SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)
21 febbraio 2013 ( *1 )
«Previdenza sociale — Regolamento (CEE) n. 1408/71 — Articoli 72, 78, paragrafo 2, lettera b), e 79, paragrafo 1, lettera a) — Assegni familiari destinati agli orfani — Totalizzazione dei periodi di assicurazione e di occupazione — Periodi maturati dal genitore superstite in un altro Stato membro — Difetto di considerazione»
Nella causa C-619/11,
avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal tribunal du travail de Bruxelles (Belgio), con decisione del 15 novembre 2011, pervenuta in cancelleria il 30 novembre 2011, nel procedimento
Patricia Dumont de Chassart
contro
Office national d’allocations familiales pour travailleurs salariés (ONAFTS),
LA CORTE (Terza Sezione),
composta dal sig. M. Ilešič, presidente di sezione, dai sigg. E. Jarašiūnas, A. Ó Caoimh (relatore), dalla sig.ra C. Toader e dal sig. C.G. Fernlund, giudici,
avvocato generale: sig. P. Mengozzi
cancelliere: sig. V. Tourrès, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 7 novembre 2012,
considerate le osservazioni presentate:
—
per la sig.ra Dumont de Chassart, da F. Hachez e T. Delahaye, avocats;
—
per il governo belga, da L. Van den Broeck e M. Jacobs, in qualità di agenti, assistite da J. Vanden Eynde e L. Delmotte, avocats;
—
per il Consiglio dell’Unione europea, da M. Sitbon, M. Veiga e S. Cook, in qualità di agenti;
—
per la Commissione europea, da V. Kreuschitz e G. Rozet, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 13 dicembre 2012,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 72, 78, paragrafo 2, lettera b), e 79, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nella versione modificata ed aggiornata dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996 (GU 1997, L 28, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) n. 1399/1999 del Consiglio, del 29 aprile 1999 (GU L 164, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 1408/71»).
2
Tale domanda è stata presentata nel contesto di una controversia pendente tra la sig.ra Dumont de Chassart e l’Office national d’allocations familiales pour travailleurs salariés (Ufficio nazionale per gli assegni familiari ai lavoratori dipendenti; in prosieguo: l’«ONAFTS»), in merito al rigetto da parte di quest’ultimo della domanda di erogarle assegni familiari per orfani, a beneficio del proprio figlio.
Contesto normativo
La normativa dell’Unione
3
L’articolo 1, lettera a), del regolamento n. 1408/71 stabilisce che, ai fini dell’applicazione del medesimo, i termini «lavoratore subordinato» designano, in particolare, qualsiasi persona coperta da assicurazione obbligatoria o facoltativa continuata contro uno o più eventi corrispondenti ai settori di un regime previdenziale applicabile ai lavoratori subordinati.
4
L’articolo 2 di tale regolamento, intitolato «Campo di applicazione quanto alle persone», così prevede:
«1. Il presente regolamento si applica ai lavoratori subordinati o autonomi e agli studenti che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri e che sono cittadini di uno degli Stati membri, oppure apolidi o profughi residenti nel territorio di uno degli Stati membri, nonché ai loro familiari e ai loro superstiti.
2. Il presente regolamento si applica ai superstiti dei lavoratori subordinati o autonomi e degli studenti che sono stati soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri, indipendentemente dalla cittadinanza di queste persone, quando i loro superstiti siano cittadini di uno degli Stati membri oppure apolidi o profughi residenti nel territorio di uno degli Stati membri».
5
L’articolo 4, paragrafo 1, di detto regolamento così dispone:
«Il presente regolamento si applica a tutte le legislazioni relative ai settori di sicurezza sociale riguardanti:
(...)
c)
le prestazioni di vecchiaia;
(...)
h)
le prestazioni familiari».
6
L’articolo 72 del regolamento n. 1408/71, intitolato «Totalizzazione dei periodi di assicurazione, di occupazione o di attività autonoma», incluso nel capitolo 7, a sua volta intitolato «Prestazioni familiari», del titolo III, dispone quanto segue:
«L’istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione subordina l’acquisizione del diritto alle prestazioni al compimento di periodi di assicurazione, di occupazione o di attività autonoma tiene conto a tal fine, nella misura necessaria, dei periodi di assicurazione, di occupazione o di attività autonoma compiuti nel territorio di ogni altro Stato membro, come se si trattasse di periodi compiuti sotto la legislazione che essa applica».
