CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
PAOLO MENGOZZI
presentate il 13 dicembre 2012 ( 1 )
Causa C-619/11
Patricia Dumont de Chassart
contro
Onafts – Office national d’allocations familiales pour travailleurs salariés
(domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Tribunal du travail de Bruxelles, Belgio)
«Previdenza sociale — Regolamento (CEE) n. 1408/71 — Articolo 79 — Prestazioni a favore di orfani di lavoratori soggetti alle legislazioni di più Stati membri a carico dello Stato membro di residenza dell’orfano — Mancata considerazione dei periodi di assicurazione compiuti dal coniuge del defunto in un altro Stato membro — Disparità di trattamento»
1.
La questione pregiudiziale sollevata nella presente causa dal Tribunal du travail de Bruxelles, giudice del rinvio, concerne l’articolo 79, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1408/71 ( 2 ) (in prosieguo: il «regolamento n. 1408/71») e, in particolare, il rinvio, contenuto nella lettera a) di tale disposizione, all’articolo 72 dello stesso regolamento. Tali disposizioni sono state interamente riformate dal regolamento (CE) n. 883/2004 ( 3 ), il quale ha abrogato e sostituito il regolamento n. 1408/71 a decorrere dal 1o maggio 2010. Le nuove disposizioni sono tuttavia irrilevanti per la presente causa.
2.
Nel procedimento principale il giudice del rinvio è investito dell’impugnazione proposta dalla ricorrente, sig.ra Dumont de Chassart, contro una decisione della cassa belga per gli assegni familiari per lavoratori subordinati (Office national d’allocations familiales pour travailleurs salariés; in prosieguo: l’«ONAFTS»), con cui è stata respinta la domanda della ricorrente per la concessione di prestazioni familiari per orfani. In tale contesto la Corte è chiamata, in sostanza, a chiarire se le disposizioni del regolamento n. 1408/71, le quali determinano la normativa nazionale applicabile per la concessione delle prestazioni familiari relative all’«orfano di un lavoratore subordinato o autonomo defunto», escludano la possibilità di applicare il principio della totalizzazione tenendo conto dei periodi di assicurazione maturati in un altro Stato membro dal genitore lavoratore ancora vivente, qualora, come nel presente caso, il diritto nazionale permetta di tenere conto dei periodi di assicurazione maturati da quest’ultimo a fondamento della domanda di prestazioni familiari per orfani.
3.
L’interesse della presente causa risiede nel fatto che, contrariamente alla gran parte del contenzioso di cui la Corte è stata investita nella materia, essa non riguarda una questione relativa al cumulo di prestazioni dovute contemporaneamente in Stati membri diversi ( 4 ), ma concerne piuttosto l’interazione tra le disposizioni del regolamento n. 1408/71 e il diritto nazionale applicabile.
I – Contesto normativo
A – Diritto dell’Unione
4.
L’articolo 72 del regolamento n. 1408/71 è inserito nel capitolo 7 del titolo III, dedicato alle «Prestazioni familiari». Tale articolo è rubricato «Totalizzazione dei periodi di assicurazione, di occupazione o di attività autonoma» e prevede:
«L’istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione subordina l’acquisizione del diritto alle prestazioni al compimento di periodi di assicurazione, di occupazione o di attività autonoma tiene conto a tal fine, nella misura necessaria, dei periodi di assicurazione, di occupazione o di attività autonoma compiuti nel territorio di ogni altro Stato membro, come se si trattasse di periodi compiuti sotto la legislazione che essa applica».
5.
Gli articoli 78 e 79 dello stesso regolamento sono contenuti nel capitolo 8 del titolo III, dedicato alle «Prestazioni per figli a carico di titolari di pensioni o di rendite e prestazioni per orfani».
6.
L’articolo 78 del regolamento n. 1408/71, rubricato «Orfani», dispone quanto segue:
«1. Il termine “prestazioni”, ai sensi del presente articolo, designa gli assegni familiari e, se del caso, assegna le prestazioni supplementari o speciali previste per gli orfani.
2. Qualunque sia lo Stato membro nel cui territorio risiedono l’orfano o la persona fisica o giuridica che lo ha effettivamente a carico, le prestazioni per gli orfani sono concesse secondo le seguenti norme:
(…)
b)
all’orfano di un lavoratore subordinato o autonomo defunto che sia stato soggetto alle legislazioni di più Stati membri:
i)
conformemente alla legislazione di quello degli Stati sul cui territorio l’orfano risiede, se il diritto ad una delle prestazioni di cui al paragrafo 1 è ivi acquisito in base alla legislazione di tale Stato, tenuto conto eventualmente di quanto disposto dall’articolo 79, paragrafo 1, lettera a), (…)».
7.
L’articolo 79 del regolamento n. 1408/71, rubricato «Disposizioni comuni alle prestazioni per figli a carico del titolare di pensioni o rendite e per orfani», prevede quanto segue:
«1. Le prestazioni ai sensi degli articoli (...), 78 (…) sono erogate, secondo la legislazione determinata in applicazione delle disposizioni di tali articoli, dall’istituzione incaricata di applicarla e a suo carico, come se (...) il defunto fosse stato soggetto alla sola legislazione dello Stato competente.
Tuttavia:
a)
se tale legislazione prevede che l’acquisizione, il mantenimento o il ricupero del diritto alle prestazioni dipende dalla durata dei periodi di assicurazione, di occupazione, di attività autonoma o di residenza, tale durata è determinata tenendo conto eventualmente di quanto disposto (…) dall’articolo 72, (…).
(...)».
B – Diritto nazionale
8.
L’articolo 56 bis, paragrafo 1, delle leggi coordinate il 19 dicembre 1939 e relative agli assegni familiari per lavoratori subordinati (in prosieguo le «leggi coordinate») prevede, in sostanza, che sia beneficiario delle prestazioni familiari per orfani l’orfano il cui genitore defunto o il genitore superstite abbia maturato, nel corso dei dodici mesi immediatamente precedenti il decesso, le condizioni per richiedere almeno sei assegni mensili forfettari (di base) ai termini delle stesse leggi coordinate.
