SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)
17 gennaio 2013 ( *1 )
«Tariffa doganale comune — Nomenclatura combinata — Classificazione doganale — Stampanti multifunzione costituite dall’assemblaggio di un modulo di stampa laser e di un modulo digitale, con funzione di copiatura — Sottovoce 8443 31 91 — Validità del regolamento (CE) n. 1031/2008»
Nella causa C-361/11,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Rechtbank Haarlem (Paesi Bassi), con decisione del 30 giugno 2011, pervenuta in cancelleria l’8 luglio 2011, nel procedimento
Hewlett-Packard Europe BV
contro
Inspecteur van de Belastingdienst/Douane West, kantoor Hoofddorp,
LA CORTE (Prima Sezione),
composta dal sig. A. Tizzano, presidente di sezione, dai sigg. A. Borg Barthet, M. Ilešič, M. Safjan (relatore) e dalla sig.ra M. Berger, giudici,
avvocato generale: sig. P. Mengozzi
cancelliere: sig.ra M. Ferreira, amministratore principale
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 4 luglio 2012,
considerate le osservazioni presentate:
—
per Hewlett-Packard Europe BV, da H. de Bie e E. Zietse, advocaten;
—
per il governo dei Paesi Bassi, da C. Wissels e M. Noort, in qualità di agenti;
—
per la Commissione europea, da L. Bouyon e B. Burggraaf, in qualità di agenti, assistiti da E. Valerdi Rodriguez, in qualità di esperto,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della nomenclatura combinata che figura all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) n. 254/2000 del Consiglio, del 31 gennaio 2000 (GU L 28, pag. 16; in prosieguo: la «NC»), nonché sulla validità del dazio doganale corrispondente alla sottovoce 8443 31 91 della NC per quanto riguarda stampanti multifunzione costituite dall’assemblaggio di un modulo di stampa laser e di un modulo digitale, con funzione di copiatura.
2
Tale domanda è stata presentata nel contesto di una controversia tra Hewlett-Packard Europe BV (in prosieguo: «Hewlett-Packard») e l’Inspecteur van de Belastingdienst/Douane West, kantoor Hoofddorp (Ispettore dell’Ufficio tributario/Dogana Ovest, Ufficio di Hoofddorp; in prosieguo: l’«autorità doganale») in merito alla classificazione doganale di stampanti multifunzione immesse in libera pratica nell’aprile 2009.
Contesto normativo
La NC
3
La classificazione doganale delle merci importate nell’Unione europea è disciplinata dalla NC. La versione di quest’ultima applicabile all’epoca dei fatti nella causa principale è quella risultante dal regolamento (CE) n. 1031/2008 della Commissione, del 19 settembre 2008, recante modifica dell’allegato I del regolamento n. 2658/87 (GU L 291, pag. 1).
4
La NC si fonda sul sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci (in prosieguo: il «SA»), elaborato dal Consiglio di cooperazione doganale, divenuto l’Organizzazione mondiale delle dogane, istituito con la convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (in prosieguo: la «convenzione sul SA»), conclusa a Bruxelles il 14 giugno 1983 e approvata, insieme al suo protocollo di emendamento del 24 giugno 1986, in nome della Comunità economica europea con la decisione 87/369/CEE del Consiglio, del 7 aprile 1987 (GU L 198, pag. 1).
5
Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della convenzione sul SA, ogni parte contraente si impegna a far sì che le sue nomenclature tariffarie e statistiche siano conformi al SA, a utilizzare tutte le voci e le sottovoci di quest’ultimo, senza aggiunte o modifiche, nonché i relativi codici numerici e a seguire l’ordine di numerazione di detto sistema. Ogni parte contraente si impegna parimenti ad applicare le regole generali per l’interpretazione del SA, nonché tutte le note di sezioni, di capitoli e di sottovoci del SA, e a non modificarne la portata.
