SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)
12 luglio 2012 ( *1 )
«Tariffa doganale comune — Nomenclatura combinata — Voci doganali 3002 e 3502 — Albumina del sangue preparata per usi terapeutici o profilattici — Trasformazione del prodotto»
Nella causa C-291/11,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi), con decisione del 13 maggio 2011, pervenuta alla Corte il 9 giugno 2011, nel procedimento
Staatssecretaris van Financiën
contro
TNT Freight Management (Amsterdam) BV,
LA CORTE (Terza Sezione),
composta dal sig. K. Lenaerts, presidente di sezione, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg. E. Juhász, G. Arestis (relatore) e D. Šváby, giudici,
avvocato generale: sig.ra E. Sharpston
cancelliere: sig. A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
—
per il governo olandese, da C. Wissels e B. Koopman, in qualità di agenti;
—
per la Commissione europea, da M. van Beek e L. Bouyon, in qualità di agenti,
vista la decisione, sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della nomenclatura combinata di cui all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) n. 1789/2003 della Commissione, dell’11 settembre 2003 (GU L 281, pag. 1; in prosieguo: la «NC»), e, in particolare, delle note 1, lettera g), del capitolo 30 della NC e 1, lettera b), del capitolo 35 di questa.
2
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra lo Staatssecretaris van Financiën (segretario di Stato alle Finanze) e la TNT Freight Management (Amsterdam) BV (in prosieguo: la «TNT») avente ad oggetto il pagamento di dazi doganali reclamati alla TNT per l’importazione di albumina del sangue.
Contesto normativo
Il sistema armonizzato
3
La convenzione internazionale sul sistema armonizzato mondiale di designazione e di codificazione delle merci (in prosieguo: il «SA»), conclusa a Bruxelles il 14 giugno 1983, e il relativo protocollo di emendamento del 24 giugno 1986 (in prosieguo: la «convenzione sul SA») sono stati approvati a nome della Comunità economica europea con la decisione 87/369/CEE del Consiglio, del 7 aprile 1987, relativa alla conclusione della convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci e il relativo protocollo di emendamento (GU L 198, pag. 1).
4
In virtù dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della convenzione sul SA, ogni parte contraente si impegna a far sì che la sua nomenclatura tariffaria e quella statistica siano conformi al SA, a utilizzare tutte le voci e le sottovoci di tale sistema, senza aggiunte o modifiche, nonché i relativi codici numerici, e a seguire l’ordine di numerazione di tale sistema. La stessa disposizione prevede che ciascuna parte contraente si impegna altresì ad applicare le regole generali per l’interpretazione del SA, nonché tutte le note di sezioni, di capitoli e di sottovoci del SA, e a non modificare la portata di tali sezioni, capitoli e sottovoci.
5
In forza dell’articolo 6, paragrafo 1, della convenzione sul SA, è stato istituito, in seno al Consiglio di cooperazione doganale, un comitato denominato «comitato del sistema armonizzato», composto di rappresentanti di ogni parte contraente. Il suo compito consiste, in particolare, nel proporre emendamenti alla suddetta convenzione e nel redigere note esplicative, pareri di classificazione e altri pareri per l’interpretazione del SA.
6
Dalla nota esplicativa del SA relativa alla voce 3002 risulta che tale voce comprende l’albumina del sangue (per esempio, l’albumina umana ottenuta per frazionamento del plasma di sangue umano integrale) preparata per usi terapeutici o profilattici e precisa che l’albumina del sangue non preparata a tali fini specifici è classificata nella voce 3502.
7
Dalla nota esplicativa del SA relativa alla voce 3502, al punto 1, risulta che le albumine rientranti sotto questa voce sono proteine animali o vegetali usate in particolare nella preparazione di colle, di alimenti o di prodotti farmaceutici. Da tale nota risulta altresì che l’albumina del sangue preparata per usi terapeutici o profilattici è esclusa dalla voce 3502.
La nomenclatura combinata
8
Il regolamento n. 2658/87 ha istituito la NC, che riprende le voci e le sottovoci a sei cifre del SA, mentre soltanto la settima e l’ottava cifra formano suddivisioni ad essa proprie.
