SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)
19 dicembre 2012 ( *1 )
«Fondi strutturali — Regolamento (CE) n. 1083/2006 — Ammissibilità geografica — Attuazione di un investimento cofinanziato dall’Unione europea a partire da una località situata al di fuori delle regioni ammissibili e da un operatore stabilito in tale località»
Nella causa C-579/11,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell’articolo 267 TFUE proposta dal tribunal administrativo e fiscal do Porto (Portogallo), con decisione del 19 ottobre 2011, pervenuta in cancelleria il 22 novembre 2011, nel procedimento
Grande Área Metropolitana do Porto (GAMP)
contro
Comissão Directiva do Programa Operacional Potencial Humano,
Ministério do Ambiente e do Ordenamento do Território,
Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social,
con l’intervento di:
Instituto Nacional de Administração,
Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado,
Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa,
Instituto do Desporto de Portugal,
LA CORTE (Terza Sezione),
composta dal sig. M. Ilešič (relatore), presidente di sezione, dal sig. K. Lenaerts, vicepresidente della Corte facente funzione di giudice della Terza Sezione, dai sigg. E. Jarašiūnas, A.Ó Caoimh e dalla sig.ra C. Toader, giudici,
avvocato generale: sig. M. Wathelet
cancelliere: sig.ra M. Ferreira, amministratore principale
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza dell’8 novembre 2012,
considerate le osservazioni presentate:
—
per la Grande Área Metropolitana do Porto (GAMP), da J. Pacheco de Amorim e B.M. Soares, advogados;
—
per il Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território, da M. Fonseca, advogada;
—
per il governo portoghese, da L. Inez Fernandes, P. Pinheiro e G. Santos Machado, in qualità di agenti;
—
per il governo dei Paesi Bassi, da C. Wissels e B. Koopman, in qualità di agenti;
—
per la Commissione europea, da A. Caeiros e A. Steiblytė, in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 174-176 TFUE nonché del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell’11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (GU L 210, pag. 25).
2
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, la Grande Área Metropolitana do Porto (in prosieguo: la «GAMP»), un’associazione di comuni, e, dall’altro, diverse autorità nazionali, rappresentate dalla Comissão Directiva do Programa Operacional Potencial Humano (comitato direttivo del programma operativo Potenziale Umano); il Ministério do Ambiente e do Ordenamento do Território, divenuto Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território (ministero dell’Ambiente e della Pianificazione territoriale, divenuto ministero dell’Agricoltura, del Mare, dell’Ambiente e della Pianificazione territoriale) e il Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social (ministero del Lavoro e della Solidarietà sociale), in merito all’impiego di fondi dell’Unione europea.
Contesto normativo
Il regolamento n. 1083/2006
3
Il considerando 1 del regolamento n. 1083/2006 è redatto nei termini seguenti:
«L’articolo 158 [CE] prevede che, per rafforzare la coesione economica e sociale al suo interno, la Comunità mira a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni ed il ritardo delle regioni meno favorite o insulari, comprese le zone rurali. L’articolo 159 [CE] prevede che tale azione sia sostenuta attraverso i Fondi strutturali, la Banca europea per gli investimenti (BEI) e gli altri strumenti finanziari esistenti».
4
L’articolo 1 di detto regolamento prevede che quest’ultimo stabilisce «le norme generali che disciplinano il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e il Fondo sociale europeo (FSE) (di seguito: “Fondi strutturali”) e il Fondo di coesione» e definisce in particolare «gli obiettivi a cui i Fondi strutturali e il Fondo di coesione (…) devono contribuire, i criteri di ammissibilità per gli Stati membri e le regioni, le risorse finanziarie disponibili e i criteri per la loro ripartizione».
