SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)
19 luglio 2012 ( *1 )
«Protocollo sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della BCE — Articolo 36 — Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee — Articoli 13, 15 e 23 — Accordo sulla sede della BCE — Articolo 15 — Applicabilità agli agenti della BCE delle disposizioni del diritto tedesco in materia socio-previdenziale che prevedono un’indennità per congedo parentale»
Nella causa C-62/11,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dallo Hessisches Landessozialgericht (Germania), con decisione del 4 febbraio 2011, pervenuta in cancelleria il 10 febbraio 2011, nel procedimento
Land Hessen
contro
Florence Feyerbacher,
LA CORTE (Grande Sezione),
composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. A. Tizzano, J.N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts e J.-C. Bonichot, presidenti di sezione, dal sig. A. Rosas, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg. K. Schiemann (relatore), A. Ó Caoimh, L. Bay Larsen, T. von Danwitz, E. Jarašiūnas e C.G. Fernlund, giudici,
avvocato generale: sig. N. Jääskinen
cancelliere: sig. A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
—
per F. Feyerbacher, da essa stessa;
—
per il governo tedesco, da T. Henze, in qualità di agente;
—
per la Commissione europea, da F. Clotuche-Duvieusart e B. Eggers, in qualità di agenti;
—
per la Banca centrale europea (BCE), da E. Carlini e M. López Torres, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 24 maggio 2012,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’accordo concluso il 18 settembre 1998 tra il governo tedesco e la Banca centrale europea sulla sede di tale istituzione (BGB1. 1998 II, pag. 2745; in prosieguo: l’«accordo sulla sede»), in particolare sull’articolo 15 di tale accordo, in combinato disposto con l’articolo 36 del protocollo sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (GU 1992, C 191, pag. 68), nella sua versione allegata al Trattato CE (in prosieguo: il «protocollo sullo statuto del SEBC e della BCE»).
2
Tale questione è stata sollevata nell’ambito di una controversia che oppone la sig.ra Feyerbacher al Land Hessen, in merito al diniego di concessione di un’indennità per congedo parentale.
Contesto normativo
Il protocollo sui privilegi e sulle immunità
3
Ai sensi dell’articolo 13 del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee dell’8 aprile 1965 (GU 1967, 152, pag. 13), nella sua versione allegata ai Trattati CE ed Euratom, applicabile ai fatti del procedimento principale (in prosieguo: il «protocollo sui privilegi e sulle immunità»):
«Alle condizioni e secondo la procedura stabilite dal Consiglio, che delibera su proposta della Commissione, i funzionari e gli altri agenti delle Comunità saranno soggetti, a profitto di queste ultime, ad una imposta sugli stipendi, salari ed emolumenti dalle stesse versati.
Essi sono esenti da imposte nazionali sugli stipendi, salari ed emolumenti versati dalle Comunità».
4
L’articolo 15 di tale protocollo prevedeva quanto segue:
«Il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione, stabilisce il regime di previdenza sociale applicabile ai funzionari e agli altri agenti delle Comunità».
5
L’articolo 23, primo comma, di detto protocollo così disponeva:
«Il presente protocollo si applica anche alla Banca centrale europea [BCE], ai membri dei suoi organi e al suo personale, senza pregiudizio delle disposizioni del protocollo sullo statuto del [SEBC e della BCE]».
Il protocollo sullo statuto del SEBC e della BCE
6
L’articolo 36, paragrafi 1 e 2, del protocollo sullo statuto del SEBC e della BCE, nella sua versione applicabile ai fatti del procedimento principale, era del seguente tenore:
«36.1. Il consiglio direttivo, su proposta del comitato esecutivo, stabilisce le condizioni di impiego dei dipendenti della BCE.
36.2. La Corte di giustizia ha giurisdizione su tutte le controversie fra la BCE e i propri dipendenti nei limiti e alle condizioni stabiliti nelle condizioni di impiego».
