Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 19 luglio 2012 –
Kaimer e altri / Commissione
(causa C-264/11 P)
«Impugnazione – Concorrenza – Intesa – Sanzione – Settore dei raccordi in rame e in lega di rame – Valore probatorio delle dichiarazioni rese nell’ambito della politica del trattamento favorevole»
1. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Controllo da parte della Corte della valutazione degli elementi di fatto e probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento – Valutazione dell’esistenza di uno snaturamento nell’ambito delle cause relative alle intese (Articolo 81, § 1, CE; articolo 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, articolo 58, primo comma) (v. punti 22-24, 31)
2. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Erronea valutazione dei fatti – Irricevibilità – Controllo da parte della Corte della valutazione degli elementi probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento – Valutazione da parte del Tribunale del valore probatorio delle dichiarazioni provenienti da un richiedente il trattamento favorevole – Questione di fatto (Articolo 81, § 1, CE; articolo 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, articolo 58, primo comma) (v. punti 45-47)
3. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Necessità di una critica precisa di un punto del ragionamento del Tribunale [Articolo 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, articolo 58, primo comma; regolamento di procedura della Corte, articolo 112, § 1, primo comma, c)] (v. punto 61)
4. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Motivo dedotto per la prima volta in sede di impugnazione – Irricevibilità (Regolamento di procedura della Corte, articolo 113, § 2) (v. punto 65)
Oggetto
Impugnazione proposta contro la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 24 marzo 2011, Kaimer e a./Commissione, T-379/06, con cui il Tribunale ha parzialmente respinto il ricorso delle ricorrenti volto all’annullamento della decisione C(2006) 4180 def. della Commissione, del 20 settembre 2006, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 81 del Trattato CE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE, riguardante un’intesa nel settore dei raccordi in rame e leghe di rame o, in subordine, alla riduzione dell’ammenda inflitta alle ricorrenti – Snaturamento degli elementi di prova – Valutazione erronea del valore probatorio delle dichiarazioni rese nell’ambito della politica del trattamento favorevole – Violazione degli articoli 6 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
Dispositivo
1)
L’impugnazione è respinta.
2)
La Kaimer GmbH & Co. Holding KG, la Sanha Kaimer GmbH & Co. KG e la Sanha Italia Srl sono condannate alle spese.
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