7
Nello stesso titolo III del regolamento n. 1408/71, il capitolo 8, intitolato «Prestazioni per figli a carico di titolari di pensioni o di rendite e prestazioni per orfani», include un articolo 78, intitolato «Orfani», che reca il testo seguente:
«1. Il termine “prestazioni”, ai sensi del presente articolo, designa gli assegni familiari e, se del caso, gli assegni supplementari o speciali previsti per gli orfani.
2. Qualunque sia lo Stato membro nel cui territorio risiedono l’orfano o la persona fisica o giuridica che lo ha effettivamente a carico, le prestazioni per gli orfani sono concesse secondo le seguenti norme:
a)
all’orfano di un lavoratore subordinato o autonomo defunto che sia stato soggetto alla legislazione di un solo Stato membro, conformemente alla legislazione di questo Stato;
b)
all’orfano di un lavoratore subordinato o autonomo defunto che sia stato soggetto alle legislazioni di più Stati membri:
i)
conformemente alla legislazione di quello degli Stati sul cui territorio l’orfano risiede, se il diritto ad una delle prestazioni di cui al paragrafo 1 è ivi acquisito in base alla legislazione di tale Stato, tenuto conto eventualmente di quanto disposto dall’articolo 79, paragrafo 1, lettera a),
(...)».
8
Allo stesso capitolo 8, l’articolo 79 di detto regolamento, intitolato «Disposizioni comuni alle prestazioni per figli a carico del titolare di pensioni o rendite e per orfani», prevede quanto segue:
«1. Le prestazioni ai sensi degli articoli 77, 78 e 78 bis sono erogate, secondo la legislazione determinata in applicazione delle disposizioni di tali articoli, dall’istituzione incaricata di applicarla e a suo carico, come se il titolare di pensione o di rendita o il defunto fosse stato soggetto alla sola legislazione dello Stato competente.
Tuttavia:
a)
se tale legislazione prevede che l’acquisizione, il mantenimento o il ricupero del diritto alle prestazioni dipende dalla durata dei periodi di assicurazione, di occupazione, di attività autonoma o di residenza, tale durata è determinata tenendo conto eventualmente di quanto disposto dall’articolo 45 o dall’articolo 72, a seconda del caso;
(...)».
9
Ai sensi dell’allegato VI allo stesso regolamento, che si riferisce alle «modalità particolari d’applicazione delle legislazioni di taluni Stati membri»:
«A.
Belgio
(...)
7.
Per l’applicazione delle disposizioni degli articoli 72 e 79, paragrafo 1, lettera a), del regolamento, si tiene conto dei periodi di occupazione e/o di assicurazione compiuti sotto la legislazione di un altro Stato membro, nel caso in cui la legislazione belga subordini il diritto alla prestazione alla condizione che siano stati soddisfatti, per un determinato periodo anteriore, i requisiti di ammissibilità agli assegni familiari nel regime dei lavoratori subordinati.
(...)».
10
L’articolo 15 del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento n. 1408/71 (GU L 74, pag. 1), nella versione modificata e aggiornata dal regolamento n. 118/97, che enuncia le regole generali relative alla totalizzazione dei periodi, così dispone in particolare:
«1. Nei casi di cui all’articolo 18, paragrafo 1, all’articolo 38, all’articolo 45, paragrafi da 1 a 3, all’articolo 64 e all’articolo 67, paragrafi 1 e 2 del regolamento [n. 1408/71], la totalizzazione dei periodi si effettua in conformità alle seguenti norme:
a)
ai periodi di assicurazione o di residenza compiuti sotto la legislazione di uno Stato membro si aggiungono i periodi di assicurazione o di residenza compiuti sotto la legislazione di ogni altro Stato membro, nella misura in cui è necessario ricorrervi per completare i periodi di assicurazione o di residenza compiuti sotto la legislazione del primo Stato membro ai fini dell’acquisizione, del mantenimento o del recupero del diritto alle prestazioni, a condizione che tali periodi di assicurazione o di residenza non si sovrappongano. (…)
(...)».
