Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 24 maggio 2012 –
Commissione / Austria
(causa C‑352/11)
«Inadempimento di uno Stato – Ambiente – Direttiva 2008/1/CE – Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento – Condizioni di autorizzazione degli impianti esistenti – Obbligo di garantire la gestione di tali impianti in conformità a quanto prescritto da detta direttiva»
1. Ricorso per inadempimento – Esame della fondatezza da parte della Corte – Situazione da prendere in considerazione – Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato (Art. 258 TFUE) (v. punto 9)
2. Stati membri – Obblighi – Attuazione delle direttive – Esecuzione parziale – Inadempimento (Art. 258 TFUE) (v. punto 11)
3. Stati membri – Obblighi – Attuazione delle direttive – Inadempimento – Giustificazione basata sull’ordinamento giuridico interno – Inammissibilità (Art. 258 TFUE) (v. punto 13)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato – Violazione dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento (GU L 24, pag. 8) – Condizioni di autorizzazione degli impianti esistenti – Obbligo di garantire che tali impianti vengano gestiti in conformità a quanto prescritto da detta direttiva.
Dispositivo
1)
La Repubblica d’Austria, avendo omesso di rilasciare autorizzazioni a norma degli articoli 6 e 8 della direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento, di riesaminare o, se necessario, di aggiornare le autorizzazioni esistenti e di vigilare affinché tutti gli impianti esistenti funzionino secondo i requisiti di cui agli articoli 3, 7, 9, 10, 13, 14, lettere a) e b), e 15, paragrafo 2, di tale direttiva, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti a norma dell’articolo 5, paragrafo 1, di detta direttiva.
2)
La Repubblica d’Austria è condannata alle spese.
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