SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)
12 luglio 2012 ( *1 )
«Impugnazione — Marchio comunitario — Regolamento (CE) n. 40/94 — Articolo 7, paragrafo 1, lettera b) — Marchio denominativo WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH — Marchio costituito da uno slogan pubblicitario — Carattere distintivo — Diniego di registrazione»
Nella causa C-311/11 P,
avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 17 giugno 2011,
Smart Technologies ULC, con sede in Calgary (Canada), rappresentata da M. Edenborough, QC, e T. Elias, barrister,
ricorrente,
procedimento in cui l’altra parte è:
Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato da J. Crespo Carrillo, in qualità di agente,
convenuto in primo grado,
LA CORTE (Quinta Sezione),
composta dal sig. M. Safjan, presidente di sezione, e dai sigg. M. Ilešič (relatore) e J.-J. Kasel, giudici,
avvocato generale: sig. N. Jääskinen
cancelliere: sig. K. Malacek, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 1o marzo 2012,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
Con la sua impugnazione, la Smart Technologies ULC (in prosieguo: la «Smart Technologies») chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 13 aprile 2011, Smart Technologies/UAMI (WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH) (T-523/09; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con cui quest’ultimo ha respinto il suo ricorso diretto all’annullamento della decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 29 settembre 2009 (procedimento R 554/2009-2), relativa ad una domanda di registrazione come marchio comunitario del segno denominativo «WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH» (in prosieguo: la «decisione controversa»).
Contesto normativo
2
Il regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), è stato abrogato e sostituito dal regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1), entrato in vigore il 13 aprile 2009. Ciò nondimeno, tenuto conto della data di deposito della domanda di registrazione, la presente controversia resta disciplinata dal regolamento n. 40/94.
3
L’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 40/94 disponeva quanto segue:
«Sono esclusi dalla registrazione:
(…)
b)
i marchi privi di carattere distintivo;
(…)».
Fatti e decisione controversa
4
Il 17 ottobre 2008 la Smart Technologies domandava all’UAMI, in applicazione del regolamento n. 40/94, la registrazione come marchio comunitario del segno denominativo «WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH» («noi rendiamo semplice ciò che è speciale»). I prodotti per i quali la registrazione veniva richiesta appartengono alla classe 9 ai sensi dell’Accordo di Nizza del 15 giugno 1957, relativo alla classificazione dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, e corrispondono alla descrizione seguente:
«Sistemi informatici che consentono di inserire coordinate, vale a dire grafici, testi, disegni e gesti, al fine di interagire con una schermata generata da un computer attraverso una penna, una stilo, un dito o una mano; dispositivi di inserimento di coordinate destinati ad essere utilizzati con proiezione frontale, retroproiezione e visualizzazione diretta; dispositivi di rilevamento della posizione assoluta e relativa attraverso sensori meccanici e ottici che consentono di interagire con un dispositivo di acquisizione digitale, una superficie tattile, uno schermo tattile, un dispositivo di visualizzazione di immagini o all’interno di una zona di interesse relativa a una schermata; sistemi di rilevamento di posizione scalabili con inserimento dati generato attraverso strumenti attivi e/o passivi; sistemi di immagine che consentono l’inserimento di testi e di immagini grafiche; software per l’elaborazione di testi e di immagini grafiche e per la condivisione e/o la memorizzazione di testi e di immagini grafiche su una rete informatica; software per la condivisione di dati e di immagini localmente o in luoghi geografici distinti; software per la visualizzazione, la modifica e la condivisione di dati e di immagini localmente o in luoghi geografici distinti».
5
Con fax del 21 gennaio 2009, l’esaminatore sollevava obiezioni alla registrazione del marchio richiesto basate sull’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 40/94. La Smart Technologies rispondeva alle obiezioni dell’esaminatore con lettera del 19 marzo 2009.
6
Con decisione del 7 aprile 2009, l’esaminatore respingeva la domanda di registrazione sottopostagli per tutti i prodotti indicati nella medesima sulla base della suddetta disposizione, con la motivazione che il marchio richiesto era privo di carattere distintivo.
7
Con la decisione controversa, la seconda commissione di ricorso dell’UAMI respingeva il ricorso presentato dalla Smart Technologies contro la suddetta decisione dell’esaminatore.
Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata
8
Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto il ricorso che la Smart Technologies aveva presentato, in data 23 dicembre 2009, contro la decisione controversa. Il Tribunale ha quindi respinto l’unico motivo dedotto dalla ricorrente – vertente sulla violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 – secondo cui la commissione di ricorso aveva erroneamente concluso che il marchio richiesto era privo di carattere distintivo.
9
In primo luogo, il Tribunale ha richiamato, ai punti 22-31 della sentenza impugnata, la giurisprudenza pertinente per determinare il carattere distintivo di un marchio e, segnatamente, la sentenza della Corte del 21 gennaio 2010, Audi/UAMI (C-398/08 P, Racc. pag. I-535), riguardante il carattere distintivo dei marchi costituiti da slogan pubblicitari. A tale riguardo il Tribunale ha sottolineato, ai punti 25-27 di detta sentenza, che, anche se agli slogan pubblicitari non vanno applicati criteri più restrittivi di quelli utilizzabili per altri marchi, non può escludersi che la giurisprudenza secondo cui può risultare più difficile stabilire il carattere distintivo di talune categorie di marchi sia altresì pertinente per i marchi denominativi costituiti da slogan pubblicitari.
10
In tale contesto, il Tribunale ha ricordato, al punto 29 della sentenza impugnata, che il semplice fatto che un marchio sia percepito dal pubblico di riferimento come una formula promozionale non è di per sé sufficiente a concludere che tale marchio è privo di carattere distintivo. Infatti, un simile marchio potrebbe essere contemporaneamente percepito come una formula promozionale e come un’indicazione dell’origine commerciale dei prodotti e dei servizi di cui trattasi. Il Tribunale ha quindi dichiarato, al punto 30 di detta sentenza, che non è sufficiente, nell’ambito dell’analisi del carattere distintivo, limitarsi a mettere in evidenza il fatto che tale marchio è costituito da una formula promozionale e percepito come tale.
11
Il Tribunale ha concluso, al punto 31 della sentenza impugnata, che un marchio costituito da uno slogan pubblicitario dev’essere considerato privo di carattere distintivo se è idoneo ad essere percepito dal pubblico di riferimento come una semplice formula promozionale. Tuttavia, ad un simile marchio va riconosciuto carattere distintivo se, al di là della sua funzione promozionale, esso può essere immediatamente percepito dal pubblico di riferimento come un’indicazione dell’origine commerciale dei prodotti e dei servizi contraddistinti.
12
In secondo luogo, il Tribunale ha esaminato, ai punti 32-42 della sentenza impugnata, l’esistenza del carattere distintivo del marchio richiesto. Dopo aver ricordato, ai punti 33 e 34 di detta sentenza, che il pubblico di riferimento è costituito da un pubblico germanofono specialista dell’informatica e che tale marchio è composto dalla combinazione di cinque parole tedesche di uso comune, il Tribunale, ai punti 35 e 36 della medesima sentenza, ha qualificato detto marchio come slogan pubblicitario, contenente un messaggio elogiativo, privo di elementi inconsueti dal punto di vista della sintassi e della grammatica tedesche.
13
A tale riguardo, il Tribunale ha anzitutto rilevato, al punto 37 della sentenza impugnata, che la concisione e i termini di detto slogan non introducono giochi di parole né elementi di tensione concettuale o di sorpresa tali da conferire al marchio richiesto un carattere distintivo agli occhi del pubblico di riferimento. Il Tribunale ha segnatamente sottolineato, al medesimo punto 37, che le caratteristiche di tale marchio non gli conferiscono un’originalità o una pregnanza particolare e non attivano presso il pubblico di riferimento un processo cognitivo o uno sforzo di interpretazione che siano idonei a rendere detto marchio qualcosa di diverso da un semplice messaggio pubblicitario che vanta le qualità dei prodotti contraddistinti dalla domanda di marchio. Inoltre, al punto 38 della suddetta sentenza, il Tribunale ha rilevato che l’affermazione secondo cui il citato marchio costituisce un semplice slogan pubblicitario, che rinvia solamente alle qualità dei prodotti, non è rimessa in discussione dalla circostanza che una ricerca su Internet non ha rivelato l’uso del medesimo marchio da parte di terzi.
