SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)
6 settembre 2012 ( *1 )
«Adesione di nuovi Stati membri — Misure transitorie — Prodotti agricoli — Zucchero — Regolamento (CE) n. 60/2004 — Aliquota e base imponibile della tassa sulle eccedenze»
Nella causa C-471/11,
avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Augstākās Tiesas Senāts (Lettonia), con decisione del 9 novembre 2010, pervenuta in cancelleria il 14 settembre 2011, nel procedimento
Cido Grupa SIA
contro
Valsts ieņēmumu dienests,
LA CORTE (Sesta Sezione),
composta dal sig. U. Lõhmus, presidente di sezione, dai sigg. A. Ó Caoimh e C. G. Fernlund (relatore), giudici,
avvocato generale: sig.ra J. Kokott
cancelliere: sig. A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
—
per la Cido Grupa SIA, da I. Lielpinka, advokāte;
—
per il Valsts ieņēmumu dienests, da N. Jezdakova, in qualità di agente;
—
per il governo lettone, da I. Kalniņš e da D. Pelše, in qualità di agenti;
—
per il governo estone, da M. Linntam, in qualità di agente;
—
per la Commissione europea, da D. Triantafyllou e A. Sauka, in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 60/2004 della Commissione, del 14 gennaio 2004, recante misure transitorie nel settore dello zucchero in seguito all’adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia (GU L 9, pag. 8, con rettifica in GU 2005, L 30, pag. 27), come modificato dal regolamento (CE) n. 1667/2005 della Commissione, del 13 ottobre 2005 (GU L 269, pag. 3; in prosieguo: il «regolamento n. 60/2004»).
2
Detta domanda è stata presentata nel contesto di una controversia tra la Cido Grupa SIA (in prosieguo: la «Cido Grupa») e il Valsts ieņēmumu dienests (amministrazione fiscale lettone; in prosieguo: il «VID») in merito al prelievo di una tassa sulle eccedenze di sciroppo di zucchero.
Contesto normativo
3
L’articolo 41, primo comma, dell’Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei Trattati sui quali si fonda l’Unione europea (GU 2003, L 236, pag. 33), consente alla Commissione europea di adottare misure destinate a facilitare la transizione dei nuovi Stati membri verso il regime derivante dall’applicazione della politica agricola comune in un periodo di tre anni a partire dalla data di adesione. La Commissione ha adottato il regolamento n. 60/2004 basandosi, in particolare, su tale disposizione.
4
Il preambolo del regolamento n. 60/2004 dispone quanto segue:
«(...)
5)
Esiste un rischio considerevole di perturbazione dei mercati nel settore dello zucchero a causa dell’introduzione di prodotti nei nuovi Stati membri prima dell’adesione, a fini speculativi. Si devono quindi prendere disposizioni transitorie per evitare simili movimenti speculativi in vista dell’adesione dei nuovi Stati membri. Simili disposizioni sono già state adottate per quanto riguarda gli scambi di prodotti agricoli in seguito all’adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia dal regolamento (CE) n. 1972/2003. In considerazione delle peculiarità del settore saccarifero, sono necessarie disposizioni distinte.
(...)
7)
Inoltre, conformemente all’atto di adesione, i quantitativi di zucchero o d’isoglucosio in giacenza che superano la scorta normale di riporto devono essere eliminati dal mercato a spese dei nuovi Stati membri. Le eccedenze dovranno essere determinate dalla Commissione in base all’andamento degli scambi e alle tendenze della produzione e del consumo nei nuovi Stati membri tra il 1o maggio 2000 e il 30 aprile 2004. Per questa operazione, oltre allo zucchero e all’isoglucosio, vanno presi in considerazione anche altri prodotti con un tenore rilevante di zucchero, in quanto potrebbero anch’essi costituire l’oggetto di speculazione. Qualora le eccedenze di zucchero e d’isoglucosio non siano eliminate dal mercato comunitario entro il 30 aprile 2005, il nuovo Stato membro interessato sarà tenuto finanziariamente responsabile per il quantitativo corrispondente. L’importo a carico del nuovo Stato membro, da versarsi al bilancio comunitario in caso di mancata eliminazione delle eccedenze, equivarrebbe alla più elevata restituzione all’esportazione applicabile tra il 1o maggio 2004 e il 30 aprile 2005».