L’accordo sulla sede
7
L’accordo sulla sede, ai sensi del quinto considerando del suo preambolo, ha lo scopo di «stabilire i privilegi e le immunità della [BCE] all’interno della Repubblica federale di Germania in conformità con quanto previsto nel protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee».
8
Ai sensi del sesto considerando del medesimo preambolo, tale accordo è stato stipulato, in particolare, «tenuto conto della necessità di garantire che la [BCE] sia in grado, nella Repubblica federale di Germania, di raggiungere i suoi obiettivi e di svolgere le sue funzioni completamente ed efficacemente».
9
Nell’ambito della sezione rubricata «Definizioni», l’articolo 1 di tale accordo, al suo paragrafo 9, precisa quanto segue:
«s’intendono per “agenti” gli agenti della BCE ai sensi dell’articolo 4 quater del regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 549/69 del Consiglio, del 25 marzo 1969, che stabilisce le categorie di funzionari ed agenti delle Comunità europee ai quali si applicano le disposizioni degli articoli 12, 13, secondo comma, e 14 del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità (GU L 74, pag. 1) come modificato dal regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 1198/98 del Consiglio, del 5 giugno 1998 (GU L 166, pag. 3)».
10
Intitolato «Inapplicabilità del diritto del lavoro e previdenziale tedesco», l’articolo 15 del medesimo accordo così dispone:
«In forza dell’articolo 36 [del protocollo sullo statuto del SEBC e della BCE], le condizioni di impiego dei membri del comitato esecutivo e degli agenti non soggiacciono alle norme sostanziali e processuali del diritto del lavoro e previdenziale della Repubblica federale di Germania».
Le condizioni d’impiego della BCE
11
Sul fondamento, in particolare, dell’articolo 36, paragrafo 1, del protocollo sullo statuto del SEBC e della BCE, il consiglio direttivo della BCE ha adottato le condizioni d’impiego della Banca centrale europea («Conditions of Employment for Staff of the European Central Bank») (in prosieguo: «le condizioni d’impiego della BCE»). L’articolo 9, lettere a) e c), delle condizioni d’impiego della BCE prevede quanto segue:
«I rapporti d’impiego tra la BCE e i suoi agenti sono disciplinati da contratti di lavoro stipulati in conformità con le presenti condizioni d’impiego. Le norme sul personale adottate dal comitato esecutivo precisano le modalità di tali condizioni d’impiego.
(…)
Le condizioni d’impiego non sono disciplinate da alcun diritto nazionale specifico (…)».
12
Gli articoli 21, 24 e 36 delle condizioni d’impiego della BCE precisano che tutte le indennità ivi indicate «sono complementari alle prestazioni della medesima natura provenienti da altra fonte. I dipendenti della BCE sono tenuti a chiedere e a dichiarare simili indennità che verranno dedotte da quelle dovute dalla BCE».
13
Ai dipendenti della BCE spetta un congedo parentale non retribuito, in forza dell’articolo 29 delle condizioni d’impiego della BCE. Ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 11, delle norme sul personale della Banca centrale europea («European Central Bank Staff Rules»), inoltre, il congedo parentale può avere una durata massima di tre anni per ciascun figlio a carico, fermo restando che lo stesso agente non può comunque ottenere, complessivamente, più di sei anni di congedo parentale. Durante il congedo parentale, il dipendente conserva i propri diritti alle indennità per figlio a carico e alle indennità scolastiche, nonché i diritti ad una pensione d’invalidità e alle prestazioni dovute in caso di decesso, continuando ad essere assoggettato al regime pensionistico della BCE, senza versare contributi per tali diverse voci. Egli continua altresì, attraverso il pagamento di un contributo, ad essere coperto dal regime di assicurazione della BCE contro la malattia e gli infortuni.
Il diritto tedesco
14
L’articolo 1, paragrafo 1, della legge relativa all’indennità e al congedo parentale (Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz), del 5 dicembre 2006 (BGB1. 2006 I, pag. 2748; in prosieguo: il «BEEG»), prevede quanto segue:
«Ha diritto all’indennità per congedo parentale chi
1.
ha la residenza o il proprio domicilio abituale in Germania,
2.
vive insieme al proprio figlio in un nucleo familiare,
3.
accudisce ed educa personalmente il figlio stesso, e
4.
non esercita alcuna attività lavorativa o alcuna attività lavorativa a tempo pieno».
