SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione)
19 luglio 2012 ( *1 )
«Tariffa doganale comune — Classificazione doganale — Nomenclatura combinata — Tamponi lucidanti esclusivamente destinati ad una macchina levigatrice di dischi di materiali semiconduttori — Voci doganali 3919 e 8466 (o 8486) — Nozioni di “parti” o di “accessori”»
Nella causa C-336/11,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla cour d’appel de Lyon (Francia), con decisione del 16 giugno 2011, pervenuta in cancelleria il 1o luglio 2011, nel procedimento
Receveur principal des douanes de Roissy Sud,
Receveur principal de la recette des douanes de Lyon Aéroport,
Direction régionale des douanes et droits indirects de Lyon,
Administration des douanes et droits indirects
contro
Rohm & Haas Electronic Materials CMP Europe GmbH,
Rohm & Haas Europe SARL,
Rohm & Haas Europe Trading APS-UK Branch,
LA CORTE (Ottava Sezione),
composta dalla sig.ra A. Prechal, presidente di sezione, dai sigg. L. Bay Larsen e E. Jarašiūnas (relatore), giudici,
avvocato generale: sig.ra J. Kokott
cancelliere: sig.ra R. Şereş, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 18 aprile 2012,
considerate le osservazioni presentate:
—
per la Rohm & Haas Electronic Materials CMP Europe GmbH, la Rohm & Haas Europe SARL e la Rohm & Haas Europe Trading APS-UK Branch, da P. De Baere e F. Citron, avocats;
—
per il governo francese, da G. de Bergues, C. Candat e M. Perrot, in qualità di agenti;
—
per la Commissione europea, da B.-R. Killmann e L. Bouyon, in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione delle voci 3919 e 8466 (o 8486 a partire dal 2007) della nomenclatura combinata (in prosieguo: la «NC») contenuta nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256, pag. 1), nelle versioni risultanti successivamente dai regolamenti, recanti modifica dell’allegato I del regolamento n. 2658/87, (CE) n. 1789/2003 della Commissione, dell’11 settembre 2003 (GU L 281, pag. 1), (CE) n. 1810/2004 della Commissione, del 7 settembre 2004 (GU L 327, pag. 1), (CE) n. 1719/2005 della Commissione, del 27 ottobre 2005 (GU L 286, pag. 1), e (CE) n. 1549/2006 della Commissione, del 17 ottobre 2006 (GU L 301, pag. 1).
2
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Rohm & Haas Electronic Materials CMP Europe GmbH, la Rohm & Haas Europe SARL e la Rohm & Haas Europe Trading APS-UK Branch (in prosieguo, congiuntamente, le «società Rohm & Haas»), da un lato, e l’amministrazione doganale, dall’altro, in merito alla classificazione doganale di tamponi lucidanti importati dalle società Rohm & Haas e alla domanda di rimborso dei dazi doganali che esse affermano di avere indebitamente versato tra il 2004 e il 2007.
Contesto normativo
La NC
3
La NC, istituita dal regolamento n. 2658/87, è destinata a rispondere nel contempo alle esigenze della tariffa doganale comune e a quelle delle statistiche del commercio estero della Comunità europea. Essa si basa sul sistema armonizzato mondiale di designazione e di codificazione delle merci (in prosieguo: il «SA»), elaborato dal Consiglio di cooperazione doganale, divenuto Organizzazione mondiale delle dogane, istituito dalla convenzione internazionale conclusa a Bruxelles il 14 giugno 1983 e approvata a nome della Comunità con decisione 87/369/CEE del Consiglio, del 7 aprile 1987 (GU L 198, pag. 1).
4
La prima parte della NC contiene un insieme di disposizioni preliminari. Al titolo I della NC, dedicato alle regole generali, la parte A prevede diverse regole in conformità delle quali si effettua la classificazione delle merci nella NC. In tal senso vi si dispone, in particolare, che la classificazione è determinata legalmente dal testo delle voci e da quello delle note premesse alle sezioni o ai capitoli, e che la classificazione delle merci nelle sottovoci di una stessa voce è determinata legalmente dal testo di queste sottovoci e dalle note di sottovoci; le note di sezioni o di capitoli sono, in linea di principio, parimenti applicabili.
5
La seconda parte della NC contiene una sezione VII, nella quale figura il capitolo 39, intitolato «Materie plastiche e lavori di tali materie». Secondo la nota 2, lettera p) [o lettera s), nel regolamento n. 1549/2006], del capitolo 39 della NC, detto capitolo non comprende «gli oggetti della sezione XVI (macchine ed apparecchi, materiale elettrico)».
