CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
JULIANE KOKOTT
presentate il 7 febbraio 2013 ( 1 )
Causa C‑546/11
Dansk Jurist- og Økonomforbund,che agisce per conto di Erik Toftgaard
contro
Indenrigs- og Sundhedsministeriet
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Højesteret (Danimarca)]
«Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro — Direttiva 2000/78/CE — Divieto di discriminazione basata sull’età — Disposizione nazionale che, in caso di soppressione di un posto di un dipendente pubblico, prevede la continuazione del pagamento dello stipendio per tre anni qualora il dipendente pubblico non abbia compiuto sessantacinque anni — Deroga di cui all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva — Regimi professionali di sicurezza sociale — Portata della deroga — Giustificazione della disparità di trattamento ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva»
I – Introduzione
1.
In Danimarca i dipendenti pubblici licenziati a causa della soppressione del loro posto percepiscono per i successivi tre anni il loro stipendio originale. Tuttavia, il diritto a tale indennità di disponibilità non spetta ai dipendenti che hanno compiuto sessantacinque anni e che pertanto possono, ma non devono, andare in pensione. Nella presente causa occorre verificare se in siffatta limitazione debba essere ravvisata una discriminazione basata sull’età in contrasto con la direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro ( 2 ).
2.
La Corte è così chiamata per la prima volta ad illustrare l’estensione della deroga al divieto di discriminazione, prevista all’articolo 6, paragrafo 2, per i regimi professionali di sicurezza sociale ( 3 ).
II – Contesto normativo
A – Normativa dell’Unione
3.
L’ambito di applicazione della direttiva 2000/78 è definito dall’articolo 3 della stessa:
«1. Nei limiti dei poteri conferiti alla Comunità, la presente direttiva, si applica a tutte le persone, sia del settore pubblico che del settore privato, compresi gli organismi di diritto pubblico, per quanto attiene:
(…)
c)
all’occupazione e alle condizioni di lavoro, comprese le condizioni di licenziamento e la retribuzione;
(…)
3. La presente direttiva non si applica ai pagamenti di qualsiasi genere, effettuati dai regimi statali o da regimi assimilabili, ivi inclusi i regimi statali di sicurezza sociale o di protezione sociale.
(…)».
4.
L’articolo 6 della direttiva 2000/78, il quale disciplina la «giustificazione delle disparità di trattamento collegate all’età», dispone quanto segue:
«1. Fatto salvo l’articolo 2, paragrafo 2, gli Stati membri possono prevedere che le disparità di trattamento in ragione dell’età non costituiscano discriminazione laddove esse siano oggettivamente e ragionevolmente giustificate, nell’ambito del diritto nazionale, da una finalità legittima, compresi giustificati obiettivi di politica del lavoro, di mercato del lavoro e di formazione professionale, e i mezzi per il conseguimento di tale finalità siano appropriati e necessari.
Tali disparità di trattamento possono comprendere in particolare:
a)
la definizione di condizioni speciali di accesso all’occupazione e alla formazione professionale, di occupazione e di lavoro, comprese le condizioni di licenziamento e di retribuzione, per i giovani, i lavoratori anziani e i lavoratori con persone a carico, onde favorire l’inserimento professionale o assicurare la protezione degli stessi;
b)
la fissazione di condizioni minime di età, di esperienza professionale o di anzianità di lavoro per l’accesso all’occupazione o a taluni vantaggi connessi all’occupazione;
(…)
2. Fatto salvo l’articolo 2, paragrafo 2, gli Stati membri possono prevedere che la fissazione per i regimi professionali di sicurezza sociale di un’età per poter accedere o aver titolo alle prestazioni pensionistiche o all’invalidità, compresa la fissazione per tali regimi di età diverse per lavoratori o gruppi o categorie di lavoratori e l’utilizzazione, nell’ambito di detti regimi, di criteri di età nei calcoli attuariali non costituisca una discriminazione fondata sull’età purché ciò non dia luogo a discriminazioni fondate sul sesso».
B – Normativa nazionale
5.
La direttiva 2000/78 è stata trasposta in Danimarca mediante la Lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. ( 4 ), il cui articolo 6 bis provvede alla trasposizione dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2000/78. Esso consente la fissazione di soglie di età per l’accesso a regimi professionali di sicurezza sociale ( 5 ) e l’utilizzazione, nell’ambito di detti regimi, di criteri di età nei calcoli attuariali.
6.
L’articolo 32, paragrafi 1 e 4, della legge sul pubblico impiego (Tjenestemandslov) ( 6 ) applicabile all’epoca del licenziamento di Erik Toftgaard disponeva quanto segue:
«Il pubblico dipendente licenziato a causa di modifiche nell’organizzazione o nelle modalità di lavoro dell’amministrazione che hanno determinato la soppressione del suo posto, conserva per i tre anni successivi la sua retribuzione corrente, ai sensi dei paragrafi da 3 a 5.
(...)
Il diritto all’indennità di disponibilità non sorge se l’interessato:
1)
viene collocato o trasferito in un altro posto, che egli è tenuto ad accettare ai sensi degli articoli 12 e 13,
2)
ha compiuto 65 anni,
3)
ha raggiunto l’età richiesta rispetto a quel posto per andare in pensione, oppure
4)
al momento del licenziamento non era in grado, a causa di malattia o di inidoneità, di occupare il posto che sarebbe stato tenuto ad accettare ai sensi degli articoli 12 e 13».
7.
L’indennità di disponibilità viene pagata dall’ente pubblico datore di lavoro e il dipendente è tenuto a restare a disposizione di tale ente durante il periodo in cui percepisce l’indennità di disponibilità. Se l’ente pubblico datore di lavoro gli assegna un posto adeguato, il dipendente deve accettarlo. Se il dipendente non adempie tale obbligo, perde il diritto all’indennità di disponibilità.
