o del decesso del cittadino dell’Unione, la situazione dei figli iscritti in un istituto scolastico e quella dei loro genitori che ne hanno l’effettivo affidamento.
86.
La disposizione in parola prevede che, malgrado la partenza o il decesso del cittadino dell’Unione, i figli e i genitori che ne hanno l’effettivo affidamento mantengano il diritto di soggiorno, indipendentemente dalla loro cittadinanza, se i figli «risiedono nello Stato membro ospitante e sono iscritti in un istituto scolastico per seguirvi gli studi, finché non terminano gli studi stessi [ ( 37 )]».
87.
L’oggetto dell’articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2004/38 si chiarisce alla luce della proposta di direttiva presentata il 23 maggio 2001 dalla Commissione ( 38 ), la quale precisa che «questo paragrafo sancisce sul piano legislativo il principio che discende dalla sentenza della Corte di giustizia del 15 marzo 1989 nelle cause riunite [Echternach e Moritz, 389/87 e 390/87 ( 39 )], e concerne la situazione dei figli di un cittadino dell’Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro e che seguono gli studi nello Stato membro ospitante, i quali si sono integrati nel sistema scolastico dello Stato membro ospitante e potrebbero avere difficoltà ad inserirsi in un nuovo sistema d’istruzione per ragioni linguistiche, culturali o altro: tali persone potrebbero essere penalizzate dal fatto che il genitore cittadino dell’Unione lascia il territorio dello Stato membro ospitante per ragioni professionali o altro. Tale diritto di soggiorno, che può essere limitato alla durata degli studi, è subordinato alla condizione che gli interessati siano iscritti in un istituto scolastico d’istruzione secondaria o superiore, proprio perché è a questo livello che l’integrazione in un nuovo sistema diverrebbe più problematico» ( 40 ).
88.
Anche se non crea un diritto di soggiorno autonomo e completo equivalente a quello previsto all’articolo 12 del regolamento n. 1612/68 ( 41 ), l’articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2004/38, che illustra la particolare importanza riconosciuta dalla suddetta direttiva alla situazione dei figli che proseguono i loro studi nello Stato membro ospitante e dei genitori che ne hanno l’affidamento ( 42 ), si ispira direttamente alla giurisprudenza di cui intende consolidare l’acquis, quantomeno in parte.
89.
Orbene, l’articolo 18 della direttiva 2004/38, che prevede l’acquisizione del diritto di soggiorno permanente da parte dei familiari che non hanno la nazionalità di uno Stato membro, riguarda soltanto i familiari di un cittadino dell’Unione indicati all’articolo 12, paragrafo 2, e all’articolo 13, paragrafo 2, della suddetta direttiva, ad eccezione dei figli iscritti in un istituto scolastico di cui all’articolo 12, paragrafo 3, della suddetta direttiva che non possono quindi acquisire un diritto di soggiorno permanente.
90.
Di conseguenza, se i periodi di soggiorno compiuti sulla base dell’articolo 12 del regolamento n. 1612/68 venissero presi in considerazione ai fini dell’acquisizione dello status di residente permanente, ne risulterebbe una differenza di regime difficilmente giustificabile.
91.
Infatti, un figlio che abbia risieduto per quattro anni con suo padre, cittadino dell’Unione che non esercita un’attività lavorativa ma dispone di risorse sufficienti e di un’assicurazione malattia, non potrebbe acquisire lo status di residente permanente dopo il decesso di quest’ultimo, malgrado il compimento dei suoi studi per molti anni nel territorio dello Stato membro ospitante, mentre il figlio del coniuge di un cittadino dell’Unione che abbia divorziato e lasciato la sua famiglia dopo sei mesi di lavoro in un altro Stato membro potrebbe chiedere di tener conto dei periodi di soggiorno corrispondenti al suo corso di studi.
92.
In definitiva, sebbene il diritto di soggiorno di cui all’articolo 12 del regolamento n. 1612/68, pur traendo origine dalla condizione di lavoratore migrante del genitore, se ne sia allontanato per superare, tra gli altri effetti, il requisito dell’autonomia economica, ritengo che, considerata l’interpretazione della nozione di soggiorno legale data dalla Corte, questa deroga non può essere estesa all’acquisizione dello status di residente permanente.
93.