6
La voce 3919 della NC è formulata nei termini seguenti:
«3919 Lastre, fogli, strisce, nastri, pellicole ed altre forme piatte, autoadesivi, di materie plastiche, anche in rotoli:
(...)
3919 90 – altri:
3919 90 10 ‐ ‐ non lavorati in superficie o tagliati in forma diversa da quella quadrata o rettangolare
(...)».
7
La nota 2, lettera b), della sezione XVI della seconda parte della NC, intitolata «Macchine ed apparecchi, materiale elettrico e loro parti; apparecchi di registrazione o di riproduzione del suono, apparecchi di registrazione o di riproduzione delle immagini e del suono in televisione, parti ed accessori di questi apparecchi», prevede che, «[c]on riserva delle disposizioni della nota 1 di questa sezione e nella nota 1 dei capitoli 84 e 85, le parti di macchine (escluse le parti degli oggetti delle voci 8484, 8544, 8545, 8546 o 8547) sono da classificare conformemente alle regole seguenti: le parti, diverse da quelle del paragrafo precedente, se riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente ad una macchina particolare o a più macchine classificabili nella stessa voce (...), rientrano nella voce afferente a detta o dette macchine o, secondo il caso, nelle voci 8409, 8431, 8448, 8466, 8473, 8503, 8522, 8529 o 8538».
8
La voce 8464 della NC, che è stata in vigore fino al 31 dicembre 2006, è formulata come segue:
«Macchine utensili per la lavorazione delle pietre, dei prodotti ceramici, del calcestruzzo, dell’amianto-cemento o di materie minerali simili o per la lavorazione a freddo del vetro:
8464 20 – Macchine per molare o levigare:
8464 20 05 ‐ ‐ per la lavorazione di dischi (wafers) a seminconduttore
(...)».
9
La voce 8466 della NC, che è stata in vigore fino al 31 dicembre 2006, dispone:
«Parti ed accessori riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine delle voci da 8456 a 8465 compresi i portapezzi ed i portautensili, le filiere a scatto automatico, i dispositivi divisori ed altri dispositivi speciali da applicare su macchine utensili; portautensili per utensileria a mano di qualsiasi specie:
(...)
8466 30 00 ‐ Dispositivi divisori ed altri dispositivi speciali da applicare su macchine utensili
‐ altri:
(...)
8466 91 ‐ ‐ per macchine della voce 8464:
8466 91 15 ‐ ‐ ‐ per le macchine delle sottovoci 8464 10 10, 8464 20 05 o 8464 90 10».
10
Il regolamento n. 1549/2006, entrato in vigore il 1o gennaio 2007, ha creato la voce 8486 della NC, redatta come segue:
«8486 Macchine e apparecchi utilizzati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione dei lingotti, delle placchette o dei dispositivi a semiconduttore, dei circuiti integrati elettronici o dei dispositivi di visualizzazione a schermo piatto; macchine e apparecchi di cui alla nota 9 C) del presente capitolo; parti ed accessori:
(...)
8486 90 ‐ Parti ed accessori:
(...)
8486 90 90 ‐ ‐ ‐ altri».
Le note esplicative del SA
11
Il Consiglio di cooperazione doganale, divenuto Organizzazione mondiale delle dogane, approva, alle condizioni stabilite dall’articolo 8 della convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, le note esplicative e i pareri di classificazione adottati dal comitato del SA.
12
Le note esplicative del SA relative alla voce 8466 sono formulate nei termini seguenti:
«Con riserva delle disposizioni generali relative alla classificazione delle parti (...), ad eccezione degli utensili di cui al capitolo 82, la presente voce comprende:
A)
Le parti delle macchine utensili rientranti nelle dieci voci precedenti (da 8456 a 8465).
B)
Gli accessori per tali macchine, ossia gli elementi di attrezzatura intercambiabili che consentono di adattare dette macchine al genere di lavoro da effettuare, i meccanismi che conferiscono loro possibilità supplementari o una maggiore precisione e i dispositivi ideati per garantire un servizio particolare correlato alla funzione principale della macchina.
(...)».