8.
L’articolo 29 della legge sul pubblico impiego conteneva un obbligo generale di andare in pensione al compimento dei settant’anni, ma tale obbligo è stato abrogato il 19 giugno 2008, vale a dire dopo il licenziamento del sig. Toftgaard.
9.
In base alla Tjenestemandspensionslov ( 7 ), i dipendenti pubblici maturano il diritto alla pensione in funzione della durata del periodo in cui hanno prestato servizio come dipendenti, compreso il periodo in cui viene percepita l’indennità di disponibilità. In una situazione in cui un dipendente pubblico avrebbe avuto diritto, in via di principio, all’indennità di disponibilità, ma questa non gli è stata corrisposta a causa della limitazione, prevista nella legge sul pubblico impiego, a favore dei soli dipendenti con meno di sessantacinque anni, le aspettative pensionistiche maturano anche durante il periodo in cui al dipendente non è stata corrisposta l’indennità di disponibilità a causa del limite d’età.
III – Fatti, questioni pregiudiziali e procedimento dinanzi alla Corte
10.
Erik Toftgaard era a capo dell’amministrazione distrettuale di Vejle. L’8 maggio 2006 veniva licenziato con effetto a partire dal 31 dicembre 2006. Da tale data egli aveva diritto a percepire la pensione, avendo già sessantasei anni. Motivo del suo licenziamento era stata la soppressione del suo posto nell’ambito della ristrutturazione dell’amministrazione regionale. Il sig. Toftgaard comunicava di non voler andare in pensione, bensì di voler essere collocato in un altro posto, anche a stipendio ridotto.
11.
Il suo datore di lavoro negava al sig. Toftgaard l’indennità di disponibilità, alla quale per la verità i dipendenti pubblici hanno diritto per tre anni in caso di licenziamento dovuto alla soppressione del posto. Tale rifiuto veniva fondato sull’articolo 32 della legge sul pubblico impiego, ai sensi del quale non spetta il diritto all’indennità di disponibilità se il dipendente pubblico, al momento del licenziamento, ha sessantacinque anni ed ha quindi diritto alle prestazioni previdenziali per i dipendenti pubblici e alla normale pensione statale di vecchiaia. Il sig. Toftgaard al compimento dei sessantacinque anni aveva il diritto, ma non l’obbligo, di andare in pensione.
12.
Secondo il sig. Toftgaard, questo rifiuto dell’indennità di disponibilità costituisce una discriminazione fondata sull’età. Ha pertanto proposto ricorso, rappresentato dal Dansk Jurist- og Økonomforbund ( 8 ), contro il suo datore di lavoro, l’Indenrigs- og Socialministeriet ( 9 ), dinanzi all’Østre Landsret ( 10 ). Dopo il rigetto di tale ricorso ha proposto impugnazione dinanzi allo Højesteret. Ad avviso dello Højesteret, per decidere sulla causa è necessaria l’interpretazione dell’articolo 6, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2000/78.
13.
Lo Højesteret ha pertanto sospeso il procedimento con ordinanza del 7 ottobre 2011, pervenuta presso la cancelleria della Corte il 26 ottobre 2011, ed ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1)
Se l’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2000/78 debba essere inteso nel senso che gli Stati membri possono prevedere che la fissazione di un’età per poter accedere a regimi professionali di sicurezza sociale o per aver diritto alle relative prestazioni non costituisce una discriminazione solo se tali regimi riguardino prestazioi per la vecchiaia o l’invalidità.
2)
Se l’articolo 6, paragrafo 2, della suddetta direttiva debba essere inteso nel senso che la facoltà di fissare un’età riguarda esclusivamente l’accesso ad un siffatto regime, oppure se la disposizione debba essere intesa nel senso che la facoltà di fissare un’età riguarda parimenti il diritto al pagamento delle prestazioni da parte di un siffatto regime.
3)
In caso di riposta negativa alla prima questione, se la nozione di “regimi professionali di sicurezza sociale” di cui all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2000/78 possa comprendere un regime come quello dell’indennità di disponibilità (rådighedsløn) di cui all’articolo 32, paragrafo 1, della legge sul pubblico impiego, secondo cui un dipendente pubblico, come tutela speciale in caso di licenziamento determinato dalla soppressione del posto, conserva per i tre anni successivi la sua retribuzione corrente e continua nel frattempo a maturare le sue aspettative pensionistiche, purché in cambio rimanga disponibile per un altro posto adeguato.
4)
Se l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78 debba essere interpretato nel senso che non osta ad una disposizione nazionale come l’articolo 32, paragrafo 4, punto 2, della legge sul pubblico impiego, ai sensi della quale non viene corrisposta l’indennità di disponibilità ad un dipendente pubblico che, nel momento in cui il suo posto viene soppresso, ha raggiunto l’età in cui può essere corrisposta la normale pensione statale di vecchiaia».
14.
Nel procedimento dinanzi alla Corte, oltre al ricorrente del procedimento principale, rappresentato dal DJØF, e alla Kommunernes Landsforening ( 11 ), hanno presentato osservazioni scritte e orali il governo danese e il governo del Regno Unito, nonché la Commissione europea. Il Danske Regioner ha presentato osservazioni scritte insieme alla KL.
IV – Valutazione giuridica
A – Prima questione pregiudiziale
1. Ambito di applicazione ratione personae e ratione materiae della direttiva 2000/78
15.