Questa soluzione evidentemente non è priva di inconvenienti per le persone che traggono i loro diritti esclusivamente dall’articolo 12 del regolamento n. 1612/68 senza, d’altra parte, poter provare di soddisfare le condizioni indicate all’articolo 7 della direttiva 2004/38. La situazione di queste persone, al termine dei loro studi, che esse avranno peraltro interesse a conservare, diverrà precaria dal momento che potranno essere esposte a misure di allontanamento, anche se l’attuazione di tali misure potrà essere sottoposta a un controllo di proporzionalità tenuto conto della lesione del loro diritto alla vita privata e familiare.
94.
Tuttavia, non è illogico pensare che l’importanza dei diritti conferiti dallo status di residente permanente, il quale, una volta ottenuto, dà diritto all’accesso incondizionato all’assistenza sociale, deve avere come contropartita il rigore delle condizioni poste per la sua acquisizione. La previsione di condizioni rigorose ma chiare per l’ottenimento di tale status risponde, inoltre, a un imperativo di certezza del diritto che verrebbe rimesso seriamente in discussione se la Corte si allontanasse dalla sua giurisprudenza più recente tratta dalla citata sentenza Ziolkowski e Szeja.
95.
Sulla scorta delle suddette ragioni propongo alla Corte di rispondere alla quinta questione sollevata dal giudice del rinvio nel senso che i periodi di soggiorno compiuti sulla base del solo articolo 12 del regolamento n. 1612/68, senza che siano soddisfatte le condizioni indicate all’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2004/38, non possono essere presi in considerazione ai fini dell’acquisizione del diritto di soggiorno permanente.
II – Conclusioni
96.
Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo pertanto alla Corte di rispondere alla quinta questione pregiudiziale sollevata dall’Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber), London, come segue:
«I periodi di soggiorno compiuti sulla base del solo articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno della Comunità, ma senza soddisfare le condizioni indicate all’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, non devono essere presi in considerazione ai fini dell’acquisizione del diritto di soggiorno permanente previsto da tale direttiva».
( 1 ) Lingua originale: il francese.
( 2 ) GU L 257, pag. 2.
( 3 ) GU L 158, pag. 77, e rettifiche in GU L 229, pag. 35, e GU L 197, pag. 34.
( 4 ) V., in questo senso, Carlier, J.-Y., «Le devenir de la libre circulation des personnes dans l’Union européenne: regard sur la directive 2004/38», Cahiers de droit européen, 2006, pagg. 13 e segg., pagg. 23 e 28, nonché Iliopoulou, A., «Le nouveau droit de séjour des citoyens de l’Union et des membres de leur famille: la directive 2004/38/CE», Revue de droit de l’Union européenne, 2004, pagg. 523 e segg., e pag. 539.
( 5 ) Sentenza del 20 settembre 2001 (C-184/99, Racc. pag. I-6193, punto 31).
( 6 ) V. sentenza del 15 novembre 2011, Dereci e a. (C-256/11, Racc. pag. I-11315, punto 62).
( 7 ) V. articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1251/70 della Commissione, del 29 giugno 1970, relativo al diritto dei lavoratori di rimanere sul territorio di uno Stato membro dopo aver occupato un impiego (GU L 142, pag. 24), e della direttiva 75/34/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1974, relativa al diritto di un cittadino di uno Stato membro di rimanere sul territorio di un altro Stato membro dopo avervi svolto un’attività non salariata (GU 1975, L 14, pag. 10).
( 8 ) V. articolo 28, paragrafo 2, della direttiva 2004/38.
( 9 ) V. articolo 24, paragrafo 2, della suddetta direttiva.
( 10 ) GU L 141, pag. 1.
( 11 ) C-413/99, Racc. pag. I-7091.
( 12 ) Punto 73 di tale sentenza.
( 13 ) C-480/08, Racc. pag. I-1107.
( 14 ) Punti 86 e 87 di tale sentenza.
( 15 ) Sentenza del 23 febbraio 2010, Ibrahim e Secretary of State for the Home Department (C-310/08, Racc. pag. I-1065, punto 35). V. altresì sentenza Teixeira, cit. (punto 46 e giurisprudenza ivi citata).
( 16 ) Sentenza del 4 maggio 1995, Gaal (C-7/94, Racc. pag. I-1031, punto 25). V. altresì citate sentenze Ibrahim e Secretary of State for the Home Department (punto 35), e Teixeira (punti 82 e 83).