14
Successivamente, ai punti 39 e 40 della sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto l’argomento sostenuto dalla Smart Technologies secondo il quale il marchio richiesto, rinviando al produttore attraverso l’utilizzo dell’elemento «wir» («noi»), reca un’indicazione dell’origine commerciale dei prodotti e dei servizi contraddistinti. In particolare, a detto punto 40, il Tribunale ha rilevato che l’uso di tale elemento nulla toglie al fatto che tale marchio resta un semplice slogan promozionale, utilizzabile da qualunque operatore nel settore dell’informatica così come in vari altri settori, e che il pubblico di riferimento non sarà indotto a percepire nel medesimo, al di là di tale informazione promozionale, una particolare indicazione di origine commerciale.
15
Infine, quanto all’argomento dedotto dalla Smart Technologies secondo cui la commissione di ricorso avrebbe proceduto a determinate affermazioni senza suffragarle con prove, il Tribunale ha dichiarato, al punto 41 della sentenza impugnata, che nulla vieta all’UAMI di prendere in considerazione, ai fini della sua valutazione, fatti notori, quali il fatto che altre imprese affermino, nella loro pubblicità per prodotti tecnologici di punta, che questi ultimi sono semplici da utilizzare, o il fatto che i consumatori siano abituati a messaggi pubblicitari brevi, compatti ed incisivi senza attribuire agli stessi valore di marchio.
Conclusioni delle parti
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Con la sua impugnazione, la Smart Technologies chiede alla Corte, in via principale, di annullare la sentenza impugnata, di riformare la decisione controversa nel senso che essa autorizzi la registrazione del marchio richiesto o, in subordine, di annullare tale decisione, nonché di condannare l’UAMI alle spese.
17
L’UAMI chiede il rigetto dell’impugnazione e la condanna della Smart Technologies alle spese.
Sull’impugnazione
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A sostegno della propria impugnazione, la Smart Technologies deduce due motivi, vertenti, rispettivamente, sulla violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 40/94 nonché sulla circostanza che talune constatazioni di fatto sono state qualificate come notorie dal Tribunale senza essere suffragate da elementi di prova.
Sul primo motivo, vertente su una violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 40/94
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Il primo motivo si divide in tre parti. Con la prima parte, la Smart Technologies fa valere che il Tribunale ha applicato criteri erronei nella valutazione del carattere distintivo del marchio richiesto. Con la seconda parte, tale società sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto qualificando detto marchio come slogan e dichiarando che il carattere distintivo degli slogan pubblicitari è più difficile da stabilire rispetto alle altre categorie di marchi. Con la terza parte, la ricorrente addebita al Tribunale di non aver concluso che, nel caso di specie, sarebbe sufficiente un carattere distintivo del suddetto marchio più debole di quello generalmente richiesto, dato che il pubblico di riferimento è un pubblico specializzato.
Sulla prima parte del primo motivo
– Argomenti delle parti
20
Con la prima parte del suo primo motivo, la Smart Technologies addebita al Tribunale di essersi limitato, nell’ambito dell’analisi del carattere distintivo del marchio richiesto, a esaminare se esso fosse percepito dal pubblico di riferimento come una semplice formula promozionale. Così procedendo, il Tribunale avrebbe violato i criteri di valutazione del carattere distintivo di uno slogan pubblicitario enunciati dalla Corte nella sua citata sentenza Audi/UAMI. Più precisamente, la ricorrente afferma che il punto 31 della sentenza impugnata è contrario al punto 45 di detta sentenza Audi/UAMI, dal momento che la Corte vi ha dichiarato che il fatto che un marchio sia percepito come una formula promozionale non influisce sul suo carattere distintivo. Inoltre, il medesimo errore di diritto risulterebbe commesso anche ai punti 37 e 38 della sentenza impugnata, nei quali il Tribunale concentrerebbe il suo esame sulla possibilità, o meno, che il suddetto marchio sia percepito come semplice messaggio pubblicitario, mentre avrebbe dovuto ricercare se, indipendentemente dalla sua funzione promozionale, un simile marchio possieda un qualche carattere distintivo.
21
L’UAMI ritiene che il punto 31 della sentenza impugnata non sia viziato da errori di diritto, poiché la prima frase di tale punto dev’essere interpretata tenendo conto della frase successiva, secondo cui ad un marchio costituito da uno slogan pubblicitario va riconosciuto carattere distintivo se esso può essere immediatamente percepito dal pubblico di riferimento come un’indicazione dell’origine commerciale dei prodotti e dei servizi contraddistinti. Quanto ai punti 37 e 38 di tale sentenza, l’UAMI sostiene che il Tribunale vi ha chiaramente analizzato il carattere distintivo del marchio richiesto facendo riferimento ai beni e ai servizi interessati e dichiarando che il segno in esame non è percepito dal pubblico di riferimento come un’indicazione dell’origine commerciale dei prodotti e dei servizi medesimi.
