SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)
18 aprile 2013 ( *1 )
«Politica commerciale — Regolamento (CE) n. 1470/2001 — Regolamento (CE) n. 1205/2007 — Tariffa doganale comune — Classificazione doganale — Nomenclatura combinata — Dazi antidumping definitivi sulle importazioni di lampade fluorescenti compatte — Applicabilità dei dazi antidumping definitivi a prodotti classificati nella sottovoce doganale prevista dal regolamento antidumping — Prodotto interessato — Ambito di applicazione»
Nella causa C-595/11,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Finanzgericht Düsseldorf (Germania), con decisione del 16 novembre 2011, pervenuta in cancelleria il 25 novembre 2011, nel procedimento
Steinel Vertrieb GmbH
contro
Hauptzollamt Bielefeld,
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta da R. Silva de Lapuerta, presidente di sezione, da G. Arestis (relatore), J.-C. Bonichot, A. Arabadjiev e J.L. da Cruz Vilaça, giudici,
avvocato generale: M. Wathelet,
cancelliere: M. Aleksejev, amministratore,
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 5 dicembre 2012,
considerate le osservazioni presentate:
—
per la Steinel Vertrieb GmbH, da H.-M. Wolffgang, Steuerberater, nonché da S. Kastner e J. Borggräffe, Rechtsanwälte;
—
per lo Hauptzollamt Bielefeld, da K. Greven, in qualità di agente;
—
per la Commissione europea, da H. van Vliet e T. Maxian Rusche, in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione del regolamento (CE) n. 1470/2001 del Consiglio, del 16 luglio 2001, che istituisce dazi antidumping definitivi e riscuote in via definitiva i dazi provvisori istituiti sulle importazioni di lampade elettroniche fluorescenti compatte integrali (CFL-i) originarie della Repubblica popolare cinese (GU L 195, pag. 8), come modificato dal regolamento (CE) n. 1322/2006 del Consiglio, del 1o settembre 2006 (GU L 244, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 1470/2001»), e dal regolamento (CE) n. 1205/2007 del Consiglio, del 15 ottobre 2007, che istituisce dazi antidumping sulle importazioni di lampade elettroniche fluorescenti compatte integrali (CFL-i) originarie della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96 e li estende alle importazioni dello stesso prodotto spedite dalla Repubblica socialista del Vietnam, dalla Repubblica islamica del Pakistan e dalla Repubblica delle Filippine (GU L 272, pag. 1; in prosieguo, unitamente al regolamento n. 1470/2001, i «regolamenti CFL-i»).
2
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Steinel Vertrieb GmbH (in prosieguo: la «Steinel Vertrieb») e lo Hauptzollamt Bielefeld (in prosieguo: lo «Hauptzollamt») in merito alla classificazione, nelle voci doganali della nomenclatura combinata di cui all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) n. 254/2000 del Consiglio, del 31 gennaio 2000 (GU L 28, pag. 16; in prosieguo: la «NC»), dei prodotti controversi importati dalla Steinel Vertrieb al fine della loro immissione in libera pratica.
Contesto normativo
Il regolamento di base
3
Le disposizioni che disciplinano l’applicazione di misure antidumping da parte dell’Unione europea, applicabili nell’ambito del procedimento principale, sono contenute nel regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU 1996, L 56, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) n. 2117/2005 del Consiglio, del 21 dicembre 2005 (GU L 340, pag. 17; in prosieguo: il «regolamento di base»).
4
L’articolo 1, paragrafi 1, 2 e 4, del regolamento di base prescrive:
«1. Un dazio antidumping può essere imposto su qualsiasi prodotto oggetto di dumping la cui immissione in libera pratica nel[l’Unione] causi un pregiudizio.
2. Un prodotto è considerato oggetto di dumping quando il suo prezzo all’esportazione nel[l’Unione] è inferiore ad un prezzo comparabile del prodotto simile, applicato nel paese esportatore nell’ambito di normali operazioni commerciali.
(...)
4. Ai fini del presente regolamento, per “prodotto simile” si intende un prodotto identico, vale a dire simile sotto tutti gli aspetti al prodotto considerato oppure, in mancanza di un tale prodotto, un altro prodotto che, pur non essendo simile sotto tutti gli aspetti, abbia caratteristiche molto somiglianti a quelle del prodotto considerato».