5
L’articolo 4, punto 1, del regolamento n. 60/2004 definisce la nozione di «zucchero» nel modo seguente:
«(…)
a)
zucchero di canna e di barbabietola, allo stato solido, di cui al codice NC 1701;
b)
sciroppo di zucchero di cui ai codici NC 1702 60 95, 1702 90 99 e 2106 90 59;
c)
sciroppo d’inulina di cui ai codici NC 1702 60 80 e 1702 90 80».
6
Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, di tale regolamento:
«Entro il 31 maggio 2005, la Commissione determina, per ciascuno dei nuovi Stati membri (…), i quantitativi di zucchero come tale o contenuto in prodotti trasformati, d’isoglucosio e di fruttosio che superano il quantitativo considerato come scorta normale di riporto al 1o maggio 2004 e che devono essere eliminati dal mercato a spese dei nuovi Stati membri.
Ai fini della determinazione delle eccedenze, viene tenuto conto in particolare dell’evoluzione [osservata] durante l’anno precedente l’adesione rispetto [agli anni precedenti]:
a)
delle importazioni e delle esportazioni di zucchero come tale o contenuto in prodotti trasformati, d’isoglucosio e di fruttosio;
b)
della produzione, del consumo e delle scorte di zucchero e d’isoglucosio;
c)
delle circostanze che hanno determinato la costituzione delle eccedenze».
7
L’articolo 6, paragrafo 2, del suddetto regolamento impone ai nuovi Stati membri di eliminare dal mercato, entro il 30 novembre 2005, i quantitativi di zucchero o di isoglucosio pari all’eccedenza determinata, per ciascuno di tali Stati, dalla Commissione.
8
L’articolo 6, paragrafo 3, di tale regolamento così prevede:
«Ai fini dell’applicazione del paragrafo 2, le autorità competenti dei nuovi Stati membri predispongono, per il 1o maggio 2004, un sistema per la constatazione delle eccedenze di zucchero come tale o contenuto in prodotti trasformati, d’isoglucosio e di fruttosio presso i principali operatori interessati. Tale sistema si basa, in particolare, sul controllo delle importazioni, sui controlli fiscali, su verifiche contabili e ispezioni delle scorte fisiche presso gli operatori e comprende garanzie contro i rischi. Il sistema di constatazione tiene particolarmente conto, per l’analisi del rischio, dei seguenti criteri:
—
tipo di attività esercitata dagli operatori interessati,
—
capienza dei magazzini,
—
livello di attività.
I nuovi Stati membri impiegano questo sistema per obbligare gli operatori ad eliminare dal mercato, a loro spese, un quantitativo di zucchero o d’isoglucosio pari all’eccedenza individuale constatata presso ognuno di essi. Entro il 30 novembre 2005, gli operatori in questione forniscono la prova, ritenuta soddisfacente dalle autorità competenti del nuovo Stato membro, che i prodotti sono stati eliminati dal mercato.
Se tale prova non è fornita, il nuovo Stato membro obbliga l’operatore a pagare un importo pari al quantitativo di cui trattasi moltiplicato per il dazio all’importazione più elevato applicabile al prodotto in questione tra il 1o maggio 2004 e il 30 novembre 2005, maggiorato di 1,21 ΕUR/100 kg di equivalente zucchero bianco o sostanza secca.
L’importo di cui al terzo comma è versato al bilancio nazionale del nuovo Stato membro».
9
L’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 60/2004 dispone quanto segue:
«Se la prova di cui al paragrafo 1 non è fornita, per la totalità o una parte dell’eccedenza constatata, il nuovo Stato membro è tenuto al pagamento di un importo pari al quantitativo non eliminato moltiplicato per la restituzione all’esportazione più elevata applicabile allo zucchero bianco di cui al codice NC 1701 99 10 tra il 1o maggio 2004 e il 30 novembre 2005 (...)».
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
10
Con una decisione del 12 settembre 2006, il VID ha constatato che la Cido Grupa deteneva una scorta eccedente di sciroppo di zucchero (voce NC 2106 90 59) e ha quindi fissato l’importo della tassa dovuta in LVL 79 697,88, cioè circa EUR 113 400. Tale importo è stato calcolato a partire dal quantitativo equivalente di zucchero bianco (voce NC 1701 99 10) contenuto nello sciroppo di zucchero. A tal fine, il VID ha moltiplicato l’eccedenza di sciroppo di zucchero della scorta, cioè kg 295 857, per il tasso di concentrazione di zucchero bianco di tale prodotto, che è il 69%, accertando un quantitativo eccedente di kg 204 141. Per fissare l’importo dell’imposta dovuta, il VID ha applicato a tale quantitativo il dazio all’importazione applicabile allo zucchero bianco, aumentato di EUR 1,21/100 kg, cioè EUR 55,55/100 kg.