6
L’articolo 9, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 2658/87 è formulato nel modo seguente:
«1. Le misure relative alle seguenti materie sono adottate in base alla procedura prevista all’articolo 10:
a)
applicazione della nomenclatura combinata e della Taric, con particolare riguardo:
—
alla classifica delle merci nelle nomenclature di cui all’articolo 8,
—
alle note [complementari],
(...)
b)
modifiche della nomenclatura combinata per tener conto dell’evoluzione dei bisogni in materia di statistiche o di politica commerciale;
c)
modifiche dell’allegato II;
d)
modifiche della nomenclatura combinata e adeguamenti dei dazi conformemente alle decisioni adottate dal Consiglio o dalla Commissione;
e)
modifiche della nomenclatura combinata intese ad adeguarla all’evoluzione tecnologica o commerciale o ad armonizzare ed esplicitare i testi;
f)
modifiche della nomenclatura combinata, risultanti dagli emendamenti della nomenclatura del sistema armonizzato;
(...)
2. Le disposizioni adottate ai sensi del paragrafo 1 non possono modificare:
—
le aliquote dei dazi doganali;
(...)».
7
La seconda parte della NC, che include la tabella dei dazi doganali, contiene la sezione XVI, rubricata «Macchine ed apparecchi, materiale elettrico e loro parti; apparecchi di registrazione o di riproduzione del suono, apparecchi di registrazione o di riproduzione delle immagini e del suono in televisione, parti ed accessori di questi apparecchi». All’interno di tale sezione si trova il capitolo 84, rubricato «Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi».
8
La tabella dei dazi doganali riportata nel detto capitolo 84 della NC è stata oggetto di diverse modifiche. Nella sua versione derivante dal regolamento (CE) n. 1719/2005 della Commissione, del 27 ottobre 2005, che modifica l’allegato I del regolamento n. 2658/87 (GU L 286, pag. 1), entrato in vigore il 1o gennaio 2006, detta tabella includeva la voce 8471, che recitava come segue:
«8471 Macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione e loro unità; lettori magnetici ed ottici, macchine per l’inserimento di informazioni su supporto in forma codificata e macchine per l’elaborazione di queste informazioni, non nominate né comprese altrove:
(...)
8471 60 – Unità di entrata o di uscita, che possono comportare, in uno stesso involucro, delle unità di memoria:
8471 60 20 ‐ ‐ Stampanti
(...)».
9
Le merci rientranti nella sottovoce 8471 60 20 erano esenti dai dazi doganali.
10
La voce 9009 della NC era formulata nel modo seguente:
«9009 Apparecchi di fotocopia a sistema ottico o per contatto ed apparecchi di termocopia:
—
Apparecchi di fotocopia elettrostatici:
9009 11 00 ‐ ‐ riproducenti direttamente l’immagine dell’originale sulla copia (procedimento diretto)
9009 12 00 ‐ ‐ riproducenti l’immagine dell’originale sulla copia per mezzo di un supporto intermedio (procedimento indiretto)».
11
Le merci rientranti nella sottovoce 9009 11 00 erano esenti dai dazi doganali, mentre quelle rientranti nella sottovoce 9009 12 00 erano soggette ad un dazio doganale del 6%.
12
Il regolamento n. 1719/2005 è stato implicitamente abrogato, con effetto dal 1o gennaio 2007, dal regolamento (CE) n. 1549/2006 della Commissione, del 17 ottobre 2006, recante modifica dell’allegato I del regolamento n. 2658/87 (GU L 301, pag. 1). Il regolamento n. 1549/2006 ha soppresso la voce 9009 e la sottovoce 8471 60 20 della NC.
13
Il regolamento n. 1031/2008, entrato in vigore il 1o gennaio 2009, non ha ripristinato tale voce e tale sottovoce nella NC.
14
Peraltro, il regolamento n. 1549/2006 ha modificato la voce 8443 della NC, ormai formulata nel modo seguente:
«8443 Macchine e apparecchi per stampare con lastre, cilindri o altri organi per la stampa della voce 8442; altre stampanti, copiatrici e telecopiatrici (telefax), anche combinate tra loro; parti ed accessori:
(...)