5
L’articolo 9 del regolamento di base, intitolato «Chiusura del procedimento senza l’istituzione di misure; imposizione di dazi definitivi», al suo paragrafo 4, dispone quanto segue:
«Quando dalla constatazione definitiva dei fatti risulta l’esistenza di dumping e di un conseguente pregiudizio e quando gli interessi della Comunità esigono un intervento a norma dell’articolo 21, il Consiglio, deliberando su una proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo, istituisce un dazio antidumping definitivo. (…)».
6
L’articolo 11 del regolamento in parola, relativo al procedimento di riesame, ai suoi paragrafi da 2 a 4, recita:
«2. Le misure di antidumping definitive scadono dopo cinque anni dalla data in cui sono state istituite oppure dopo cinque anni dalla data della conclusione dell’ultimo riesame relativo al dumping e al pregiudizio, salvo che nel corso di un riesame non sia stabilito che la scadenza di dette misure implica il rischio del persistere o della reiterazione del dumping e del pregiudizio. Il riesame in previsione della scadenza è avviato per iniziativa della Commissione oppure su domanda dei produttori comunitari o dei loro rappresentanti e le misure restano in vigore in attesa dell’esito del riesame.
(…)
3. Può essere svolto un riesame relativo alla necessità di lasciare in vigore le misure, per iniziativa della Commissione oppure a richiesta di uno Stato membro oppure, a condizione che sia trascorso almeno un anno dall’istituzione delle misure definitive, su domanda di qualsiasi esportatore o importatore oppure di produttori [dell’Unione], la quale contenga sufficienti elementi di prova dell’esigenza di tale riesame intermedio.
Un riesame intermedio è avviato quando la domanda contiene sufficienti elementi di prova del fatto che le misure non sono più necessarie per eliminare il dumping oppure che, in caso di soppressione o modifica delle misure, il pregiudizio non persisterebbe né si ripeterebbe oppure che le misure vigenti non sono più sufficienti per agire contro il dumping arrecante il pregiudizio, o hanno cessato di esserlo.
Nello svolgimento delle inchieste a norma del presente paragrafo, la Commissione può, tra l’altro, esaminare se le circostanze relative al dumping o al pregiudizio siano mutate in misura significativa oppure se le misure vigenti hanno raggiunto lo scopo di eliminare il pregiudizio precedentemente accertato a norma dell’articolo 3. A tale fine, nella conclusione definitiva, si tiene conto di tutti gli elementi di prova pertinenti e debitamente fondati e documentati.
4. Viene inoltre svolto un riesame per accertare i singoli margini di dumping nei confronti dei nuovi esportatori nel paese d’esportazione in oggetto, i quali, non hanno effettuato esportazioni nel periodo dell’inchiesta in base al quale le misure sono state istituite.
Il riesame è avviato se un nuovo esportatore o produttore può dimostrare di non essere collegato agli esportatori o ai produttori del paese esportatore nei confronti dei quali sono state istituite misure antidumping per il prodotto in oggetto e di aver effettivamente eseguito esportazioni nel[l’Unione] dopo il suddetto periodo dell’inchiesta oppure di aver assunto un’obbligazione contrattuale irrevocabile di esportare un quantitativo significativo nel[l’Unione].
(...)».
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L’articolo 13 del regolamento di cui trattasi, intitolato «Elusione», al suo paragrafo 1, prevede quanto segue:
«L’applicazione dei dazi antidumping istituiti a norma del presente regolamento può essere estesa alle importazioni da paesi terzi di prodotti simili, leggermente modificati o meno, o alle importazioni dal paese oggetto delle misure di prodotti simili leggermente modificati, o di loro parti, se le misure in vigore vengono eluse. Dazi antidumping non superiori al dazio antidumping residuo istituito a norma dell’articolo 9, paragrafo 5, del presente regolamento possono essere estesi alle importazioni dei prodotti delle società che beneficiano di dazi individuali dei paesi oggetto delle misure, se le misure in vigore vengono eluse. Si intende per elusione una modificazione della configurazione degli scambi tra i paesi terzi e l’[Unione] o tra società del paese oggetto delle misure e l’[Unione] che derivi da pratiche, processi o lavorazioni per i quali non vi sia una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all’istituzione del dazio, essendo provato che sussiste un pregiudizio o che risultano indeboliti gli effetti riparatori del dazio in termini di prezzi e/o di quantitativi dei prodotti simili, ed essendo provato altresì, se necessario in conformità delle disposizioni dell’articolo 2, che esiste un dumping in relazione ai valori normali precedentemente accertati per i prodotti simili.