13
Le note esplicative del SA relative alla voce 8486, nella loro versione applicabile ai fatti di cui al procedimento principale, a partire dal 2007 così dispongono:
«Fatte salve le disposizioni generali relative alla classificazione delle parti (si vedano le considerazioni generali della sezione), sono quivi comprese le parti e gli accessori delle macchine e degli apparecchi della presente voce. Le parti e gli accessori classificati nella presente voce comprendono quindi, in particolare, i portapezzi, i portautensili e gli altri dispositivi speciali esclusivamente o principalmente destinati alle macchine e agli apparecchi di questa voce».
Procedimento principale e questione pregiudiziale
14
Le società Rohm & Haas hanno importato in Francia tamponi lucidanti destinati a macchine levigatrici di dischi di materiali semiconduttori, dischi comunemente chiamati «wafers» e utilizzati in particolare nella fabbricazione di circuiti integrati. Si tratta di tamponi adesivi composti da diversi strati di materie plastiche, che si presentano sotto forma di dischi di circa 40 cm di diametro e 3 mm di spessore, destinati ad attrezzare dette macchine.
15
Il 3 giugno 2004, la società Acta, per conto delle società Rohm & Haas, ha dichiarato alla dogana due colli di «feltri abrasivi» nella sottovoce doganale 5911 10 00, applicabile ai «tessuti, feltri e tessuti rinforzati di feltro, aventi uno o più strati di gomma, di cuoio o altre materie, dei tipi utilizzati nella fabbricazione di guarniture per scardassi e simili manufatti per altri usi tecnici, compresi i nastri di velluto, impregnati di gomma, per il ricoprimento dei subbi», per i quali il dazio doganale è pari al 5,3%.
16
Tale voce è stata contestata dall’amministrazione doganale, che ha ritenuto che i prodotti importati rientrassero nella sottovoce 3919 90 10, che prevede un dazio pari al 6,5%.
17
Tra l’8 luglio 2004 e il 9 agosto 2006, le società Rohm & Haas hanno continuato a sdoganare i tamponi lucidanti di cui trattasi nella sottovoce 5911 10 00 della NC.
18
Dette società hanno successivamente adito la Commission de conciliation et d’expertise douanière (Commissione di conciliazione e di accertamento doganale; in prosieguo: la «CCED»), che, con parere consultivo del 26 giugno 2007, ha dichiarato che le merci di cui trattasi nel procedimento principale rientravano nella voce doganale 8466 in quanto «parti ed accessori riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine delle voci da 8456 a 8465». Le merci classificate nella voce 8466 della NC sono esenti da dazi doganali.
19
Le società Rohm & Haas hanno quindi chiesto all’amministrazione doganale il rimborso dei dazi che ritenevano di avere indebitamente versato tra il 2004 e il 2007.
20
In seguito al rigetto di tale domanda, le società Rohm & Haas hanno adito il Tribunal d’instance de Lyon (Tribunale di primo grado di Lione) per ottenere il rimborso di tali dazi doganali. Il ricorso è stato accolto da detto giudice che, con sentenza del 20 aprile 2009, ha dichiarato che le merci di cui trattasi rientravano nella voce doganale indicata dalla CCED, in quanto considerate indispensabili al funzionamento delle macchine levigatrici e parte integrante di tali macchine.
21
L’amministrazione doganale ha proposto appello contro tale sentenza dinanzi alla cour d’appel de Lyon (Corte d’appello di Lione).
22
Dinanzi a quest’ultima essa contesta la pertinenza del parere della CCED, poiché, a suo avviso, esso non è fondato sulle caratteristiche proprie della merce, ma sul fatto che l’etichetta di cui era corredato il campione presentato indicava che la merce di cui trattasi nel procedimento principale era destinata alle macchine rientranti nelle voci da 8456 a 8465 della NC.
23
Essa ritiene che i tamponi lucidanti in discorso rientrino nella voce 3919 della NC, essendo dischi piatti in materia plastica aventi un lato adesivo. Essa richiama altresì il regolamento (UE) n. 336/2010 della Commissione, del 21 aprile 2010, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (GU L 102, pag. 25), adottato successivamente per macchine simili a quelle su cui sono utilizzati tamponi del tipo di quelli di cui trattasi nel procedimento principale.