5
L’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 1083/2006 così recita:
«(…) [I]l FESR, il FSE [e] il Fondo di coesione (…) contribuiscono (…) alla realizzazione dei tre obiettivi seguenti:
a)
l’obiettivo “Convergenza”, che è volto ad accelerare la convergenza degli Stati membri e regioni in ritardo di sviluppo migliorando le condizioni per la crescita e l’occupazione tramite l’aumento e il miglioramento della qualità degli investimenti in capitale fisico e umano, lo sviluppo dell’innovazione e della società della conoscenza, dell’adattabilità ai cambiamenti economici e sociali, la tutela e il miglioramento della qualità dell’ambiente e l’efficienza amministrativa. Questo obiettivo costituisce la priorità dei Fondi;
b)
l’obiettivo “Competitività regionale e occupazione”, che punta, al di fuori delle regioni in ritardo di sviluppo, a rafforzare la competitività e le attrattive delle regioni e l’occupazione (…);
c)
l’obiettivo “Cooperazione territoriale europea”, che è inteso a rafforzare la cooperazione transfrontaliera (…)».
6
Il titolo I del regolamento n. 1083/2006 contiene il capo III, intitolato «Ammissibilità geografica», che ricomprende gli articoli 5-8 di tale regolamento, rispettivamente rubricati «Convergenza», «Competitività regionale e occupazione», «Cooperazione territoriale europea» e «Sostegno transitorio».
7
Ai sensi del richiamato articolo 5:
«1. Le regioni ammissibili al finanziamento dei Fondi strutturali nell’ambito dell’obiettivo “Convergenza” sono quelle corrispondenti al livello 2 della classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (di seguito: “il livello NUTS 2”) ai sensi del regolamento (CE) n. 1059/2003 [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all’istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154, pag. 1)], il cui prodotto interno lordo (PIL) pro capite, misurato in parità di potere di acquisto e calcolato sulla base dei dati comunitari per il periodo 2000-2002, è inferiore al 75% del PIL medio dell’UE a 25 per lo stesso periodo di riferimento.
(...)
3. Immediatamente dopo l’entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione adotta l’elenco delle regioni che soddisfano i criteri di cui al paragrafo 1 (…). L’elenco è valido dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2013.
(…)».
8
L’articolo 22 del regolamento n. 1083/2006, rubricato «Non trasferibilità delle risorse», così prevede:
«Gli stanziamenti complessivi assegnati a ciascuno Stato membro nell’ambito di ciascun obiettivo dei Fondi e delle rispettive componenti non sono trasferibili tra loro.
(...)».
9
L’articolo 32 di detto regolamento così dispone:
«1. Le attività dei Fondi negli Stati membri sono svolte sotto forma di programmi operativi nell’ambito del quadro di riferimento strategico nazionale. Ciascun programma operativo copre un periodo compreso tra il 1o gennaio 2007 e il 31 dicembre 2013. Un programma operativo può riguardare solo uno dei tre obiettivi di cui all’articolo 3, salvo ove diversamente convenuto tra la Commissione e lo Stato membro.
(…)
5. La Commissione adotta ciascun programma operativo nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre quattro mesi dalla sua presentazione ufficiale da parte dello Stato membro (…)».
10
Ai sensi dell’articolo 34 del medesimo regolamento, rubricato «Specificità dei Fondi»:
«1. I programmi operativi beneficiano del finanziamento di un solo Fondo (…).
2. Fatte salve le deroghe previste nei regolamenti specifici dei Fondi, sia il FESR che il FSE possono finanziare, in misura complementare ed entro un limite del 10% del finanziamento comunitario di ciascun asse prioritario di un programma operativo, azioni che rientrano nel campo di intervento dell’altro Fondo, a condizione che esse siano necessarie al corretto svolgimento dell’operazione e ad essa direttamente legate.
(…)».
11
L’articolo 35 del regolamento n. 1083/2006, rubricato «Ambito geografico», così recita:
«1. I programmi operativi presentati a titolo dell’obiettivo “Convergenza” sono definiti al livello geografico adeguato e almeno al livello regionale NUTS 2.