Occorre prima di tutto verificare se si rientri nell’ambito di applicazione della direttiva 2000/78. In base al suo articolo 3, paragrafo 1, lettera c), la direttiva 2000/78 si applica «nei limiti dei poteri conferiti alla Comunità (…) a tutte le persone, sia del settore pubblico che del settore privato, compresi gli organismi di diritto pubblico, per quanto attiene (…) all’occupazione e alle condizioni di lavoro, comprese le condizioni di licenziamento e la retribuzione».
16.
Quale dipendente pubblico con qualifica dirigenziale di un ente locale danese, il sig. Toftgaard era impiegato nel «settore pubblico» presso un «organismo di diritto pubblico», e pertanto rientra nell’ambito di applicazione ratione personae della direttiva 2000/78.
17.
Dall’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2000/78, in combinato disposto con il suo tredicesimo considerando, risulta che essa non si applica ai regimi di sicurezza sociale e di protezione sociale le cui prestazioni non sono assimilate ad una retribuzione, nell’accezione data a tale termine ai fini dell’applicazione dall’articolo 157 TFUE ( 12 ), e nemmeno ai pagamenti di qualsiasi genere, effettuati dallo Stato allo scopo di dare accesso al lavoro o di salvaguardare posti di lavoro.
18.
L’applicabilità della sopracitata direttiva nel presente caso potrebbe risultare o dal fatto che l’indennità di disponibilità debba essere considerata quale retribuzione ai sensi dell’articolo 157, paragrafo 2, TFUE o dal fatto che essa debba essere compresa nella nozione di condizioni di licenziamento. A mio avviso, è esatta la prima opzione.
19.
In base ad una costante giurisprudenza della Corte, per «retribuzione» ai sensi dell’articolo 157, paragrafo 2, TFUE, si intendono tutti i vantaggi, in contanti o in natura, attuali o futuri, purché siano pagati, sia pure indirettamente, dal datore di lavoro al lavoratore in ragione dell’impiego di quest’ultimo ( 13 ).
20.
L’obbligo di pagamento discende unicamente dal rapporto di impiego. L’indennità di disponibilità viene pagata mensilmente per tre anni ed è di ammontare pari allo stipendio che il dipendente pubblico percepiva prima della sua messa in disponibilità ( 14 ). Benché in un primo momento tale indennità di disponibilità non venga erogata quale controprestazione per un’effettiva attività presso il datore di lavoro, il dipendente pubblico deve tuttavia tenersi pronto ed è obbligato ad accettare in qualsiasi momento un posto adeguato offertogli dal suo datore di lavoro. Se non lo accetta, perde il diritto all’indennità di disponibilità.
21.
Il pagamento avviene sulla base del rapporto di impiego. Che il rapporto di lavoro rimanga in vita, risulta anche dal fatto che il dipendente pubblico, durante il periodo in cui percepisce l’indennità di disponibilità, continua a maturare le sue aspettative pensionistiche. Ciò distingue l’indennità di disponibilità da un’indennità di licenziamento, erogata quando il rapporto giuridico tra datore di lavoro e lavoratore cessa definitivamente e viene pagata una tantum una somma a titolo di indennità per il licenziamento del lavoratore.
22.
L’indennità di disponibilità nemmeno rientra tra i pagamenti effettuati dallo Stato allo scopo di dare accesso al lavoro o di salvaguardare posti di lavoro, cui fa riferimento il tredicesimo considerando. Nel presente caso, infatti, lo Stato paga l’indennità di disponibilità nella sua qualità di datore di lavoro di diritto pubblico.
23.
Si rientra pertanto anche nell’ambito di applicazione ratione materiae della direttiva 2000/78. Nel prosieguo occorre pertanto verificare se sussista una disparità di trattamento basata sull’età.
2. Disparità di trattamento ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2000/78
24.
La direttiva 2000/78, ai sensi dell’articolo 1, in combinato disposto con l’articolo 2, paragrafo 1, vieta la discriminazione fondata sull’età per quanto concerne l’occupazione e le condizioni di lavoro. Per discriminazione si intende ogni disparità di trattamento non giustificata.
25.
Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2000/78, in combinato disposto con il suo articolo 1, sussiste una disparità di trattamento diretta fondata sull’età quando una persona, sulla base dell’età, è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un’altra in una situazione analoga.
26.
Poiché l’indennità di disponibilità non spetta ai dipendenti pubblici che hanno compiuto sessantacinque anni, i quali invece percepiscono solo la pensione che, quanto a importo, è minore, una disciplina come quella dell’articolo 32 della legge sul pubblico impiego comporta una disparità di trattamento diretta fondata sull’età.
27.
La KL e il governo danese ritengono che tale disparità di trattamento sia giustificata ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2000/78.
3. Giustificazione ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2000/78
28.
Nella versione tedesca, l’articolo 6, paragrafo 2, della suddetta direttiva consente agli Stati membri di prevedere «che la fissazione per i regimi professionali di sicurezza sociale di un’età per poter accedere o aver titolo alle prestazioni pensionistiche o all’invalidità, compresa la fissazione per tali regimi di età diverse per lavoratori o gruppi o categorie di lavoratori e l’utilizzazione, nell’ambito di detti regimi, di criteri di età nei calcoli attuariali non costituisca una discriminazione fondata sull’età purché ciò non dia luogo a discriminazioni fondate sul sesso» ( 15 ).
29.
La prima questione del giudice del rinvio concerne l’estensione di tale deroga. Nell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2000/78 rientrano solo i regimi professionali che riguardano la vecchiaia e l’invalidità, oppure tutti i tipi di regimi professionali di sicurezza sociale (ad esempio, anche quelli riguardanti la malattia o la disoccupazione). Tale questione ha senso se si considera la versione in lingua danese dell’articolo 6, paragrafo 2, di tale direttiva. Ivi si parla solo di regimi professionali di sicurezza sociale, le nozioni di età e invalidità non sono menzionate ( 16 ). In tutte le altre versioni linguistiche, invece, si fa riferimento a prestazioni per la vecchiaia e per l’invalidità.
