SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)
12 luglio 2012 ( *1 )
«Adesione di nuovi Stati membri — Fissazione dell’imposta sulle scorte eccedenti di prodotti agricoli — Rinvio, contenuto in una disposizione della normativa nazionale, ad una disposizione di un regolamento dell’Unione che non è stato regolarmente pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea nella lingua dello Stato membro di cui trattasi»
Nella causa C-146/11,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Riigikohus (Estonia), con decisione del 17 marzo 2011, pervenuta in cancelleria il 25 marzo 2011, nel procedimento
AS Pimix, in liquidazione,
contro
Maksu- ja Tolliameti Lõuna maksu- ja tollikeskus,
Põllumajandusministeerium,
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta dal sig. J.N. Cunha Rodrigues, presidente di sezione, dai sigg. U. Lõhmus, A. Rosas, A. Arabadjiev e C.G. Fernlund (relatore), giudici,
avvocato generale: sig.ra V. Trstenjak
cancelliere: sig.ra K. Sztranc-Sławiczek, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 3 maggio 2012,
considerate le osservazioni presentate:
—
per la AS Pimix, in liquidazione, da M. Ots, advokaat, e da T. Pikamäe, vandeadvokaat;
—
per il governo estone, da M. Linntam, in qualità di agente;
—
per la Commissione europea, da K. Saaremäel-Stoilov, H. Tserepa-Lacombe e A. Marcoulli, in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
La domanda di pronuncia pregiudiziale riguarda l’interpretazione degli articoli 288 TFUE e 297, paragrafo 1, TFUE nonché dell’articolo 58 dell’Atto relativo alle condizioni di adesione all’Unione europea della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali di fonda l’Unione europea (GU 2003, L 236, pag. 33; in prosieguo: l’«Atto di adesione del 2003»).
2
Tale domanda è stata presentata nel contesto della controversia che vede la AS Pimix (in prosieguo: la «Pimix»), in liquidazione, contrapposta al Maksu- ja Tolliameti Lõuna maksu- ja tollikeskus (centro fiscale e doganale Sud dell’amministrazione fiscale e doganale) e al Põllumajandusministeerium (Ministero dell’Agricoltura) in merito alla riscossione di un’imposta sulle scorte eccedenti.
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
L’Atto di adesione del 2003
3
Ai sensi dell’articolo 2 dell’Atto di adesione del 2003:
«Dalla data di adesione le disposizioni dei trattati originari e gli atti adottati dalle istituzioni e dalla Banca centrale europea prima dell’adesione vincolano i nuovi Stati membri e si applicano in tali Stati alle condizioni previste da detti trattati e dal presente atto».
4
L’articolo 41, primo comma, dell’Atto di adesione del 2003 permette alla Commissione europea di adottare misure destinate a facilitare la transizione dal regime esistente nei nuovi Stati membri al regime risultante dall’applicazione della politica agricola comune. Tali misure transitorie «possono essere adottate in un periodo di tre anni dalla data di adesione e la loro applicazione è limitata a tale periodo».
5
L’articolo 58 dell’Atto di adesione del 2003 così dispone:
«I testi degli atti delle istituzioni e della Banca centrale europea, adottati anteriormente all’adesione e redatti dal Consiglio, dalla Commissione o dalla Banca centrale europea in lingua ceca, estone, lettone, lituana, maltese, polacca, slovacca, slovena e ungherese fanno fede, dalla data di adesione, alle stesse condizioni dei testi redatti nelle undici lingue attuali. Essi sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea qualora i testi nelle lingue attuali siano stati oggetto di una tale pubblicazione».
Il regolamento n. 1
6
In forza dell’articolo 1 del regolamento n. 1 del Consiglio, del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea (GU 1958, n. 17, pag. 385), così come modificato dall’Atto di adesione del 2003, le lingue ufficiali dell’Unione sono: «la lingua ceca, la lingua danese, la lingua estone, la lingua finlandese, la lingua francese, la lingua greca, la lingua inglese, la lingua italiana, la lingua lettone, la lingua lituana, la lingua maltese, la lingua olandese, la lingua polacca, la lingua portoghese, la lingua slovacca, la lingua slovena, la lingua spagnola, la lingua svedese, la lingua tedesca e la lingua ungherese».
7
L’articolo 4 di tale regolamento prevede che:
«I regolamenti e gli altri testi di portata generale sono redatti nelle venti lingue ufficiali».
8
L’articolo 5 del suddetto regolamento così recita:
«La Gazzetta ufficiale dell’Unione europea è pubblicata nelle venti lingue ufficiali».
