Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 4 ottobre 2012 –
Commissione / Belgio
(causa C-391/11)
«Inadempimento di uno Stato – Direttiva 2000/53/CE – Articolo 2, punto 3 – Tutela dell’ambiente – Veicoli fuori uso – Nozione di produttore»
1. Ricorso per inadempimento – Atto introduttivo del giudizio – Esposizione delle censure e dei motivi – Requisiti di forma – Identificazione delle disposizioni nazionali di cui trattasi nel parere motivato ma non nel ricorso – Ricevibilità [Art. 258 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 21, primo comma; regolamento di procedura della Corte, art. 38, § 1, c)] (v. punti 23, 24, 26, 27)
2. Atti delle istituzioni – Direttive – Attuazione da parte degli Stati membri – Ricorso a provvedimenti di competenza delle autorità regionali o locali – Ammissibilità – Limiti – Adozione di una definizione regionale di una nozione prevista da una direttiva – Assenza di ostacoli alla realizzazione degli obiettivi della direttiva – Ammissibilità (Art. 288, terzo comma, TFUE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/53, art. 2, punto 3) (v. punti 31, 32, 34, 41)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato – Omessa adozione, entro i termini previsti, delle misure necessarie per conformarsi alle disposizioni dell’articolo 2, punti 1 e 3, e dell’articolo 5, paragrafi 1, 2 e 4, della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso (GU L 269, pag. 34) – Nozioni di «veicolo» e di «produttore» – Carattere gratuito della consegna dei veicoli fuori uso subordinato a condizioni non previste dalla direttiva.
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La Commissione europea e il Regno del Belgio sopporteranno ciascuno le proprie spese.
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