30.
Come risulta dalla costante giurisprudenza, le norme del diritto dell’Unione devono essere interpretate ed applicate in modo uniforme alla luce delle versioni in tutte le lingue dell’Unione europea ( 17 ). La formulazione utilizzata in una versione linguistica non può essere l’unico elemento a sostegno dell’interpretazione di una disposizione nello Stato interessato, né si può attribuire ad essa sul punto un carattere prioritario rispetto alle altre versioni linguistiche. Ciò sarebbe in contrasto con la necessità di applicare in modo uniforme il diritto dell’Unione ( 18 ).
31.
In caso di divergenza tra le diverse versioni linguistiche, la disposizione controversa deve essere interpretata in funzione della sistematica generale e delle finalità della normativa di cui essa fa parte ( 19 ).
32.
In base al tenore letterale di tutte le versioni linguistiche, tranne quella danese, l’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2000/78 non deve essere applicato a tutti i tipi di regimi professionali di sicurezza sociale, bensì solo alle pensioni di vecchiaia e di invalidità.
33.
Se il legislatore dell’Unione, con l’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2000/78, avesse voluto far riferimento in generale a tutti i tipi di regimi professionali, come sostiene il governo danese, non avrebbe menzionato esplicitamente in tutte le altre versioni linguistiche due specifici regimi, tanto più che non ha aggiunto alcuna espressione, del tipo «in particolare», che potrebbe far pensare ad un’elencazione esemplificativa.
34.
Che la menzione di due specifici regimi di sicurezza sociale non abbia una funzione meramente esemplificativa, risulta con particolare evidenza, ad esempio, nella versione in lingua francese. Ivi il riferimento ai regimi professionali di sicurezza sociale compare in un inciso tra due virgole, il che rende evidente che la menzione della pensione di vecchiaia e di invalidità è tassativa ( 20 ).
35.
Se la deroga si riferisse a più regimi di sicurezza sociale di quelli espressamente menzionati, ci si sarebbe dovuto attendere che nella direttiva 2000/78 fosse esplicitamente elencato quali tipi di regimi di sicurezza sociale debbano essere ricompresi. Ad esempio, la direttiva contro le discriminazioni 2006/54 sulla parità di trattamento fra donne e uomini in materia di occupazione e impiego ( 21 ) contiene un’esplicita menzione dei regimi ricompresi. Una siffatta elencazione risulta, invece, superflua se l’articolo 6, paragrafo 2, deve comunque ricomprendere solo i due regimi ivi esplicitamente menzionati, vale a dire le pensioni di vecchiaia e quelle di invalidità.
36.
A favore di un’interpretazione restrittiva dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2000/78 depongono, in particolare, argomenti teleologici, nonché il divieto, di rango superiore, di discriminazione fondata sull’età.
37.
La direttiva 2000/78 dà attuazione al divieto di discriminazione fondata sull’età, che nel diritto dell’Unione è riconosciuto quale principio generale ( 22 ) ed è previsto nell’articolo 21, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali. Quest’ultima, in base all’articolo 6, paragrafo 1, TUE, dal 1o dicembre 2009 ha lo stesso valore giuridico dei Trattati. In via di principio, una deroga al divieto di discriminazione fondata sull’età deve essere interpretata restrittivamente ( 23 ). Anche per tal motivo l’articolo 6, paragrafo 2, di tale direttiva non può essere interpretato estensivamente nel senso che esso ricomprende tutti i tipi di regimi professionali di sicurezza sociale.
38.
L’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2000/78 ricomprende, quindi, solo regimi previdenziali per la vecchiaia e l’invalidità. Poiché una prestazione come l’indennità di disponibilità danese non costituisce né una previdenza per la vecchiaia né una previdenza per l’invalidità, nel presente caso l’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2000/78 risulta inapplicabile.
4. Conclusione
39.
La deroga di cui all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2000/78 è applicabile solo a regimi professionali di sicurezza sociale che concernono una pensione di vecchiaia o prestazioni di invalidità.
B – Seconda questione pregiudiziale
40.
Con la seconda questione, il giudice del rinvio desidera sapere se la facoltà di fissare un’età, di cui all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2000/78, riguardi esclusivamente l’accesso ad un regime professionale di sicurezza sociale, oppure anche il diritto al pagamento delle prestazioni da parte di un siffatto regime.
41.
Alla luce della risposta fornita alla prima questione, secondo cui una prestazione come l’indennità di disponibilità già in via di principio non rientra nel campo di applicazione dell’articolo 6, paragrafo 2, non è necessario rispondere alla presente questione.
C – Terza questione pregiudiziale
42.
La terza questione pregiudiziale è posta solo per il caso di risposta negativa alla prima questione pregiudiziale e pertanto, alla luce della risposta a tale questione fornita, anch’essa non deve essere affrontata. Dal momento che l’indennità di disponibilità non rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2000/78 in quanto non riguarda né l’età né l’invalidità, non occorre verificare se tale indennità costituisca, o meno, una prestazione erogata da un regime professionale di sicurezza sociale.
D – Quarta questione pregiudiziale
43.
La quarta questione pregiudiziale mira a verificare se la disparità di trattamento fondata sull’età, connessa al pagamento di una prestazione come l’indennità di disponibilità danese, possa essere giustificata ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva.
1. Giustificazione della disparità di trattamento ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva
44.
