SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)
4 ottobre 2012 ( *1 )
«Agricoltura — Settore dello zucchero — Organizzazione comune dei mercati — Domanda di aiuti alla ristrutturazione — Impegno del produttore di cessare la consegna di un determinato quantitativo di barbabietole di quota — Nozione — Dichiarazione unilaterale del fornitore — Diniego di concessione dell’aiuto — Necessità di risolvere il contratto di fornitura esistente»
Nella causa C-390/11,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Nejvyšší správní soud (Suprema Corte amministrativa, Repubblica ceca), con decisione dell’8 luglio 2011, pervenuta in cancelleria il 22 luglio 2011, nel procedimento
CS AGRO Ronov, s.r.o.,
contro
Ministerstvo zemědělství,
LA CORTE (Quarta Sezione),
composta dal sig. J.-C. Bonichot, presidente di sezione, dalla sig.ra A. Prechal, dal sig. L. Bay Larsen (relatore), dalla sig.ra C. Toader e dal sig. E. Jarašiūnas, giudici,
avvocato generale: sig.ra V. Trstenjak
cancelliere: sig.ra K. Sztranc-Sławiczek, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 28 giugno 2012,
considerate le osservazioni presentate:
—
per la CS AGRO Ronov s.r.o., da E. Auersvaldová, advokátka;
—
per il governo ceco, da M. Smolek e J. Vláčil, in qualità di agenti;
—
per la Commissione europea, da Z. Malůšková e P. Rossi, in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 4 bis del regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell’industria dello zucchero nella Comunità e che modifica il regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 58, pag. 42), come modificato dal regolamento (CE) n. 1261/2007 del Consiglio, del 9 ottobre 2007 (GU L 283, pag. 8; in prosieguo: il «regolamento n. 320/2006»).
2
Tale domanda è stata formulata nell’ambito di una controversia tra la società CS AGRO Ronov s.r.o. (in prosieguo: la «CS AGRO») e il Ministerstvo zemědělství (Ministero dell’Agricoltura) con riguardo a un aiuto alla ristrutturazione per i produttori di barbabietole da zucchero.
Contesto normativo
Il regolamento n. 1261/2007
3
I considerando 1 e 7-10 del regolamento n. 1261/2007 sono così formulati:
«(1)
Il regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio (…) è stato adottato per consentire ai produttori di zucchero meno competitivi di abbandonare la loro quota di produzione. La rinuncia alle quote nell’ambito di tale regolamento non ha tuttavia raggiunto il livello inizialmente previsto.
(...)
(7)
Si ritiene che il regime di ristrutturazione darebbe risultati migliori se i produttori avessero la possibilità di rinunciare di propria iniziativa alla produzione di barbabietole o canna da zucchero destinate ad essere trasformate in zucchero di quota. A tal fine, nella campagna di commercializzazione 2008/2009 è opportuno dare ai coltivatori la possibilità di chiedere direttamente l’aiuto previsto all’articolo 3, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 320/2006 a condizione che cessino le consegne di barbabietola o di canna da zucchero alle imprese alle quali erano vincolati da contratti di fornitura nel corso della campagna precedente. Gli Stati membri dovrebbero di conseguenza ridurre la quota delle imprese produttrici di zucchero interessate. (...)
(8)
Per evitare di compromettere la redditività economica delle imprese produttrici di zucchero interessate dalle domande di aiuto dei coltivatori, è opportuno limitare la riduzione della quota al 10% della quota assegnata a ciascuna impresa, che equivale alla percentuale della quota che lo Stato membro può riassegnare nel corso di ogni campagna a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 318/2006.
(9)
Se a seguito delle domande di aiuto presentate dai coltivatori la quota che l’impresa produttrice di zucchero detiene subisce una riduzione, è opportuno che detta impresa benefici di un aiuto alla ristrutturazione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 320/2006. (...)
(10)
È opportuno che un’impresa produttrice di zucchero interessata dalle domande di aiuto presentate dai coltivatori conservi il diritto di presentare una domanda di aiuto alla ristrutturazione, ai sensi degli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 320/2006, fino al 31 gennaio precedente la campagna di commercializzazione considerata, purché rinunci ad una quota corrispondente almeno alla riduzione della quota che sarebbe risultata dalle domande di aiuto presentate dai coltivatori. In questo caso è opportuno che le domande dei coltivatori siano sostituite dalla domanda di aiuto dell’impresa produttrice di zucchero».