15
L’articolo 3, paragrafo 3, primo periodo, del BEEG dispone quanto segue:
«Le prestazioni equivalenti all’indennità per congedo parentale cui ha diritto una persona che soddisfi i requisiti dell’articolo 1 al di fuori della Germania o nei confronti di un’istituzione internazionale o sovranazionale, vengono dedotte dall’indennità per congedo parentale qualora siano attribuite per lo stesso periodo di tempo e non siano applicabili i regolamenti emanati in base al Trattato che istituisce la Comunità europea».
16
Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, del BEEG, per calcolare l’importo dell’indennità per congedo parentale, deve essere «considerata (…) in conformità alla legge sull’imposta sul reddito [Einkommensteuergesetz] la somma dei redditi positivi imponibili in Germania».
17
Gli articoli 30 e 31 della prima parte del codice della previdenza sociale – principi generali (Erstes Buch Sozialgesetzbuch – Allgemeiner Teil) prevedono quanto segue:
«Articolo 30
(1) Le disposizioni del presente codice si applicano a chiunque abbia il domicilio o la residenza abituale nell’ambito di applicazione dello stesso codice.
(2) Il presente codice non pregiudica le disposizioni che derivano dal diritto internazionale o sovranazionale (…).
Articolo 31
I diritti e gli obblighi relativi alle prestazioni socio-previdenziali di cui al presente codice possono essere definiti, sospesi, modificati o abrogati soltanto qualora la legge lo prescriva o lo autorizzi».
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
18
La sig.ra Feyerbacher è cittadina tedesca e risiede in Germania, dove ha esercitato un’attività lavorativa, per la quale è stata assoggettata all’imposta sul reddito e alla previdenza sociale tedesche.
19
Divenuta nel frattempo dipendente della BCE, ella ha percepito a tale titolo una retribuzione assoggettata all’imposta comunitaria e, a partire dalla sua entrata in servizio, le sono applicabili le condizioni d’impiego stabilite da detta istituzione, senza che la retribuzione in parola sia assoggettata all’imposta sul reddito e alla previdenza sociale tedesche.
20
A seguito della nascita della figlia, sopravvenuta il 5 settembre 2008, la sig.ra Feyerbacher ha presentato domanda alle autorità tedesche per ottenere l’indennità per congedo parentale prevista dal BEEG.
21
La sig.ra Feyerbacher ha sostenuto che l’articolo 15 dell’accordo sulla sede, relativo alle «condizioni d’impiego», non escludeva affatto la concessione di una tale prestazione, dal momento che l’indennità per congedo parentale era finanziata non da contributi previdenziali obbligatori, dai quali il personale della BCE è esonerato in forza del citato articolo 15, bensì attraverso il gettito fiscale. Il cumulo delle prestazioni sarebbe, inoltre, escluso nel caso di specie, dato che la BCE non le corrisponde alcuna indennità del medesimo tipo.
22
La domanda della sig.ra Feyerbacher è stata respinta con decisioni del Land Hessen datate 4 dicembre 2008 e 8 gennaio 2009 con la motivazione che, in ossequio alle disposizioni del protocollo sui privilegi e sulle immunità e all’articolo 15 dell’accordo sulla sede, il personale della BCE è assoggettato non al diritto del lavoro o al diritto previdenziale tedeschi, bensì al diritto dell’Unione, cosicché l’interessata, i cui redditi non sono peraltro imponibili in Germania, non aveva alcun diritto all’indennità per congedo parentale.
23
Con sentenza del 30 settembre 2009 il Sozialgericht Frankfurt ha annullato le decisioni del Land Hessen e ha condannato quest’ultimo a riconoscere alla sig.ra Feyerbacher un diritto all’indennità per congedo parentale per il periodo corrispondente ai primi dodici mesi successivi alla nascita della figlia.