‐ altre stampanti, copiatrici o telecopiatrici (telefax), anche combinate tra loro:
8443 31 ‐ ‐ Macchine che presentano almeno due delle funzioni seguenti: stampa, copia o trasmissione di fax, collegabili ad una macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione o ad una rete:
8443 31 10 ‐ ‐ ‐ Macchine copiatrici o trasmittenti telefax, munite di funzione per la stampa, con velocità di copia fino a 12 pagine monocromatiche al minuto
‐ ‐ ‐ altre:
8443 31 91 ‐ ‐ ‐ ‐ Macchine che eseguono le funzioni di copia scansendo l’originale e stampando le copie per mezzo di un motore di stampa elettrostatico
(...)».
15
Le merci che rientrano nella sottovoce 8443 31 91 sono soggette a un dazio doganale del 6%.
16
Il regolamento n. 1031/2008 non ha modificato né la formulazione di tale voce e di tali sottovoci né l’aliquota dei dazi doganali applicabile alle merci rientranti nella sottovoce 8443 31 91.
Gli accordi OMC
17
Con la decisione 94/800/CE, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994) (GU L 336, pag. 1), il Consiglio ha approvato l’accordo che istituisce l’Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC), nonché gli accordi che figurano negli allegati 1-4 di tale accordo (in prosieguo: gli «accordi OMC»), tra i quali figura l’intesa sulle norme e le procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie (in prosieguo: l’«IRC»).
18
In conformità all’IRC, è istituito in seno all’OMC un organo di risoluzione delle controversie (in prosieguo: l’«ORC»). L’articolo 3, paragrafo 2, dell’IRC recita come segue:
«(…) I membri riconoscono che [il sistema di risoluzione delle controversie dell’OMC] serve a tutelare i diritti e gli obblighi dei membri derivanti dagli accordi contemplati [all’appendice 1 del presente memorandum d’accordo], nonché a chiarire le disposizioni attuali di tali accordi conformemente alle norme di interpretazione abituali del diritto pubblico internazionale. Le raccomandazioni e le decisioni dell’ORC non possono ampliare né ridurre i diritti e gli obblighi previsti dagli accordi contemplati».
19
L’articolo 21 dell’IRC, intitolato «Verifica dell’applicazione delle raccomandazioni e delle decisioni», così dispone:
«1. Per garantire un’efficace risoluzione delle controversie a vantaggio di tutti i membri è essenziale che le raccomandazioni e le decisioni [dell’ORC] siano prontamente rispettate.
(...)
3. Nel corso di una riunione [dell’ORC] da tenersi entro trenta giorni dalla data di adozione della relazione di un panel o dell’organo d’appello, il membro interessato informa [l’ORC] delle sue intenzioni per quanto riguarda l’applicazione delle raccomandazioni e delle decisioni [dell’ORC]. Qualora non gli sia possibile ottemperare immediatamente a tali raccomandazioni e decisioni, il membro interessato può farlo entro un periodo ragionevole. Tale periodo ragionevole è:
a)
il periodo proposto dal membro interessato (…) approvato [dall’ORC], oppure, in assenza di tale approvazione,
b)
un periodo reciprocamente convenuto tra le parti della controversia (...), oppure, in assenza di tale accordo,
c)
un periodo stabilito tramite un arbitrato vincolante (…)
(...)».
20
L’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 (in prosieguo: il «GATT del 1994») e, in particolare, l’intesa sull’interpretazione dell’articolo II, paragrafo 1, lettera b), del GATT del 1994 fanno parte dell’accordo che istituisce l’OMC.
21
L’accordo sul commercio dei prodotti delle tecnologie dell’informazione, costituito dalla dichiarazione ministeriale sul commercio dei prodotti delle tecnologie dell’informazione approvata il 13 dicembre 1996 alla prima conferenza dell’OMC a Singapore, nonché dagli allegati e dalle aggiunte di quest’ultima (in prosieguo: l’«ITA»), e la comunicazione sulla sua attuazione sono stati approvati, a nome della Comunità, con decisione 97/359/CE del Consiglio, del 24 marzo 1997, relativa all’abolizione dei dazi doganali sui prodotti delle tecnologie dell’informazione (GU L 155, pag. 1).