La normativa belga
11
L’articolo 56 bis, paragrafo 1, delle leggi coordinate del 19 dicembre 1939, relative agli assegni familiari per lavoratori subordinati (in prosieguo: le «leggi coordinate»), prevede che sia beneficiario delle prestazioni familiari per orfani, alle aliquote previste, l’orfano il cui genitore defunto o il genitore superstite abbia maturato, al momento del decesso di uno dei genitori, nel corso dei dodici mesi immediatamente precedenti, le condizioni per richiedere almeno sei assegni mensili forfettari a norma delle stesse leggi coordinate.
Procedimento principale e questione pregiudiziale
12
La sig.ra Dumont de Chassart è una cittadina belga, vedova del sig. Descampe, anch’egli di cittadinanza belga. La coppia ha avuto un figlio, Diego Descampe, anch’egli cittadino belga, nato in Francia il 23 gennaio 2000.
13
Dal fascicolo di cui dispone la Corte risulta che la sig.ra Dumont de Chassart ha esercitato un’attività di lavoro subordinato in Francia dal 28 settembre 1993 al 31 agosto 2008. Il sig. Descampe, quanto a lui, è stato occupato come lavoratore subordinato sia in Belgio, nel corso del periodo compreso tra gli anni 1968 e 1976, nonché nel 1987 e nel 1988, e in Francia, nel periodo compreso tra il 1989 e il 2002. Il sig. Descampe aveva da allora cessato di lavorare e viveva in Francia, in stato di «prepensionamento», con i suoi soli risparmi, senza beneficiare di alcuna indennità.
14
Il 25 aprile 2008, il sig. Descampe è deceduto in Francia.
15
Il 31 agosto 2008, la sig.ra Dumont de Chassart e il figlio sono tornati a vivere in Belgio, ove la signora, dopo aver svolto un’attività di lavoro subordinato per circa un mese, si è trovata in situazione di disoccupazione.
16
Il 13 ottobre 2008 la sig.ra Dumont de Chassart ha presentato presso l’ONAFTS una domanda per la concessione di prestazioni familiari per orfani a beneficio di suo figlio.
17
Il 4 febbraio 2009 essa ha chiesto all’ONAFTS anche di poter beneficiare, a partire dal 1o settembre 2008, del supplemento degli assegni familiari per famiglie monoparentali.
18
Il 9 marzo 2009 l’ONAFTS ha informato la sig.ra Dumont de Chassart che gli assegni familiari le erano concessi, a titolo dell’attività professionale da lei esercitata in Belgio, a partire dal 1o settembre 2008.
19
Il 6 aprile 2009, l’ONAFTS ha, peraltro, comunicato alla sig.ra Dumont de Chassart che le veniva anche concesso, a partire dal 1o ottobre 2008, un supplemento per le famiglie monoparentali.
20
Per contro, il 20 novembre 2009, l’ONAFTS ha deciso di negare all’interessata il beneficio degli assegni familiari per orfani in quanto, nel corso dei 12 mesi precedenti immediatamente il decesso del sig. Descampe, quest’ultimo non soddisfaceva le condizioni per richiedere almeno sei assegni mensili forfettari, a norma dell’articolo 56 bis, paragrafo 1, delle leggi coordinate.
21
Il 5 febbraio 2010 la sig.ra Dumont de Chassart ha introdotto un ricorso dinanzi al tribunal du travail de Bruxelles (tribunale del lavoro di Bruxelles) in cui ha impugnato tale rifiuto, facendo valere che l’ONAFTS avrebbe dovuto accordarle le prestazioni per orfani prendendo in considerazione i periodi assicurativi da essa maturati in Francia prima del decesso del marito.