II – Fatti, procedimento nazionale e questione pregiudiziale
9.
La ricorrente nella causa principale, sig.ra Dumont de Chassart, è una cittadina belga, vedova del sig. Descampe, anch’egli di nazionalità belga. La coppia ha avuto un figlio, Diego Descampe, anch’egli cittadino belga, nato in Francia nel 2000.
10.
Per diversi anni la famiglia ha risieduto in Francia, ove entrambi i genitori hanno esercitato attività lavorative. In particolare, risulta dal fascicolo che la sig.ra Dumont de Chassart ha svolto in Francia attività di lavoro subordinato come psicologa in un’associazione per l’infanzia dal 28 settembre 1993 al 31 agosto 2008. Il sig. Descampe ha, invece, esercitato attività lavorativa subordinata sia in Belgio (nei periodi compresi tra il 1968 e il 1976 e tra il 1987 e il 1998) sia, fino al 2002, in Francia. Tuttavia, a partire dal 2002, e fino alla data del suo decesso avvenuto in data 25 aprile 2008, egli non ha esercitato più alcuna attività lavorativa e ha vissuto in Francia in una situazione di «prepensionamento» senza percepire alcun reddito o indennità.
11.
Il 31 agosto 2008, ossia qualche mese dopo il decesso del sig. Descampe, la sig.ra Dumont de Chassart e il bambino si sono trasferiti in Belgio, ove la signora, dopo aver lavorato per circa un mese, si è trovata in situazione di disoccupazione.
12.
Il 13 ottobre 2008 la sig.ra Dumont de Chassart ha presentato presso l’ONAFTS una domanda per la concessione di prestazioni familiari per orfani.
13.
Pur avendole accordato con effetto retroattivo, in data 9 marzo 2009 e 6 aprile 2009 rispettivamente, gli assegni familiari nonché un supplemento per nuclei familiari con un solo genitore, l’ONAFTS, con decisione adottata in data 20 ottobre 2009, ha tuttavia rifiutato di accordare alla sig.ra Dumont de Chassart le prestazioni familiari per orfani. L’ONAFTS ha motivato la decisione riferendosi alla circostanza che il padre defunto non aveva maturato, nel corso dei dodici mesi immediatamente precedenti il decesso, le condizioni per richiedere almeno sei assegni mensili forfettari, come richiesto dall’articolo 56 bis delle leggi coordinate.
14.
Il 4 febbraio 2010 la sig.ra Dumont de Chassart ha introdotto un ricorso dinanzi al giudice del rinvio in cui ha contestato tale rifiuto, facendo valere che l’ONAFTS avrebbe dovuto accordarle le prestazioni per orfani prendendo in considerazione i periodi assicurativi da lei maturati in Francia prima del decesso del marito.
15.
Il giudice del rinvio osserva che, ai termini dell’articolo 78, paragrafo 2, lettera b), sub i), del regolamento n. 1408/71, è applicabile il diritto dello Stato membro di residenza del bambino orfano e che, pertanto, a partire dal 1o settembre 2008, alla situazione della sig.ra Dumont de Chassart è applicabile il diritto belga. Detto giudice rileva che, ai termini dell’articolo 56 bis delle leggi coordinate, sia la situazione del genitore defunto sia quella del genitore ancora vivente possono essere dedotte a fondamento della domanda di prestazioni familiari per orfani. Tuttavia, nella presente fattispecie, tale domanda non potrebbe fondarsi sulla situazione del genitore defunto in quanto, nel corso dei dodici mesi immediatamente precedenti il decesso, egli non aveva maturato i presupposti previsti dall’articolo 56 bis delle leggi coordinate. La situazione della sig.ra Dumont de Chassart, invece, potrebbe essere assunta a fondamento della sua domanda solo nel caso in cui i periodi di lavoro svolti in Francia potessero essere assimilati a periodi lavorativi svolti in Belgio. Ciò sarebbe possibile se venisse applicato alla situazione della ricorrente l’articolo 72 del regolamento n. 1408/71, che prevede la totalizzazione dei periodi di assicurazione e di occupazione.
16.
Tuttavia, secondo il giudice del rinvio, nella presente fattispecie l’applicazione dell’articolo 72 del regolamento n. 1408/71 alla situazione della sig.ra Dumont de Chassart sarebbe esclusa in quanto, come evidenziato nella decisione dell’ONAFTS, l’articolo 79, paragrafo 1, dello stesso regolamento effettua un rinvio a tale articolo riferendosi però esclusivamente al genitore lavoratore defunto. La ratio della limitazione del rinvio al genitore defunto si troverebbe nella circostanza che il fatto generatore del diritto alle prestazioni familiari per il bambino orfano sarebbe costituito dal decesso del genitore. Ne conseguirebbe che l’ambito di applicazione ratione personae dell’articolo 79, paragrafo 1, del regolamento n. 1408/71 e, conseguentemente, del rinvio da esso effettuato all’articolo 72 dello stesso regolamento sarebbe più limitato rispetto a quello dell’articolo 56 bis delle leggi coordinate, il quale si riferisce, invece, alla situazione di entrambi i genitori. Ciò impedirebbe nella fattispecie di prendere in considerazione la situazione del genitore lavoratore ancora vivente.
17.