(...)».
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Ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, dello stesso regolamento:
«I dazi antidumping provvisori o definitivi sono imposti con regolamento e sono riscossi dagli Stati membri secondo la forma, l’aliquota e gli altri elementi fissati nel regolamento istitutivo. Tali dazi sono inoltre riscossi indipendentemente dai dazi doganali, dalle tasse e dagli altri oneri normalmente imposti sulle importazioni. (...)».
I regolamenti CFL-i
9
Con il suo regolamento (CE) n. 255/2001, del 7 febbraio 2001, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di lampade fluorescenti compatte elettroniche integrali («CFL-i») originarie della Repubblica popolare cinese (GU L 38, pag. 8), la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio su tale tipo di prodotti rientranti nel codice NC ex 8539 31 90. Con regolamento n. 1470/2001 i citati prodotti sono stati poi sottoposti ad un dazio antidumping definitivo. Quest’ultimo regolamento è rimasto in vigore fino al 18 ottobre 2008.
10
L’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 1470/2001 così disponeva:
«È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di lampade fluorescenti compatte elettroniche a scarica funzionanti a corrente alternata (comprese le lampade fluorescenti compatte elettroniche a scarica funzionanti a corrente sia alternata che continua), con uno o più tubi di vetro, in cui tutti gli elementi di illuminazione e tutti i componenti elettronici sono fissati al o incorporati nel supporto, classificabili al codice NC ex 8539 31 90 (codice TARIC 8539 31 90*91 fino al 10 settembre 2004 e codice TARIC 8539 31 90*95 a partire dall’11 settembre 2004) e originarie della Repubblica popolare cinese».
11
Il regolamento n. 1205/2007, in seguito ad un riesame in previsione della scadenza delle misure, effettuato a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, ha mantenuto le misure poste in essere dal regolamento n. 1470/2001 e ha esteso queste ultime a importazioni provenienti da altri paesi, in seguito all’adozione del regolamento (CE) n. 866/2005 del Consiglio, del 6 giugno 2005, che estende le misure antidumping definitive istituite dal regolamento (CE) n. 1470/2001 sulle importazioni di lampade elettroniche fluorescenti compatte integrali (CFL-i) originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni dello stesso prodotto spedite dalla Repubblica socialista del Vietnam, dalla Repubblica islamica del Pakistan e dalla Repubblica delle Filippine (GU L 145, pag. 1).
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L’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 1205/2007 prevedeva:
«È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di lampade fluorescenti compatte elettroniche a scarica funzionanti a corrente alternata (comprese le lampade fluorescenti compatte elettroniche a scarica funzionanti a corrente sia alternata che continua), con uno o più tubi di vetro, in cui tutti gli elementi di illuminazione e tutti i componenti elettronici sono fissati al o integrati nel supporto, classificabili al codice NC ex 8539 31 90 (codice TARIC 8539 31 90 95) e originarie della Repubblica popolare cinese».
Procedimento principale e questione pregiudiziale
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La Steinel Vertrieb ha sviluppato un sensore di luminosità dotato di un adeguato programma di controllo. Su tale base, essa ha ideato e fatto brevettare un dispositivo (in prosieguo: l’«interruttore crepuscolare») destinato a corredare lampade e che consente l’accensione nonché lo spegnimento automatici delle medesime in funzione della luminosità naturale, senza che tali operazioni vengano influenzate dalla luce prodotta dalla lampada stessa.
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Nel 2007 e nel 2008 la Steinel Vertrieb ha importato dalla Cina lampade a risparmio energetico del marchio Sensor Light Plus, di una potenza, rispettivamente, di 11, 15 e 18 watt e le ha dichiarate nella sottovoce 8539 39 00 della NC per poterle immettere in libera pratica senza riscossione di dazi doganali. Dalla decisione di rinvio emerge che i prodotti del marchio Sensor Light Plus sono lampade fluorescenti funzionanti a corrente alternata, costituite da un tubo fluorescente spiraliforme a catodo caldo posto sotto un vetro di protezione e munite di uno zoccolo contenente una zavorra ed un interruttore crepuscolare sviluppato e brevettato dalla Steinel Vertrieb.