9
Per dirimere la controversia di cui al procedimento principale, le versioni della NC applicabili sono quelle risultanti dai regolamenti (CE) n. 2031/2001 della Commissione, del 6 agosto 2001, che modifica l’allegato I del regolamento n. 2658/87 (GU L 279, pag. 1), (CE) n. 1832/2002 della Commissione, del 1o agosto 2002, che modifica l’allegato I del regolamento n. 2658/87 (GU L 290, pag. 1), e n. 1789/2003. Per quanto riguarda la presente causa, le pertinenti disposizioni di queste tre versioni sono identiche.
10
Per garantire, nella misura del possibile, un’uniforme applicazione della tariffa doganale comune, l’Organizzazione mondiale delle dogane ha inserito nel SA un insieme di disposizioni preliminari vincolanti, le quali sono state riprese a livello dell’Unione nelle regole generali per l’interpretazione della NC. Queste ultime, che figurano nella prima parte, titolo I, sezione A, della NC, così dispongono:
«La classificazione delle merci nella [NC] si effettua in conformità delle seguenti regole:
1.
I titoli delle sezioni, dei capitoli o dei sottocapitoli sono da considerare come puramente indicativi, poiché la classificazione delle merci è determinata legalmente dal testo delle voci, da quello delle note premesse alle sezioni o ai capitoli e, occorrendo, dalle norme che seguono, purché queste non contrastino col testo di dette voci e note.
(...)
6.
La classificazione delle merci nelle sottovoci di una stessa voce è determinata legalmente dal testo di queste sottovoci e dalle note di sottovoci, nonché, “mutatis mutandis”, dalle regole di cui sopra, tenendo conto del fatto che possono essere comparate soltanto le sottovoci dello stesso valore. Ai fini di questa regola, le note di sezioni o di capitoli sono, salvo disposizioni contrarie, parimenti applicabili».
11
La seconda parte della NC contiene un capitolo 30, intitolato «Prodotti farmaceutici», che comprende la voce 3002, formulata nei seguenti termini:
«3002
Sangue umano; sangue animale preparato per usi terapeutici, profilattici o diagnostici; sieri specifici, altre frazioni del sangue, prodotti immunologici modificati, anche ottenuti mediante procedimenti biotecnologici; vaccini, tossine, colture di microorganismi (esclusi i lieviti) e prodotti simili:
3002 10
‐ Sieri specifici, altre frazioni del sangue, prodotti immunologici modificati, anche ottenuti mediante procedimenti biotecnologici:
3002 10 10
‐ ‐ Sieri specifici
‐ ‐ altri:
3002 10 91
‐ ‐ ‐ Emoglobina, globuline del sangue e siero-globuline
‐ ‐ ‐ altri:
3002 10 95
‐ ‐ ‐ ‐ di origine umana
3002 10 99
‐ ‐ ‐ ‐ altri
3002 20 00
— Vaccini per la medicina umana
3002 30 00
‐ Vaccini per la medicina veterinaria
3002 90
‐ altri:
3002 90 10
‐ ‐ Sangue umano
3002 90 30
‐ ‐ sangue animale preparato per usi terapeutici, profilattici o diagnostici (...)».
12
Dalla nota 1, lettera g), del capitolo 30 della NC risulta che quest’ultima non comprende «l’albumina del sangue non preparata per usi terapeutici o profilattici (n. 3502)».
13
La voce 3502 del capitolo 35 della NC, intitolata «Sostanze albuminoidi, prodotti a base di amidi o di fecole modificati; colle; enzimi», è così formulata:
«3502
Albumine (compresi i concentrati di due o più proteine di siero di latte contenenti, in peso calcolato sulla sostanza secca, più di 80% di proteine di siero di latte), albuminati ed altri derivati delle albumine:
‐ Ovoalbumina:
(...)
3502 20
‐ Lattoalbumina, compresi i concentrati di due o più proteine di siero di latte:
(...)
3502 90
‐ altri:
‐ ‐ Albumine, diverse dall’ovoalbumina e dalla lattoalbumina:
3502 90 20
‐ ‐ ‐ inadatte o da rendere inadatte all’alimentazione umana
3502 90 70
‐ ‐ ‐ altre
(...)».
14
In particolare dalla nota 1, lettera b), del capitolo 35 della NC risulta che quest’ultimo non comprende «i costituenti del sangue (diversi dall’albumina del sangue non preparata per usi terapeutici o profilattici), i medicamenti e gli altri prodotti del capitolo 30».