Il regolamento n. 320/2006
4
L’articolo 3 del regolamento n. 320/2006, rubricato «Aiuto alla ristrutturazione», prevede, al paragrafo 1, in particolare, che ogni impresa produttrice di zucchero alla quale sia stata assegnata una quota entro il 1o luglio 2006 possa, a determinate condizioni, beneficiare di un aiuto alla ristrutturazione per tonnellata di quota rinunciata.
5
Ai sensi del paragrafo 1 dell’articolo 4 del regolamento n. 320/2006, rubricato «Domanda per l’aiuto alla ristrutturazione», le domande per l’aiuto alla ristrutturazione sono sottoposte allo Stato membro interessato entro il 31 gennaio che precede la campagna di commercializzazione nel corso della quale si deve rinunciare alla quota.
6
L’articolo 4 bis del regolamento n. 320/2006, rubricato «Domanda di aiuto alla ristrutturazione da parte dei coltivatori», prevede quanto segue:
«1. Per la campagna di commercializzazione 2008/2009 i coltivatori di barbabietole da zucchero o canna da zucchero destinate ad essere trasformate in zucchero di quota possono presentare allo Stato membro interessato una domanda diretta per l’ottenimento dell’aiuto di cui all’articolo 3, paragrafi 6 e 7, accompagnata dall’impegno di cessare le consegne di un determinato quantitativo di barbabietola o di canna da zucchero di quota all’impresa con la quale avevano concluso un contratto di fornitura nel corso della campagna di commercializzazione precedente.
(...)
2. Le domande di cui al paragrafo 1 sono presentate entro il 30 novembre 2007. Le domande possono essere presentate a partire dal 30 ottobre 2007.
3. Lo Stato membro interessato redige un elenco delle domande di cui al paragrafo 1, nell’ordine cronologico di presentazione, e comunica alla Commissione e alle imprese interessate il quantitativo totale delle quote cui si riferiscono le domande ricevute entro dieci giorni lavorativi dalla scadenza del termine di presentazione di cui al paragrafo 2.
4. Entro il 15 marzo 2008 lo Stato membro interessato, in base all’ordine cronologico di cui al paragrafo 3 (…), accoglie le domande dei coltivatori corrispondenti al massimo al 10% della quota di zucchero assegnata a ciascuna impresa e riduce in proporzione la quota di zucchero dell’impresa corrispondente, a norma dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 318/2006. (...)
In caso di raggiungimento di uno dei limiti del 10% di cui al primo comma, lo Stato membro interessato respinge le domande che superano detto limite nell’ordine cronologico di presentazione.
(...)
5. In esito all’accettazione delle domande da parte dello Stato membro a norma del paragrafo 4, l’importo dell’aiuto alla ristrutturazione da concedere è il seguente:
a)
per i coltivatori e i fornitori di macchinari, (...)
b)
per le imprese, (...)
6. I paragrafi 4 e 5 del presente articolo non si applicano se è stata accolta a partire dalla campagna di commercializzazione 2008/2009 la domanda di un’impresa, a norma dell’articolo 4, con la quale essa rinuncia ad una quota superiore a quella interessata dalle domande dei coltivatori. Lo stesso vale in qualunque caso se è stata accolta a partire dalla campagna di commercializzazione 2008/2009 la domanda di un’impresa con la quale essa rinuncia a più del 10% della sua quota».
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
7
In data 14 febbraio 2007, la CS AGRO, produttrice di barbabietole da zucchero, concludeva con un’impresa di lavorazione della barbabietola da zucchero, la Cukrovary TTD a. s., un contratto di vendita a lungo termine per la fornitura di barbabietole da zucchero destinate alla produzione della quota di produzione di zucchero per le campagne 2007/2013. In base a tale contratto, la CS AGRO doveva concludere ogni anno un contratto di vendita per la fornitura di tali barbabietole.
8
La CS AGRO concludeva tale contratto di vendita per la campagna di commercializzazione 2007/2008, ma non lo concludeva per la campagna 2008/2009. Con lettera del 24 ottobre 2007, essa informava la Cukrovary TTD a.s. di tale intenzione.
9
Il 30 ottobre 2007, la CS AGRO presentava domanda allo Státní zemědělský intervenční fond ((Fondo d’intervento per l’agricoltura; in prosieguo: il «SZIF») per ottenere un aiuto alla ristrutturazione relativamente alla campagna di commercializzazione 2008/2009.