24
Le società Rohm & Haas sostengono dinanzi al giudice del rinvio che i tamponi di cui trattasi nel procedimento principale sono esclusivamente destinati a essere posti su macchine levigatrici di dischi di materiali semiconduttori, rientranti nella voce 8464 della NC, e che ogni tipo di tampone è destinato a un solo modello di macchina e a un particolare tipo di lavoro. A loro avviso, i tamponi lucidanti sono parti riconoscibili, necessarie al funzionamento di dette macchine, ragione per cui è stata utilizzata l’etichettatura del prodotto preso come campione. Esse affermano che è impossibile classificare tali tamponi lucidanti nella voce 3919, poiché questi ultimi non hanno un lato adesivo per semplice contatto, o nella voce 8207, poiché di per se stessi non consentono di effettuare il lavoro di lucidatura. A tale proposito si fondano sul parere della CCED. Esse sostengono inoltre che il regolamento n. 336/2010 non è retroattivo, neppure per analogia, non riguarda gli stessi prodotti ed è invalido.
25
In tale contesto, la cour d’appel de Lyon ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se la [NC], (…) contenuta nell’allegato I del regolamento [n. 2658/87], come modificata dai regolamenti [n. 1549/2006] e (CE) n. 1214/2007 della Commissione, del 20 settembre 2007 (GU L 286, pag. 1), debba essere interpretata nel senso che tamponi lucidanti destinati ad una macchina levigatrice per la lavorazione di materiali (…) semiconduttori – rientrante come tale nella voce doganale 8460 – importati separatamente dalla macchina, che si presentano nella forma di dischi perforati al centro, costituiti da uno strato duro in poliuretano, da uno strato di schiuma di poliuretano, da uno strato di colla e da una pellicola protettiva in materia plastica, che non contengono parti in metallo né sostanze abrasive e vengono utilizzati per la lucidatura di “wafer” in associazione con un liquido abrasivo e che debbono essere sostituiti con una frequenza determinata dal loro tasso di usura, rientrano nella sottovoce 8466 91 15, in quanto parti o accessori riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine classificate nelle voci da 8456 a 8465, oppure, in base al regime della loro materia costitutiva, nella sottovoce 3939 90 10, in quanto forme piatte autoadesive in materia plastica».
Sulla questione pregiudiziale
26
In via preliminare, si deve sottolineare che il regolamento n. 1214/2007 citato nella questione sollevata è entrato in vigore il 1o gennaio 2008, e quindi la versione della NC ivi contenuta non è applicabile alle importazioni dei tamponi lucidanti di cui trattasi nel procedimento principale, i quali, come confermato in udienza dalle ricorrenti in detto procedimento, sono state effettuate tra il 2004 e il 2007. La questione sollevata deve pertanto essere intesa come riferita alle versioni della NC contenute nei regolamenti nn. 1789/2003, 1810/2004, 1719/2005 e 1549/2006.
27
Occorre inoltre rilevare che la menzione, nel testo di detta questione, della voce 8460 e della sottovoce 3939 90 10 della NC è manifestamente il frutto di un errore materiale, e che si deve intendere tale questione come avente ad oggetto, rispettivamente, la voce 8464 della NC (o 8486 della NC dall’entrata in vigore del regolamento n. 1549/2006) e la sottovoce 3919 90 10 della NC.
28
Ne consegue che, con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, alla Corte se la NC debba essere interpretata nel senso che i tamponi lucidanti destinati a una macchina levigatrice – rientrante nella voce 8464 (o nella voce 8486 della NC dall’entrata in vigore del regolamento n. 1549/2006) – importati separatamente dalla macchina, che si presentano sotto forma di dischi perforati al centro, costituiti da uno strato duro in poliuretano, da uno strato di schiuma di poliuretano, da uno strato di colla e da una pellicola protettiva in materia plastica, che non contengono parti in metallo né sostanze abrasive e vengono utilizzati per la lucidatura di «wafer» in associazione con un liquido abrasivo e che devono essere sostituiti con una frequenza determinata dal loro tasso di usura, rientrano nella sottovoce 8466 91 15 della NC (o nella sottovoce 8486 90 90 della NC dall’entrata in vigore del regolamento n. 1549/2006), in quanto parti o accessori di detta macchina, o invece nel senso che detti tamponi rientrano nella sottovoce 3919 90 10 della NC, in base alla loro materia costitutiva, in quanto forme piatte autoadesive in materia plastica, diverse dalla forma quadrata o rettangolare.