15
Ai sensi degli articoli 9, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino, e 10 del regolamento n. 2658/87, la Commissione europea adotta le note esplicative della NC previo esame da parte della sezione della nomenclatura tariffaria e statistica del comitato del codice doganale. Le suddette note esplicative contengono le seguenti indicazioni:
«3002 10 95 altri
e
3002 10 99 Rientrano in particolare in tali sottovoci i sieri “normali”, il plasma, il fibrinogeno, la fibrina nonché l’albumina del sangue purché sia preparata a fini terapeutici o profilattici (per esempio l’albumina umana ottenuta per frazionamento del plasma di sangue umano integrale).
Risulta pertanto esclusa [nota 1 punto g), del presente capitolo] l’albumina del sangue non preparata in vista di un impiego terapeutico o profilattico (voce 3502)».
Procedimento principale e questione pregiudiziale
16
Nel corso degli anni 2002, 2003 e 2004 la TNT depositava varie dichiarazioni per l’immissione in libera pratica di una merce denominata «Bovuminar Cohn Fraction V ph. 7.0». Si trattava di un’albumina del sangue, ottenuta dal sangue di bovino, elaborando il plasma di sangue con aggiunta di etanolo e sali e adattando il grado di acidità (in prosieguo: il «prodotto controverso»). Secondo le informazioni fornite dal giudice remittente, tale prodotto non è idoneo al consumo umano o animale. Esso viene utilizzato come «terreno di coltura» per le cellule e costituisce uno dei quattordici componenti per la preparazione di talune proteine specifiche, chiamate anche «anticorpi», che vengono impiegate per la cura di talune malattie e stati morbosi specifici. Inoltre, da tali informazioni risulta che il suddetto prodotto ha un prezzo di mercato di circa 600 USD il chilogrammo, mentre l’albumina del sangue utilizzata nell’industria alimentare costa 6 USD il chilogrammo.
17
Nelle suddette dichiarazioni la TNT aveva scelto, per quanto riguarda il prodotto controverso, la sottovoce 3002 10 10 della NC, il che ha avuto come conseguenza l’esenzione dai dazi doganali per la sua immissione in libera pratica.
18
A seguito di una dichiarazione effettuata il 19 dicembre 2004, è stato analizzato un campione di tale prodotto. Dalla relazione redatta sulla base di tale analisi risulta che tale campione era costituito da albumina del sangue che si presentava sotto forma di una polvere beige contenente scaglie e che non vi era alcuna indicazione secondo la quale tale prodotto sarebbe stato preparato a fini terapeutici o profilattici. Secondo detta relazione, l’etichetta apposta su tale prodotto menzionava che esso poteva essere usato soltanto a fini di ricerca e di trasformazione ulteriore e che non era destinato al consumo umano o animale. A seguito di tale analisi, per il prodotto controverso è stata applicata la sottovoce 3502 90 70 della NC e la TNT è stata così invitata a pagare i corrispondenti dazi doganali in forza di un avviso di pagamento del 25 luglio 2005.
19
A seguito del rigetto del reclamo proposto avverso tale richiesta di pagamento, TNT ha adito con un ricorso il Rechtbank te Haarlem (Tribunale di primo grado di Haarlem).
20
Tale giudice ha dichiarato fondato il ricorso e ha annullato la detta richiesta di pagamento. L’amministrazione delle dogane interponeva appello avverso la decisione del Rechtbank te Haarlem dinanzi al Gerechtshof te Amsterdam (Corte d’appello d’Amsterdam), che confermava la suddetta decisione.
21
Il Gerechtshof te Amsterdam ha ritenuto che l’impiego del prodotto di cui trattasi come «terreno» di coltura di cellule fosse inerente a tale prodotto e che un diverso utilizzo, quand’anche possibile, non fosse comunque di natura e di portata tali da influire sulla classificazione del suddetto prodotto nella NC. Tale giudice ha ritenuto che, benché il prodotto controverso non avesse in sé effetti terapeutici o profilattici, esso fosse essenziale per la fabbricazione degli anticorpi, i quali avevano un effetto terapeutico, e che quindi era preparato per un uso terapeutico ai sensi della nota 1, lettera g), del capitolo 30 della NC. Il suddetto giudice ha pertanto considerato che tale prodotto doveva essere classificato nella sottovoce 3002 90 della NC.