10
Il 26 novembre 2007, il SZIF chiedeva alla CS AGRO di depositare, a sostegno della sua domanda, entro un termine di sette giorni, la prova scritta della modifica o della risoluzione del suo contratto di vendita a lungo termine relativamente al quantitativo di barbabietole da zucchero per le quali assumeva l’impegno di cessare la fornitura. La CS AGRO non adempieva tale richiesta.
11
Nel formulario della domanda di aiuto alla ristrutturazione, la CS AGRO esprimeva l’intento di non concludere il contratto di vendita annuale per la consegna di barbabietole da zucchero per la campagna 2008/2009. Pertanto il SZIF, con decisione del 22 gennaio 2008, respingeva la domanda della CS AGRO, in base al rilievo che essa non aveva fornito la prova del rispetto dei requisiti di base per la concessione di un aiuto alla ristrutturazione, previsti dall’articolo 4 bis, paragrafo 1, del regolamento n. 320/2006.
12
La CS AGRO proponeva ricorso avverso la decisione del SZIF, respinto con decisione del Ministerstvo zemědělství. Tale società impugnava detta decisione dinanzi al Měststký soud v Praze (Tribunale municipale di Praga), che parimenti respingeva l’appello. La CS AGRO proponeva allora ricorso per cassazione avverso la sentenza del Měststký soud v Praze dinanzi al Nejvyšší správní soud.
13
In tali circostanze, il Nejvyšší správní soud decideva di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1)
Se l’art. 4 bis, paragrafo 1, del regolamento [n. 320/2006] debba essere interpretato nel senso che l’impegno del produttore di cessare le consegne di un determinato quantitativo di barbabietole da zucchero di quota alle imprese con le quali ha concluso un contratto di fornitura nel corso della campagna di commercializzazione precedente è costituito da una dichiarazione unilaterale del coltivatore secondo cui esso non consegnerà barbabietole da zucchero nella campagna di commercializzazione 2008/2009, ovvero se si intenda che tale impegno è costituito dalla risoluzione scritta del rapporto contrattuale tra il produttore e l’impresa produttrice di zucchero relativamente alla fornitura di barbabietole da zucchero per detta campagna di commercializzazione.
2)
Se il fatto che una parte contraente si avvalga di una misura prevista da una disposizione direttamente vincolante di diritto dell’Unione possa avere come conseguenza l’inapplicabilità dell’obbligo incombente a tale parte contraente in forza di un valido contratto di diritto privato, qualora tale circostanza comporti la concessione all’altro contraente di fondi provenienti dal bilancio pubblico».
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione
14
Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 4 bis, paragrafo 1, del regolamento n. 320/2006 debba essere interpretato nel senso che l’impegno di cessare la consegna di un determinato quantitativo di barbabietole da zucchero nel corso della campagna di commercializzazione 2008/2009 possa assumere la forma di una dichiarazione unilaterale del produttore ovvero se il produttore possa assumere tale impegno solo se ha già effettivamente risolto il rapporto contrattuale che lo vincola all’impresa produttrice di zucchero.
15
Come risulta dal primo considerando del regolamento n. 1261/2007, il regolamento n. 320/2006 è stato adottato per consentire ai produttori di zucchero meno competitivi di abbandonare la loro quota di produzione. La rinuncia alle quote nell’ambito di tale regolamento non ha tuttavia raggiunto il livello inizialmente previsto.
16
Conformemente al suo settimo considerando, il regolamento n. 1261/2007 ha l’obiettivo di migliorare i risultati del regime di ristrutturazione consentendo ai produttori, durante il periodo di commercializzazione 2008/2009, di rinunciare di propria iniziativa alla produzione di barbabietole o canna da zucchero destinate ad essere trasformate in zucchero di quota.
17
A tal fine il produttore può, ai sensi dell’articolo 4 bis, paragrafo 1, del regolamento n. 320/2006, chiedere direttamente un aiuto alla ristrutturazione unitamente all’impegno di cessare la consegna di un determinato quantitativo di barbabietole o di canne da zucchero di quota alle imprese con le quali aveva concluso un contratto di fornitura nel corso della campagna di commercializzazione precedente.
18
Come previsto dall’articolo 4 bis, paragrafo 4, del regolamento n. 320/2006, le domande di aiuto presentate direttamente dai produttori inducono lo Stato membro a ridurre la quota delle imprese produttrici di zucchero entro il limite massimo del 10% della quota attribuita a ciascuna impresa.
19
Al riguardo occorre rilevare che né l’articolo 4 bis del regolamento n. 320/2006 né nessun’altra disposizione del diritto dell’Unione prevedono che tali domande debbano essere precedute dalla previa risoluzione dei contratti di fornitura che vincolano i produttori alle imprese produttrici di zucchero.