9
L’articolo 8 dello stesso regolamento così prevede:
«Per quanto concerne gli Stati membri in cui esistono più lingue ufficiali, l’uso della lingua sarà determinato, a richiesta dello Stato interessato, secondo le regole generali risultanti dalla legislazione di tale Stato.
(…)».
Il regolamento (CE) n. 1972/2003
10
Il regolamento (CE) n. 1972/2003 della Commissione, del 10 novembre 2003, relativo alle misure transitorie da adottarsi per quanto riguarda gli scambi di prodotti agricoli in seguito all’adesione di Cipro, dell’Estonia, della Lettonia, della Lituania, di Malta, della Polonia, della Repubblica ceca, della Slovacchia, della Slovenia e dell’Ungheria all’Unione europea (GU L 293, pag. 3), ha per base giuridica, in particolare, l’articolo 41 dell’Atto di adesione del 2003.
11
Ai sensi del suo primo considerando, il regolamento n. 1972/2003 mira ad «evitare il rischio di distorsione degli scambi, a detrimento dell’organizzazione comune dei mercati agricoli, in seguito all’adesione di dieci nuovi Stati all’Unione europea, il 1o maggio 2004». Tenuto conto di tali rischi, il terzo considerando di tale regolamento sottolinea che occorre «imporre un prelievo dissuasivo sulle eccedenze nei nuovi Stati membri».
12
A tale scopo, l’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 1972/2003 esige che i nuovi Stati membri riscuotano prelievi a carico dei detentori di scorte eccedenti di prodotti in libera pratica al 1o maggio 2004.
13
L’articolo 4, paragrafo 2, del medesimo regolamento prevede quanto segue:
«Al fine di determinare l’eccedenza di ciascun detentore, i nuovi Stati membri tengono conto, in particolare, dei seguenti fattori:
a)
medie delle scorte disponibili negli anni precedenti l’adesione;
b)
assetto dei flussi commerciali negli anni precedenti l’adesione;
c)
circostanze che hanno determinato la costituzione delle eccedenze.
La nozione di eccedenza si applica ai prodotti importati nei nuovi Stati membri od originari di questi ultimi. Essa si applica altresì ai prodotti destinati al mercato dei nuovi Stati membri.
(...)».
14
L’articolo 4, paragrafo 3, di detto regolamento prevede che l’importo del prelievo sulle eccedenze è determinato dall’aliquota del dazio erga omnes applicabile il 1o maggio 2004. L’aliquota di tale dazio è fissata dal regolamento (CE) n. 1789/2003 della Commissione, dell’11 settembre 2003, che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 281, pag. 1).
15
Ai fini della corretta applicazione del prelievo sulle scorte eccedenti, l’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento n. 1972/2003 esige che i nuovi Stati membri procedano senza indugio ad un inventario delle scorte esistenti al 1o maggio 2004 e notifichino alla Commissione, al più tardi entro il 31 ottobre 2004, i quantitativi eccedenti da essi detenuti.
16
L’articolo 4, paragrafo 5, di tale regolamento prevede, con riferimento all’Estonia, che esso si applica in particolare ai prodotti rientranti nella voce 0405 10 della nomenclatura combinata (in prosieguo: la «NC»), cioè il burro.
17
In conformità al suo articolo 10, detto regolamento è stato applicato dal 1o maggio 2004 al 30 aprile 2007.
Il regolamento n. 1789/2003
18
L’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256, pag. 1) istituisce la NC. Quest’ultima è aggiornata dalla Commissione una volta all’anno. Il regolamento n. 1789/2003 è entrato in vigore il 1o gennaio 2004.
Il diritto estone
19
Il 7 aprile 2004, il Riigikogu (Parlamento estone) ha adottato la legge relativa al prelievo sulle scorte eccedenti (Üleliigse laovaru tasu seadus, RT I 2004, 30, 203; in prosieguo: l’«ÜLTS»). Tale legge è stata pubblicata nel Riigi Teataja il 27 aprile 2004 ed è entrata in vigore il 1o maggio 2004.
20
A norma dell’articolo 7 dell’ÜLTS, le «scorte eccedenti» sono pari alla differenza tra le scorte effettivamente detenute alla data del 1o maggio 2004 e le scorte di riporto.
21
L’articolo 6 dell’ÜLTS definisce la nozione di «scorte di riporto» come la media annua delle scorte detenute nel corso dei quattro anni precedenti l’adesione della Repubblica di Estonia all’Unione, ossia gli anni 2000-2003, moltiplicata per 1,2.