22
La decisione del Gerechtshof te Amsterdam ha costituito oggetto di un ricorso per cassazione dinanzi allo Hoge Raad der Nederlanden. Secondo quest’ultimo giudice, la giurisprudenza della Corte in materia appare contraddittoria. Da una parte, vi sono talune sentenze che indicherebbero che i prodotti classificati nel capitolo 30 della NC devono avere essi stessi proprietà medicinali. Dall’altra, dalla sentenza del 1o giugno 1995, Thyssen Haniel Logistic (C-459/93, Racc. pag. I-1381), risulterebbe che prodotti privi di proprietà medicinali, ma che, in base alla destinazione inerente alle loro particolari caratteristiche, sono destinati ad essere utilizzati a fini medici, possono essere classificati nel capitolo 30 della NC.
23
Ciò considerato, lo Hoge Raad der Nederlanden ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se la nota 1, lettera g), del capitolo 30 del [SA], in combinato disposto con la nota 1, lettera b), del capitolo 35 del [SA], debba essere interpretata nel senso che l’albumina del sangue, che di per sé non ha effetti terapeutici o profilattici, ma che è stata prodotta ed è indispensabile allo scopo di ottenere prodotti con effetti terapeutici o profilattici, e che per sua natura può essere utilizzata solo a questo fine, è stata preparata per usi terapeutici o profilattici ai sensi di detta nota».
Osservazioni preliminari
24
Si deve sottolineare che il giudice remittente, pur facendo riferimento nella decisione di rinvio alle voci doganali della NC, chiede, con la sua questione, l’interpretazione di una nota di capitolo del SA.
25
Senza che si renda necessario prendere posizione sulla questione se la Corte, nell’ambito della cooperazione tra quest’ultima e i giudici nazionali istituita dall’articolo 267 TFUE, sia competente a statuire in merito all’interpretazione delle disposizioni del SA, si deve constatare che, comunque, nella specie non è necessario procedere ad una siffatta interpretazione perché le suddette disposizioni sono applicabili, a livello dell’Unione, solo per mezzo della NC, la quale è redatta sulla base del SA (v., in tal senso, sentenza del 23 ottobre 2001, Tridon, C-510/99, Racc. pag. I-7777, punto 24).
26
Di conseguenza, si deve considerare tale questione nel senso che è volta all’interpretazione della nota 1, lettera g), del capitolo 30 della NC, la quale è identica alla nota 1, lettera g), del capitolo 30 del SA.
Sulla questione pregiudiziale
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Con la sua questione il giudice remittente vuole in sostanza sapere se un’albumina del sangue, che, di per sé, non ha effetti terapeutici o profilattici, ma che è stata prodotta per la preparazione di prodotti aventi effetto terapeutico o profilattico, per la quale è indispensabile, e che, per sua natura, può essere usata solo a tal fine, sia stata preparata per usi terapeutici o profilattici, ai sensi della nota 1, lettera g), del capitolo 30 della NC, rientrando così sotto la voce 3002 della NC.
28
Il governo olandese sostiene che l’albumina del sangue deve avere essa stessa un effetto terapeutico o profilattico per poter essere classificata sotto la voce 3002. Ritiene che tale interpretazione risulti dalla giurisprudenza della Corte, in particolare dalle sentenze del 14 dicembre 1995, Colin e Dupré (C-106/94 e C-139/94, Racc. pag. I-4759); del 10 dicembre 1998, Glob-Sped (C-328/97, Racc. pag. I-8357), e del 7 marzo 2002, Biochem (C-259/00, Racc. pag. I-2461).
29
La Commissione, per contro, ritiene che un’albumina del sangue, che non può essere direttamente utilizzata a fini terapeutici o profilattici, ma che è tuttavia destinata ai medesimi fini dopo essere stata oggetto di una determinata preparazione, possa essere classificata sotto la voce 3002, a condizione tuttavia che tale prodotto necessiti solo di un’operazione semplice per poter acquisire un valore terapeutico o profilattico.
30
Secondo una giurisprudenza costante, onde garantire la certezza del diritto e facilitare i controlli, il criterio decisivo per la classificazione doganale delle merci va ricercato, in linea di principio, nelle loro caratteristiche e proprietà oggettive, quali definite nel testo delle voci della NC e delle note di sezioni o di capitoli (v., in particolare, sentenze del 19 ottobre 2000, Peacock, C-339/98, Racc. pag. I-8947, punto 9; del 16 settembre 2004, DFDS, C-396/02, Racc. pag. I-8439, punto 27; del 15 settembre 2005, Intermodal Transports, C-495/03, Racc. pag. I-8151, punto 47, e del 18 luglio 2007, Olicom, C-142/06, Racc. pag. I-6675, punto 16).