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In seguito ad un controllo, lo Hauptzollamt ha considerato che le lampade a risparmio energetico importate dalla Steinel Vertrieb rientrassero nella sottovoce 8539 31 90 della NC e che, per tale motivo, l’importazione di tali lampade fosse soggetta al dazio antidumping previsto dai regolamenti CFL-i. Di conseguenza, con decisioni datate 31 marzo, 17 maggio, 13 luglio e 30 agosto 2010, lo Hauptzollamt ha imposto alla Steinel Vertrieb un dazio antidumping per un importo totale di EUR 485 240,07.
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Il giudice del rinvio precisa che la Steinel Vertrieb ha evidenziato, senza essere contraddetta su tale punto dallo Hauptzollamt, che, all’epoca in cui il regolamento n. 255/2001 ha istituito il dazio antidumping provvisorio, soltanto la Steinel Vertrieb e la Osram GmbH (in prosieguo: la «Osram») producevano, nell’Unione, lampade fluorescenti dotate di un interruttore crepuscolare. All’epoca, la Cina produceva unicamente lampade fluorescenti sprovviste di questo tipo di dispositivo.
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Lo Hauptzollamt sostiene che le lampade fluorescenti compatte importate dalla Steinel Vertrieb devono essere classificate nella sottovoce 8539 31 90 della NC, poiché si tratta di lampade fluorescenti compatte funzionanti a corrente alternata. Tali prodotti dovrebbero, per tale motivo, essere assoggettati al dazio antidumping previsto dai regolamenti CFL-i.
18
Atteso quanto precede, il Finanzgericht Düsseldorf ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se [i regolamenti CFL-i] debbano essere interpretati nel senso che rientrano nel loro ambito di applicazione anche le lampade fluorescenti compatte con interruttore crepuscolare importate dalla Steinel Vertrieb e descritte con maggiori dettagli nella [decisione di rinvio]».
Sulla questione pregiudiziale
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Il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se il fatto che le lampade fluorescenti munite di un interruttore crepuscolare, importate dalla Steinel Vertrieb, siano classificabili al codice NC ex 8539 31 90, implichi l’imposizione dei dazi antidumping previsti dai regolamenti CFL-i.
Argomenti delle parti
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La Steinel Vertrieb sostiene essenzialmente che, quando il dazio antidumping è stato istituito nel 2001, i prodotti controversi non erano fabbricati in Cina. Su scala mondiale, soltanto la Steinel Vertrieb e la Osram avevano depositato brevetti relativi alla produzione di apparecchi di illuminazione dotati di un interruttore crepuscolare. Essa sottolinea il fatto che tanto dalla ratio quanto dall’obiettivo dei regolamenti CFL-i emerge che questi ultimi riguardano soltanto le semplici lampade a risparmio energetico. Al contrario, i prodotti di cui trattasi nel procedimento principale sarebbero prodotti di qualità superiore ed esclusivi, che non arrecherebbero pregiudizio ai produttori europei in quanto soltanto la Osram produrrebbe prodotti analoghi. Inoltre, la tecnica di rilevazione sensoriale e l’interruttore crepuscolare, caratteristici di tali prodotti, sarebbero brevettati e non esisterebbero prodotti identici in Cina o nell’Unione. Di conseguenza, non sarebbe necessario un intervento nell’interesse dell’Unione.
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A giudizio della Steinel Vertrieb, un riesame intermedio della misura, in virtù dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, non sarebbe stato richiesto in quanto i prodotti di cui trattasi nel procedimento principale, per anni, sono stati classificati nella sottovoce 8539 39 00 della NC senza alcuna opposizione da parte delle autorità nazionali.
22
Secondo la Commissione, la Corte deve prendere in considerazione il contesto fattuale quale definito dal giudice del rinvio. Orbene, quest’ultimo avrebbe deciso che le lampade fluorescenti importate dalla Steinel Vertrieb devono essere classificate nella sottovoce 8539 31 90 della NC e che, di conseguenza, esse rientrano nell’ambito di applicazione dei regolamenti CFL-i.