11
In seguito ad un ricorso proposto dalla Cido Grupa, tale decisione è stata parzialmente annullata dal giudice di primo grado. Detto giudice ha considerato che il VID aveva commesso un errore applicando l’aliquota del dazio relativa allo zucchero bianco, mentre il prodotto di cui trattavasi era costituito da sciroppo di zucchero, soggetto ad un livello di tassazione meno elevato. Poiché la decisione di detto giudice è stata confermata in appello, il VID e la Cido Grupa hanno adito il giudice del rinvio proponendo impugnazione.
12
Nell’ambito dell’impugnazione il VID contesta al giudice d’appello di avere interpretato in modo errato l’articolo 6 del regolamento n. 60/2004, quando ha dichiarato che la tassa di cui trattasi nel procedimento principale doveva avere per base imponibile il quantitativo eccedente di sciroppo di zucchero, nonché l’aliquota basata sul dazio all’importazione di tale prodotto. Il giudice del rinvio considera, di conseguenza, che la soluzione della controversia dipenda dall’interpretazione dei termini «quantitativo di cui trattasi» e «prodotto in questione» di cui all’articolo 6, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento n. 60/2004.
13
In tali circostanze, l’Augstākās Tiesas Senāts ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1)
Se l’articolo 6, paragrafo 3, [terzo] comma, del [regolamento n. 60/2004] debba essere interpretato nel senso che, nel caso in cui sia stata constatata, presso un operatore economico, un’eccedenza individuale di un prodotto che può essere designato come zucchero ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento, tale operatore è tenuto a pagare all’erario un importo, calcolato in base al quantitativo di zucchero bianco (voce della nomenclatura combinata 1701 99 10) corrispondente al contenuto di zucchero presente nel prodotto constatato presso l’operatore e non in base al quantitativo dello stesso prodotto constatato in suo possesso (per esempio, sciroppo di zucchero).
2)
Se nel calcolo di detto importo debbano essere inclusi i dazi all’importazione più elevati applicabili allo zucchero bianco invece di quelli applicabili al prodotto specifico constatato presso l’operatore».
Sulle questioni pregiudiziali
14
Con le sue due questioni pregiudiziali, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se l’articolo 6, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento n. 60/2004 debba essere interpretato nel senso che la tassa su un’eccedenza di sciroppo di zucchero ha per base imponibile il quantitativo di zucchero bianco effettivamente presente in tale prodotto e per aliquota quella del dazio all’importazione dello zucchero bianco, maggiorato di EUR 1,21/100 kg.
15
Per quanto riguarda l’aliquota della tassa sulle eccedenze, l’articolo 6, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento n. 60/2004 si limita a riferirsi al dazio all’importazione più elevato applicabile al «prodotto in questione». Si tratta conseguentemente di stabilire se tale espressione faccia riferimento, come sostiene la Cido Grupa, al dazio all’importazione sul prodotto detenuto in quantità eccedente, nella fattispecie lo sciroppo di zucchero, oppure come asseriscono il VID, i governi lettone ed estone nonché la Commissione, a quello applicabile allo zucchero bianco.
16
Vero è che, in assenza di precisazioni, la nozione di «prodotto in questione», che figura all’articolo 6, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento n. 60/2004 potrebbe essere intesa nel senso che si riferisca al prodotto in eccedenza. Tuttavia, siffatta interpretazione traviserebbe il contesto di tale disposizione e si troverebbe in contrasto con la finalità perseguita dal regolamento n. 60/2004, che, ai sensi del considerando 5 di quest’ultimo, consiste nel limitare i rischi di turbative dei mercati nel settore dello zucchero provocate dai prodotti introdotti a fini speculativi nei nuovi Stati membri.
17
L’articolo 6, paragrafo 3, secondo comma, di tale regolamento prevede che gli operatori interessati sono tenuti ad eliminare dal mercato a proprie spese le eccedenze di zucchero o di isoglucosio constatate dalle autorità dei nuovi Stati membri, oppure di pagare una penale qualora non siano in grado di fornire la prova dell’avvenuta eliminazione delle eccedenze stesse. Quindi, alla luce di tale disposizione, l’espressione «prodotto in questione», di cui all’articolo 6, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento n. 60/2004, deve essere intesa nel senso che si riferisce allo zucchero e all’isoglucosio, che sono i due prodotti contemplati al comma precedente di detto articolo 6, paragrafo 3.