31
In effetti, dalle regole generali per l’interpretazione della NC nn. 1 e 6 consegue che la classificazione delle merci è determinata legalmente dal testo delle voci, delle sottovoci nonché dalle note delle sezioni e dei capitoli della NC, che sono giuridicamente vincolanti.
32
Inoltre, le note esplicative elaborate, per quanto riguarda la NC, dalla Commissione e, per quanto riguarda il SA, dall’Organizzazione mondiale delle dogane, forniscono un rilevante contributo all’interpretazione della portata delle varie voci doganali, senza però essere giuridicamente vincolanti (sentenza del 26 ottobre 2006, Turbon International, C-250/05, Racc. pag. I-10531, punto 16).
33
Si deve anche ricordare che la destinazione del prodotto può costituire un criterio oggettivo di classificazione, sempreché sia inerente a detto prodotto, inerenza che deve potersi valutare in funzione delle caratteristiche e delle proprietà oggettive dello stesso (v. sentenze Thyssen Haniel Logistic, cit., punto 13; del 15 febbraio 2007, RUMA, C-183/06, Racc. pag. I-1559, punto 36, e Olicom, cit., punto 18).
34
Nella specie, il prodotto di cui trattasi è un’albumina del sangue di origine bovina che costituisce uno dei quattordici componenti della preparazione di talune proteine specifiche, dette anche «anticorpi», utilizzate nel trattamento di talune malattie e stati morbosi specifici. È accertato che tale prodotto, indispensabile nella fabbricazione di tali anticorpi, è destinato ad un uso terapeutico.
35
Si deve rilevare che nella NC viene fatto espressamente riferimento all’albumina del sangue. La nota 1, lettera g), del capitolo 30 di questa enuncia infatti che tale capitolo non comprende «l’albumina del sangue non preparata in vista di un impiego terapeutico o profilattico (voce 3502)». Parallelamente, la nota 1, lettera b), del capitolo 35 della NC dispone che quest’ultimo non comprende «i costituenti del sangue (diversi dall’albumina del sangue non preparata per usi terapeutici o profilattici), i medicamenti e gli altri prodotti del capitolo 30».
36
La formulazione di tali note attribuisce quindi un’importanza determinante alla destinazione dell’albumina del sangue. Quest’ultima deve essere preparata «in vista di un impiego terapeutico o profilattico» per poter essere classificata nel capitolo 30 e, più precisamente, sotto la voce 3002 della NC.
37
Si deve, a questo proposito, constatare che né le note dei capitoli sopra menzionate né le note esplicative relative alle voci 3002 e 3502 indicano che l’albumina del sangue contemplata alla nota 1, lettera g), del capitolo 30 della NC deve avere una proprietà terapeutica o profilattica propria.
38
Peraltro, si deve constatare che, sebbene la giurisprudenza citata al punto 28 della presente sentenza riguardi prodotti rientranti nel capitolo 30 della NC che hanno effettivamente proprietà curative o preventive, ciò non permette tuttavia di escludere da tale capitolo prodotti che, senza essere intrinsecamente di natura terapeutica o profilattica, sono destinati a fini terapeutici o profilattici dopo aver costituito oggetto di una preparazione.
39
Al pari della Commissione, si deve intendere l’espressione «preparata in vista di» come avente un duplice aspetto. Invero, un prodotto può, vuoi, per sua natura, essere utilizzato direttamente a fini terapeutici o profilattici, vuoi essere preparato a questi medesimi fini. Di conseguenza, il fatto che il prodotto di cui trattasi non possa essere direttamente utilizzato per siffatti fini non esclude che, al momento del passaggio in dogana, esso possa essere malgrado tutto considerato, sulla base delle sue caratteristiche e proprietà obiettive, come preparato per usi terapeutici o profilattici.