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La Commissione ritiene che la formulazione dei regolamenti CFL-i sia chiara e pertanto autorizzi una sola interpretazione. Essa respinge un’interpretazione teleologica della norma in questione poiché, a suo avviso, una siffatta ricerca sarebbe inopportuna per la determinazione dell’ambito di applicazione di un regolamento antidumping. Invero, qualora le autorità doganali dovessero determinare caso per caso se è davvero conforme all’obiettivo e alla ratio di un regolamento antidumping che un dato prodotto ricada nell’ambito di applicazione di tale regolamento, le autorità doganali nazionali non sarebbero più in grado di eseguire i propri compiti. Un simile obbligo sarebbe incompatibile con le esigenze pratiche dell’amministrazione doganale.
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Inoltre, la Commissione ritiene che l’accertamento di fatto del giudice del rinvio, secondo cui le lampade fluorescenti controverse venivano prodotte non in Cina, bensì unicamente nell’Unione al momento dell’istituzione del dazio antidumping provvisorio, non abbia alcuna importanza al fine di determinare se il dazio antidumping istituito dai regolamenti CFL-i sia applicabile alle lampade fluorescenti in esame nel procedimento principale.
25
A tal riguardo, la Commissione ritiene che non sia inusuale, segnatamente nel caso di beni di consumo la cui concezione evolva rapidamente, che la definizione dell’ambito di applicazione di un regolamento antidumping sia generica al punto da includere anche prodotti che, al momento dell’adozione di tale regolamento, ancora non esistono o non sono ancora stati fabbricati nel paese che pratica il dumping. Ciò posto, nell’ambito del procedimento principale, la sfera di applicazione dei regolamenti CFL-i non sarebbe limitata alle lampade fluorescenti già prodotte in Cina al momento dell’entrata in vigore di tali disposizioni.
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La Commissione aggiunge che il regolamento antidumping deve definire il suo ambito di applicazione in modo astratto e generico indicando i prodotti da esso compresi tramite il codice della NC o tramite altre caratteristiche nel caso in cui tale codice manchi di precisizione.
Giudizio della Corte
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Dalla decisione di rinvio emerge che i prodotti controversi devono essere classificati nella sottovoce 8539 31 90 della NC e che i suddetti prodotti presentano anche le altre caratteristiche essenziali enunciate all’articolo 1, paragrafo 1, dei regolamenti CFL-i.
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In via preliminare, va ricordato che, secondo una giurisprudenza costante, il procedimento delineato dall’articolo 267 TFUE si fonda su una netta separazione delle funzioni tra i giudici nazionali e la Corte, di modo che spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze della causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di emettere la propria sentenza, sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte (v. sentenza dell’11 febbraio 2010, Hoesch Metals and Alloys, C-373/08, Racc. pag. I-951, punto 59).
29
Ciò premesso, non è necessario estendere l’esame della questione pregiudiziale alla questione se i prodotti controversi importati dalla Steinel Vertrieb rientrino nell’ambito di applicazione dei regolamenti CFL-i alla luce dei motivi non menzionati dal giudice del rinvio, vale a dire, alla luce della valutazione della classificazione dei prodotti in esame nel procedimento principale nelle voci doganali della NC effettuata dalle autorità nazionali (v., per analogia, sentenza Hoesch Metals and Alloys, cit., punto 60). Di conseguenza, dalla decisione di rinvio si deve dedurre che il giudice nazionale si sia astenuto dall’interrogare la Corte a tal riguardo (v., in tal senso, sentenza del 2 giugno 1994, AC-ATEL Electronics, C-30/93, Racc. pag. I-2305, punto 19).
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Giova ricordare che, ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento di base, i dazi antidumping sono imposti con regolamento e sono riscossi dagli Stati membri secondo la forma, l’aliquota e gli altri elementi fissati nel regolamento istitutivo.
31
Ai fini dell’identificazione dei prodotti che intendono assoggettare all’imposizione del dazio antidumping, i dispositivi dei regolamenti antidumping descrivono segnatamente i suddetti prodotti in base alla sottovoce doganale della NC cui tali prodotti appartengono. Un siffatto riferimento non è tuttavia sempre sufficiente per permettere di identificare con precisione i prodotti contemplati dalla disciplina antidumping, poiché il testo di tali sottovoci può mancare di precisione. Per tale motivo il testo del dispositivo di un regolamento antidumping descrive i prodotti imponibili facendo uso di criteri supplementari di distinzione. Solo se un prodotto viene classificato nella sottovoce NC contemplata da un regolamento antidumping e presenta al contempo tutte le caratteristiche del prodotto interessato, il che spetta al giudice del rinvio verificare, tale prodotto diventa imponibile.