24
Adìto con ricorso d’appello avverso tale sentenza, lo Hessisches Landessozialgericht ritiene che le condizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 1, del BEEG siano soddisfatte, sicché alla sig.ra Feyerbacher dovrebbe spettare l’indennità per congedo parentale, salvo si accerti che ciò è escluso nel caso di specie in forza di una specifica disposizione.
25
Il giudice del rinvio osserva al riguardo che l’articolo 15 dell’accordo sulla sede, interpretato alla luce dell’articolo 36 del protocollo sullo statuto del SEBC e della BCE al quale esso rinvia, potrebbe a priori configurare una specifica disposizione del genere.
26
Detto giudice afferma, tuttavia, che tale ipotesi ricorrerebbe soltanto qualora, in primo luogo, le disposizioni in parola prevalessero sull’applicazione delle norme di conflitto di leggi contenute nel diritto previdenziale tedesco. Si dovrebbe dunque determinare, a tal proposito, se l’accordo sulla sede faccia parte del diritto dell’Unione e goda conseguentemente del primato sul diritto interno ovvero se esso costituisca un trattato internazionale privo di valore sopranazionale, avente, in forza della legge nazionale che incorpora detto accordo, il medesimo rango delle altre leggi in senso formale tedesche.
27
In secondo luogo detto giudice osserva che, anche supponendo che l’articolo 15 dell’accordo sulla sede goda del primato sul diritto tedesco, tale disposizione potrebbe escludere la sig.ra Feyerbacher dal beneficio dell’indennità per congedo parentale soltanto nei limiti in cui i termini «condizioni d’impiego» di cui alla medesima disposizione e all’articolo 36 del protocollo sullo statuto del SEBC e della BCE, nella sua versione in tedesco, debbano essere interpretati nel senso che implicano per gli agenti della BCE che l’insieme delle disposizioni del diritto tedesco in materia di prestazioni sociali non è loro applicabile, e ciò indipendentemente dal fatto che le medesime rientrino nella previdenza sociale o siano, come nel caso dell’indennità per congedo parentale, finanziate dalle imposte.
28
Orbene, lo Hessisches Landessozialgericht rileva che taluni dubbi permangono a tal proposito, giacché, interpretati letteralmente, tali termini potrebbero riferirsi soltanto alle condizioni alle quali il rapporto di lavoro è creato o le condizioni generali del contratto di lavoro che potrebbero, in questo caso, sicuramente comprendere gli aspetti del rapporto di lavoro relativi al regime di previdenza sociale, ma non necessariamente prestazioni sociali finanziate dalle imposte e legate al principio di territorialità.
29
In terzo luogo, lo Hessisches Landessozialgericht si chiede se l’articolo 15 dell’accordo sulla sede costituisca effettivamente una norma di conflitto che designa come applicabili le condizioni d’impiego adottate dalla BCE, ad esclusione del diritto dello Stato di residenza della sig.ra Feyerbacher, e se, in un caso del genere, non dovrebbe dedursi dalla sentenza del 20 maggio 2008, Bosmann (C-352/06, Racc. pag. I-3827), che la Repubblica federale di Germania resta comunque libera di dare applicazione alla propria legislazione nei limiti in cui ciò comporti per l’interessato solo ulteriori vantaggi, senza alcuno svantaggio.
30
A tal proposito detto giudice si chiede in particolare se le sentenze del 16 dicembre 2004, My (C-293/03, Racc. pag. I-12013) e del 16 febbraio 2006, Öberg (C-185/04, Racc. pag. I-1453), non siano tali da imporre un simile approccio, in particolare allorché la prima di tali sentenze sottolinea che non è ammissibile, alla luce dell’articolo 10 CE, che una normativa nazionale possa ostacolare e, quindi, scoraggiare l’esercizio di un’attività professionale nell’ambito di un’istituzione dell’Unione europea, privando un lavoratore del beneficio di prestazioni sociali che gli sarebbero spettate a titolo del suo regime nazionale se non avesse intrapreso una tale attività. Si dovrebbe tuttavia accertare se il fatto che il personale della BCE sia esonerato dall’imposta tedesca sui redditi da lavoro dipendente, mentre l’indennità per congedo parentale è finanziata dalle imposte osti alla trasposizione di tale concezione in una fattispecie come quella di cui trattasi nel procedimento principale.