Il giudice del rinvio si domanda pertanto se la situazione derivante dall’interazione tra l’articolo 79, paragrafo 1, del regolamento n. 1408/71 e l’articolo 56 bis delle leggi coordinate non comporti una violazione dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione. Detto giudice nutre, in particolare, dubbi in relazione alla distinzione tra i figli orfani di genitori che non hanno mai lasciato il territorio belga per esercitare un’attività professionale nell’Unione e i figli orfani i cui genitori, cittadini dell’Unione europea, abbiano risieduto in un altro Stato membro nel quale, nel corso del periodo rilevante ai fini della legislazione belga, il genitore ancora vivente abbia lavorato, mentre il genitore defunto non abbia esercitato alcuna attività. Infatti, per i primi, il genitore superstite che abbia lavorato in Belgio durante il periodo di riferimento potrebbe far valere, oltre ai periodi assicurativi del genitore defunto, anche i propri periodi assicurativi maturati in Belgio, mentre, per i secondi, il metodo della totalizzazione dei periodi assicurativi così interpretato non consentirebbe a detto genitore superstite di «importare» in Belgio i propri periodi assicurativi maturati in un altro Stato membro.
18.
In tale contesto, il giudice del rinvio ha sospeso il procedimento principale sottoponendo alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se l’articolo 79, paragrafo 1, del regolamento (…) n. 1408/71 (…), violi i principi di uguaglianza e di non discriminazione sanciti, tra l’altro, dall’articolo 14 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, siglata a Roma il 4 novembre 1950, in combinato disposto, eventualmente, con gli articoli [20 TFUE, 45 TFUE e/o 49 TFUE] (…), qualora sia interpretato nel senso che esso autorizzerebbe solo il genitore defunto a beneficiare delle norme per l’assimilazione dei periodi di assicurazione, di occupazione o di lavoro autonomo di cui all’articolo 72 del regolamento (…) n. 1408/71 (…), cosicché l’articolo 56 bis, paragrafo 1, delle leggi (…) coordinate (…) escluderebbe pertanto, in capo al genitore superstite che abbia lavorato in un altro paese dell’Unione europea durante il periodo di dodici mesi cui fa riferimento l’articolo 56 bis, paragrafo 1, delle leggi (…) coordinate (…), qualunque sia la sua cittadinanza e sempre che sia cittadino di uno Stato membro o che ricada nel campo di applicazione del regolamento (…) n. 1408/71 (…), la possibilità di fornire la prova che egli soddisfa il requisito per cui, in qualità di assegnatario ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 3, punto 1, delle leggi (…) coordinate (…), egli avrebbe avuto diritto a sei assegni forfettari mensili nel corso dei dodici mesi precedenti il decesso, laddove il genitore superstite, cittadino belga o di un altro Stato membro dell’Unione europea, che abbia lavorato esclusivamente in Belgio durante il periodo di dodici mesi cui fa riferimento l’articolo 56 bis, paragrafo 1, delle leggi (…) coordinate (…), se del caso per non aver mai lasciato il territorio belga, sarebbe autorizzato a fornire tale prova».
III – Procedimento dinanzi alla Corte
19.
L’ordinanza di rinvio è pervenuta in cancelleria in data 30 novembre 2011. Hanno depositato osservazioni scritte la sig.ra Dumont de Chassart, il governo belga, il Consiglio e la Commissione europea.
20.
All’udienza, la quale ha avuto luogo il 7 novembre 2012, sono intervenuti la sig.ra Dumont de Chassart, il governo belga, il Consiglio e la Commissione.
IV – Analisi giuridica
21.
Con la sua questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 79, paragrafo 1, del regolamento n. 1408/71 violi i principi di parità di trattamento e di non discriminazione nella misura in cui, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, autorizzando l’applicazione delle norme per l’assimilazione dei periodi di assicurazione, di occupazione o di lavoro autonomo di cui all’articolo 72 del regolamento n. 1408/71 solo con riferimento al genitore lavoratore defunto, impedisca di prendere in considerazione tali periodi per il genitore lavoratore ancora vivente che abbia lavorato in un altro Stato membro dell’Unione europea al fine della concessione delle prestazioni per orfani, benché la normativa nazionale permetta di prendere in considerazione la situazione di quest’ultimo a fondamento della domanda di concessione di tali prestazioni.
22.
Prima di analizzare la questione posta dal giudice del rinvio, occorre rispondere ad un argomento di natura preliminare sollevato dal governo belga concernente l’applicabilità nella presente causa del regolamento n. 1408/71.
A – Sull’applicabilità del regolamento n. 1408/71
23.
Il governo belga fa, infatti, valere a titolo preliminare che, avendo il sig. Descampe cessato qualunque attività lavorativa nell’aprile del 2002 e non essendo stato pertanto, al momento del suo decesso, ossia nell’aprile del 2008, più affiliato ad alcun sistema di sicurezza sociale, egli non poteva più essere qualificato, al momento del decesso, come lavoratore subordinato o lavoratore autonomo ai termini dell’articolo 1, lettera a), del regolamento n. 1408/71. Di conseguenza, i suoi aventi causa non potrebbero avvalersi dei diritti conferiti da detto regolamento.
24.
Orbene, a tale riguardo non posso non rilevare come l’articolo 2 del regolamento n. 1408/71, che disciplina il campo di applicazione di quest’ultimo quanto alle persone, stabilisca al suo paragrafo 1 che «[i]l presente regolamento si applica ai lavoratori subordinati o autonomi e agli studenti che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri e che sono cittadini di uno degli Stati membri (…), nonché ai loro familiari e ai loro superstiti» ( 5 ).
25.
Nella presente fattispecie, non è contestato che il sig. Descampe è cittadino di uno degli Stati membri, il Belgio, e che, avendo svolto attività di lavoro subordinato in Francia e in Belgio, egli è stato soggetto alla legislazione di più Stati membri. Non è neanche contestato che tanto il figlio orfano quanto il coniuge costituiscano familiari e superstiti ai sensi del regolamento n. 1408/71.
26.
In tali circostanze, è, a mio avviso, indubbio che il regolamento n. 1408/71 trova applicazione alla fattispecie di cui al procedimento principale.
27.