22
L’ITA precisa, al suo paragrafo 1, che il regime commerciale di ciascuna parte contraente dovrebbe evolversi nel senso di migliorare le possibilità di accesso ai mercati per i prodotti delle tecnologie dell’informazione. Ai sensi del paragrafo 2 dell’ITA, le parti contraenti si impegnano ad eliminare i dazi doganali e tutti i diritti e imposizioni di qualsiasi genere, a norma dell’articolo II, paragrafo 1, lettera b), del GATT del 1994, nei confronti di taluni prodotti, classificati nel SA del 1996, tra i quali «macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione e loro unita'; lettori magnetici ed ottici, macchine per l’inserimento di informazioni su supporto in forma codificata e macchine per l’elaborazione di queste informazioni, non nominate né comprese altrove» e gli «apparecchi di fotocopia elettrostatici riproducenti l’immagine dell’originale sulla copia per mezzo di un supporto intermedio (procedimento indiretto)».
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
23
Risulta dall’ordinanza di rinvio che l’autorità doganale ha inviato a Hewlett-Packard un avviso di pagamento relativo a dazi doganali e diritti complementari per merci immesse in libera pratica tra il 1o e il 30 aprile 2009. Tali diritti includevano quelli relativi alla dichiarazione all’importazione di stampanti multifunzione classificate nella sottovoce 8443 31 91 della NC.
24
Con decisione del 30 luglio 2009, l’autorità doganale ha respinto il reclamo proposto da Hewlett-Packard contro tale avviso di pagamento. Hewlett-Packard ha presentato ricorso avverso tale decisione dinanzi al Rechtbank Haarlem.
25
Secondo il giudice del rinvio, dette stampanti, destinate ad uso domestico nonché alle piccole e medie imprese, erano costituite dall’assemblaggio di un modulo di stampa laser e di un modulo digitale. Esse disponevano delle funzioni digitali e di stampa quando erano collegate direttamente o tramite rete alla macchina automatica di trattamento dell’informazione. Esse possedevano del pari la funzione di copia, che poteva essere utilizzata indipendentemente da una macchina automatica di elaborazione dell’informazione. Alcune delle stampanti di cui trattasi disponevano anche della funzione telefax.
26
La stampa e la copia venivano effettuate mediante la stessa unità di stampa, che costituiva la componente principale delle stampanti di cui trattasi. Anche se la funzione di copia necessitava la previa digitalizzazione del documento, la velocità di stampa era la stessa nel contesto delle funzioni sia di stampa sia di copia. Il giudice del rinvio rileva anche che le diverse cassette di alimentazione di cui talune delle stampanti in parola erano corredate potevano essere utili sia alla copia sia alla stampa. Il cassetto di alimentazione serviva alle funzioni di copia, di digitalizzazione e di telefax.
27
Il giudice del rinvio osserva che, in forza della NC applicabile anteriormente al 1o gennaio 2007, le stampanti multifunzione potevano essere classificate, secondo le loro caratteristiche e le loro proprietà oggettive, nelle sottovoci 8471 60 20 o 9009 11 00, che prevedevano un’esenzione dai dazi doganali, oppure ancora nella sottovoce 9009 12 00, cui si applicava un dazio doganale del 6%.
28
Il giudice del rinvio aggiunge che, nella sua sentenza dell’11 dicembre 2008, Kip Europe e a. (C-362/07 e C-363/07, Racc. pag. I-9489), la Corte ha fornito indicazioni sulla classificazione nella NC degli apparecchi multifunzione e che, in base a tali indicazioni, è possibile che stampanti multifunzione quali quelle di cui trattasi nel procedimento principale, qualora fossero state importate anteriormente al 1o gennaio 2007, sarebbero state classificate nella sottovoce 8471 60 20.
29
Orbene, in ragione delle modifiche apportate alla NC dal regolamento n. 1549/2006, entrato in vigore il 1o gennaio 2007, tali stampanti non potrebbero più essere classificate nella sottovoce 8471 60 20 e rientrerebbero nella sottovoce 8443 31 91 della NC, alla quale corrisponde un dazio doganale del 6%.