31
In tale contesto lo Hessisches Landessozialgericht ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1)
Se l’[accordo sulla sede] sia da considerare parte del diritto dell’Unione, dotato di preminenza rispetto all’applicazione del diritto nazionale, oppure sia un trattato di diritto internazionale.
2)
Se l’articolo 15 dell’accordo sulla sede, in combinato disposto con l’articolo 36 [del protocollo sullo statuto del SEBC e della BCE], sia da interpretare restrittivamente, nel senso che l’applicabilità ai dipendenti della BCE delle disposizioni del diritto sociale tedesco che possono far sorgere un diritto a talune prestazioni sia da escludere solo quando la BCE eroghi agli stessi, ai sensi delle “condizioni d’impiego”, una prestazione sociale equiparabile.
3)
In caso di risposta negativa alla seconda questione:
a)
se le disposizioni citate siano da interpretarsi nel senso che esse ostano all’applicazione di una disposizione nazionale che, per l’erogazione di prestazioni familiari, segua soltanto il principio di territorialità;
b)
se le considerazioni della Corte [ai punti 31-33 della citata sentenza Bosmann] possano essere estese all’applicazione delle norme citate. Se l’articolo 15 dell’accordo sulla sede, in combinato disposto con l’articolo 36 [del protocollo sullo statuto del SEBC e della BCE], non privi la Repubblica federale di Germania del potere di concedere prestazioni familiari ai dipendenti della BCE, residenti sul suo territorio».
Sulle questioni pregiudiziali
32
Con tali questioni il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 15 dell’accordo sulla sede, in combinato disposto con l’articolo 36 del protocollo sullo statuto del SEBC e della BCE, escluda che la Repubblica federale di Germania possa concedere un’indennità quale quella di cui trattasi nel procedimento principale.
33
In limine si deve esaminare l’argomento del governo tedesco secondo il quale la circostanza che l’Unione non sia parte contraente dell’accordo sulla sede comporterebbe l’irricevibilità del presente rinvio pregiudiziale.
34
Tale argomento non può tuttavia essere accolto. Si deve rilevare a tal proposito che, come risulta dal quinto considerando del preambolo dell’accordo sulla sede, quest’ultimo è stato stipulato al fine di stabilire i privilegi e le immunità della BCE in Germania in conformità al protocollo sui privilegi e sulle immunità. In tale contesto, come sostengono la Commissione e la BCE, l’articolo 15 dell’accordo sulla sede si limita ad attuare principi sanciti dal protocollo sui privilegi e sulle immunità, in particolare dai suoi articoli 13, 15 e 23, nonché dal protocollo sullo statuto del SEBC e della BCE, in particolare dal suo articolo 36.
35
Quanto alle questioni pregiudiziali, esse riguardano non già un eventuale diritto degli agenti della BCE di fruire di prestazioni sociali offerte dagli Stati membri, bensì la facoltà per questi ultimi di concedere prestazioni siffatte.
36
Ai sensi dell’articolo 13 del protocollo sui privilegi e sulle immunità, gli stipendi, salari ed emolumenti versati dalle Comunità ai loro funzionari ed altri agenti sono esenti da imposte nazionali e sono soggetti ad un’imposta riscossa dalle Comunità.
37
L’articolo 15 del protocollo sui privilegi e sulle immunità dispone che il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione, stabilisce il regime di previdenza sociale applicabile ai funzionari e agli altri agenti delle Comunità.
38
In forza del suo articolo 23, primo comma, il protocollo sui privilegi e sulle immunità si applica alla BCE, ai membri dei suoi organi e al suo personale, senza pregiudizio delle disposizioni del protocollo sullo statuto del SEBC e della BCE.