Riguardo all’applicabilità del regolamento n. 1408/71, si può ancora osservare, a meri fini di completezza, che esso è anche applicabile ratione temporis essendo la domanda della sig.ra Dumont de Chassart stata introdotta nell’ottobre 2008, ossia prima dell’entrata in vigore del nuovo regolamento n. 883/2004, che, come già notato, ha abrogato e sostituito il regolamento n. 1408/71 a decorrere dal 1o maggio 2010 ( 6 ).
B – Sulla questione pregiudiziale
28.
Passando all’analisi nel merito della questione pregiudiziale posta alla Corte dal giudice del rinvio, si deve anzitutto rilevare che essa costituisce, in sostanza, una questione di validità dell’articolo 79, paragrafo 1, del regolamento n. 1408/71 in relazione ai principi di parità di trattamento e di non discriminazione. Tuttavia, non si può non constatare anche come la questione di validità sollevata dal giudice del rinvio si fondi su un’interpretazione specifica dell’articolo 79, paragrafo 1, del regolamento n. 1408/71, ossia l’interpretazione restrittiva menzionata al precedente paragrafo 16 che è stata applicata dall’ONAFT, e che sembrerebbe essere avallata dal giudice del rinvio. Secondo tale interpretazione, essendo il rinvio all’articolo 72 del regolamento n. 1408/71, contenuto nell’articolo 79, paragrafo 1, lettera a), dello stesso regolamento, limitato alla situazione del genitore lavoratore defunto, la totalizzazione dei periodi di assicurazione maturati dal genitore lavoratore ancora vivente sarebbe, in sostanza, esclusa, anche se la normativa nazionale permette di prendere in considerazione i periodi di assicurazione maturati da quest’ultimo a fondamento della domanda di prestazioni familiari per orfani.
29.
In tale contesto, per rispondere utilmente alla questione posta dal giudice del rinvio, occorre partire dalla giurisprudenza costante concernente le finalità proprie al regolamento n. 1408/71. La Corte ha, infatti, iterativamente affermato che il regolamento n. 1408/71 non organizza un regime comune di previdenza sociale, ma lascia sussistere regimi nazionali distinti ed ha come unico scopo quello di assicurare un coordinamento tra questi ultimi ( 7 ). Il sistema attuato dal regolamento n. 1408/71 non è, infatti, altro che un sistema di coordinamento che disciplina, in particolare, la determinazione della o delle legislazioni applicabili ai lavoratori subordinati e autonomi che esercitano, in circostanze diverse, il loro diritto alla libera circolazione ( 8 ).
30.
Conformemente alla costante giurisprudenza, resta invece di competenza degli Stati membri la determinazione delle condizioni richieste per la concessione delle prestazioni previdenziali, condizioni che i detti Stati possono anche rendere più severe, purché i requisiti adottati non comportino alcuna discriminazione, palese o dissimulata, tra i lavoratori dell’Unione ( 9 ). Inoltre, secondo la giurisprudenza, nello stabilire tali condizioni, gli Stati membri sono tenuti a rispettare il diritto dell’Unione e, in particolare, l’obiettivo perseguito dal regolamento n. 1408/71 nonché i principi su cui esso si fonda ( 10 ).
31.
Al riguardo, la Corte ha anche precisato che l’obiettivo del regolamento n. 1408/71 è quello di assicurare, come enunciano i suoi considerando secondo e quarto, la libera circolazione dei lavoratori subordinati e autonomi nell’Unione, rispettando nel contempo le caratteristiche proprie alle legislazioni nazionali in materia di previdenza sociale. A tal fine, come risulta dai suoi considerando quinto, sesto e decimo, tale regolamento accoglie il principio secondo cui deve essere assicurata la parità di trattamento dei lavoratori nel quadro dell’applicazione delle diverse legislazioni nazionali e mira a garantire nel modo migliore la parità di trattamento di tutti i lavoratori occupati nel territorio di uno Stato membro e a non penalizzare quelli tra loro che esercitino il diritto alla libera circolazione ( 11 ).
32.
I principi della parità di trattamento e di non discriminazione richiamati dal giudice del rinvio nella sua questione pregiudiziale costituiscono pertanto principi cardine del regolamento n. 1408/71.
33.
Per quanto riguarda specificamente le prestazioni per orfani, le quali costituiscono l’oggetto della controversia nel procedimento principale, il regolamento n. 1408/71 le disciplina agli articoli 78 e 79 contenuti nel suo capitolo 8 del titolo III.
34.
In merito all’articolo 78 del regolamento n. 1408/71, la Corte ha già avuto modo a diverse riprese di affermare che esso mira a determinare lo Stato membro la cui legislazione disciplina la concessione delle prestazioni per gli orfani, prestazioni che in tal caso sono, in via di principio, concesse conformemente alla legislazione di tale unico Stato membro in conformità con il principio dell’unicità della legge applicabile enunciato nell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 1408/71. Risulta in particolare dal paragrafo 2, lettera b), sub i), dell’articolo 78 che, allorché il lavoratore defunto è stato soggetto alle legislazioni di più Stati membri, le prestazioni di cui trattasi sono concesse conformemente alla legislazione dello Stato sul cui territorio l’orfano del lavoratore defunto risiede ( 12 ).
35.
Una volta determinato lo Stato membro la cui legislazione disciplina la concessione delle prestazioni per gli orfani, il paragrafo 1 dell’articolo 79 del regolamento n. 1408/71 dispone che tali prestazioni siano erogate dall’istituzione incaricata di applicare detta legislazione, a suo carico, come se il defunto fosse stato soggetto alla sola legislazione dello Stato competente. Tale norma pertanto, da un lato, prevede quale istituzione debba farsi carico delle prestazioni per orfani e, dall’altro, concerne le modalità di applicazione della legislazione dello Stato membro competente, la quale, coerentemente con il succitato principio dell’unicità della legge applicabile, deve essere applicata «come se» il defunto fosse stato soggetto solo ad essa. Quest’ultima previsione costituisce, a mio avviso, una sorta di garanzia per il singolo che, avendo esercitato il proprio diritto alla libera circolazione, usufruisce delle disposizioni del regolamento n. 1408/71. Tale garanzia è volta a prevenire discriminazioni nei suoi confronti nelle modalità di applicazione concreta della legge determinata sulla base del criterio di collegamento di cui all’articolo 78 di detto regolamento.