30
Ne deriverebbe che, se tali stampanti fossero state classificate prima del 1o gennaio 2007 nella sottovoce 8471 60 20 della NC, il dazio doganale sarebbe passato, in seguito all’entrata in vigore del regolamento n. 1549/2006, dallo 0% al 6%.
31
Il giudice del rinvio si chiede se, in tale ipotesi, modificando la NC con il regolamento n. 1549/2006, la Commissione abbia agito in violazione dell’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento n. 2658/87.
32
Peraltro, il giudice del rinvio fa riferimento a una sentenza della Corte d’appello di Parigi (Francia), del 20 maggio 2010, che riguarderebbe stampanti multifunzione dotate delle stesse caratteristiche e proprietà oggettive delle stampanti di cui trattasi nel procedimento principale. Secondo tale sentenza, «atteso che l’apparecchio non è principalmente una copiatrice, né uno scanner, la funzione di stampa è prevalente; che la stampante infatti non solo rappresenta (…) il volume e il peso maggiore dell’apparecchio, ma anche il suo valore; che di conseguenza gli apparecchi in esame rientrano nella voce 847160 [della NC]».
33
Il giudice del rinvio sottolinea anche che, secondo Hewlett-Packard, le stampanti di cui trattasi nel procedimento principale rientrano nell’ITA e che, pertanto, esse dovrebbero essere esentate dai dazi doganali.
34
In tal contesto, il Rechtbank Haarlem ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1)
Alla luce di quanto considerato dal Rechtbank [Haarlem] con riguardo alla velocità di stampa e di copiatura, (...) quale significato vada attribuito alla circostanza che la velocità di stampa e di copiatura vengono determinate dalla stessa unità di stampa e la differenza in velocità tra le funzioni è determinata soltanto dal fatto che per la copiatura occorre operare una scansione prima della stampa.
2)
Alla luce di quanto considerato dal Rechtbank [Haarlem] con riguardo al numero di cassetti per la carta e alla presenza di un’alimentazione automatica, (...) se le indicazioni date in merito dalla Corte [nella sentenza] Kip Europe e a. [,cit.,] debbano essere interpretate nel senso che la presenza di più cassetti per la carta e di un’alimentazione automatica sono caratteristiche oggettive che costituiscono un’indicazione nel senso che si tratta di una copiatrice invece che di un’unità di stampa.
3)
Alla luce di quanto considerato dal Rechtbank [Haarlem] con riguardo alla soluzione della questione di quale sia il carattere essenziale degli apparecchi di cui trattasi, anche alla luce dei criteri formulati in merito dalla Corte d’appello di Parigi nella sentenza del 20 maggio 2010 con riguardo ad apparecchi analoghi, (...) se il valore e il peso dell’unità di stampa centrale (print engine) debbano essere imputati alla funzione di stampa o alla funzione di copiatura, e se il valore e il peso dello scanner debbano essere imputati – eventualmente, soltanto in parte – alla funzione di copiatura.
4)
Se, alla luce di quanto considerato dal Rechtbank [Haarlem], l’aliquota di dazi doganali del 6% inerente alla sottovoce della [NC] 8443 3191 nel regolamento n. 1031/2008 sia valida, atteso che si tratta di stampanti multifunzione le quali, secondo le indicazioni della Corte di giustizia [nella sentenza] Kip Europe e a. [,cit.], avrebbero dovuto essere classificate nella sottovoce della [NC] 8471 6020 se fossero state importate prima del 1o gennaio 2007».
Sulle questioni pregiudiziali
35
Occorre preliminarmente ricordare che, nell’ambito della procedura di cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte istituita all’articolo 267 TFUE, spetta a quest’ultima fornire al giudice nazionale una risposta utile che gli consenta di dirimere la controversia di cui è investito. In tale prospettiva spetta alla Corte, se necessario, riformulare le questioni che le sono sottoposte (sentenze del 17 luglio 1997, Krüger, C-334/95, Racc. pag. I-4517, punti 22 e 23, nonché del 4 ottobre 2012, Byankov, C-249/11, punto 57).