– Giudizio della Corte
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Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 40/94, sono esclusi dalla registrazione i marchi privi di carattere distintivo.
23
Da una giurisprudenza costante risulta che dire che un marchio ha carattere distintivo ai sensi di tale articolo equivale a dire che tale marchio permette di identificare il prodotto, per il quale è chiesta la registrazione, come proveniente da un’impresa determinata e, dunque, di distinguere tale prodotto da quelli di altre imprese (sentenze del 29 aprile 2004, Procter & Gamble/UAMI, da C-468/01 P a C-472/01 P, Racc. pag. I-5141, punto 32; del 21 ottobre 2004, UAMI/Erpo Möbelwerk, C-64/02 P, Racc. pag. I-10031, punto 42; dell’8 maggio 2008, Eurohypo/UAMI, C-304/06 P, Racc. pag. I-3297, punto 66, e Audi/UAMI, cit., punto 33).
24
Secondo una giurisprudenza anch’essa costante, questo carattere distintivo dev’essere valutato in funzione, da un lato, dei prodotti o dei servizi per i quali è chiesta la registrazione e, dall’altro, della percezione che ne ha il pubblico di riferimento (citate sentenze Procter & Gamble/UAMI, punto 33; Eurohypo/UAMI, punto 67, e Audi/UAMI, punto 34).
25
Con riferimento a marchi composti da segni o indicazioni che siano peraltro utilizzati quali slogan commerciali, indicazioni di qualità o espressioni che invitano ad acquistare i prodotti o i servizi contraddistinti da detto marchio, la loro registrazione non è esclusa in ragione di una siffatta utilizzazione (citate sentenze UAMI/Erpo Möbelwerk, punto 41, e Audi/UAMI, punto 35). Al fine di valutare il carattere distintivo di simili marchi, a questi non vanno applicati criteri più restrittivi di quelli utilizzabili per altri tipi di segni (citate sentenze UAMI/Erpo Möbelwerk, punto 32, e Audi/UAMI, punto 36).
26
Risulta tuttavia dalla giurisprudenza della Corte che, pur se i criteri di valutazione del carattere distintivo sono i medesimi per le varie categorie di marchi, in sede di applicazione di tali criteri può risultare che la percezione del pubblico di riferimento non sia necessariamente la stessa per ognuna di tali categorie e che, pertanto, potrebbe risultare più difficile stabilire il carattere distintivo dei marchi di alcune categorie rispetto a quelli appartenenti ad altre categorie (citate sentenze Procter & Gamble/UAMI, punto 36; UAMI/Erpo Möbelwerk, punto 34, e Audi/UAMI, punto 37).
27
Anche se la Corte non ha escluso che tale giurisprudenza possa, in determinate condizioni, risultare pertinente per marchi denominativi costituiti da slogan pubblicitari, essa ha tuttavia sottolineato che le difficoltà che questi ultimi potrebbero comportare, data la loro peculiare natura, al fine di stabilire il loro carattere distintivo, e di cui è legittimo tener conto, non giustificano la fissazione di criteri specifici che suppliscano o deroghino al criterio del carattere distintivo, come interpretato nella giurisprudenza richiamata ai punti 23 e 24 della presente sentenza (citate sentenze UAMI/Erpo Möbelwerk, punti 35 e 36, nonché Audi/UAMI, punto 38).
28
La Corte ha altresì dichiarato che non si può esigere che uno slogan pubblicitario presenti un «carattere di fantasia» o persino «un campo di tensione concettuale in grado di produrre come conseguenza un effetto di sorpresa e, quindi, di imprimersi nella memoria» affinché tale slogan sia provvisto del minimo carattere distintivo che esige l’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 40/94 (citate sentenze UAMI/Erpo Möbelwerk, punti 31 e 32, nonché Audi/UAMI, punto 39).
29
Inoltre, la Corte ha dichiarato che, pur essendo certamente vero che un marchio possiede carattere distintivo soltanto se permette di identificare i prodotti o i servizi per i quali è chiesta la registrazione come provenienti da un’impresa determinata, si deve constatare che il semplice fatto che un marchio sia percepito dal pubblico di riferimento come una formula promozionale e che, tenuto conto del suo carattere elogiativo, esso potrebbe in linea di principio essere utilizzato da altre imprese non è di per sé sufficiente a concludere che tale marchio sia privo di carattere distintivo (sentenza Audi/UAMI, cit., punto 44).