36.
La lettera a) del paragrafo 1 dell’articolo 79 tempera tuttavia il principio dell’applicazione della legge determinata «come se» il defunto fosse stato soggetto solo ad essa, stabilendo che, se tale legislazione nazionale subordina l’acquisizione, il mantenimento o il recupero del diritto alle prestazioni alla durata dei periodi di assicurazione, allora deve applicarsi, se del caso, il principio della totalizzazione dei periodi maturati nei diversi Stati membri previsto all’articolo 72 del regolamento n. 1408/71. Tale norma è anch’essa, a mio avviso, una sorta di garanzia per il singolo che, avendo esercitato il proprio diritto alla libera circolazione, usufruisce delle disposizioni del regolamento n. 1408/71. Essa infatti è volta ad assicurare che l’applicazione della normativa nazionale «come se» il defunto fosse stato soggetto solo ad essa non escluda l’applicazione del principio della totalizzazione enunciato dall’articolo 48, lettera a), TFUE ed attuato, per quanto qui interessa, nell’articolo 72 del regolamento n. 1408/71.
37.
In tale contesto, il giudice del rinvio ritiene, in apparente accordo con la posizione assunta dall’ONAFTS, che la circostanza che l’articolo 79, paragrafo 1, del regolamento n. 1408/71 si riferisca esclusivamente al genitore lavoratore defunto abbia per conseguenza che sia esclusa la possibilità di utilizzare il rinvio, contenuto nella lettera a) del paragrafo 1, di tale articolo, all’articolo 72 del medesimo regolamento per consentire la totalizzazione dei periodi di assicurazione maturati dal genitore lavoratore ancora vivente, nel caso in cui, come nel procedimento principale, la normativa nazionale permetta di prendere in considerazione la situazione di quest’ultimo a fondamento della domanda di concessione di prestazioni per orfani.
38.
Non condivido un’interpretazione di tal genere dell’articolo 79, paragrafo 1, del regolamento n. 1408/71.
39.
A tale riguardo occorre, in primo luogo, osservare che risulta dalle considerazioni che precedono che le disposizioni del regolamento n. 1408/71, in generale, e del suo articolo 79, paragrafo 1, in particolare, non concernono in alcun modo i presupposti che devono essere soddisfatti per la concessione delle prestazioni per orfani. Tali disposizioni, coerentemente con le funzioni del regolamento n. 1408/71 evidenziate dalla costante giurisprudenza della Corte e menzionate ai precedenti paragrafi 29 e 31, si limitano a prevedere norme di conflitto finalizzate a determinare lo Stato membro la cui normativa è applicabile e il cui organo deve farsi carico delle prestazioni, nonché a specificare talune modalità di applicazione di tale normativa.
40.
La determinazione dei presupposti di concessione delle prestazioni per orfani rimane invece, in applicazione della giurisprudenza menzionata al precedente paragrafo 30, di competenza degli Stati membri.
41.
Pertanto, a mio avviso, già dalla natura stessa di norme di conflitto delle disposizioni del regolamento n. 1408/71 discende che esse non possano impedire alle autorità nazionali di prendere in considerazione presupposti previsti dalla normativa nazionale per la concessione di prestazioni per orfani ( 13 ).
42.
In secondo luogo, occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza costante, le disposizioni del regolamento n. 1408/71 devono essere interpretate alla luce dell’articolo 48 TFUE, consistente nel contribuire alla realizzazione di una libertà di circolazione dei lavoratori migranti la più completa possibile ( 14 ).
43.
A tale riguardo, il primo considerando del regolamento n. 1408/71 enuncia che le norme di coordinamento delle legislazioni nazionali sulla sicurezza sociale previste in tale regolamento rientrano nel contesto della libera circolazione delle persone e devono contribuire al miglioramento del loro tenore di vita e delle loro condizioni di lavoro ( 15 ).
44.
In tale contesto la Corte ha statuito che significherebbe al contempo spingersi oltre lo scopo del regolamento n. 1408/71 e porsi al di fuori delle finalità e dell’ambito dell’articolo 48 TFUE interpretare tale regolamento come se vietasse ad uno Stato membro di attribuire ai lavoratori e ai suoi familiari una tutela previdenziale più ampia di quella che deriva dall’applicazione del regolamento stesso ( 16 ).
45.
Infatti, la normativa dell’Unione in materia di coordinamento delle legislazioni nazionali sulla sicurezza sociale, tenuto conto segnatamente degli obiettivi ad essa sottesi, non può essere applicata, salvo espressa eccezione conforme a tali obiettivi, in maniera tale da privare il lavoratore migrante o i suoi aventi causa del beneficio di prestazioni concesse ai sensi della sola legislazione di uno Stato membro ( 17 ). Coerentemente con l’affermazione di tale principio, la Corte si è quindi costantemente opposta a un’interpretazione delle disposizioni del regolamento n. 1408/71 dalla quale potesse risultare una perdita di vantaggi previdenziali garantiti dalla legislazione di uno Stato membro ( 18 ).
46.