40
A questo proposito, va sottolineato che, per classificare dei prodotti nel capitolo 30 della NC, la Corte ha esaminato se questi ultimi avessero un profilo terapeutico o profilattico nettamente definito, il cui effetto si concentri su precise funzioni dell’organismo umano oppure se essi potessero applicarsi nella prevenzione o nella cura di una malattia o di uno stato morboso specifico (v., in tal senso, sentenze del 6 novembre 1997, LTM, C-201/96, Racc. pag. I-6147, punti 37 e 45, nonché del 12 marzo 1998, Laboratoires Sarget, C-270/96, Racc. pag. I-1121, punti 39 e 48).
41
Dalla succitata sentenza Thyssen Haniel Logistic può altresì dedursi che un prodotto che, in base alle sue caratteristiche e proprietà obiettive, è, per sua natura, destinato ad un utilizzo medico può essere classificato nel capitolo 30 della NC. La suddetta sentenza verteva su una polvere sterile costituita da un miscuglio di aminoacidi che, previa aggiunta di acqua, era somministrata sotto forma di soluzione per perfusioni, nell’ambito di un trattamento medico. Tale prodotto era pertanto privo, in quanto tale, di proprietà medicinali, ma è stato tuttavia classificato nel capitolo 30 della NC in base alla sua destinazione.
42
Si deve quindi ritenere che un’albumina del sangue, che non ha effetti terapeutici propri, ma che trova applicazione nella prevenzione o nel trattamento di una malattia o di uno stato morboso specifico, debba, sempreché sia specificamente destinata a siffatto utilizzo, essere considerata preparata in vista di un impiego terapeutico ai sensi della nota 1, lettera g), del capitolo 30 della NC.
43
Per contro, non può essere accolta la posizione della Commissione secondo la quale può essere classificato sotto la voce 3002 solo un prodotto che per acquisire un valore terapeutico o profilattico ha subito un’operazione semplice.
44
Infatti, né la NC applicabile all’epoca dei fatti oggetto del procedimento principale, né le note esplicative relative alle voci 3002 e 3502, come pure neanche la giurisprudenza della Corte consentono di definire una «operazione semplice» e di determinare a quale stadio la trasformazione di un prodotto può essere qualificata come sostanziale.
45
Inoltre, un criterio di classificazione quale quello suggerito dalla Commissione non consentirebbe né di garantire la certezza del diritto né di assicurare la facilità dei controlli. Infatti, l’introduzione, da parte della Corte, di criteri relativi alla trasformazione di un prodotto a fini terapeutici o profilattici, attinente in particolare a un settore soggetto all’evoluzione delle tecnologie, potrebbe dar luogo a valutazioni divergenti e compromettere così l’uniforme applicazione della NC nell’Unione europea.
46
Spetta al giudice remittente procedere, sulla base delle indicazioni di cui sopra, alla classificazione del prodotto controverso verificando se, all’atto della dichiarazione in dogana, sia apparso, alla luce delle sue caratteristiche e proprietà obiettive, che tale prodotto era destinato alla preparazione di prodotti aventi un effetto terapeutico o profilattico.
47
Tenuto conto di quanto sopra esposto, si deve rispondere alla questione sollevata dichiarando che la nota 1, lettera g), del capitolo 30 della NC, letta in combinato disposto con la nota 1, lettera b), del capitolo 35 di tale nomenclatura, deve essere interpretata nel senso che un’albumina del sangue, che di per sé non ha effetto terapeutico o profilattico, ma che è stata prodotta per la preparazione di prodotti aventi effetto profilattico o terapeutico ed è indispensabile per tale preparazione, e che, per sua natura, può essere utilizzata solo a tal fine, è stata preparata in vista di un impiego terapeutico o profilattico ai sensi di tale nota.
Sulle spese
48
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:
La nota 1, lettera g), del capitolo 30 della nomenclatura combinata figurante all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificato dal regolamento (CE) n. 1789/2003 della Commissione, dell’11 settembre 2003, letta in combinato disposto con la nota 1, lettera b), del capitolo 35 di tale nomenclatura, deve essere interpretata nel senso che un’albumina del sangue, che di per sé non ha effetto terapeutico o profilattico, ma che è stata prodotta per la preparazione di prodotti aventi un effetto profilattico o terapeutico ed è indispensabile per tale preparazione, e che, per sua natura, può essere utilizzata solo a tal fine, è stata preparata in vista di un impiego terapeutico o profilattico ai sensi di tale nota.
Firme
( *1 ) Lingua processuale: l’olandese.
Full & Egal Universal Law Academy