36
Nella fattispecie, risulta dall’ordinanza di rinvio che, con le sue quattro questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se il regolamento n. 1031/2008 sia valido nella misura in cui classifica nella sottovoce 8443 31 91 della NC stampanti multifunzione, del tipo di quelle che sono oggetto del procedimento principale, costituite dall’assemblaggio di un modulo di stampa laser e di un modulo a scansione, con funzione di copia, immesse in libera pratica nel mese d’aprile del 2009.
37
Al riguardo si deve, da una parte, osservare che è pacifico che, alla data della loro immissione in libera pratica, talune stampanti multifunzione come quelle di cui trattasi del procedimento principale sono state classificate nella sottovoce 8443 31 91 della NC, soggetta ad un dazio doganale del 6%.
38
D’altra parte, occorre constatare che tale sottovoce 8443 31 91 non esisteva nella versione della NC applicabile anteriormente al 1o gennaio 2007. Essa è stata introdotta in quest’ultima dal regolamento n. 1549/2006 ed è stata riportata nel regolamento n. 1031/2008.
39
Orbene, secondo costante giurisprudenza, il Consiglio ha conferito alla Commissione, che deve agire in cooperazione con gli esperti doganali degli Stati membri, un ampio potere discrezionale al fine di precisare il contenuto delle voci della tariffa che risultino rilevanti per la classificazione di una determinata merce. Tuttavia, il potere della Commissione di adottare provvedimenti ex articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b), d) ed e), del regolamento n. 2658/87, come note complementari, non l’autorizza a modificare il contenuto delle voci della tariffa, stabilite in base al SA, istituito mediante la convenzione sul SA, di cui l’Unione si è impegnata, ai sensi dell’articolo 3 di quest’ultima, a non modificare la portata (sentenze 14 dicembre 1995, Francia/Commissione, C-267/94, Racc. pag. I-4845, punti 19 e 20; del 27 aprile 2006, Kawasaki Motors Europe, C-15/05, Racc. pag. I-3657, punto 35, nonché del 29 ottobre 2009, Dinter e Europol Frost-Food, C-522/07 e C-65/08, Racc. pag. I-10333, punto 32).
40
Risulta, inoltre, dall’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento n. 2658/87 che la Commissione non è competente a modificare autonomamente le aliquote dei dazi doganali.
41
Da quanto precede deriva che, qualora dovesse essere accertato che stampanti come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, importate anteriormente al 1o gennaio 2007, avrebbero dovuto essere classificate nella sottovoce 8471 60 20 della NC e avrebbero pertanto dovuto essere esentate dai dazi doganali, mentre le medesime stampanti, importate successivamente a tale data, sono state assoggettate a un dazio del 6%, la Commissione avrebbe ecceduto i limiti dei poteri ad essa conferiti dall’articolo 9 del regolamento n. 2658/87.
42
Occorre quindi esaminare se, come chiede il giudice del rinvio, alla luce delle loro caratteristiche e delle loro proprietà oggettive, siffatte stampanti sarebbero state classificate, anteriormente al 1o gennaio 2007, nella sottovoce 8471 60 20 oppure nella sottovoce 9009 12 00 della NC.
43
Al riguardo occorre ricordare che la voce 8471 della NC riguardava le «macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione» e che la sottovoce 8471 60 20 di detta nomenclatura era relativa alle «stampanti». Quanto alla voce 9009 della NC, essa riguardava gli «apparecchi di fotocopia a sistema ottico o per contatto ed apparecchi di termocopia» e la sua sottovoce 9009 12 00 contemplava gli «apparecchi di fotocopia elettrostatici riproducenti l’immagine dell’originale sulla copia per mezzo di un supporto intermedio (procedimento indiretto)».
44
Secondo Hewlett-Packard, stampanti come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, qualora fossero state importate anteriormente al 1o gennaio del 2007, sarebbero state classificate nella sottovoce 8471 60 20.
45
Il Regno dei Paesi Bassi e la Commissione affermano che tali stampanti sarebbero state classificate nella sottovoce 9009 12 00.