30
Al riguardo la Corte ha in particolare sottolineato che la connotazione elogiativa di un marchio denominativo non esclude che quest’ultimo sia comunque adatto a garantire ai consumatori la provenienza dei prodotti o dei servizi da esso designati. Pertanto, un siffatto marchio può contemporaneamente essere percepito dal pubblico di riferimento come una formula promozionale e come un’indicazione dell’origine commerciale dei prodotti o dei servizi. Ne consegue che, nei limiti in cui questo pubblico percepisca il marchio come un’indicazione di tale origine, il fatto che quest’ultimo venga simultaneamente, se non addirittura in primo luogo, percepito come una formula promozionale non influisce sul suo carattere distintivo (sentenza Audi/UAMI, cit., punto 45).
31
È alla luce di tali principi che si deve esaminare la prima parte del primo motivo dedotto dalla Smart Technologies a sostegno della propria impugnazione.
32
A tale proposito occorre considerare che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Smart Technologies, le dichiarazioni del Tribunale al punto 31 della sentenza impugnata non rivelano una violazione dei principi stabiliti dalla Corte, in particolare al punto 45 della citata sentenza Audi/UAMI, nella quale essa ha statuito che, nei limiti in cui il pubblico interessato percepisca il marchio come un’indicazione dell’origine commerciale dei prodotti o dei servizi, il fatto che detto marchio venga simultaneamente, se non addirittura in primo luogo, percepito come una formula promozionale non influisce sul suo carattere distintivo.
33
Anche se la formulazione utilizzata dal Tribunale al punto 31 della sentenza impugnata è differente da quella del punto 45 della citata sentenza Audi/UAMI, il Tribunale, ove si legga tale punto nel suo contesto, vi ha confermato che il carattere distintivo del marchio richiesto dipende unicamente dal fatto che questo sia o meno percepito dal pubblico di riferimento come un’indicazione dell’origine commerciale dei prodotti e dei servizi contraddistinti, pur ammettendo che tale marchio può contemporaneamente essere percepito dal medesimo pubblico come una formula promozionale e come un’indicazione dell’origine commerciale.
34
A tale riguardo occorre sottolineare che il Tribunale non solo si è espressamente riferito, al punto 29 della sentenza impugnata, agli elementi enunciati ai punti 44 e 45 della citata sentenza Audi/UAMI, ma ha altresì proceduto, ai punti 32 e seguenti della propria sentenza, a un’analisi del carattere distintivo del marchio richiesto basandosi su tali elementi. In particolare, come emerge dal punto 40 della sentenza impugnata, tale analisi ha condotto il Tribunale alla conclusione che il pubblico di riferimento, posto di fronte a tale marchio, non sarà indotto a percepirvi, al di là dell’informazione secondo cui i prodotti di cui trattasi rendono semplice l’esecuzione di un compito complesso, una particolare indicazione di origine commerciale.
35
Dall’analisi del Tribunale emerge quindi chiaramente che quest’ultimo è pervenuto alla conclusione che il suddetto marchio è privo di carattere distintivo non già a causa del fatto che si tratta di una formula promozionale, ma in quanto esso non è percepito dal pubblico di riferimento come un’indicazione dell’origine commerciale dei prodotti e dei servizi contraddistinti.
36
Di conseguenza, la prima parte del primo motivo deve essere respinta in quanto infondata.
Sulla seconda parte del primo motivo
– Argomenti delle parti
37
La seconda parte del primo motivo può essere suddivisa in due capi distinti. Con il primo capo di tale parte, la Smart Technologies fa valere che la sentenza impugnata è viziata da un errore di diritto, dato che la sottocategoria dello «slogan», nella quale il Tribunale ha classificato il marchio richiesto, non figura nei regolamenti che disciplinano la materia dei marchi comunitari, dato che non è menzionata all’articolo 4 del regolamento n. 40/94. Con il secondo capo di tale parte, la ricorrente addebita al Tribunale di aver commesso un errore di diritto pervenendo alla conclusione, ai punti 26 e 27 della sentenza impugnata, che il carattere distintivo degli slogan pubblicitari è, come accade per i marchi tridimensionali, più difficile da stabilire rispetto a quello di altre categorie di marchi. A tale riguardo, la ricorrente contesta in particolare la possibilità, confermata dal punto 35 della citata sentenza UAMI/Erpo Möbelwerk, di applicare per analogia, ai marchi denominativi costituiti da slogan pubblicitari, il ragionamento effettuato dalla Corte al punto 36 della citata sentenza Procter & Gamble/UAMI, secondo cui il carattere distintivo di un marchio tridimensionale potrebbe essere più difficile da stabilire rispetto a quello di un marchio denominativo o figurativo.