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Per quanto attiene al procedimento principale, in base ai regolamenti CFL-i, un dazio antidumping definitivo è istituito sulle importazioni di lampade fluorescenti compatte elettroniche a scarica funzionanti a corrente alternata (comprese le lampade fluorescenti compatte elettroniche a scarica funzionanti a corrente sia alternata che continua), con uno o più tubi di vetro, in cui tutti gli elementi di illuminazione e tutti i componenti elettronici sono fissati al o integrati nel supporto, classificabili al codice NC ex 8539 31 90 e originarie della Cina, nonché sulle importazioni del medesimo prodotto provenienti dal Vietnam, dal Pakistan e dalle Filippine.
33
Sul punto, si deve rilevare che il testo stesso dell’articolo 1, paragrafo 1, dei regolamenti CFL-i e, in particolare, l’espressione «classificabili al codice NC ex 8539 31 90», consente di giungere alla conclusione che l’eventuale classificazione di un prodotto in questa voce doganale non comporta automaticamente l’assoggettamento del prodotto di cui trattasi al dazio antidumping previsto dalla summenzionata disposizione (v., per analogia, sentenze del 24 giugno 1993, Dr. Tretter, C 90/92, Racc. pag. I 3569, punto 13, e del 28 marzo 1996, Birkenbeul, C-99/94, Racc. pag. I-1791, punto 15).
34
Questa interpretazione non può essere respinta dalla necessità di un’uniforme applicazione, nell’Unione, della regolamentazione doganale che deriverebbe da una letterale interpretazione della disposizione considerata. Una siffatta applicazione uniforme, infatti, deve essere garantita mediante una formulazione chiara, precisa e completa della normativa dell’Unione di cui trattasi (v. sentenza del 1o aprile 1993, Findling Wälzlager, C-136/91, Racc. pag. I-1793, punto 14).
35
Tale interpretazione non può neppure essere esclusa per il fatto che le parti interessate possono ottenere un riesame dei regolamenti che istituiscono dazi antidumping, a norma dell’articolo 11 del regolamento di base. Infatti, tale riesame può essere giustificato soltanto in presenza di determinate condizioni (v., in tal senso, sentenza Findling Wälzlager, cit., punto 15).
36
Pertanto, laddove siano in vigore misure antidumping definitive, il regolamento di base, a norma del suo articolo 11, paragrafi 3 e 4, prevede la possibilità di un riesame intermedio in ordine all’opportunità di mantenere queste ultime qualora una domanda, validamente presentata da un esportatore, da un importatore o da produttori dell’Unione, contenga elementi di prova sufficienti in merito al fatto che il mantenimento della misura non è più necessario, o anche qualora un nuovo esportatore, stabilito nel paese di esportazione soggetto alle misure antidumping, sia in grado di dimostrare che non ha esportato i prodotti di cui trattasi nel periodo dell’inchiesta in base al quale le misure sono state istituite.
37
Peraltro, va rilevato che, secondo una costante giurisprudenza, per interpretare una disposizione del diritto dell’Unione si deve tener conto non solo della sua formulazione, ma altresì del suo contesto e degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui fa parte (v. sentenza Birkenbeul, cit., punto 12).
38
A tale proposito, dagli articoli 1 e 9, paragrafo 4, del regolamento di base emerge, in particolare, che soltanto prodotti che sono stati oggetto di un’inchiesta antidumping possono essere sottoposti a misure antidumping, qualora sia stato accertato che i prodotti di cui trattasi sono esportati nell’Unione ad un prezzo inferiore al prezzo dei prodotti simili che sono oggetto dell’inchiesta antidumping.
39
Pertanto, qualora si tratti di nuovi tipi di prodotti che non erano fabbricati nel paese sottoposto all’inchiesta antidumping al momento dell’adozione del regolamento antidumping, alla stregua di quanto constatato dal giudice del rinvio nel procedimento principale, l’assoggettamento di tali nuovi tipi di prodotti al dazio antidumping dipende non soltanto dalla loro classificazione nella sottovoce della NC prevista da tale regolamento, bensì anche dal fatto che tali prodotti riuniscono, come menzionato al punto 31 della presente sentenza, tutte le caratteristiche prescelte dal suddetto regolamento ai fini della loro identificazione.