In base all’articolo 6, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2000/78, gli Stati membri possono prevedere che le disparità di trattamento in ragione dell’età non costituiscano discriminazione «laddove esse siano oggettivamente e ragionevolmente giustificate, nell’ambito del diritto nazionale, da una finalità legittima, compresi giustificati obiettivi di politica del lavoro, di mercato del lavoro e di formazione professionale, e i mezzi per il conseguimento di tale finalità siano appropriati e necessari».
45.
Con tale formulazione la direttiva 2000/78 recepisce in definitiva il principio di proporzionalità quale esigenza, riconosciuta nel diritto dell’Unione, di giustificazione per qualsivoglia disparità di trattamento. Nel complesso, la giustificazione di una disparità di trattamento diretta ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva esige, pertanto, che la relativa misura si fondi su una finalità legittima e superi l’esame della proporzionalità ( 24 ).
a) Finalità legittima
46.
Finalità legittime ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2000/78 sono, per quanto non si tratti di un’elencazione tassativa, finalità di politica sociale come quelle attinenti alla politica del lavoro, al mercato del lavoro e alla formazione professionale ( 25 ).
47.
Di per sé il testo di legge tace sulle finalità perseguite con l’articolo 32 della legge sul pubblico impiego. Esso non consente di comprendere il motivo per cui i dipendenti pubblici che hanno già compiuto sessantacinque anni, e che pertanto possono percepire la pensione, siano esclusi dal godimento dell’indennità di disponibilità. Tuttavia, anche altri elementi, desumibili dal contesto generale della disciplina legislativa, possono consentire l’identificazione dell’obiettivo ad essa sotteso ( 26 ).
48.
Indicazioni sull’obiettivo perseguito dall’articolo 32 della legge sul pubblico impiego sono fornite, nel presente caso, dai lavori preparatori, riprodotti dall’ordinanza di rinvio.
49.
Da essi si desume che l’indennità di disponibilità risale al 1919, quando si chiamava ancora «indennità di sospensione». Lo scopo dell’indennità di disponibilità consisterebbe nel salvaguardare l’autonomia dei dipendenti pubblici da pressioni personali e politiche, nonché nel metterli al riparo da cambiamenti troppo radicali delle loro condizioni di vita. Nel 1969 furono introdotte modifiche in relazione all’indennità di disponibilità. Tra l’altro, il percepimento di tale indennità venne limitato a tre anni, e comunque al più tardi fino al raggiungimento della soglia d’età stabilita per il posto. Nei lavori preparatori le modifiche sono state motivate col rilievo che così poteva essere raggiunto un equilibro tra l’esigenza dello Stato di modificare la pubblica amministrazione e di poterla rendere più efficiente, da un lato, e la tutela dell’autonomia dei dipendenti pubblici, dall’altro.
50.
Con una modifica legislativa del 1991 l’accesso all’indennità di disponibilità è stato poi limitato nel senso che le persone che hanno compiuto sessantasette anni (successivamente ridotti a sessantacinque) non hanno più diritto ad essa.
51.
Nella motivazione del progetto di legge questa limitazione è motivata col fatto che, in generale, si può ritenere che i dipendenti pubblici che hanno raggiunto l’età della pensione non possano essere ricollocati in un altro posto. Essi, quindi, non soddisfano il requisito generale per poter percepire l’indennità di disponibilità, vale a dire l’essere a disposizione per la collocazione in un altro posto. Quando un dipendente pubblico ha abbondantemente superato i sessant’anni, si ritiene molto improbabile che egli abbia intenzione di accettare un nuovo posto con tutti i cambiamenti che si renderebbero necessari. Piuttosto si ritiene naturale che un tale dipendente vada in pensione.
52.
Il governo danese ha sottolineato l’importanza della – legittima – esigenza dello Stato di ristrutturare l’amministrazione e di renderla più efficiente. Ma la legittima aspettativa dell’amministrazione che un dipendente pubblico si tenga disponibile per un nuovo posto, di regola, non esisterebbe più quando si tratta di un dipendente che ha già diritto alla pensione. Il governo ha altresì sottolineato l’esigenza di tutelare i dipendenti pubblici cui si va incontro attraverso l’indennità di disponibilità. Tale esigenza, tuttavia, non sussisterebbe più quando il dipendente è altrimenti protetto grazie al percepimento della pensione.
53.
Attraverso l’indennità di disponibilità in sé il legislatore danese persegue indubbiamente un obiettivo di politica sociale: la tutela dell’autonomia dei dipendenti pubblici da pressioni politiche e personali attraverso una gestione socialmente sostenibile della soppressione dei posti e della ristrutturazione del pubblico impiego.
54.
La Commissione ritiene, tuttavia, che, al fine di verificare la giustificazione, non sia decisivo l’obiettivo perseguito in generale con l’indennità di disponibilità, ossia la flessibilità dell’amministrazione e la tutela dei dipendenti pubblici. Occorrerebbe piuttosto puntare l’attenzione sull’obiettivo perseguito con la limitazione. L’obiettivo perseguito con la limitazione sarebbe quello di escludere, in via generale, che percepiscano l’indennità di disponibilità dipendenti pubblici che non sono disponibili per un nuovo posto. Questo obiettivo riguarderebbe esclusivamente gli interessi interni del datore di lavoro, e non potrebbe pertanto essere qualificato come obiettivo di politica sociale, funzionale all’interesse generale, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1.
55.
Questo aspetto concerne, tuttavia, l’idoneità o la necessità della misura ( 27 ), al cui esame si procede qui di seguito.
b) Non manifesta inidoneità della misura
56.
La Corte ha riconosciuto che gli Stati membri dispongono di un ampio margine di valutazione discrezionale nella scelta delle misure atte a realizzare i loro obiettivi in materia di politica sociale e dell’occupazione ( 28 ). Ciò significa che è sufficiente che le misure adottate non siano manifestamente inidonee a realizzare l’obiettivo perseguito ( 29 ).