22
Ai termini dell’articolo 10 dell’ÜLTS, le scorte di riporto e le scorte eccedenti sono calcolate dal Põllumajandusministeerium sulla base di dichiarazioni dell’operatore. Su domanda motivata di quest’ultimo, il Põllumajandusministeerium può tener conto di determinati fattori che possono spiegare un aumento delle scorte, indipendente da qualsiasi speculazione.
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
23
Il 29 ottobre 2004, il Põllumajandusministeerium ha accertato che la Pimix deteneva scorte eccedenti consistenti in 550 tonnellate di burro naturale rientrante nella voce della NC 0405 10 19.
24
Il 26 novembre 2004, il Maksu- ja Tolliameti Lõuna maksu- ja tollikeskus ha fissato, con avviso di imposta, l’importo del tributo dovuto dalla Pimix su tale scorta eccedente a EEK (corone estoni) 16318500. Per conformarsi ad una sentenza del Riigikohus del 5 ottobre 2006, il Maksu- ja Tolliameti Lõuna maksu- ja tollikeskus ha revocato tale avviso e ha fissato, con un nuovo avviso di imposta del 29 marzo 2007, l’importo del tributo dovuto dalla Pimix nella misura della stessa somma, in applicazione del tasso derivante dall’articolo 14, paragrafo 2, dell’ÜLTS e dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento n. 1972/2003.
25
La Pimix ha contestato la decisione del 29 ottobre 2004 e l’avviso di imposta del 29 marzo 2007. I suoi ricorsi dinanzi ai giudici di primo grado e d’appello sono stati respinti. Nell’ambito di un ricorso per cassazione, la Pimix contesta ai giudici di merito di aver applicato i regolamenti nn. 1789/2003 e 1972/2003 sebbene essi non fossero stati regolarmente pubblicati in lingua estone nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e sebbene, peraltro, a decorrere dal 1o maggio 2004, la normativa nazionale che ha trasposto la NC non fosse più in vigore. La Pimix, basandosi sulla sentenza dell’11 dicembre 2007, Skoma-Lux (C-161/06, Racc. pag. I-10841), sostiene che l’amministrazione estone non poteva imporle obblighi derivanti da norme che non erano state riprodotte nel diritto nazionale e che non erano state regolarmente pubblicate anteriormente al 5 marzo 2005.
26
Il giudice del rinvio considera che la soluzione della controversia che esso è chiamato a risolvere richiede di stabilire se, all’atto della determinazione delle scorte eccedenti della Pimix, l’amministrazione estone si sia basata esclusivamente sulle disposizioni della normativa dell’Unione cui l’ÜLTS ha dato attuazione oppure se essa abbia applicato direttamente tale disciplina prima della sua pubblicazione regolare in lingua estone nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
27
Il giudice del rinvio è del parere che gli elementi essenziali dell’imposizione di un tributo, cioè il suo debitore, il suo oggetto e la sua aliquota, non risultino chiaramente e direttamente dall’ÜLTS. Diverse disposizioni dell’ÜLTS si riferirebbero, infatti, alla normativa dell’Unione. Quindi, riguardo al debitore d’imposta, la nozione di «operatore» sarebbe definita all’articolo 5, paragrafo 1, dell’ÜLTS con riferimento alla nozione di «prodotti agricoli», a sua volta introdotta all’articolo 2 dell’ÜLTS mediante un rinvio alle disposizioni dell’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento n. 1972/2003 relative all’Estonia. Detto giudice osserva che quest’ultima disposizione è scarsamente trasparente in quanto, per intendere il contenuto della NC, occorre riferirsi al regolamento n. 1789/2003.
28
Orbene, il giudice del rinvio constata che la Pimix, nel momento in cui era tenuta a presentare la propria dichiarazione, non era in grado di comprenderne la necessità, né di sapere per quali prodotti agricoli tale obbligo dichiarativo fosse sorto. Infatti, il 1o maggio 2004, data in cui doveva essere determinato il quantitativo di scorte eccedenti e all’atto dell’adozione della decisione del 29 ottobre 2004, che fissava il quantitativo di scorte eccedenti per la Pimix, i regolamenti nn. 1789/2003 e 1972/2003 non erano stati pubblicati in lingua estone nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
29
Per quanto riguarda, più in particolare, la NC prevista dal regolamento n. 1789/2003, il giudice del rinvio indica che, al 1o maggio 2004, essa non era riportata in nessuno strumento di diritto nazionale allora in vigore.