40
Qualora dovesse emergere che nuovi tipi di prodotti, pur essendo classificabili nella sottovoce doganale contemplata da un regolamento antidumping, non presentano tutte le altre caratteristiche specificate in tale regolamento, tali prodotti non possono essere assoggettati ad un dazio antidumping senza un previo esame se i medesimi prodotti siano, anch’essi, oggetto di dumping sul mercato dell’Unione.
41
L’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base prevede d’altronde che qualora siano eluse misure antidumping in vigore a causa dell’importazione, da paesi terzi, di prodotti simili leggermente modificati o meno, nonché di prodotti simili leggermente modificati provenienti dal paese sottoposto alle misure o di loro parti, può essere aperta un’inchiesta al fine di esaminare la necessità di estendere le misure in vigore a siffatti prodotti simili.
42
Va comunque rilevato che tali nuovi tipi di prodotti possono essere assoggettati ai dazi antidumping previsti dai regolamenti CFL-i qualora venisse accertato che, oltre alla loro classificazione nella sottovoce della NC adottata da questi regolamenti, essi presentano altresì le stesse caratteristiche del prodotto inizialmente previsto da tali regolamenti.
43
Per contro, da tutte le considerazioni che precedono si evince che il fatto di estendere l’applicazione dei dazi antidumping imposti dai regolamenti CFL-i a nuovi tipi di prodotti che, pur avendo le stesse caratteristiche essenziali di quelle previste dai regolamenti in parola e che sono parimenti classificabili al codice NC ex 8539 31 90, sono prodotti diversi, in quanto presentano caratteristiche supplementari che non sono precisate dai suddetti regolamenti, è incompatibile con l’obiettivo e l’impianto generale del regolamento di base e, in particolare, con i suoi articoli 1 e 11, relativi al procedimento di inchiesta di riesame, nonché 13, relativo all’elusione.
44
Per determinare se si tratta di prodotti diversi, si deve segnatamente verificare se essi sono accomunati dalle stesse caratteristiche tecniche e fisiche, dalle stesse destinazioni d’uso fondamentali e dallo stesso rapporto qualità-prezzo. A tal riguardo, dovrebbero essere parimenti valutate l’intercambiabilità e la concorrenza tra tali prodotti.
45
Alla luce di quanto precede, occorre rispondere alla questione posta dichiarando che i regolamenti CFL-i riguardano tutti i prodotti aventi le medesime caratteristiche essenziali previste da tali regolamenti e classificabili altresì nella sottovoce ex 8539 31 90 della NC. Spetta al giudice del rinvio valutare se ciò avvenga nel caso dei prodotti in esame nel procedimento principale, nonostante l’aggiunta di un interruttore crepuscolare, o se i prodotti in esame nel procedimento principale siano prodotti diversi in quanto presentano caratteristiche supplementari non precisate nei suddetti regolamenti.
Sulle spese
46
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:
Il regolamento (CE) n. 1470/2001 del Consiglio, del 16 luglio 2001, che istituisce dazi antidumping definitivi e riscuote in via definitiva i dazi provvisori istituiti sulle importazioni di lampade elettroniche fluorescenti compatte integrali (CFL-i) originarie della Repubblica popolare cinese, come modificato dal regolamento (CE) n. 1322/2006 del Consiglio, del 1o settembre 2006, nonché il regolamento (CE) n. 1205/2007 del Consiglio, del 15 ottobre 2007, che istituisce dazi antidumping sulle importazioni di lampade elettroniche fluorescenti compatte integrali (CFL-i) originarie della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96 e li estende alle importazioni dello stesso prodotto spedite dalla Repubblica socialista del Vietnam, dalla Repubblica islamica del Pakistan e dalla Repubblica delle Filippine, riguardano tutti i prodotti aventi le medesime caratteristiche essenziali previste da tali regolamenti e classificabili altresì nella sottovoce ex 8539 31 90 della nomenclatura combinata di cui all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificato dal regolamento (CE) n. 254/2000 del Consiglio, del 31 gennaio 2000. Spetta al giudice del rinvio valutare se ciò avvenga nel caso dei prodotti in esame nel procedimento principale, nonostante l’aggiunta di un interruttore crepuscolare, o se i prodotti in esame nel procedimento principale siano prodotti diversi in quanto presentano caratteristiche supplementari non precisate nei suddetti regolamenti.
Firme
( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.
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