57.
Una disposizione come l’articolo 32 della legge sul pubblico impiego fa sì che beneficino dell’indennità di disponibilità soltanto i dipendenti pubblici che non possono ancora percepire la pensione. Aventi diritto sono quindi solo persone rispetto alle quali si può presumere, con elevata probabilità, che anche di fatto siano a disposizione per occupare un nuovo posto. L’obiettivo della misura è quello di agevolare la ristrutturazione dell’amministrazione preservando al contempo l’autonomia dei dipendenti pubblici, tenuto conto delle concrete esigenze di tutela del dipendente di volta in volta interessato. La misura qui controversa non risulta manifestamente inidonea a realizzare questo obiettivo.
c) Necessità
58.
Una misura risulta «necessaria» quando il legittimo obiettivo perseguito non può essere realizzato attraverso un mezzo più mite, ugualmente idoneo.
59.
L’articolo 32 della legge sul pubblico impiego esclude in blocco dal diritto all’indennità di disponibilità i dipendenti pubblici che abbiano già maturato il diritto alla pensione. Tale norma non considera se essi anche di fatto desiderino andare in pensione o rimanere piuttosto a disposizione per un nuovo posto. Al compimento dei sessantacinque anni, infatti, i dipendenti pubblici hanno semplicemente il diritto di andare in pensione, ma non sono obbligati a farlo. Quest’obbligo di andare in pensione scattava, fino al 2008, al compimento dei settant’anni. Nel frattempo, stando a quanto riferito dal giudice del rinvio, perfino questa soglia d’età è stata eliminata.
60.
Indubbiamente una valutazione caso per caso della disponibilità dei dipendenti pubblici aventi diritto alla pensione costituirebbe un mezzo più mite.
61.
Come sopra esposto, tuttavia, gli Stati membri dispongono di un ampio margine di valutazione discrezionale nella scelta delle misure atte a realizzare i loro obiettivi in materia di politica sociale e di occupazione ( 30 ).
62.
Il legislatore danese ha motivato la soglia d’età col fatto che, di regola, si può presumere che i dipendenti pubblici che hanno diritto alla pensione non saranno inclini o non saranno idonei ad accettare un altro posto. Dietro l’esclusione in blocco di queste persone dall’indennità di disponibilità potrebbero, pertanto, esserci anche considerazioni di semplificazione amministrativa, ossia l’intento di evitare una verifica caso per caso circa la disponibilità del dipendente pubblico per un nuovo posto.
63.
Il margine di valutazione discrezionale concesso agli Stati membri include, in via di principio, anche la possibilità di prescindere, per ragioni di semplificazione amministrativa, da un esame caso per caso; il legislatore, nell’ambito della proporzionalità, può individuare tipologie in base a criteri generali ( 31 ).
64.
Tuttavia, la normativa danese prevede per i dipendenti pubblici sotto i sessantacinque anni un esame specifico del singolo caso in ordine alla disponibilità del dipendente per altri posti. A tal riguardo competerebbe al giudice del rinvio verificare quanto accurato sia questo esame del singolo caso per i dipendenti più giovani, e il motivo per cui un siffatto esame comporterebbe un onere insostenibile per l’amministrazione proprio nel caso dei dipendenti pubblici ultrasessantacinquenni.
65.
Tuttavia, anche tenendo conto del legittimo interesse dell’amministrazione di evitare oneri eccessivi, sarebbe stato possibile ricorrere a mezzi meno restrittivi. Un mezzo più mite, in grado anche di risparmiare al datore di lavoro un eccessivo impiego di risorse dell’amministrazione, consisterebbe, in tale contesto, nell’imporre al dipendente pubblico l’onere di allegare e provare la sua disponibilità.
66.
In ogni caso, il margine di valutazione discrezionale degli Stati membri non può avere l’effetto di svuotare della sua sostanza il principio di non discriminazione in ragione dell’età ( 32 ). Tuttavia, ad un siffatto svuotamento si perviene nel presente caso. Una disposizione come l’articolo 32 della legge sul pubblico impiego, la quale esonera ipso iure il datore di lavoro dall’obbligo di pagare l’indennità di disponibilità se solo il dipendente abbia compiuto sessantacinque anni, maturando così il diritto alla pensione di vecchiaia, crea il pericolo che il datore di lavoro sopprima di preferenza i posti di quei dipendenti che hanno raggiunto l’età della pensione. Per il datore di lavoro diventa più conveniente, dal punto di vista economico, licenziare coloro che hanno raggiunto l’età della pensione, vale a dire persone di una determinata età anagrafica.
67.
Una disposizione come l’articolo 32 della legge sul pubblico impiego va, quindi, oltre quanto sarebbe necessario per assicurare che l’indennità di disponibilità spetti solo a quei dipendenti pubblici che rimangono a disposizione per un nuovo posto.
d) Carattere non eccessivamente pregiudizievole
68.
Se anche la misura dovesse superare l’esame concernente la sua necessità, resterebbe da verificare se essa non risulti sproporzionata in senso stretto in quanto comportante un pregiudizio eccessivo degli interessi dei dipendenti pubblici ( 33 ).
69.
Il governo danese sottolinea a questo proposito che i dipendenti pubblici ultrasessantacinquenni avrebbero meno bisogno di essere tutelati dei dipendenti più giovani, avendo essi diritto al pagamento della pensione.
70.
Un dipendente pubblico può avere interesse a continuare a lavorare pur avendo già diritto alla pensione. Le ragioni di ciò possono consistere, per un verso, in valutazioni economiche (il dipendente non desidera ancora subire la diminuzione del reddito derivante dal suo pensionamento) o, per altro verso, in valutazioni personali. Lo stesso legislatore danese nel 2008 ha soppresso la soglia di età dei settant’anni, a partire dalla quale il dipendente pubblico doveva andare in pensione.