38
L’UAMI deduce, per quanto riguarda il primo capo di tale seconda parte, che il Tribunale non ha introdotto una sottocategoria di marchi relativa agli «slogan», ma si è riferito al marchio denominativo di cui trattasi come slogan, il che sarebbe del resto confermato dai punti 24 e 29 della sentenza impugnata. Quanto al secondo capo di tale parte, l’UAMI sostiene che occorre dichiararlo manifestamente irricevibile, dato che l’affermazione del Tribunale, al punto 27 di tale sentenza, costituisce una citazione letterale del punto 35 della citata sentenza UAMI/Erpo Möbelwerk, che non potrebbe costituire un errore di diritto.
– Giudizio della Corte
39
Per quanto riguarda il primo capo della seconda parte del primo motivo, occorre anzitutto rilevare che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Smart Technologies, il Tribunale, qualificando il marchio richiesto come slogan, non ha creato una sottocategoria speciale o addirittura distinta da quella degli altri segni denominativi. Al contrario, con tale qualifica, il Tribunale aveva unicamente espresso che, nella fattispecie, ricorre un segno denominativo che, come segnatamente sottolineato al punto 35 della sentenza impugnata, trasmette al pubblico di riferimento un messaggio elogiativo che, come affermato al punto 37 di detta sentenza, vanta le qualità dei prodotti e dei servizi indicati nella domanda di marchio.
40
Inoltre, la circostanza che la nozione di «slogan» non sia espressamente menzionata nel regolamento n. 40/94 non è idonea a dimostrare che il Tribunale avrebbe considerato gli slogan pubblicitari come una sottocategoria di marchi. Infatti, l’articolo 4 di detto regolamento, elencando i tipi di segni che possono costituire un marchio ai sensi di quest’ultimo, non aveva affatto lo scopo di istituire o definire varie categorie di marchi che siano costituiti da tali segni. La nozione di «slogan» – così come le nozioni di «segno denominativo» o di «marchio denominativo» – è stata sviluppata dalla giurisprudenza relativa all’interpretazione di detto regolamento, senza che i suddetti slogan siano considerati una sottocategoria speciale dei segni denominativi, oppure una categoria distinta da questi ultimi. Infatti, la Corte ha in più occasioni qualificato come slogan i segni denominativi aventi connotazione elogiativa (v., a tale riguardo, segnatamente, sentenze del 4 ottobre 2001, Merz & Krell, C-517/99, Racc. pag. I-6959, punti 39 e 40; UAMI/Erpo Möbelwerk, cit., punti 35, 36, 41 e 44, nonché Audi/UAMI, cit., punti 56, 58, e 59).
41
Infine, sebbene il Tribunale abbia qualificato il marchio richiesto come slogan pubblicitario, è necessario rilevare che, in ogni caso, esso non ha utilizzato, al fine di valutarne il carattere distintivo, criteri diversi da quelli impiegati per altri segni denominativi. Al contrario, come emerge chiaramente dal punto 25 della sentenza impugnata, letto congiuntamente ai punti 24 e 28 della medesima, il Tribunale ha dichiarato che agli slogan non si dovevano applicare criteri più restrittivi di quelli utilizzabili per altri tipi di segni.
42
Ne discende che il primo capo della seconda parte del primo motivo dev’essere respinto in quanto infondato.
43
Quanto al secondo capo di tale parte, occorre rilevare che, anche se il Tribunale, ai punti 26 e 27 della sentenza impugnata, ha citato la giurisprudenza della Corte ricordata ai punti 26 e 27 della presente sentenza, secondo cui non è escluso che, in determinate condizioni, potrebbe risultare più difficile stabilire il carattere distintivo degli slogan pubblicitari, resta pur sempre il fatto che, nell’ambito dell’analisi concreta del carattere distintivo del marchio richiesto, esso non ha basato la propria conclusione sulla presunzione secondo cui il carattere distintivo di tale segno è più difficile da stabilire rispetto a quello di altri segni denominativi.