Nel presente caso risulta, a mio avviso, manifesto che un’interpretazione dell’articolo 79, paragrafo 1, del regolamento n. 1408/71 come quella proposta dall’ONAFTS e apparentemente avallata dal giudice del rinvio abbia come conseguenza che un lavoratore migrante che ha esercitato il proprio diritto alla libera circolazione, come la sig.ra Dumont de Chassart, perda il suo diritto a prestazioni di previdenza sociale attribuitogli dalla legge nazionale applicabile. In analogia a quanto ho già affermato in altra occasione ( 19 ) e a quanto affermato dalla giurisprudenza menzionata al precedente paragrafo 44, un risultato di tal genere non sarebbe in linea con lo spirito di tale regolamento e con gli obiettivi perseguiti mediante il coordinamento delle legislazioni nazionali di previdenza sociale voluto dall’articolo 48 TFUE.
47.
Inoltre, un’interpretazione di tal genere, pur non implicando, come fatto valere dal governo belga all’udienza, una discriminazione sulla base della nazionalità, in quanto la normativa trova applicazione indipendentemente dalla cittadinanza, comporta, peraltro, una discriminazione illegittima tra i lavoratori che hanno esercitato la libertà di circolazione e quelli che non l’hanno esercitata.
48.
In terzo luogo, un’interpretazione dell’articolo 79, paragrafo 1, del regolamento n. 1408/71 che non impedisca al genitore lavoratore ancora vivente, che ha esercitato il proprio diritto alla libera circolazione, di beneficiare delle norme che prevedono la totalizzazione dei periodi di occupazione non solo è l’unica coerente con le finalità dello stesso regolamento, ma è anche fedele al testo della norma.
49.
Infatti, se è vero che il paragrafo 1 dell’articolo 79 del regolamento n. 1408/71 si riferisce alla situazione del defunto per indicare come deve essere applicata la legge determinata ai termini dell’articolo 78 dello stesso regolamento, è tuttavia giocoforza constatare che la lettera a) dello stesso paragrafo 1, dell’articolo 79, in cui è contenuto il rinvio al principio della totalizzazione di cui all’articolo 72, non contiene alcun riferimento alla situazione del defunto. Tale disposizione non contiene nessun elemento che possa far ritenere che il legislatore dell’Unione abbia inteso limitare l’applicazione del principio della totalizzazione esclusivamente al defunto escludendo pertanto il genitore lavoratore vivente ove la normativa nazionale preveda la possibilità di prendere in considerazione i periodi di assicurazione maturati da quest’ultimo a fondamento della sua domanda di prestazioni per orfani.
50.
A tale proposito, occorre ancora osservare che il principio del cumulo dei periodi di assicurazione, di residenza o di occupazione è enunciato direttamente nel TFUE, specificamente all’articolo 48, lettera a), di quest’ultimo, ed è attuato in diverse norme del regolamento n. 1408/71 tra cui l’articolo 72 ( 20 ). La Corte ha già avuto modo di chiarire che si tratta di uno dei principi fondamentali del coordinamento, a livello dell’Unione, dei regimi di previdenza sociale degli Stati membri, volto proprio a garantire, in conformità con gli obiettivi generali del regolamento n. 1408/71, che l’esercizio del diritto alla libera circolazione conferito dal TFUE non abbia l’effetto di privare il lavoratore di vantaggi previdenziali ai quali egli avrebbe diritto se svolgesse l’intera sua carriera in un unico Stato membro, ciò che potrebbe dissuadere il lavoratore dell’Unione dall’esercitare il suo diritto alla libera circolazione, costituendo pertanto un ostacolo a tale libertà ( 21 ).
51.
Alla luce di tutte queste considerazioni, ritengo pertanto che l’articolo 79, paragrafo 1 del regolamento n. 1408/71 non possa essere interpretato nel senso che esso autorizzi solo con riferimento al genitore defunto l’applicazione delle norme per l’assimilazione dei periodi di assicurazione, di occupazione o di lavoro autonomo previste dall’articolo 72 del regolamento n. 1408/71. Tale articolo non può pertanto essere invocato dalle autorità nazionali per escludere la presa in considerazione, conformemente alla loro normativa nazionale, dei periodi di assicurazione maturati dal genitore ancora vivente che abbia lavorato in un altro paese dell’Unione il quale potrà, se ne ricorrono i presupposti, beneficiare delle norme per l’assimilazione dei periodi di assicurazione, di occupazione o di lavoro autonomo previste dall’articolo 72 del regolamento n. 1408/71. Alla luce di ciò, pertanto, l’articolo 79, paragrafo 1, del regolamento n. 1408/71 non è suscettibile di violare i principi di parità di trattamento e di non discriminazione.
52.
A proposito dell’applicazione del principio della totalizzazione, occorre infine ancora analizzare l’argomento sollevato dal governo del Belgio e dibattuto in udienza secondo cui l’attività svolta in un altro Stato membro dell’Unione dal genitore lavoratore ancora vivente potrebbe essere presa in considerazione esclusivamente per completare un periodo di assicurazione, di occupazione o di lavoro autonomo già svolto in Belgio, di modo che la situazione della sig.ra Dumont de Chassart, la quale nell’anno precedente il decesso del marito aveva lavorato esclusivamente in Francia, non potrebbe in ogni caso essere presa in considerazione ai fini della totalizzazione di cui all’articolo 72 del regolamento n. 1408/71 ( 22 )
53.
A tale proposito, non posso esimermi dal rilevare come la Corte abbia recentemente avuto modo di chiarire che non può essere accolta un’interpretazione della nozione di «totalizzazione» di cui all’articolo 72 del regolamento n. 1408/71 che presupponga l’esistenza di almeno due periodi di attività compiuti in più Stati membri. Alla luce di ciò, lo Stato membro dell’ente competente per l’erogazione di una prestazione non può prevedere che sia necessario lo svolgimento di un periodo di attività sul suo territorio escludendo l’utilizzazione di un solo periodo svolto sul territorio di un altro Stato membro per ottenere il diritto ad una prestazione previdenziale ( 23 ).
54.