30
Tenuto conto di tali elementi, il giudice nazionale si chiede se l’articolo 2 dell’ÜLTS, rinviando ad un regolamento dell’Unione che non è stato regolarmente pubblicato in lingua estone nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, costituisca un’attuazione di tale regolamento, nel senso considerato dalla Corte nelle sentenze del 4 giugno 2009, Balbiino (C-560/07, Racc. pag. I-4447), e del 29 ottobre 2009, Rakvere Lihakombinaat (C-140/08, Racc. pag. I-10533).
31
Dati tali elementi, il Riigikohus ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1)
Se, tenuto conto della giurisprudenza della Corte [citate sentenze Skoma-Lux, Balbiino, e Rakvere Lihakombinaat], occorra interpretare il combinato disposto dell’art. 288 TFUE e dell’art. 58 dell’Atto di adesione del 2003 nel senso che si può esigere che un singolo ottemperi all’obbligo di cui al regolamento [n. 1972/2003]
a)
nonostante il fatto che, in data 1o maggio 2004, detto regolamento non era stato pubblicato in lingua estone nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea,
b)
e che il legislatore dello Stato membro interessato non ha riportato, in un atto di diritto interno, la definizione dei prodotti agricoli prevista dal regolamento, ma si è limitato a rinviare all’articolo 4, paragrafo 5, dello [stesso] regolamento (…), che non era stato regolarmente pubblicato,
c)
mentre il singolo ha soddisfatto uno degli obblighi risultanti da[l] regolamento [n. 1972/2003] (ha dichiarato la scorta conformemente al codice applicabile alle merci) e non l’ha contestato,
d)
ed è stato assoggettato ad imposta dall’autorità competente dello Stato membro in una data in cui il regolamento n. 1972/2003 era già stato pubblicato in lingua estone nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
2)
Se dal combinato disposto dell’articolo 58 dell’Atto di adesione [del 2003], dell’articolo 297, paragrafo 1, TFUE, nonché dal terzo considerando e dall’articolo 4 del regolamento [n. 1972/2003] si possa desumere che lo Stato membro può imporre al singolo il pagamento di un prelievo sulle scorte eccedenti se, alla data 1o maggio 2004, il regolamento n. 1972/2003 non era stato pubblicato in lingua estone nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ma, al momento della tassazione supplementare ad opera dell’autorità competente dello Stato membro, detto regolamento era già stato pubblicato in lingua estone nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea».
Sulle questioni pregiudiziali
32
Con le sue due questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se l’articolo 58 dell’Atto di adesione del 2003 debba essere interpretato nel senso che osta all’applicazione, in Estonia, nei confronti dei singoli di disposizioni del regolamento n. 1972/2003, le quali, al 1o maggio 2004, non erano né state pubblicate in lingua estone nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, né riprodotte nel diritto nazionale di tale Stato membro, sebbene detti privati abbiano potuto prenderne conoscenza con altri mezzi.
33
Per rispondere a tale questione occorre ricordare che un principio fondamentale dell’ordinamento giuridico dell’Unione esige che un atto emanante dalle pubbliche autorità non sia opponibile agli amministrati prima che esista per essi la possibilità di prenderne conoscenza mediante regolare pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (sentenze del 25 gennaio 1979, Racke, 98/78, Racc. pag. 69, punto 15, e Skoma-Lux, cit., punto 37).
34
Dall’articolo 2 dell’Atto di adesione del 2003 risulta, inoltre, che gli atti adottati dalle istituzioni anteriormente all’adesione vincolano i nuovi Stati membri e sono applicabili in tali Stati dalla data di adesione. Tuttavia, l’opponibilità degli atti suddetti alle persone fisiche e giuridiche di tali Stati è subordinata alle condizioni generali di attuazione del diritto dell’Unione negli Stati membri così come previste dai trattati originari e, per i nuovi Stati membri, dallo stesso Atto di adesione del 2003 (sentenza Skoma-Lux, cit., punto 32).
35
Con riferimento ai regolamenti del Consiglio e della Commissione nonché alle direttive di tali istituzioni rivolte a tutti gli Stati membri, dalle disposizioni dell’articolo 297, paragrafo 2, TFUE risulta che tali atti possono produrre effetti giuridici soltanto se sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (v., in tal senso, sentenza Skoma-Lux, cit., punto 33).