44
Pertanto, il secondo capo della seconda parte del primo motivo, con il quale la Smart Technologies mira a rimettere in discussione la giurisprudenza relativa al carattere distintivo dei segni denominativi, deve essere respinto in quanto inoperante.
Sulla terza parte del primo motivo
– Argomenti delle parti
45
Con la terza parte del suo primo motivo, la Smart Technologies fa valere che, nella fattispecie, per consentire la registrazione del marchio richiesto è sufficiente un carattere distintivo più debole di quello generalmente necessario, dato che il pubblico di riferimento è un pubblico specializzato, il cui livello di attenzione e di conoscenza è superiore a quello del consumatore medio. Essa sostiene che il fatto che essa sia la sola utilizzatrice di un simile marchio, come dimostrato da una ricerca effettuata su Internet, prova che tale marchio è sufficientemente originale per superare tale debole livello di carattere distintivo ed è idoneo a identificare la ricorrente come all’origine dei prodotti e dei servizi contraddistinti.
46
L’UAMI sostiene che la Smart Technologies, con tale parte del primo motivo, cerca di rimettere in discussione la valutazione dei fatti compiuta dal Tribunale. Dato che la ricorrente non ha lamentato alcuno snaturamento dei fatti e che questo non può essere rilevato nella fattispecie, occorre, ad avviso dell’UAMI, dichiarare la terza parte del primo motivo manifestamente irricevibile.
– Giudizio della Corte
47
Quanto alla terza parte del primo motivo, si deve anzitutto ricordare che il Tribunale ha dichiarato, al punto 33 della sentenza impugnata, che il pubblico di riferimento è costituito da un pubblico germanofono specialista dell’informatica, il cui livello di conoscenza e di attenzione in tale settore è superiore a quello del grande pubblico.
48
A tale riguardo è importante constatare che il fatto che il pubblico di riferimento sia specializzato non può avere un’influenza determinante sui criteri giuridici utilizzati per la valutazione del carattere distintivo di un segno. Se è certamente vero che il livello di attenzione del pubblico di riferimento specializzato è, per definizione, più elevato di quello del consumatore medio, non ne consegue necessariamente che è sufficiente un carattere distintivo più debole qualora il pubblico di riferimento sia specializzato.
49
Infatti, come emerge da costante giurisprudenza della Corte, per valutare se un marchio sia o meno privo di carattere distintivo, occorre prendere in considerazione l’impressione complessiva che esso suscita (v., in particolare, sentenze Procter & Gamble/UAMI, cit., punto 44; del 30 giugno 2005, Eurocermex/UAMI, C-286/04 P, Racc. pag. I-5797, punto 22, e del 25 ottobre 2007, Develey/UAMI, C-238/06 P, Racc. pag. I-9375, punto 82).
50
Orbene, tale principio potrebbe essere rimesso in discussione se la soglia di distintività di un segno denominativo dipendesse, in maniera generale, dal grado di specializzazione del pubblico di riferimento.
51
In ogni caso, quanto alla questione di determinare se il marchio richiesto abbia raggiunto la soglia di distintività, occorre sottolineare che i rilievi relativi all’attenzione, alla percezione o all’atteggiamento del pubblico di riferimento rientrano nell’ambito delle valutazioni di fatto (v., in tal senso, sentenza del 4 ottobre 2007, Henkel/UAMI, C-144/06 P, Racc. pag. I-8109, punto 51; ordinanze del 9 luglio 2010, The Wellcome Foundation/UAMI, C-461/09 P, punto 20, e del 21 marzo 2012, Fidelio/UAMI, C-87/11 P, punto 66).
52
Orbene, conformemente agli articoli 256, paragrafo 1, TFUE e 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia, l’impugnazione è limitata alle questioni di diritto. Pertanto, solo il Tribunale è competente ad accertare e valutare i fatti pertinenti nonché a valutare gli elementi di prova. La valutazione di tali fatti ed elementi non costituisce, quindi, una questione di diritto, come tale soggetta al controllo della Corte nell’ambito di un’impugnazione, salvo il caso di loro snaturamento (v., in particolare, sentenze del 18 dicembre 2008, Les Éditions Albert René/UAMI, C-16/06 P, Racc. pag. I-10053, punto 68; del 2 settembre 2010, Calvin Klein Trademark Trust/UAMI, C-254/09 P, Racc. pag. I-7989, punto 49, e del 10 novembre 2011, LG Electronics/UAMI, C-88/11 P, punto 36).