La Corte ha, infatti, evidenziato che il tenore letterale dell’articolo 72 del regolamento n. 1408/71 esige di tener conto, nell’ambito della totalizzazione, «dei periodi di assicurazione, di occupazione o di attività autonoma compiuti nel territorio di ogni altro Stato membro», come se si trattasse di periodi compiuti sotto la legislazione applicata dall’ente competente.
55.
Infatti, conformemente ai suoi obiettivi menzionati ai precedenti paragrafi 29 e 31, il regolamento n. 1408/71 attua un sistema che consente di assicurare ai lavoratori migranti e ai loro aventi diritto il cumulo di «tutti i periodi» presi in considerazione dalle varie legislazioni nazionali, sia per il sorgere e la conservazione del diritto alle prestazioni sia per il calcolo di queste ultime.
56.
Di conseguenza, l’ente competente di uno Stato membro, all’occorrenza il Belgio, non può esigere, al fine di concedere una prestazione familiare, che, oltre ad un periodo di occupazione o di attività compiuto in un altro Stato, all’occorrenza la Francia, un altro periodo di assicurazione sia stato compiuto sul suo territorio.
57.
Contrariamente a quanto sostenuto dal governo belga all’udienza, l’interpretazione della nozione di totalizzazione effettuata dalla Corte nella sentenza Bergström ( 24 ) non può essere rimessa in discussione né dal punto 43 della sentenza Perez Garcia ( 25 ), da cui non si desume in alcun modo che l’applicazione dell’articolo 72 del regolamento n. 1408/71 presupponga che un periodo di occupazione o di attività sia stato compiuto nel territorio dello Stato cui incombe concedere la prestazione familiare, né dalle sentenze Coonan e Vigier ( 26 ), che non riguardano in alcun modo la concessione di prestazioni familiari.
58.
D’altronde, occorre ancora infine rilevare che una soluzione che permetta di applicare il principio della totalizzazione di cui all’articolo 72 del regolamento n. 1408/71 anche al genitore ancora vivente è coerente con la scelta, effettuata dal Belgio, di applicare tale principio proprio nei casi di prestazioni familiari. Tale scelta è sancita esplicitamente nel punto 7 della lettera A dell’allegato VI del regolamento n. 1408/71, rubricato «Modalità particolari delle legislazioni di taluni Stati membri» ( 27 ).
V – Conclusione
59.
In base alle considerazioni che precedono, propongo di rispondere al quesito pregiudiziale formulato dal Tribunal du travail de Bruxelles nei seguenti termini:
«L’articolo 79, paragrafo 1, del regolamento n. 1408/71 non viola i principi di uguaglianza e di non discriminazione nella misura in cui esso, in circostanze quali quelle del procedimento principale, non può essere interpretato nel senso che le norme per l’assimilazione dei periodi di assicurazione, di occupazione o di lavoro autonomo di cui all’articolo 72 del regolamento n. 1408/71 siano applicate tenendo esclusivamente conto dei periodi di assicurazione maturati dal genitore lavoratore defunto, escludendo pertanto che si tenga conto di quelli maturati dal genitore ancora vivente che abbia lavorato in un altro paese dell’Unione europea, nel caso in cui la normativa nazionale pertinente preveda la possibilità di considerare anche i periodi di assicurazione maturati da quest’ultimo a fondamento della domanda di prestazioni per orfani».
( 1 ) Lingua originale: l’italiano.
( 2 ) Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità (GU L 149, pag. 2), nella sua versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996 (GU 1997, L 28, pag. 1), come modificato dal regolamento n. 592/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008 (GU L 177, pag. 1). Il titolo del regolamento qui riportato è quello della sua versione consolidata.
( 3 ) Il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 166, pag. 1), ha abrogato e sostituito il regolamento n. 1408/71 a decorrere dal 1o maggio 2010, data in cui è entrato in vigore il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 (GU L 284, pag. 1).
( 4 ) Si vedano, a titolo meramente esemplificativo, le sentenze del 12 giugno 1980, Laterza (733/79, Racc. pag. 1915); del 24 novembre 1983, D’Amario (320/82, Racc. pag. 3811); del 27 febbraio 1997, Bastos Moriana e a. (C-59/95, Racc. pag. I-1071); del 24 settembre 2002, Martínez Domínguez e a. (C-471/99, Racc. pag. I-7835), e del 20 ottobre 2011, Perez Garcia e a. (C-225/10, Racc. pag. I-10111).
( 5 ) Il corsivo è mio. Il testo di tale disposizione è stato esteso mediante il regolamento (CE) n. 307/99 del Consiglio, dell’8 febbraio 1999, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1408/71 e del regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n.1408/71, in vista della loro estensione agli studenti (GU L 38, pag. 1), attraverso l’inserimento dei termini «agli studenti» nella prima parte della frase della disposizione.
( 6 ) V. punto 1 e nota 3 supra.
( 7 ) V., inter alia, sentenze del 5 luglio 1988, Borowitz (21/87, Racc. pag. 3715, punto 23); del 3 aprile 2008, Chuck (C-331/06, Racc. pag. I-1957, punto 27), e del 21 luglio 2011, Stewart (C-503/09, Racc. pag. I-6497, punti 75-77 e la giurisprudenza ivi citata).
( 8 ) V., inter alia, sentenze del 9 marzo 2006, Piatkowski (C-493/04, Racc. pag. I-2369, punto 20); del 18 luglio 2006, Nikula (C-50/05, Racc. pag. I-7029, punto 20); del 3 aprile 2008, Derouin (C-103/06, Racc. pag. I-1853, punto 20), e del 3 marzo 2011, Tomaszewska (C-440/09, Racc. pag. I-1033, punto 25).
( 9 ) V., inter alia, sentenze del 20 settembre 1994, Drake (C-12/93, Racc. pag. I-4337, punto 27); del 20 febbraio 1997, Martínez Losada e a. (C-88/95, C-102/95 e C-103/95, Racc. pag. I-869, punto 43); del 20 gennaio 2005, Salgado Alonso (C-306/03, Racc. pag. I-705, punto 27), nonché Tomaszewska (cit. alla nota precedente), punto 24.