46
Al riguardo, in primo luogo, occorre ricordare che dalla giurisprudenza della Corte risulta che la voce 9009 della NC comprendeva, oltre alle fotocopiatrici a sistema ottico e a riproduzione diretta, quelle che disponevano di un supporto intermedio per una riproduzione indiretta, il quale includeva il procedimento costituito dalla trasformazione dell’immagine in dati numerici (v., in tal senso, sentenza del 9 ottobre 1997, Rank Xerox, C-67/95, Racc. pag. I-5401, punto 21).
47
Peraltro, la Corte ha dichiarato che, poiché classificava nella sottovoce 9009 12 00 gli apparecchi atti ad effettuare le operazioni di stampa, di scansione e di reprografia, per il fatto che nessuna delle funzioni corrispondenti a tali operazioni può ritenersi conferire a detti apparecchi il loro carattere essenziale, senza enunciare come principio che tutti gli apparecchi che riuniscono le tre funzioni suddette debbono essere classificati come fotocopiatrici, il regolamento della Commissione di cui trattavasi era valido (v., in tal senso, sentenza Kip Europe e a., cit., punto 62).
48
Nella fattispecie, deriva dalle caratteristiche delle stampanti che sono oggetto del procedimento principale, come menzionate ai punti 25 e 26 della presente sentenza, che, proprio come gli apparecchi di cui trattavasi della controversia sfociata nella citata sentenza Kip Europe e a., esse svolgono diverse funzioni, cioè la scansione, la stampa, la copia nonché, per talune, la trasmissione di telefax, nessuna delle quali può essere considerata atta a conferire loro il carattere essenziale.
49
In tali circostanze, se le stampanti di cui trattasi nel procedimento principale fossero state importate anteriormente al 1o gennaio 2007, esse sarebbero state classificate, in applicazione della giurisprudenza della Corte, nella sottovoce 9009 12 00 della NC.
50
Occorre di conseguenza constatare che, classificando stampanti multifunzione come quelle che sono oggetto della controversia principale nella sottovoce 8443 31 91 della NC, la Commissione non ha modificato il dazio doganale del 6% che era loro applicabile. Tale istituzione non ha quindi ecceduto i limiti dei poteri ad essa conferiti dall’articolo 9 del regolamento n. 2658/87.
51
In secondo luogo, nel contesto dell’ITA, un gruppo speciale dell’OMC ha pubblicato, il 16 agosto 2010, le sue relazioni nelle pratiche WT/DS375/R, WT/DS376/R e WT/DS377/R (Comunità europee e loro Stati membri — Trattamento tariffario di taluni prodotti delle tecnologie dell’informazione), che sono state adottate il 21 settembre 2010 dall’ORC.
52
Tali relazioni precisano segnatamente che, «considerato che le [macchine digitali multifunzione] atte ad essere collegate ad una macchina automatica per il trattamento delle informazioni in parola non costituiscono fotocopiatrici a sistema ottico che funzionino riproducendo l’immagine dell’originale sulla copia mediante un supporto intermedio (procedimento indiretto), esse non possono essere contemplate dalla concessione che compare nella sottovoce 9009 12 dell’[elenco delle concessioni delle Comunità europee allegato al GATT del 1994], indipendentemente dal carattere primario, secondario o equivalente della funzione di copia rispetto alle altre funzioni di dette macchine».
53
Il termine ragionevole assegnato all’Unione europea per attuare tali relazioni adottate dall’ORC è scaduto il 30 giugno 2011.
54
La Commissione ha recepito le relazioni del gruppo speciale dell’OMC adottando il regolamento di esecuzione (UE) n. 620/2011, del 24 giugno 2011, che modifica il regolamento N. 2658/87 (GU L 166, pag. 16). In conformità al suo articolo 2, tale regolamento è entrato in vigore il 1o luglio 2011.
55
In base al considerando 2 di detto regolamento, «[s]econdo la relazione del gruppo di esperti dell’OMC, una copia digitale non dovrebbe costituire una fotocopia a titolo del GATT 1994 e la velocità di copia non dovrebbe essere l’unico criterio di classificazione. Occorre pertanto modificare di conseguenza la sottovoce 844331 del[la NC] e la corrispondente aliquota del dazio». L’allegato di tale regolamento dispone quindi che la sottovoce 8443 31 91 della NC è soppressa.