53
Un siffatto snaturamento deve risultare manifestamente dai documenti del fascicolo, senza che sia necessario effettuare una nuova valutazione dei fatti e delle prove (v., in particolare, citate sentenze Les Éditions Albert René/UAMI, punto 69; Calvin Klein Trademark Trust/UAMI, punto 50, e LG Electronics/UAMI, punto 37).
54
Poiché la ricorrente non ha fornito elementi che consentano di ritenere che il Tribunale abbia snaturato i fatti con riferimento alla valutazione del carattere distintivo del marchio richiesto, occorre respingere la terza parte del primo motivo in quanto irricevibile.
Sul secondo motivo, vertente sulla constatazione di fatti da parte del Tribunale in mancanza di qualsiasi prova
Argomenti delle parti
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Con il suo secondo motivo, la Smart Technologies addebita al Tribunale di aver confermato, al punto 41 della sentenza impugnata, talune constatazioni di fatto della commissione di ricorso non suffragate da prove, in particolare il fatto, qualificato dal Tribunale come notorio, che i consumatori non attribuiscono valore di marchio ai messaggi pubblicitari. Tuttavia, dal punto 59 della citata sentenza Audi/UAMI emergerebbe che i consumatori potrebbero effettivamente presumere l’origine dei prodotti sulla base di slogan. Di conseguenza, non sarebbe possibile considerare notorio il fatto che i consumatori non potrebbero percepire i messaggi pubblicitari come marchi.
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L’UAMI sostiene che, in effetti, è notorio che i consumatori sono abituati a vedere messaggi pubblicitari brevi, compatti ed incisivi e che siffatti messaggi sono anzitutto percepiti come un’affermazione pubblicitaria elogiativa, alla quale essi non attribuiscono, in linea di principio, valore di marchio. Peraltro, l’UAMI non nega che simili messaggi possano essere percepiti come indicativi dell’origine dei prodotti, purché non siano espressioni meramente promozionali ed elogiative, prive di carattere distintivo, o purché abbiano acquisito carattere distintivo attraverso l’uso. Sarebbe questo il caso della citata sentenza Audi/UAMI, oggetto della quale sarebbe uno slogan noto, a differenza di quello di cui alla presente controversia.
Giudizio della Corte
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Per quanto riguarda il secondo motivo dedotto dalla Smart Technologies a sostegno della sua impugnazione, occorre ricordare che, secondo costante giurisprudenza della Corte, la constatazione, da parte del Tribunale, della notorietà o meno dei fatti sui quali la commissione di ricorso dell’UAMI ha fondato la sua decisione costituisce una valutazione di fatto che, salvo snaturamento, è sottratta al controllo della Corte nell’ambito di un’impugnazione (v. sentenza del 22 giugno 2006, Storck/UAMI, C-25/05 P, Racc. pag. I-5719, punto 53; ordinanze del 3 giugno 2009, Zipcar/UAMI, C-394/08 P, punto 42, nonché del 15 gennaio 2010, Messer Group/Air Products and Chemicals, C-579/08 P, punto 37).
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Nella misura in cui la Smart Technologies addebita al Tribunale di aver respinto, al punto 41 della sentenza impugnata, il suo argomento secondo cui la commissione di ricorso avrebbe proceduto a talune constatazioni di fatto senza suffragarle con prove, è sufficiente rilevare che, deducendo un simile motivo nell’ambito della sua impugnazione, essa rimette in discussione constatazioni di fatto che sono di esclusiva competenza del Tribunale.
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Dato che, con riferimento a tali constatazioni, non viene lamentato alcuno snaturamento né dei fatti né degli elementi di prova, occorre respingere il secondo motivo dedotto dalla Smart Technologies a sostegno della propria impugnazione in quanto irricevibile.
60
Dall’insieme delle suesposte considerazioni risulta che nessuno dei due motivi sollevati dalla Smart Technologies a sostegno della propria impugnazione può essere accolto e che, pertanto, quest’ultima dev’essere respinta.
Sulle spese
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Ai sensi dell’articolo 69, paragrafo 2, del regolamento di procedura, applicabile al ricorso d’impugnazione a norma dell’articolo 118 del medesimo regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché l’UAMI ne ha fatto domanda, la Smart Technologies, rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese.
Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara e statuisce:
1)
L’impugnazione è respinta.
2)
La Smart Technologies ULC è condannata alle spese.
Firme
( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.
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