39
L’articolo 36, paragrafo 1, del protocollo sullo statuto del SEBC e della BCE dispone che il consiglio direttivo della BCE, su proposta del comitato esecutivo, stabilisce il regime applicabile al personale della BCE.
40
Sulla base delle disposizioni suindicate, la BCE ha adottato le condizioni d’impiego della BCE. In forza di queste ultime, gli stipendi, salari ed emolumenti versati dalla BCE al suo personale sono assoggettati ad un’imposta prelevata a favore delle Comunità.
41
Le condizioni d’impiego della BCE istituiscono del pari un insieme di prestazioni socio-previdenziali a favore del personale della BCE analoghe a quelle abitualmente previste dagli Stati membri, tra le quali figurano in particolare una copertura medica, un’assicurazione contro i rischi d’infortunio, invalidità e decesso, un’assicurazione di disoccupazione, un regime pensionistico nonché diverse indennità familiari.
42
In particolare risulta dal fascicolo sottoposto alla Corte che le indennità familiari previste dalle condizioni d’impiego della BCE comprendono un assegno familiare, un’indennità per figlio a carico, un’indennità scolastica, un’indennità prescolare, nonché un congedo per maternità retribuito di 20 settimane.
43
Come risulta dal punto 12 della presente sentenza, le condizioni d’impiego della BCE indicano che queste ultime non sono del tutto indipendenti dalle indennità provenienti da altre fonti.
44
Le questioni sollevate dal giudice del rinvio devono quindi essere esaminate in tale contesto.
45
A tal proposito, se è vero che l’articolo 15 dell’accordo sulla sede impedisce allo Stato della sede di imporre agli agenti della BCE obblighi sostanziali o procedurali per beneficiare delle prestazioni previste dalle condizioni d’impiego della BCE, detto articolo non impone affatto alla Repubblica federale di Germania, quale Stato della sede, di prevedere la concessione a detti agenti dell’indennità per congedo parentale di cui trattasi nel procedimento principale (v., per analogia, sentenza Bosmann, cit., punto 27, nonché del 12 giugno 2012, Hudzinski e Wawrzyniak, C-611/10 e C-612/10, punto 45).
46
Del pari, detto articolo non priva la Repubblica federale di Germania, che non subordina il diritto ad un’indennità siffatta a requisiti d’impiego o d’assicurazione, della facoltà di accordare la medesima agli agenti della BCE che risiedono nel suo territorio, nei limiti in cui la possibilità di siffatta concessione deriva effettivamente dalla sua legislazione e le disposizioni pertinenti del diritto dell’Unione non escludono tale possibilità (v., per analogia, citate sentenze Bosmann, punti 28, 31 e 32, nonché Hudzinski e Wawrzyniak, punti 48 e 49).
47
Per quanto riguarda l’argomento invocato dalla BCE e dalla Commissione secondo il quale l’autonomia di cui la BCE dispone nella determinazione delle condizioni d’impiego osta al fatto che l’indennità di cui trattasi nel procedimento principale sia versata ai suoi dipendenti, non si vede come tale versamento potrebbe pregiudicare l’autonoma determinazione da parte della BCE del regime applicabile al suo personale.
48
Sulla scorta di quanto precede, si deve rispondere alle questioni sollevate dichiarando che l’articolo 15 dell’accordo sulla sede, in combinato disposto con l’articolo 36 del protocollo sullo statuto del SEBC e della BCE, non esclude che la Repubblica federale di Germania possa concedere un’indennità quale quella di cui trattasi nel procedimento principale.
Sulle spese
49
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:
L’articolo 15 dell’accordo del 18 settembre 1998 stipulato tra il governo tedesco e la Banca centrale europea sulla sede di tale istituzione, in combinato disposto con l’articolo 36 del protocollo sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, nella sua versione allegata al Trattato CE, non esclude che la Repubblica federale di Germania possa concedere un’indennità quale quella di cui trattasi nel procedimento principale.
Firme
( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.
Full & Egal Universal Law Academy