71.
Il diritto di lavorare è infine riconosciuto anche all’articolo 15, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali.
72.
L’articolo 32 della legge sul pubblico impiego rende perlomeno più difficile rimanere professionalmente attivi a quei dipendenti pubblici che potrebbero già percepire una pensione ( 34 ). Dalla domanda di pronuncia pregiudiziale non emerge chiaramente se la soglia d’età implichi anche che il dipendente non solo non abbia diritto all’indennità di disponibilità, ma non possa nemmeno essere ulteriormente occupato presso un altro posto nel pubblico impiego.
73.
La Corte ha statuito che un pensionamento obbligatorio al raggiungimento di una determinata età può essere giustificato ( 35 ). Quale misura meno restrittiva rispetto a tale ipotesi potrebbe, pertanto, risultare giustificato anche il diniego di un ammortizzatore economico durante la ricerca di un nuovo posto.
74.
La Corte, tuttavia, sottolinea anche che il principio di proporzionalità impone di perseguire un obiettivo in modo coerente e sistematico. Ma qui non sembra esserci coerenza da parte del legislatore danese che, da un lato, abroga una soglia d’età tassativa per l’ingresso in pensione, fissata al compimento dei settant’anni, dall’altro, invece, introduce di fatto, in caso di soppressione di posti, una soglia per l’ingresso in pensione già al compimento dei sessantacinque anni. Con la soppressione di una soglia d’età tassativa per l’ingresso in pensione, infatti, il legislatore attesta di non considerare il raggiungimento di una determinata età un congruo punto di riferimento per quanto attiene all’ingresso in pensione.
75.
Nelle mie conclusioni nella causa Andersen ( 36 ), che aveva ad oggetto un’analoga normativa (soglia d’età per il pagamento di un’indennità di licenziamento), ho ritenuto decisivo il fatto che i lavoratori, in forza della normativa ivi in esame, dovessero o meno subire riduzioni della pensione dovute al pensionamento anticipato e altre riduzioni del trattamento pensionistico massimo da ciascuno di essi raggiungibile.
76.
A prima vista ciò non sembra accadere con la normativa qui in esame. In base alla legge sulla previdenza dei dipendenti pubblici, costoro maturano il diritto alla pensione in funzione della durata del periodo in cui sono in servizio quali dipendenti pubblici. Durante il periodo in cui il dipendente pubblico avrebbe percepito l’indennità di disponibilità, ma a causa della sua età di fatto non la percepisce, continuano a maturare le aspettative pensionistiche. Durante i tre anni in cui ci sarebbe stato, in teoria, il diritto all’indennità di disponibilità, non si produce pertanto alcuna perdita di aspettative pensionistiche.
77.
Se, tuttavia, al dipendente pubblico fosse stata effettivamente pagata l’indennità di disponibilità per tre anni e se gli fosse stato offerto anche un nuovo posto, in questo nuovo posto egli avrebbe potuto maturare le sue aspettative pensionistiche ancora più a lungo (originariamente fino a settant’anni e, dopo l’abrogazione di questa soglia d’età per l’ingresso in pensione, anche oltre).
78.
Un rilevante pregiudizio può, tuttavia, essere ravvisato anche nel fatto che la differenza tra la pensione e l’indennità di disponibilità, che altrimenti sarebbe stata pagata per tre anni, è rilevante. In particolare, qualora la differenza tra la pensione e l’indennità di disponibilità ammonti ad una cifra rilevante, è presumibile che ciò comporti rilevanti pregiudizi per il dipendente pubblico, che nella sua personale pianificazione finanziaria non aveva ancora intenzione di andare in pensione. Competerebbe al giudice del rinvio chiarire in termini definitivi questi aspetti.
2. Conclusione
79.
Una disposizione come quella contenuta nell’articolo 32 della legge sul pubblico impiego non è necessaria per il conseguimento dell’obiettivo con essa perseguito. Pertanto, la disparità di trattamento diretta fondata sull’età che essa comporta non può essere giustificata ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78.
V – Conclusione
80.
Propongo quindi alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali come segue:
1)
L’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, è applicabile solo a regimi professionali di sicurezza sociale che concernono una pensione di vecchiaia o prestazioni di invalidità.
2)
Qualora ai dipendenti pubblici, in caso di loro licenziamento a causa della soppressione dei loro posti, sia pagata per tre anni un’indennità di disponibilità a condizione che rimangano a disposizione per un nuovo posto, non è conforme agli articoli 2 e 6 della direttiva 2000/78 negare tale indennità di disponibilità ai dipendenti pubblici che, una volta cessati dal servizio, abbiano diritto alla pensione, senza considerare, caso per caso, se il dipendente pubblico desideri effettivamente percepire la pensione o rimanga a disposizione per un nuovo posto.
( 1 ) Lingua originale: il tedesco.
( 2 ) GU L 303, pag. 16.
( 3 ) Un ulteriore profilo dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2000/78 è oggetto della causa C‑476/11, Kristensen (v. le mie conclusioni presentate nella suddetta causa in data odierna).
( 4 ) Forskelsbehandlingslov (legge sulla parità di trattamento), legge n. 459, del 12 giugno 1996, relativa al divieto di disparità di trattamento sul mercato del lavoro e a. Con legge di modifica n. 1417, del 22 dicembre 2004, sono stati recepiti nella legge sulle discriminazioni i criteri dell’età e della disabilità. La legge di modifica è entrata in vigore il 28 dicembre 2004.
( 5 ) Il corsivo è mio.
( 6 ) V. Lovbekendtgørelse n. 531 dell’11 giugno 2004.