18
In conformità all’obiettivo dell’eliminazione delle eccedenze di zucchero, di isoglucosio e di altri prodotti ad elevato tenore di zucchero ricordato al considerando 7 del regolamento n. 60/2004, l’articolo 6, paragrafo 3, terzo comma, di tale regolamento prevede l’applicazione del dazio all’importazione più elevato applicabile allo zucchero o all’isoglucosio, termini definiti all’articolo 4 del regolamento n. 60/2004. Secondo quest’ultima disposizione, il termine «zucchero» include, oltre allo zucchero in forma solida rientrante nella voce NC 1701, lo sciroppo di zucchero (voci NC 1702 60 95, 1702 90 99 e 2106 90 59) e lo sciroppo d’inulina (voci NC 1702 60 80 e 1702 90 80). Orbene, dall’allegato I al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256, pag. 1), risulta che, tra questi prodotti, lo zucchero bianco è soggetto al livello di tassazione più elevato.
19
Occorre, al riguardo, osservare che il regolamento n. 60/2004 si riferisce espressamente allo zucchero bianco ai fini del calcolo dell’importo dovuto, qualora un nuovo Stato membro che non sia riuscito ad eliminare il surplus di zucchero e di isoglucosio entro il 30 novembre 2005, sia considerato finanziariamente responsabile dell’eliminazione di tale surplus. In siffatta situazione, l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 60/2004 prevede che il nuovo Stato membro «è tenuto al pagamento di un importo pari al quantitativo non eliminato moltiplicato per la restituzione all’esportazione più elevata applicabile allo zucchero bianco di cui al codice NC 1701 99 10 tra il 1o maggio 2004 e il 30 novembre 2005».
20
Infine, si deve sottolineare che l’interpretazione fatta valere dalla Cido Grupa, consistente nel rivendicare l’applicazione dell’aliquota del dazio all’importazione applicabile al prodotto eccedente, nella fattispecie lo sciroppo di zucchero, pregiudicherebbe l’efficacia pratica del regolamento n. 60/2004. Infatti, poiché lo sciroppo di zucchero è soggetto ad un’imposta ad aliquota circa 100 volte inferiore a quella dello zucchero bianco, la tassazione delle eccedenze non raggiungerebbe un livello sufficiente, tale da dissuadere i comportamenti speculativi e indurre gli operatori a eliminare le eccedenze.
21
L’articolo 6, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento n. 60/2004 deve, di conseguenza, essere interpretato nel senso che la tassa su un’eccedenza di sciroppo di zucchero ha l’aliquota del dazio all’importazione dello zucchero bianco, maggiorato di EUR 1,21/100 kg.
22
Di conseguenza, logica ed equità inducono a considerare che la tassa dovuta su un’eccedenza di sciroppo di zucchero debba avere per base imponibile il quantitativo di zucchero bianco rientrante nella sua composizione.
23
Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni presentate dichiarando che l’articolo 6, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento n. 60/2004 deve essere interpretato nel senso che la tassa dovuta su un’eccedenza di sciroppo di zucchero (voce NC 2106 90 59) ha per base imponibile il quantitativo di zucchero bianco (voce NC 1701 99 10) effettivamente presente in tale prodotto e per aliquota quella del dazio all’importazione dello zucchero bianco, maggiorato di EUR 1,21/100 kg.
Sulle spese
24
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) dichiara:
L’articolo 6, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento (CE) n. 60/2004 della Commissione, del 14 gennaio 2004, recante misure transitorie nel settore dello zucchero in seguito all’adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, come modificato dal regolamento (CE) n. 1667/2005 della Commissione, del 13 ottobre 2005, deve essere interpretato nel senso che la tassa dovuta su un’eccedenza di sciroppo di zucchero (voce NC 2106 90 59) ha per base imponibile il quantitativo di zucchero bianco (voce NC 1701 99 10) effettivamente presente in tale prodotto e per aliquota quella del dazio all’importazione dello zucchero bianco, maggiorato di EUR 1,21/100 kg.
Firme
( *1 ) Lingua processuale: il lettone.
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