I programmi operativi presentati a titolo dell’obiettivo «Convergenza» che beneficiano di un contributo del Fondo di coesione sono definiti a livello nazionale.
(...)».
12
L’articolo 56 del regolamento n. 1083/2006, rubricato «Ammissibilità delle spese», al paragrafo 4 dispone quanto segue:
«Le norme in materia di ammissibilità delle spese sono stabilite a livello nazionale, fatte salve le eccezioni previste dai regolamenti specifici per ciascun Fondo. Esse riguardano la totalità delle spese dichiarate nell’ambito del programma operativo».
La decisione 2006/595
13
In forza dell’articolo 1 e dell’allegato I della decisione 2006/595/CE della Commissione, del 4 agosto 2006, che fissa l’elenco delle regioni ammesse a beneficiare del finanziamento dei Fondi strutturali nell’ambito dell’obiettivo «Convergenza» per il periodo 2007-2013 (GU L 243, pag. 44), le regioni del livello NUTS 2 ammissibili ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento n. 1083/2006 sono, per quanto concerne la Repubblica portoghese: Norte, Centro, Alentejo e Região Autónoma dos Açores.
14
In forza dell’articolo 2 e dell’allegato II della decisione 2006/595, la regione di Algarve è, per quanto concerne la Repubblica portoghese, una regione NUTS 2 anch’essa ammissibile al finanziamento da parte dei Fondi strutturali nell’ambito dell’obiettivo «Convergenza», ma ciò soltanto alle condizioni transitorie enunciate all’articolo 8 del regolamento n. 1083/2006.
15
La regione di Lisbona non è menzionata nella decisione 2006/595 e non è quindi ammissibile a beneficiare del finanziamento dei Fondi strutturali nell’ambito dell’obiettivo «Convergenza». Essa è tuttavia ammissibile a beneficiare dei finanziamenti a titolo dell’obiettivo «Competitività regionale e occupazione».
Il quadro di riferimento strategico nazionale
16
Il 28 giugno 2007, il governo portoghese ha approvato un «quadro di riferimento strategico nazionale» (in prosieguo: il «QRSN») ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 1, del regolamento n. 1083/2006.
17
Il punto 6 dell’allegato V del QRSN così prevede:
«Le spese relative ad operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali e dal Fondo di coesione sono ammissibili al finanziamento nel quadro dei programmi operativi qualora siano effettuate nelle regioni NUTS 2 contemplate da ciascuno di tali [programmi operativi].
Il suddetto criterio generale di ammissibilità della spesa su base territoriale è applicato, in linea generale, in base alla localizzazione degli investimenti. Nel caso di investimenti materiali (la cui localizzazione è chiaramente identificabile), l’applicazione è immediata. Nel caso di investimenti immateriali, detto criterio di ammissibilità è applicato in funzione dell’ubicazione dell’ente beneficiario – definita come l’ubicazione della sede di quest’ultimo o di una sua delegazione (o stabilimento) responsabile per l’esecuzione dell’operazione.
Costituiscono eccezioni alla regola generale di ammissibilità territoriale le spese relative a:
a)
operazioni con rilevante effetto di ricaduta (“spill over effect”) nei settori e con le modalità di cui ai punti 7 e 8;
b)
(...)».
18
Il punto 7 dell’allegato V del QRSN così recita:
«Costituiscono eccezioni alla regola generale di ammissibilità su base territoriale le spese relative ad operazioni realizzate nell’ambito della regione NUTS 2 di Lisbona (…), ma i cui effetti si diffondano nelle restanti regioni continentali del Portogallo e che siano considerati assai rilevanti per lo sviluppo delle regioni continentali del Portogallo rientranti nell’obiettivo “Convergenza”».