22
Nella decisione di rinvio, tale giudice osserva che, a termini dell’articolo 78, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 1408/71, è applicabile il diritto dello Stato membro di residenza del figlio orfano e che, pertanto, a partire dal 1o settembre 2008, alla situazione della sig.ra Dumont de Chassart è applicabile il diritto belga. Orbene, il giudice del rinvio rileva che, a norma dell’articolo 56 bis, paragrafo 1, delle leggi coordinate, sia la situazione del genitore defunto sia quella del genitore superstite possono essere dedotte a fondamento della domanda di prestazioni familiari per orfani. Tuttavia, nella presente fattispecie, tale domanda non potrebbe fondarsi sulla situazione del genitore defunto in quanto, nel corso dei dodici mesi immediatamente precedenti il decesso, egli non soddisfaceva le condizioni per richiedere almeno sei assegni mensili forfettari ai sensi delle leggi coordinate. Quanto alla situazione del genitore superstite, la sig.ra Dumont de Chassart, invece, soddisfarebbe tale condizione solo nel caso in cui i periodi di assicurazione e di occupazione da essa maturati in Francia potessero essere assimilati a periodi di assicurazione e di occupazione da essa maturati in Belgio.
23
Il giudice del rinvio considera tuttavia che l’attuazione della regola dell’assimilazione prevista all’articolo 72 del regolamento n. 1408/71 sia esclusa dall’articolo 79, paragrafo 1, dello stesso regolamento. Infatti, quest’ultima disposizione, che fa rinvio a detto articolo 72, si riferirebbe esclusivamente, come sostenuto dall’ONAFTS nell’ambito del procedimento principale, ai periodi d’assicurazione e d’occupazione maturati dal lavoratore defunto e non a quelli compiuti dal lavoratore superstite. L’ambito d’applicazione ratione personae dell’articolo 79, paragrafo 1, del regolamento n. 1408/71 e, quindi, del rinvio all’articolo 72 di tale regolamento, sarebbe dunque più restrittivo di quello dell’articolo 56 bis, paragrafo 1, delle leggi coordinate.
24
Il tribunal du travail de Bruxelles si chiede se siffatta limitazione dell’ambito di applicazione dell’articolo 56 bis, paragrafo 1, delle leggi coordinate, operata dall’articolo 79, paragrafo 1, del regolamento n. 1408/71, costituisca una violazione del principio della parità di trattamento e del divieto di discriminazione sanciti dal diritto dell’Unione. Al riguardo, detto giudice nutre in particolare dubbi in merito alla distinzione da effettuare tra i figli di genitori che non hanno mai lasciato il territorio belga per esercitare un’attività professionale in un altro Stato membro e i figli i cui genitori, cittadini dell’Unione, hanno risieduto in un altro Stato membro, nel quale, nel corso del periodo di riferimento rilevante ai fini della normativa belga, il genitore superstite ha lavorato, mentre il genitore defunto non ha esercitato alcuna attività. Infatti, con riferimento ai primi tra i figli in parola, il genitore superstite, che ha lavorato in Belgio nel corso del periodo di riferimento, potrebbe far valere, oltre ai periodi di assicurazione e di occupazione maturati dal genitore defunto, anche i periodi di assicurazione e di occupazione che egli stesso ha maturato in Belgio mentre, per i secondi tra i figli in parola, il genitore superstite non potrebbe far valere in Belgio i periodi maturati in un altro Stato membro.
25
In tale contesto, il tribunal du travail de Bruxelles ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se l’articolo 79, paragrafo 1, del regolamento (…) n. 1408/71 (…), violi i principi di uguaglianza e di non discriminazione sanciti, tra l’altro, dall’articolo 14 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, in combinato disposto, eventualmente, con gli articoli 17, 39 e/o 43 della versione consolidata del Trattato [CE], qualora sia interpretato nel senso che esso autorizzerebbe solo il genitore defunto a beneficiare delle norme per l’assimilazione dei periodi di assicurazione, di occupazione o di lavoro autonomo di cui all’articolo 72 [di detto] regolamento (…), cosicché l’articolo 56 bis, paragrafo 1, delle leggi (…) coordinate (…) escluderebbe pertanto, in capo al genitore superstite che abbia lavorato in un altro paese dell’Unione europea durante il periodo di dodici mesi cui fa riferimento l’articolo 56 bis, paragrafo 1, delle leggi (…) coordinate (…), qualunque sia la sua cittadinanza e sempre che sia cittadino di uno Stato membro o che ricada nel campo di applicazione ratione personae [dello stesso regolamento], la possibilità di fornire la prova che egli soddisfa il requisito per cui, in qualità di assegnatario ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 3, punto 1, delle [stesse] leggi (…), egli avrebbe avuto diritto a sei assegni forfettari mensili nel corso dei dodici mesi precedenti il decesso, laddove il genitore superstite, cittadino belga o di un altro Stato membro dell’Unione europea, che abbia lavorato esclusivamente in Belgio durante il periodo di dodici mesi cui fa riferimento l’articolo 56 bis, paragrafo 1, delle leggi (…) coordinate (…), se del caso per non aver mai lasciato il territorio belga, sarebbe autorizzato a fornire tale prova».