( 10 ) V. sentenza Tomaszewska (cit. alla nota 8 supra), punto 27.
( 11 ) V. il punto 28 della sentenza Tomaszewska, il punto 19 della sentenza Piatkowski nonché il punto 20 della sentenza Derouin (tutte citate alla nota 8 supra).
( 12 ) V., inter alia, sentenze Bastos Moriana (punto 15) nonché Martínez Domínguez (punto 23), entrambe cit. alla nota 4 supra.
( 13 ) V., per analogia, quanto da me affermato al paragrafo 51 delle mie conclusioni relative alla causa C-208/07, von Chamier-Glisczinski (sentenza del 16 luglio 2009, Racc. pag. I-6095).
( 14 ) V., da ultimo, sentenza del 12 giugno 2012, Hudzinski (C-611/10 e 612/10, punto 53 e giurisprudenza ivi citata). In tal senso, si vedano anche le sentenze del 9 novembre 2006, Nemec (C-205/05, Racc. pag. I-10745, punti 37 e 38), e del 20 maggio 2008, Bosmann (C-352/06, Racc. pag. I-3827, punto 29).
( 15 ) V. sentenze Bosmann (punto 30) nonché Hudinzki (punto 54), entrambe citate alla nota precedente.
( 16 ) V. sentenze von Chamier-Glisczinski (cit. alla nota 13), punto 56, e Hudzinki (cit. alla nota 14), punto 55.
( 17 ) V. sentenze del 6 marzo 1979, Rossi (100/78, Racc. pag. 831, punto 14); del 30 giugno 2011, da Silva Martins (C-388/09, Racc. pag. I-5737, punto 75), nonché Hudzinski (cit. alla nota 14), punto 56.
( 18 ) V., inter alia, sentenze del 9 dicembre 1993, Lepore e Scamuffa (C-45/92 e C-46/92, Racc. pag. I-6497, punto 21); del 4 ottobre 1991, Paraschi (C-349/87, Racc. pag. I-4501, punto 22); del 30 marzo 1993, de Wit (C-282/91, Racc. pag. I-1221, punti 16 e 17), e del 5 ottobre 1994, van Munster (C-165/91, Racc. pag. I-4661, punto 27). V., altresì, sentenze 9 ottobre 1997, Naranjo Arjona e a. (da C-31/96 a C-33/96, Racc. pag. I-5501, punto 20); del 17 dicembre 1998, Grajera Rodríguez (C-153/97, Racc. pag. I-8645, punto 17), nonché Nemec (cit. alla nota 14), punti 37 e 38.
( 19 ) V. il paragrafo 56 delle mie conclusioni relative alla causa von Chamier-Glisczinski (cit. alla nota 13).
( 20 ) Il principio della totalizzazione è attuato nel regolamento n. 1408/71, ad esempio, negli articoli 18, 38, 45, 64 e 67. Nel nuovo regolamento n. 883/2004 (cit. alla nota 3 supra), esso è ormai riconosciuto in una disposizione avente carattere generale (l’articolo 6).
( 21 ) V. per analogia, sentenza Tomaszewska (cit. alla nota 8 supra), punto 30, nonché sentenze del 26 ottobre 1995, Moscato (C-481/93, Racc. pag. I-3525, punto 28), e Salgado Alonso (cit., alla nota 9 supra), punto 29.
( 22 ) A fondamento del suo argomento il governo belga si riferisce anche all’articolo 15, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento n. 1408/71 nella sua versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996 (GU 1997, L 28, pag. 1), come modificato dal regolamento n. 101/2008 della Commissione del 4 febbraio 2008 (GU L31/15). Tale articolo, contenuto nel capitolo I, del Titolo IV, del regolamento n. 574/72, rubricato «Regole generali relative alla totalizzazione dei periodi», proverebbe, secondo il governo belga, la posizione sostenuta da quest’ultimo in quanto esso si riferisce all’«aggiunta» di periodi di assicurazione o di residenza compiuti sotto la legislazione di ogni altro Stato membro, per «completare» i periodi di assicurazione. Tuttavia, è giocoforza constatare che tale articolo non può essere richiamato a fondamento dell’argomento del governo belga. Risulta, infatti, esplicitamente dal paragrafo 1 di tale articolo che esso si applica a determinate norme del regolamento n. 1408/71, specificamente a quelle concernenti le prestazioni di malattia e maternità, di invalidità, di vecchiaia e morte (pensioni), nonché gli assegni in caso di morte o di disoccupazione, ma non a quelle concernenti le prestazioni familiari. Infatti, tra le norme esplicitamente menzionate in tale articolo non sono incluse le norme concernenti le prestazioni familiari e, in particolare, non vi è alcun riferimento né all’articolo 72, né all’articolo 79 del regolamento n. 1408/71.
( 23 ) V. sentenza del 15 dicembre 2011, Bergström (C-257/10, Racc. pag. I-13227, punti 39-44, in particolare punti 39 e 40).
( 24 ) Cit. alla nota 23 supra.
( 25 ) Cit. alla nota 4 supra.
( 26 ) Sentenze del 24 aprile 1980, Coonan (110/79, Racc. pag. 1445), e del 27 gennaio 1981, Vigier (70/80, Racc. pag. 229).
( 27 ) Risulta, infatti, esplicitamente da tale punto che «[p]er l’applicazione delle disposizioni degli articoli 72 e 79, paragrafo 1, lettera a) del regolamento, si tiene conto dei periodi di occupazione e/o di assicurazione compiuti sotto la legislazione di un altro Stato membro, nel caso in cui la legislazione belga subordini il diritto alla prestazione alla condizione che siano stati soddisfatti, per un determinato periodo anteriore, i requisiti di ammissibilità agli assegni familiari nel regime dei lavoratori subordinati».
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