[Elenco delle categorie d’investimenti cui si applicano dette eccezioni]
Occorre rilevare che tali categorie d’interventi costituiscono casi eccezionali, debitamente giustificati in base al tipo delle operazioni e all’effetto moltiplicatore che esse comportano in regioni diverse da quelle in cui l’investimento è realizzato. Tali categorie rappresentano, complessivamente, una percentuale esigua della dotazione finanziaria dei Fondi strutturali in termini di programmazione. Le indicazioni presentate ai punti seguenti, stabilite in partenariato tra la Commissione europea e le autorità portoghesi, potranno, se del caso, essere oggetto di ulteriori precisazioni nell’ambito dei singoli programmi operativi tematici».
19
Il punto 8 dell’allegato V del QRSN stabilisce «metodi specifici» per determinare l’ammissibilità delle spese alla luce degli effetti di ricaduta al di fuori della regione di Lisbona.
Il programma operativo Potenziale Umano
20
Tra i programmi operativi previsti dal QRSN figura il programma denominato «Potenziale Umano» (in prosieguo: il «POPH»). Uno degli assi prioritari (asse 3) del POPH riguarda il perfezionamento professionale e comprende una categoria d’investimenti denominata «Formazioni strategiche per la gestione e l’innovazione nell’amministrazione pubblica» (in prosieguo: le «formazioni per l’amministrazione pubblica»).
21
Le formazioni per l’amministrazione pubblica sono menzionate al punto 7 dell’allegato V del QRSN tra le categorie di investimenti cui si applicano le eccezioni alla regola dell’ammissibilità territoriale. A tale proposito, il punto 8 del medesimo allegato precisa quanto segue:
«Osservando (…) che gli obiettivi perseguiti privilegiano segnatamente la riduzione dei costi amministrativi e il miglioramento della competitività nazionale aumentando l’efficienza dell’amministrazione, è particolarmente importante segnalare che, nonostante la concentrazione significativa delle risorse umane dell’amministrazione pubblica nella regione di Lisbona, gli effetti delle azioni da realizzare si ripercuotono necessariamente su tutto il territorio nazionale, a causa del tipo degli enti e dei servizi che essi forniscono (rivolti a tutti i cittadini e/o agli operatori economici nel loro complesso).
Detta concentrazione di servizi nella regione della capitale spiega che una parte significativa degli investimenti da realizzare converge in tale regione (…)».
22
Il richiamato punto 8 prevede come «metodo specifico» per tali formazioni:
«a)
Valutazione degli effetti di ricaduta nelle regioni “Convergenza” del territorio continentale del Portogallo secondo la concentrazione della popolazione residente in tali regioni.
b)
Quantificazione degli effetti di ricaduta:
concentrazione della popolazione residente nelle regioni NUTS 2 Norte, Centro e Alentejo rispetto alla popolazione residente nel territorio continentale del Portogallo: 68,5 % (…)
c)
Quantificazione delle spese realizzate nella regione NUTS 2 di Lisbona, ammissibili al [POPH]:
per ogni investimento di importo pari a EUR 1 000 in azioni di formazione strategica per la gestione e l’innovazione nell’amministrazione pubblica realizzate nella regione NUTS 2 di Lisbona, l’importo investito di EUR 685 sarà ammissibile tramite [l’asse 3 del POPH].
L’importo non ammissibile tramite [l’asse 3 del POPH] sarà finanziato dagli assi rispettivi “Lisbona” (la cui popolazione residente corrisponde al 27,5% della popolazione del territorio continentale del Portogallo) e “Algarve” (la cui popolazione residente corrisponde al 4% della popolazione del territorio continentale del Portogallo) e/o mediante risorse nazionali».
23
Il 16 ottobre 2007, sul fondamento dell’articolo 32, paragrafo 5, del regolamento n. 1083/2006, la Commissione ha approvato il POPH in quanto programma «relativo a più di un obiettivo», vale a dire, da un lato, a titolo dell’obiettivo «Convergenza» nelle regioni Nord, Centre, Alentejo e a titolo transitorio nella regione Algarve, e, dall’altro, a titolo dell’obiettivo «Competitività regionale e occupazione» nella regione di Lisbona.