Sulla questione pregiudiziale
26
Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se gli articoli 72, 78, paragrafo 2, lettera b), e 79, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del regolamento n. 1408/71 debbano essere interpretati nel senso che essi consentono la sola considerazione, ai fini della totalizzazione dei periodi di assicurazione e di occupazione necessari per acquisire in uno Stato membro il diritto a prestazioni per orfani, dei periodi maturati soltanto dal genitore defunto in un altro Stato membro, esclusi quelli maturati dal genitore superstite. Nel caso ciò sia confermato, detto giudice chiede se tali disposizioni del regolamento n. 1408/71 siano conformi al principio generale della parità di trattamento e al divieto di discriminazione.
Sull’applicabilità del regolamento n. 1408/71
27
Occorre preliminarmente precisare, anzitutto, che, in contrasto con quanto il governo belga ha sostenuto nelle sue osservazioni scritte, gli aventi causa di un genitore defunto, come il sig. Descampe, non possono essere privati del diritto di avvalersi dell’applicazione del regolamento n. 1408/71, in quanto tale genitore, per il fatto che non era più, al momento del decesso, assicurato presso nessuno dei settori previdenziali elencati all’articolo 4, paragrafo 1, di tale regolamento, abbia perso la qualità di «lavoratore», ai sensi dell’articolo 1, lettera a), di detto regolamento.
28
Infatti, in forza dell’articolo 2 del regolamento n. 1408/71, che determina il campo di applicazione quanto alle persone dello stesso regolamento, quest’ultimo si applica ai superstiti dei lavoratori che «sono stati soggetti» al regime previdenziale di uno o più Stati membri ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, dello stesso regolamento (v., in tal senso, sentenze del 16 marzo 1978, Laumann, 115/77, Racc. pag. 805, punto 5, e del 25 giugno 1997, Mora Romero, C-131/96, Racc. pag. I-3659, punto 21).
29
Orbene, nel procedimento principale è pacifico che il sig. Descampe, che ha esercitato un’attività professionale sia in Belgio sia in Francia tra il 1968 e il 2002, è stato iscritto ai regimi previdenziali di questi due Stati membri. Peraltro, risulta dal fascicolo sottoposto alla Corte che il sig. Descampe, se non fosse deceduto poco prima dell’età della pensione, avrebbe avuto diritto, in particolare, ad una pensione di vecchiaia, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 1408/71, in ciascuno di detti Stati membri.
30
Non è comunque contestato che sia prima sia dopo il decesso del sig. Descampe, la sig.ra Dumont de Chassart, che chiede la prestazione per orfani di cui trattasi nel procedimento principale, era assicurata presso il regime previdenziale di uno Stato membro, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 1408/71, di modo che essa rientra nella categoria dei «lavoratori» ai sensi dell’articolo 1, lettera a), di tale regolamento e che, quindi, essa ricade nell’ambito di applicazione di quest’ultimo, in forza dell’articolo 2 del medesimo.
31
Si deve, pertanto, constatare che una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale rientra nell’ambito d’applicazione ratione personae del regolamento n. 1408/71.