( 17 ) V., in tal senso, sentenza Teixeira, cit. (punto 71).
( 18 ) Osservo, a questo proposito, che la Corte europea dei diritti dell’uomo, la quale ha riconosciuto in più occasioni che i legami tra giovani adulti che non hanno ancora costituito una propria famiglia e i loro genitori possono essere intesi come una vita familiare, non richiede che tali legami presentino un’intensità particolare. Così, nella causa Bousarra c. Francia (v. Corte eur. D.U., sentenza Boussara c. Francia del 23 settembre 2010), allorché il governo francese ha sostenuto che il ricorrente, maggiorenne, celibe e senza figli, non dimostrava di aver instaurato con i suoi genitori legami di dipendenza «ulteriori rispetto ai normali legami affettivi» (§ 34), la Corte europea dei diritti dell’uomo ha comunque riconosciuto l’esistenza di un diritto alla protezione della vita familiare, non rilevando la prova di legami affettivi speciali.
( 19 ) C-162/09, Racc. pag. I-9217.
( 20 ) GU L 257, pag. 13.
( 21 ) V. sentenza del 21 luglio 2011, Dias (C-325/09, Racc. pag. I-6387, punto 66).
( 22 ) C-424/10 e C-425/10, Racc. pag. I-14035.
( 23 ) Punto 46 di tale sentenza.
( 24 ) In prosieguo: l’«AIRE Centre».
( 25 ) La Commissione cita, a titolo esemplificativo, gli articoli 12, paragrafo 2, e 13, paragrafo 2, della direttiva 2004/38, relativi al mantenimento del diritto di soggiorno dei cittadini dei paesi terzi in caso, rispettivamente, di decesso o di partenza del cittadino dell’Unione e di annullamento del matrimonio.
( 26 ) V. sentenza Ziolkowski e Szeja, cit. (punto 28).
( 27 ) Come, d’altra parte, espressamente osservato dalla Corte al punto 61 di tale sentenza.
( 28 ) C-147/11 e C-148/11.
( 29 ) Sentenza Lassal, cit. (punto 18).
( 30 ) Sentenza Teixeira, cit. (punto 66).
( 31 ) V., per una situazione paradossale simile, sentenza Dias, cit. L’opinione secondo cui il rilascio di un permesso di soggiorno dovrebbe essere considerato un atto dichiarativo e non costitutivo, di norma vantaggioso per il cittadino dell’Unione in quanto impedisce di qualificare come «illegale», ai sensi del diritto dell’Unione, il soggiorno di un cittadino in base al solo fatto che non dispone di una carta di soggiorno, va a suo discapito dal momento che impedisce di considerare «legale», ai sensi del diritto dell’Unione, il soggiorno di un suo cittadino in virtù del solo fatto che una carta del genere gli è stata validamente rilasciata. V. altresì il commento alla sentenza in parola di Kauff-Gazin, F., Revue Europe, 2011, n. 10, commento 337.
( 32 ) C-542/09.
( 33 ) Punto 66 di tale sentenza.
( 34 ) Sentenza Dias, cit. (punto 64).
( 35 ) V. sentenza Commissione/Paesi Bassi, cit. (punto 49 e giurisprudenza ivi citata).
( 36 ) Ibidem (punto 50 e giurisprudenza ivi citata).
( 37 ) Il corsivo è mio.
( 38 ) Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri [COM(2001) 257 def.].
( 39 ) Racc. pag. 723.
( 40 ) Pag. 16, punto 3, della summenzionata proposta di direttiva.
( 41 ) V., in tal senso, paragrafo 52 delle conclusioni dell’avvocato generale Kokott nella causa che ha dato luogo alla sentenza Teixeira, cit. V., nel senso di un’interpretazione estensiva della disposizione in parola, che va al di là del suo tenore letterale per comprendere, in particolare, il caso del divorzio, Starup, P., e Elsmore, M.-J., «Taking a logical or giant step forward? Comment on Ibrahim and Teixeira», European Law Review 2010, pag. 571, in particolare pag. 583.
( 42 ) V., in questo senso, citate sentenze Ibrahim e Secretary of State for the Home Department (punto 58) e Teixeira (punto 69).
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