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
24
Con decisioni del 15 e 26 settembre 2008 nonché del 15 ottobre, 4 novembre e 26 dicembre 2008, la Comissão Directiva do Programa Operacional Potencial Humano ha approvato le candidature dell’Instituto Nacional de Administração (Istituto nazionale dell’amministrazione), del Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado (Sindacato dei quadri tecnici dello Stato), dell’Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa (Istituto superiore delle scienze del lavoro e dell’impresa), del Ministério da Saúde (ministero della Salute) e dell’Instituto do Desporto de Portugal (Istituto dello sport del Portogallo) a un finanziamento nell’ambito della categoria d’investimenti del POPH relativa alle formazioni per l’amministrazione pubblica.
25
Poiché tali candidati erano tutti stabiliti nella regione di Lisbona, dette decisioni sono state adottate ai sensi dell’eccezione prevista al punto 6, lettera a), dell’allegato V del QRSN, in quanto il finanziamento richiesto rientrava nell’obiettivo «Convergenza» di cui all’articolo 5 del regolamento n. 1083/2006.
26
Ritenendo che tale eccezione sia incompatibile con il diritto dell’Unione e che le decisioni adottate dalla Comissão Directiva do Programa Operacional Potencial Humano riducano quindi illegittimamente i fondi disponibili per gli enti interessati stabiliti nelle regioni portoghesi NUTS 2 che sono ammissibili a titolo dell’obiettivo «Convergenza», la GAMP ha proposto un ricorso diretto all’annullamento di tali decisioni dinanzi al tribunal administrativo e fiscal do Porto.
27
Con ordinanza del 20 dicembre 2010, tale giudice ha dichiarato che il ricorso era divenuto privo di oggetto nella parte in cui era diretto contro la decisione di approvazione della candidatura del Ministério da Saúde.
28
Per quanto attiene agli altri elementi della controversia, il tribunal administrativo e fiscal do Porto, con decisione del 19 ottobre 2011, ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1)
Se il diritto [dell’Unione], e in particolare le disposizioni di cui agli articoli 5-8, 22, 32, 34, 35 e 56, del regolamento [n. 1083/2006] nonché agli articoli da 174 TFUE a 176 TFUE, debba essere interpretato nel senso che non sono ammesse eccezioni al principio dell’ammissibilità delle spese su base territoriale, cioè nel senso che le spese relative ad operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali e dal Fondo di coesione possono essere finanziate nell’ambito dei programmi operativi soltanto qualora siano realizzate nelle regioni NUTS 2 contemplate da ciascuno di tali programmi operativi.
2)
In particolare, se le summenzionate disposizioni debbano essere interpretate nel senso che non è consentito alle autorità nazionali stabilire norme in virtù delle quali, in deroga al principio dell’ammissibilità delle spese su base territoriale, possono essere considerati sovvenzionabili investimenti che, per la loro ubicazione geografica o per l’ubicazione geografica dell’ente beneficiario, non si situano all’interno delle regioni NUTS 2 dei programmi operativi specificamente indirizzati all’obiettivo “convergenza”, [che] si considereranno sovvenzionabili nell’ambito dei detti programmi operativi.
3)
Se, al contrario, il diritto [dell’Unione], in particolare le disposizioni di cui agli articoli 5-8, 22, 32, 34, 35 e 56 del regolamento [n. 1083/2006] e agli articoli da 174 TFUE a 176 TFUE, debba essere interpretato nel senso che non osta all’esistenza di deroghe al principio dell’ammissibilità delle spese su base territoriale, consentendo alle autorità nazionali di adottare disposizioni che permettono di considerare le spese relative ad operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali e dal Fondo di coesione ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei programmi operativi anche qualora non vengano effettuate nelle regioni NUTS 2 contemplate da ciascuno dei detti programmi, specialmente quando si tratta di spese o di operazioni con un rilevante effetto di ricaduta («spill over effect»), ossia di spese che si giustificano in virtù della natura delle operazioni e dell’effetto moltiplicatore prodotto in regioni diverse da quelle in cui viene realizzato l’investimento.