( 7 ) Legge sulla previdenza dei dipendenti pubblici, nella versione applicabile al presente caso, legge n. 230, del 19 marzo 2004.
( 8 ) Sindacato danese dei giuristi e degli economisti; in prosieguo: il «DJØF».
( 9 ) Ministero dell’Interno e degli Affari sociali, ora Indenrigs- og Sundhedsminsteriet (Ministero dell’Interno e della Salute).
( 10 ) Tribunale della Regione orientale.
( 11 ) Unione dei comuni danesi, che nel procedimento principale è stata ammessa ad intervenire quale altra parte; in prosieguo: la «KL».
( 12 ) V. sentenze del 1o aprile 2008, Maruko (C 267/06, Racc. pag. I-1757, punto 41); del 10 maggio 2011, Römer (C-147/08, non ancora pubblicata nella Raccolta Racc. pag. I-3591, punto 32), e del 6 dicembre 2012, Dittrich (C‑124/11, C‑125/11 e C‑143/11, non ancora p ubblicata nella Raccolta, punto 31).
( 13 ) V. sentenze del 4 giugno 1992, Bötel (C-360/90, Racc. pag. I-3589, punto 12); del 9 febbraio 1999, Seymour-Smith e Perez (C-167/97, Racc. pag. I-623, punto 29), nonché Dittrich (cit. alla nota 12, punto 35).
( 14 ) v., in tal senso, sentenza Maruko (cit. alla nota 12, punto 48).
( 15 ) Il corsivo è mio.
( 16 ) Nella versione in lingua danese manca anche l’espressione «aver titolo» alle prestazioni.
( 17 ) Sentenze del 7 dicembre 1995, Rockfon (C-449/93, Racc. pag. I-4291, punto 28); del 2 aprile 1998, EMU Tabac e a. (C-296/95, Racc. pag. I-1605, punto 36), e dell’8 dicembre 2005, Jyske Finans (C-280/04, Racc. pag. I-10683, punto 31).
( 18 ) Sentenza del 12 novembre 1998, Institute of the Motor Industry (C-149/97, Racc. pag. I-7053, punto 16).
( 19 ) Sentenze del 9 marzo 2000, EKW e Wein & Co (C-437/97, Racc. pag. I-1157, punto 42), e del 1o aprile 2004, Borgmann (C-1/02, Racc. pag. I-3219, punto 25).
( 20 ) «(…) les États membres peuvent prévoir que ne constitue pas une discrimination fondée sur l’âge la fixation, pour les régimes professionnels de sécurité sociale, d’âges d’adhésion ou d’admissibilité aux prestations de retraite ou d’invalidité (…)».
( 21 ) Direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (GU L 204, pag. 23).
( 22 ) Sentenza del 19 gennaio 2010, Kücükdeveci (C-555/07, Racc. pag. I-365, punto 21).
( 23 ) V. sentenza del 12 gennaio 2010, Petersen (C-341/08, Racc. pag. I-47, punto 60).
( 24 ) V., in proposito, le mie conclusioni del 6 maggio 2010 nella causa Ingeniørforeningen i Danmark (“Andersen”) (C-499/08, Racc. pag. I-9343, paragrafi da 42 a 47).
( 25 ) Sentenze del 5 marzo 2009, Age Concern England (C-388/07, Racc. pag. I-1569, punto 46); del 18 giugno 2009, Hütter (C-88/08, Racc. pag. I-5325, punto 41), e del 13 settembre 2011, Prigge e a. (C-447/09, non ancora pubblicata nella Raccolta Racc. pag. I-8003, punto 80). Nella causa Prigge la Corte ha statuito che un obiettivo come la sicurezza aerea non rientra tra gli obiettivi menzionati all’articolo 6, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2000/78 (punto 81).
( 26 ) Sentenze del 16 ottobre 2007, Palacios de la Villa (C-411/05, Racc. pag. I-8531, punti 56 e 57); del 5 marzo 2009, Age Concern England (cit. alla nota 25, punti 44 e 45), nonché Petersen (cit. alla nota 23, punti 39 e 40).
( 27 ) V. parimenti, in tal senso, le mie conclusioni nella causa Andersen (cit. alla nota 24, paragrafi 51 e 52), nonché la sentenza del 12 ottobre 2010 nella suddetta causa (C-499/08, Racc. pag, I‑9343, punto 29).
( 28 ) Sentenze Palacios de la Villa (cit. alla nota 26, punto 68); del 12 ottobre 2010, Rosenbladt (C-45/09, Racc. pag. I-9391, punto 41), e Kücükdeveci (cit. alla nota 22, punto 38).
( 29 ) V., sul punto, le mie conclusioni nella causa Andersen (cit. alla nota 24, paragrafo 54).
( 30 ) V. supra, paragrafo 56 delle presenti conclusioni.
( 31 ) V. le mie conclusioni nella causa Andersen (cit. alla nota 24, paragrafo 62), nonché le mie conclusioni presentate il 1o aprile 2004 nella causa Hlozek (C-19/02, Racc. pag. I-11491, paragrafi 57 e 58).
( 32 ) Sentenze Age Concern England (cit. alla nota 25, punto 51) e Andersen ( cit. alla nota 27, punto 33).
( 33 ) V. sentenza e conclusioni Andersen (cit., rispettivamente, alle note 27 e 24).
( 34 ) V., in tal senso, sentenza Andersen (cit. alla nota 27, punto 45).
( 35 ) Sentenza Palacios de la Villa (cit. alla nota 26).
( 36 ) Conclusioni Andersen (cit. alla nota 24, paragrafo 73). V. anche sentenza Andersen (cit. alla nota 27, punto 46).
Full & Egal Universal Law Academy