29
Le società Rohm & Haas sostengono che i tamponi lucidanti di cui trattasi nel procedimento principale sono parti destinate a essere esclusivamente o principalmente utilizzate sulle macchine levigatrici rientranti nella voce 8464 della NC (o nella voce 8486 della NC dall’entrata in vigore del regolamento n. 1549/2006), che non possono funzionare correttamente senza tali tamponi, e che questi ultimi possono essere utilizzati soltanto con questo tipo di macchine levigatrici. Pertanto, a loro avviso, detti tamponi importati prima del 1o gennaio 2007 dovrebbero essere classificati nella voce 8466, e quelli importati dopo tale data nella voce 8486.
30
Il governo francese e la Commissione europea ritengono che detti tamponi lucidanti debbano essere classificati, in base alla loro materia costitutiva, nella voce 3919 della NC, in quanto forme piatte autoadesive in materia plastica.
31
Occorre ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, per garantire la certezza del diritto e facilitare i controlli, il criterio decisivo per la classificazione doganale delle merci dev’essere ricercato, in generale, nelle loro caratteristiche e proprietà oggettive, quali definite nel testo della voce della NC e delle note delle sezioni o dei capitoli (v., in particolare, sentenze del 19 febbraio 2009, Kamino International Logistics, C-376/07, Racc. pag. I-1167, punto 31; del 14 aprile 2011, British Sky Broadcasting Group e Pace, C-288/09 e C-289/09, Racc. pag. I-2851, punto 60, nonché del 16 giugno 2011, Unomedical, C-152/10, Racc. pag. I-5433, punto 25).
32
Nella fattispecie, in considerazione delle loro caratteristiche fisiche, in linea di principio i tamponi lucidanti del tipo di quelli di cui trattasi nel procedimento principale devono essere classificati nel capitolo 39 della NC. Tuttavia, conformemente alla nota 2, lettera p), di tale capitolo, quest’ultimo non include gli oggetti della sezione XVI della NC, la quale comprende, segnatamente, le parti e gli accessori destinati alle macchine rientranti nelle voci di tale sezione. Occorre di conseguenza verificare se tali tamponi lucidanti possano essere classificati in detta sezione XVI e, in particolare, nella voce 8466 della NC (o nella voce 8486 della NC dall’entrata in vigore del regolamento n. 1549/2006), in quanto «parti» o «accessori» delle macchine levigatrici di dischi di materiali semiconduttori, le quali rientrano nella voce 8464 della NC in quanto «[m]acchine utensili per la lavorazione delle pietre, dei prodotti ceramici, del calcestruzzo, dell’amianto-cemento o di materie minerali simili o per la lavorazione a freddo del vetro» (o nella voce 8486 della NC in quanto «[m]acchine e apparecchi utilizzati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione (…) delle placchette o dei dispositivi a semiconduttore» dall’entrata in vigore del regolamento n. 1549/2006).
33
A tale proposito è necessario rilevare che, secondo la nota 2, lettera b), della sezione XVI della NC, le parti di macchine sono classificate, «se riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente ad una macchina particolare o a più macchine classificabili nella stessa voce», nella voce afferente a detta o a dette macchine o, secondo il caso, in altre voci della sezione XVI della NC, tra cui la voce 8466, che comprende le «[p]arti ed accessori riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine delle voci da 8456 a 8465».
34
Tuttavia, la NC, nelle versioni applicabili alla controversia principale, non definisce le nozioni di «parti» e di «accessori» ai sensi del capitolo 84 della stessa. Ciò nonostante, dalla giurisprudenza della Corte emerge che la nozione di «parti» implica la presenza di un insieme per il cui funzionamento le parti sono indispensabili e che la nozione di «accessori» comprende elementi di attrezzatura intercambiabili che consentono di adattare un apparecchio a un particolare lavoro o che gli conferiscono possibilità supplementari o ancora che lo rendono idoneo ad assicurare un servizio particolare in relazione alla sua funzione principale (v., in tal senso, sentenze del 19 ottobre 2000, Peacock, C-339/98, Racc. pag. I-8947, punto 21; del 7 febbraio 2002, Turbon International, C-276/00, Racc. pag. I-1389, punti 30 e 32, nonché Unomedical, cit., punto 29).
35
Orbene, nella fattispecie, in primo luogo, se è vero che, come sostenuto dalle società Rohm & Haas, una macchina levigatrice di dischi di materiali semiconduttori non è atta a rispondere ai bisogni ai quali è destinata se non è dotata di tamponi lucidanti, è tuttavia pacifico che il funzionamento meccanico ed elettrico di tale macchina non dipende dalla presenza di detti tamponi lucidanti. Di conseguenza, i tamponi lucidanti non sono indispensabili al funzionamento delle macchine levigatrici di tali dischi.