20
Orbene, la realizzazione dell’obiettivo di ridurre le quote di produzione di zucchero, ricordato al precedente punto 18, rischierebbe di essere compromessa se tale riduzione potesse essere subordinata alla collaborazione delle imprese produttrici di zucchero che si risolvesse, segnatamente, nella previa risoluzione consensuale del contratto di fornitura che vincola il produttore all’impresa.
21
Occorre peraltro ricordare che, nel contesto delle domande di aiuto presentate direttamente dai produttori conformemente all’articolo 4 bis, paragrafo 4, del regolamento n. 320/2006, il raggiungimento del limite massimo del 10% della quota di zucchero attribuita ad ogni impresa comporta l’obbligo dello Stato membro interessato di respingere le domande che superano detto limite nell’ordine cronologico di presentazione.
22
In tal senso, il produttore, se dovesse risolvere il proprio contratto di fornitura per poter pretendere l’aiuto alla ristrutturazione e se, poi, la sua domanda non avesse esito positivo, non avrebbe né la possibilità di fornire la barbabietola o la canna da zucchero in forza di un contratto né la possibilità di ottenere detto aiuto.
23
Un rischio siffatto sarebbe tale da disincentivare i produttori dall’impegno di non fornire barbabietole o canne da zucchero alle imprese produttrici di zucchero e si porrebbe in contrasto con l’obiettivo di ridurre le quote di produzione di zucchero su iniziativa di detti produttori.
24
Lo stesso varrebbe nel caso in cui l’impresa produttrice di zucchero presentasse la propria domanda di aiuto, conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 320/2006 e, alla luce dell’articolo 4 bis, paragrafo 6, del regolamento n. 320/2006, la domanda di aiuto del produttore non fosse accolta.
25
Alla luce delle suesposte considerazioni, la prima questione deve essere risolta nel senso che l’articolo 4 bis, paragrafo 1, del regolamento n. 320/2006 deve essere interpretato nel senso che l’impegno di cessare la consegna di un determinato quantitativo di barbabietole da zucchero nel corso della campagna di commercializzazione 2008/2009 può assumere la forma di una dichiarazione unilaterale del produttore.
Sulla seconda questione
26
Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 4 bis, paragrafo 1, del regolamento n. 320/2006 debba essere interpretato nel senso che l’impegno unilaterale del produttore di cessare la consegna di un determinato quantitativo di barbabietole da zucchero nel corso della campagna di commercializzazione 2008/2009 comporti, in forza di tale disposizione, l’inapplicabilità dei suoi obblighi contrattuali nei confronti dell’impresa produttrice di zucchero.
27
Come risulta dalla soluzione apportata alla prima questione, l’articolo 4 bis, paragrafo 1, del regolamento n. 320/2006 non produce, in quanto tale, alcun effetto giuridico sugli obblighi contrattuali delle parti.
28
Si deve pertanto risolvere la seconda questione nel senso che l’articolo 4 bis, paragrafo 1, del regolamento n. 320/2006 deve essere interpretato nel senso che l’impegno unilaterale del produttore di cessare la consegna di un determinato quantitativo di barbabietole da zucchero nel corso della campagna di commercializzazione 2008/2009 non comporta, in quanto tale, l’inapplicabilità dei suoi obblighi contrattuali nei confronti dell’impresa produttrice di zucchero.
Sulle spese
29
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:
1)
L’articolo 4 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell’industria dello zucchero nella Comunità e che modifica il regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune, come modificato dal regolamento (CE) n. 1261/2007 del Consiglio, del 9 ottobre 2007, deve essere interpretato nel senso che l’impegno di cessare la consegna di un determinato quantitativo di barbabietole da zucchero nel corso della campagna di commercializzazione 2008/2009 può assumere la forma di una dichiarazione unilaterale del produttore.
2)
L’articolo 4 bis, paragrafo 1, del regolamento n. 320/2006, come modificato dal regolamento n. 1261/2007, deve essere interpretato nel senso che l’impegno unilaterale del produttore di cessare la consegna di un determinato quantitativo di barbabietole da zucchero nel corso della campagna di commercializzazione 2008/2009 non comporta, in quanto tale, l’inapplicabilità dei suoi obblighi contrattuali nei confronti dell’impresa produttrice di zucchero.
Firme
( *1 ) Lingua processuale: il ceco.
Full & Egal Universal Law Academy