4)
Più in particolare, se le citate disposizioni di diritto dell’Unione non impediscano alle autorità nazionali di stabilire norme che permettono di considerare sovvenzionabili, nell’ambito dei programmi operativi rivolti all’obiettivo “convergenza”, investimenti che, per la loro ubicazione geografica o per l’ubicazione geografica dell’ente beneficiario, non si situano all’interno delle regioni NUTS 2 dell’obiettivo “convergenza”, specialmente ove si tratti di investimenti/operazioni con un rilevante effetto di ricaduta («spill over effect»), ossia che si giustifichino in virtù della natura delle operazioni e dell’effetto moltiplicatore prodotto in regioni diverse da quelle in cui viene realizzato l’investimento».
Sulle questioni pregiudiziali
29
Con le sue questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se le disposizioni del diritto primario dell’Unione in materia di coesione economica, sociale e territoriale nonché il regolamento n. 1083/2006 ostino a che un investimento cofinanziato dall’Unione sia attuato a partire da una località situata al di fuori delle regioni ammissibili e da un operatore stabilito in tale località.
30
A tale proposito, da una lettura combinata degli articoli 174, secondo comma, TFUE e 175, primo comma, TFUE, emerge anzitutto che i Fondi strutturali e gli altri strumenti finanziari dell’Unione che contribuiscono alla coesione economica, sociale e territoriale perseguono in particolare l’obiettivo di ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni ed il ritardo delle regioni meno favorite. Tale obiettivo è peraltro rammentato al considerando 1 del regolamento n. 1083/2006 e dev’essere preso in considerazione dagli Stati membri in sede di attuazione degli investimenti cofinanziati mediante detti Fondi e strumenti (v., per quest’ultimo aspetto, sentenza del 3 settembre 2009, Parlamento/Consiglio, C-166/07, Racc. pag. I-7135, punto 45).
31
Allo stesso modo, l’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1083/2006 prevede che la priorità dei Fondi strutturali e del Fondo di coesione consiste nell’accelerare la convergenza degli Stati membri e delle regioni in ritardo di sviluppo.
32
Conformemente a tale finalità, il legislatore dell’Unione ha fissato criteri per definire le regioni e le zone ammissibili. Per quanto riguarda l’obiettivo «Convergenza», l’articolo 5 del regolamento n. 1083/2006 dispone che le regioni ammissibili al finanziamento da parte dei Fondi strutturali sono le regioni NUTS 2, ossia quelle «il cui prodotto interno lordo (PIL) pro capite, misurato in parità di potere di acquisto e calcolato sulla base dei dati comunitari per il periodo 2000-2002, è inferiore al 75% del PIL medio dell’UE a 25 per lo stesso periodo di riferimento».
33
Da detta finalità e dal criterio per mezzo del quale essa è perseguita emerge quindi inequivocabilmente che l’impiego dei Fondi strutturali per la realizzazione dell’obiettivo «Convergenza» deve andare specificamente a vantaggio delle regioni NUTS 2. Tale condizione è inoltre posta in risalto mediante l’espressione «Ammissibilità geografica», impiegata come titolo del capo comprendente gli articoli 5-8 del regolamento n. 1083/2006, nonché dall’articolo 35, paragrafo 1, primo comma, di tale regolamento, secondo il quale ciascun programma operativo che rientra in detto obiettivo dev’essere definito «al livello geografico adeguato e almeno al livello regionale NUTS 2».