36
L’osservanza di questi principi è necessaria con le stesse implicazioni quando una regolamentazione dell’Unione obbliga gli Stati membri ad adottare, ai fini della sua attuazione, provvedimenti che impongono obblighi ai privati. Di conseguenza, tali provvedimenti devono essere pubblicati affinché questi ultimi possano prenderne conoscenza (v., in tal senso, sentenza 20 giugno 2002, Mulligan e a., C-313/99, Racc. pag. I-5719, punti 51 e 52). Gli interessati devono avere anche la possibilità di informarsi sulla fonte dei provvedimenti nazionali che impongono loro obblighi. Devono quindi essere pubblicati non solo la normativa nazionale, ma anche l’atto giuridico dell’Unione che, se del caso, obbliga gli Stati membri ad adottare provvedimenti che impongono obblighi ai privati (v., in tal senso, sentenza 10 marzo 2009, Heinrich, C-345/06, Racc. pag. I-1659, punti 45-47).
37
Peraltro, dal combinato disposto dell’articolo 58 dell’Atto di adesione del 2003 e degli articoli 4, 5 e 8 del regolamento n. 1 si evince che, per uno Stato membro la cui lingua è una lingua ufficiale dell’Unione, la pubblicazione regolare di un regolamento dell’Unione deve essere intesa come la pubblicazione di tale atto, in tale lingua, nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (sentenza Skoma-Lux, cit., punto 34).
38
La Corte ha quindi dichiarato che l’articolo 58 dell’Atto di adesione del 2003 osta a che gli obblighi contenuti in una normativa dell’Unione che non è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea nella lingua di un nuovo Stato membro, sebbene quest’ultima sia una lingua ufficiale dell’Unione, possano essere imposti ai singoli in tale Stato, anche nel caso in cui tali soggetti avrebbero potuto prendere conoscenza della normativa suddetta con altri mezzi (citate sentenze Skoma-Lux, punto 51, e Balbiino, punto 30).
39
La Repubblica d’Estonia, adottando, il 7 aprile 2004, l’ÜLTS, ha attuato gli obblighi derivanti dal regolamento n. 1972/2003 istituendo un prelievo sulle scorte eccedenti di prodotti agricoli e definendone le modalità di calcolo. L’ÜLTS determina così, in Estonia, obblighi a carico dei privati, malgrado il fatto che tale regolamento non possa essere opposto loro prima che essi abbiano avuto la possibilità di prenderne conoscenza mediante una regolare pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea nella lingua di detto Stato membro. Tra tali obblighi figura quello di dichiarare al Põllumajandusministeerium, al più tardi il 15 maggio 2004, le scorte di taluni prodotti agricoli in loro possesso alla data del 1o maggio 2004. È pacifico che l’obbligo di pagare l’imposta sulle scorte eccedenti viene così determinato in funzione delle scorte di prodotti detenute in quella data. La data di emissione dell’avviso di imposta è pertanto priva di rilievo sul fatto generatore del tributo. Quindi, nel procedimento principale, il fatto che l’avviso di imposta del 29 marzo 2007 è stato emesso successivamente alla regolare pubblicazione in lingua estone nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea dei regolamenti nn. 1789/2003 e 1972/2003 non permette di ritenere che, alla data di entrata in vigore dell’ÜLTS, tali regolamenti fossero opponibili alla Pimix.
40
La Corte ha già statuito che la regola derivante dalla citata sentenza Skoma-Lux non osta all’opponibilità ai singoli delle disposizioni del regolamento n. 1972/2003 che sono state riprodotte nell’ambito dell’ÜLTS. Nondimeno, tale regola potrebbe conservare un residuo ambito di applicazione nell’ipotesi in cui talune disposizioni del regolamento in parola, che non fossero state attuate dall’ÜLTS, fossero invocate dalle autorità estoni, nei confronti di singoli, anteriormente alla pubblicazione ufficiale del suddetto regolamento in lingua estone (citate sentenze Balbiino, punto 32, e Rakvere Lihakombinaat, punto 34).
41
Il regolamento n. 1972/2003 impone agli Stati membri di tassare le scorte eccedenti esistenti il 1o maggio 2004 per taluni prodotti agricoli individuati dalle loro voci della NC. Orbene, alla data del 1o maggio 2004 detto regolamento non era stato pubblicato in lingua estone nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, in quanto tale pubblicazione risale soltanto al 3 marzo 2005. Quanto al regolamento n. 1789/2003 che conteneva la NC allora in vigore, esso è stato pubblicato in lingua estone nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea soltanto il 6 agosto 2004. Quando l’ÜLTS è entrato in vigore il 1o maggio 2004, i privati non erano in grado di prendere conoscenza dei prodotti sottoposti al prelievo sulle scorte eccedenti mediante una normativa dell’Unione che fosse stata oggetto di regolare pubblicazione in lingua estone nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’ÜLTS non ha fornito una definizione di tali prodotti, ma si è limitato a fare rinvio all’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento n. 1972/2003. I privati non erano peraltro in grado di identificare tali prodotti grazie alla normativa nazionale, in quanto la nomenclatura doganale estone era stata abrogata a partire dal 1o maggio 2004.
