Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 4 ottobre 2012 –
Commissione / Spagna
(causa C-403/11)
«Inadempimento di uno Stato – Direttiva 2000/60/CE – Piani di gestione di bacino idrografico – Pubblicazione e notificazione alla Commissione – Informazione e consultazione del pubblico – Insussistenza»
1. Ricorso per inadempimento – Prova dell’inadempimento – Onere incombente alla Commissione – Deduzione di elementi che dimostrano l'inadempimento – Confutazione a carico dello Stato membro convenuto (Art. 258 TFUE) (v. punto 20)
2. Ambiente – Politica comunitaria in materia di acque – Direttiva 2000/60 –Obbligo degli Stati membri di pubblicare i piani di gestione di bacino idrografico – Obbligo di consultazione del pubblico e di notifica di tali piani alla Commissione e agli Stati membri interessati – Mancata esecuzione – Inadempimento [Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60, artt. 13, §§ 1-3 e 6, 14, § 1, c), e 15, § 1] (v. punti 21-23)
3. Stati membri – Obblighi – Inadempimento – Giustificazione basata sull’ordinamento interno – Inammissibilità (Art. 258 TFUE) (v. punto 25)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato – Violazione degli articoli 13, paragrafi 1, 2, 3 e 6, 14, paragrafi 1, lettera c), e 15, paragrafo 1, della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque (GU L 327, pag. 1) – Piani di gestione di bacino idrografico – Informazione e consultazione del pubblico – Notificazione di tali piani di gestione.
Dispositivo
1)
Il Regno di Spagna:
– avendo omesso di adottare, entro il 22 dicembre 2009, i piani di gestione di bacino idrografico, fatta eccezione per il caso del distretto del bacino idrografico della Catalogna, e non avendo notificato alla Commissione europea e agli altri Stati membri interessati, entro il 22 marzo 2010, una copia di tali piani, conformemente agli articoli 13, paragrafi 1-3 e 6, nonché 15, paragrafo 1, della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque, come modificata dalla direttiva 2008/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2008, e
– non avendo avviato, entro il 22 dicembre 2008, fatta eccezione per i distretti dei bacini idrografici della Catalogna, delle Isole Baleari, di Tenerife, del Guadiana, del Guadalquivir, del bacino mediterraneo andaluso, del Tinto-Odiel-Piedras, del Guadalete-Barbate, della Costa della Galizia, del Miño-Sil, del Douro, della Cantabrica occidentale e della Cantabrica orientale, la procedura d’informazione e consultazione del pubblico relativamente ai progetti dei piani di gestione di bacino idrografico, conformemente all’articolo 14, paragrafo 1, lettera c), di detta direttiva,
è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza delle suddette disposizioni.
2)
Il Regno di Spagna è condannato alle spese.
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