36
Tale constatazione è corroborata dal fatto che, come indicato in udienza dalle società Rohm & Haas, una macchina levigatrice di dischi di materiali semiconduttori può accogliere diversi tipi di tamponi lucidanti.
37
In secondo luogo, è pacifico che i tamponi lucidanti non consentono alle macchine levigatrici di tali dischi di svolgere funzioni diverse da quelle cui esse sono destinate. Di conseguenza, tali tamponi non permettono di adattare dette macchine a un particolare lavoro, e nemmeno conferiscono loro possibilità supplementari, né le rendono idonee ad assicurare un servizio particolare in relazione alla loro funzione principale.
38
Da tali considerazioni discende che i tamponi lucidanti del tipo di quelli di cui trattasi nel procedimento principale non possono essere qualificati come «parti» o «accessori» di una macchina levigatrice di dischi di materiali semiconduttori, e non possono quindi rientrare nella posizione 8466 della NC (o nella posizione 8486 della NC dall’entrata in vigore del regolamento n. 1549/2006).
39
L’argomento delle società Rohm & Haas, secondo il quale i tamponi lucidanti di cui trattasi nel procedimento principale sono esclusivamente destinati a un certo tipo di macchine levigatrici di tali dischi, e in base al quale tali macchine sono consegnate già dotate di un tampone lucidante, non può rimettere in discussione quanto constatato al punto precedente della presente sentenza. Infatti, né la destinazione esclusiva di una merce a un determinato tipo di macchina né la circostanza che una macchina possa eventualmente essere consegnata già dotata di tale merce costituiscono, alla luce della giurisprudenza citata al punto 34 della presente sentenza, elementi pertinenti ai fini della qualificazione di detta merce come «parte» o «accessorio».
40
Si deve di conseguenza rispondere alla questione sollevata dichiarando che la NC, nelle versioni risultanti successivamente dai regolamenti nn. 1789/2003, 1810/2004, 1719/2005 e 1549/2006l, dev’essere interpretata nel senso che i tamponi lucidanti destinati a una macchina levigatrice per la lavorazione di materiali semiconduttori – rientrante in quanto tale nella voce doganale 8464 (o nella voce 8486 a partire dal 1o gennaio 2007) – importati separatamente da detta macchina, che si presentano sotto forma di dischi perforati al centro, costituiti da uno strato duro in poliuretano, da uno strato di schiuma di poliuretano, da uno strato di colla e da una pellicola protettiva in materia plastica, che non contengono parti in metallo né sostanze abrasive, vengono utilizzati per la lucidatura di «wafer» in associazione con un liquido abrasivo e devono essere sostituiti con una frequenza determinata dal loro tasso di usura, rientrano nella sottovoce 3919 90 10, in quanto forme piatte autoadesive in materia plastica, diverse dalla forma quadrata o rettangolare.
Sulle spese
41
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) dichiara:
La nomenclatura combinata contenuta nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, nelle versioni risultanti successivamente dai regolamenti, recanti modifica dell’allegato I del regolamento n. 2658/87, (CE) n. 1789/2003 della Commissione, dell’11 settembre 2003, (CE) n. 1810/2004 della Commissione, del 7 settembre 2004, (CE) n. 1719/2005 della Commissione, del 27 ottobre 2005, e (CE) n. 1549/2006 della Commissione, del 17 ottobre 2006, dev’essere interpretata nel senso che i tamponi lucidanti destinati a una macchina levigatrice per la lavorazione di materiali semiconduttori – rientrante in quanto tale nella voce doganale 8464 (o nella voce 8486 a partire dal 1o gennaio 2007) – importati separatamente da detta macchina, che si presentano sotto forma di dischi perforati al centro, costituiti da uno strato duro in poliuretano, da uno strato di schiuma di poliuretano, da uno strato di colla e da una pellicola protettiva in materia plastica, che non contengono parti in metallo né sostanze abrasive, vengono utilizzati per la lucidatura di «wafer» in associazione con un liquido abrasivo e devono essere sostituiti con una frequenza determinata dal loro tasso di usura, rientrano nella sottovoce 3919 90 10, in quanto forme piatte autoadesive in materia plastica, diverse dalla forma quadrata o rettangolare.
Firme
( *1 ) Lingua processuale: il francese.
Full & Egal Universal Law Academy