42
In tali circostanze, va considerato che le pertinenti disposizioni dei regolamenti nn. 1789/2003 e 1972/2003 non erano opponibili ai privati in Estonia, a partire dal 1o maggio 2004, per non essere state oggetto di regolare pubblicazione in lingua estone nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o per non essere state riprodotte nel diritto nazionale di tale Stato membro.
43
Il governo estone rileva tuttavia che, nel procedimento principale, la Pimix non ignorava la portata dei suoi obblighi a partire dal 1o maggio 2004, in quanto l’Atto di adesione del 2003 contemplava già il prelievo sulle scorte eccedenti di prodotti agricoli. Tale governo considera che l’inopponibilità ai privati del regolamento n. 1972/2003 sarebbe in contrasto con l’obiettivo di tale regolamento e dell’Atto di adesione del 2003, consistente nella lotta contro la speculazione sui prodotti agricoli.
44
Tuttavia la Corte ha già statuito che l’osservanza della giurisprudenza ricordata ai punti 33-38 della presente sentenza e ispirata ai principi di certezza del diritto e di parità di trattamento, non è in contrasto con quello di effettività del diritto dell’Unione, in quanto quest’ultimo principio non può riguardare regole che non sono ancora opponibili ai privati. La posizione consistente nell’ammettere, in nome del principio di effettività, l’opponibilità di un atto che non è stato regolarmente pubblicato farebbe ricadere sui singoli, nello Stato membro interessato, le conseguenze negative della mancata osservanza dell’obbligo, che incombeva all’amministrazione dell’Unione, di mettere a loro disposizione, alla data dell’adesione, l’insieme del diritto comunitario vigente in tutte le lingue ufficiali dell’Unione (sentenza Skoma-Lux, cit., punto 42).
45
Il governo estone afferma anche che la Pimix avrebbe assolto senza difficoltà i suoi obblighi di dichiarazione alla luce dell’ÜLTS, dimostrando in tal modo che conosceva la portata dei suoi obblighi anche prima della regolare pubblicazione in lingua estone nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea dei regolamenti nn. 1789/2003 e 1972/2003.
46
Tuttavia, il fatto che la società ricorrente nel procedimento principale abbia dichiarato con esattezza i quantitativi di prodotti imponibili in suo possesso il 1o maggio 2004 e fosse quindi informata delle norme dell’Unione applicabili non è sufficiente a renderle opponibile una normativa dell’Unione che non sia stata oggetto di regolare pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (v., in tal senso, sentenza Skoma-Lux, cit., punto 46).
47
Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni presentate dichiarando che l’articolo 58 dell’Atto di adesione del 2003 deve essere interpretato nel senso che osta, in Estonia, all’applicazione nei confronti dei privati di disposizioni del regolamento n. 1972/2003 che, al 1o maggio 2004, non fossero né pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea in lingua estone né riprodotte nel diritto nazionale di tale Stato membro, anche qualora detti privati abbiano potuto prenderne conoscenza con altri mezzi.
Sulle spese
48
Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:
L’articolo 58 dell’Atto relativo alle condizioni di adesione all’Unione europea della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali di fonda l’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che osta, in Estonia, all’applicazione nei confronti dei privati di disposizioni del regolamento (CE) n. 1972/2003 della Commissione, del 10 novembre 2003, relativo alle misure transitorie da adottarsi per quanto riguarda gli scambi di prodotti agricoli in seguito all’adesione di Cipro, dell’Estonia, della Lettonia, della Lituania, di Malta, della Polonia, della Repubblica ceca, della Slovacchia, della Slovenia e dell’Ungheria all’Unione europea, che, alla data del 1o maggio 2004, non fossero né pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea in lingua estone né riprodotte nel diritto nazionale di tale Stato membro, anche qualora detti privati abbiano potuto prenderne conoscenza con altri mezzi.
Firme
( *1 ) Lingua processuale: l’estone.
Full & Egal Universal Law Academy