56
All’udienza, la Commissione ha osservato che, a seguito di tale soppressione, le stampanti multifunzione potevano essere classificate nella sottovoce 8443 31 20 della NC e quindi essere assoggettate a un dazio doganale del 2,2%, oppure nella sottovoce 8443 31 80 di questa stessa nomenclatura ed essere esentate dai dazi doganali. Le due dette sottovoci sono formulate nel modo seguente:
«8443 31 20 – – – Macchine che eseguono come funzione principale la copia digitale scansendo l’originale e stampando le copie per mezzo di un motore di stampa elettrostatico
(...)
8443 31 80 – – – altre».
57
Secondo una giurisprudenza costante della Corte, tenuto conto della loro natura e della loro economia, gli accordi OMC non figurano generalmente tra le norme rispetto alle quali la Corte controlla la legittimità degli atti delle istituzioni dell’Unione. Solo nel caso in cui l’Unione abbia inteso dare esecuzione ad un obbligo particolare assunto nel contesto dell’OMC, oppure nella circostanza in cui l’atto dell’Unione faccia espresso rinvio a precise disposizioni degli accordi OMC, spetta alla Corte controllare la legittimità dell’atto in parola alla luce delle norme dell’OMC (v. sentenze del 1o marzo 2005, Van Parys, C-377/02, Racc. pag. I-1465, punti 39 e 40, nonché del 10 novembre 2011, X e X BV, C-319/10 e C-320/10, punto 35).
58
Comunque, per il periodo anteriore alla data di scadenza del termine ragionevole concesso all’Unione, in conformità all’IRC, per conformarsi alle raccomandazioni o alle decisioni dell’ORC, il giudice dell’Unione non può esercitare un controllo sulla legittimità degli atti dell’Unione alla luce delle norme dell’OMC senza privare di effetto la concessione di siffatto termine (v., in tal senso, sentenze del 30 settembre 2003, Biret International/Consiglio, C-93/02 P, Racc. pag. I-10497, punti 61 e 62, nonché X e X BV, cit., punto 41).
59
Peraltro, anche se il regolamento n. 620/2011 esplicita la volontà dell’Unione di dare seguito alle relazioni del gruppo speciale dell’OMC adottate dall’ORC, cui esso fa espresso rinvio, detto regolamento è posteriore ai fatti di cui al procedimento principale ed è stato privato, ad opera del suo articolo 2, di ogni effetto retroattivo.
60
Conseguentemente, in tali circostanze, non è possibile avvalersi retroattivamente delle relazioni del gruppo speciale in sede di valutazione della validità del regolamento n. 1031/2008, in quanto classifica stampanti del tipo di quelle di cui trattasi nel procedimento principale nella sottovoce 8443 31 91 della NC.
61
Alla luce di quanto precede, occorre rispondere alle questioni presentate dichiarando che l’esame delle questioni pregiudiziali non ha messo in luce alcun elemento atto ad inficiare la validità del regolamento n. 1031/2008 in quanto classifica, nella sottovoce 8443 31 91 della NC, stampanti multifunzione, come quelle che sono oggetto del procedimento principale, costituite dall’assemblaggio di un modulo di stampa laser e di un modulo digitale, con funzione di copiatrice, immesse in libera pratica nell’aprile del 2009.
Sulle spese
62
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:
L’esame delle questioni pregiudiziali non ha messo in luce alcun elemento atto ad inficiare la validità del regolamento (CE) n. 1031/2008 della Commissione, del 19 settembre 2008, recante modifica dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, in quanto classifica nella sottovoce 8443 31 91 della nomenclatura combinata, che figura all’allegato I del regolamento n. 2658/87, come modificato dal regolamento (CE) n. 254/2000 del Consiglio, del 31 gennaio 2000, stampanti multifunzione, come quelle che sono oggetto del procedimento principale, costituite dall’assemblaggio di un modulo di stampa laser e di un modulo digitale, con funzione di copiatrice, immesse in libera pratica nell’aprile del 2009.
Firme
( *1 ) Lingua processuale: l’olandese.
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