34
Per contro, dal regolamento n. 1083/2006 o dalle disposizioni del diritto primario in materia di coesione economica, sociale e territoriale non può dedursi che l’operatore incaricato dell’attuazione dell’investimento debba necessariamente essere stabilito nella regione alla quale esso è destinato. Inoltre, da tali testi non risulta che l’impiego dei fondi debba, in tutti i casi, avere fisicamente luogo in detta regione.
35
Come fatto rilevare dal governo portoghese e dalla Commissione europea, l’interesse della regione che dovrebbe beneficiare del cofinanziamento da parte dell’Unione è soddisfatto al meglio se l’operatore incaricato dell’attuazione offre le migliori garanzie qualitative e quantitative per portare a buon fine il progetto. Nel caso in cui tale operatore sia stabilito al di fuori di detta regione, tale circostanza non dovrebbe ostare a che il progetto gli sia affidato. A tale proposito si deve considerare che, se è vero che la finalità dei Fondi strutturali e degli altri strumenti finanziari dell’Unione, rammentata ai punti 30 e 31 della presente sentenza, è quella di accelerare la convergenza delle regioni in ritardo di sviluppo, essa non consiste ciononostante nel riservare le prestazioni di servizi effettuate nell’ambito dei programmi cofinanziati dall’Unione ai soli operatori stabiliti in tali regioni. Infatti, conformemente a detta finalità, sono le suddette regioni a dover beneficiare del cofinanziamento da parte dell’Unione e non gli operatori che vi sono stabiliti.
36
Analogamente, come illustrato dai governi portoghese e olandese, a volte l’interesse della regione ammissibile è assicurato in maniera uguale o addirittura migliore quando l’investimento è attuato a partire da una località situata al di fuori del suo territorio.
37
Alla luce delle considerazioni che precedono, il fatto che gli enti di cui trattasi nel procedimento principale incaricati di attuare l’investimento siano stabiliti in una località situata al di fuori delle regioni NUTS 2 previste e che essi assicurino a partire da tale località la formazione dei funzionari dell’amministrazione pubblica che esercitano le loro funzioni per gli abitanti di tali regioni non vanifica le norme sull’ammissibilità geografica contenute nel regolamento n. 1083/2006.
38
Tuttavia, evidentemente, per la parte in cui è cofinanziato a titolo dell’obiettivo «Convergenza», l’investimento così attuato dev’essere diretto in maniera mirata e identificabile verso dette regioni NUTS 2. Nel procedimento principale spetterà al giudice del rinvio esaminare se tale condizione sia soddisfatta. Detto giudice dovrà in particolare verificare se sia debitamente giustificata la regola, esposta al punto 8 dell’allegato V del QRSN, secondo la quale il 68,5% delle spese realizzate a Lisbona è ammissibile per il fatto che gli effetti che tale percentuale delle spese genera si situano nelle regioni Norte, Centro e Alentejo.
39
In considerazione di quanto precede, occorre rispondere alle questioni sollevate dichiarando che le disposizioni del diritto primario dell’Unione in materia di coesione economica, sociale e territoriale, nonché il regolamento n. 1083/2006 devono essere interpretati nel senso che non ostano a che un investimento cofinanziato dall’Unione sia attuato a partire da una località situata al di fuori delle regioni ammissibili e da un operatore stabilito in tale località, a condizione che tale investimento sia diretto, in maniera mirata e identificabile, verso le regioni ammissibili.
Sulle spese
40
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:
Le disposizioni del diritto primario dell’Unione in materia di coesione economica, sociale e territoriale, nonché il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell’11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999, devono essere interpretati nel senso che non ostano a che un investimento cofinanziato dall’Unione europea sia attuato a partire da una località situata al di fuori delle regioni ammissibili e da un operatore stabilito in tale località, a condizione che tale investimento sia diretto, in maniera mirata e identificabile, verso le regioni ammissibili.
Firme
( *1 ) Lingua processuale: il portoghese.
Full & Egal Universal Law Academy