Sull’interpretazione degli articoli 72, 78, paragrafo 2, lettera b), e 79, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del regolamento n. 1408/71
32
Per quanto riguarda il diritto alle prestazioni per orfani, occorre ricordare che le disposizioni di cui all’articolo 78 del regolamento n. 1408/71 sono dirette a determinare quale sia lo Stato membro la cui normativa disciplina la concessione di tali prestazioni, e che queste ultime sono, quindi, in linea di principio, attribuite in conformità alla normativa di quest’unico Stato membro. Risulta dal paragrafo 2, lettera b), i), di tale articolo che, qualora il lavoratore defunto sia stato soggetto alla normativa di diversi Stati membri, dette prestazioni sono attribuite conformemente alla normativa dello Stato membro sul territorio del quale risiede l’orfano del lavoratore defunto. Lo Stato membro di residenza è così designato da tale disposizione come l’unico competente a concedere le prestazioni di cui trattasi (v., segnatamente, sentenze del 27 febbraio 1997, Bastos Moriana e a., C-59/95, Racc. pag. I-1071, punti 15 e 18, nonché del 20 ottobre 2011, Pérez García e a., C-225/10, Racc. pag. I-10111, punto 39).
33
In forza dell’articolo 79, paragrafo 1, primo comma, del regolamento n. 1408/71, lo Stato membro competente deve erogare le prestazioni secondo la propria legislazione nazionale «come se» il lavoratore defunto fosse stato soggetto a quella sola legislazione.
34
Il governo belga afferma che tali disposizioni del regolamento n. 1408/71 consentono esclusivamente che siano presi in considerazione, ai fini della totalizzazione dei periodi di assicurazione e di occupazione necessari all’acquisto del diritto alle prestazioni per orfani, determinati periodi compiuti dal genitore defunto, purché quest’ultimo abbia già maturato un certo periodo di assicurazione o di occupazione nello Stato membro presso il quale è stata chiesta la concessione delle prestazioni. Ne deriverebbe che, nel procedimento principale, i periodi di assicurazione e di occupazione, maturati dalla sig.ra Dumont de Chassart in Francia nell’anno precedente a quello del decesso di suo marito, non potrebbero essere presi in considerazione ai fini dell’acquisto del diritto alle prestazioni per orfani previste dalla legislazione belga.
35
Al riguardo, occorre far osservare che, certo, l’articolo 78 del regolamento n. 1408/71 disciplina esclusivamente, secondo il dettato del suo paragrafo 2, lettere a) e b), primo comma, il diritto alle prestazioni dell’«orfano di un lavoratore (…) defunto». Tale disposizione non si applica quindi, come la Corte ha già dichiarato, al caso dei figli divenuti orfani a seguito del decesso di un genitore che non aveva egli stesso la qualità di lavoratore (sentenza del 14 marzo 1989, Baldi, 1/88, Racc. pag. 667, punto 15).
36
È del pari esatto che, allo stesso modo, l’articolo 79, paragrafo 1, primo comma, del regolamento n. 1408/71, con riferimento al pagamento delle prestazioni, riguarda esclusivamente, secondo il dettato del suo paragrafo 1, primo comma, la situazione del «defunto».
37
Occorre tuttavia ricordare che, come risulta dai punti 32 e 33 della presente sentenza, gli articoli 78, paragrafo 2, e 79, paragrafo 1, primo comma, del regolamento n. 1408/71 si limitano ad enunciare una «regola di conflitto», il cui scopo consiste soltanto nello stabilire, nel caso degli orfani il cui genitore defunto avesse la qualità di lavoratore, quale sia la legislazione applicabile nonché l’istituzione incaricata del pagamento delle prestazioni ivi previste.
38
Tali disposizioni hanno quindi non soltanto lo scopo di evitare l’applicazione simultanea di diverse legislazioni nazionali e le complicazioni che possono derivarne, ma anche di impedire che le persone che ricadono nell’ambito d’applicazione del regolamento n. 1408/71 restino senza tutela in materia previdenziale per mancanza di una legislazione che sia loro applicabile (v., analogamente, sentenza dell’11 giugno 1998, Kuusijärvi, C-275/96, Racc. pag. I-3419, punto 28).
39
Per contro, tali disposizioni, di per sé, non hanno lo scopo di determinare le condizioni sostanziali di esistenza del diritto alle prestazioni per orfani. Spetta in linea di principio alla legislazione di ciascuno Stato membro determinare tali condizioni (v., in tal senso, sentenza del 7 giugno 2012, Bakker, C-106/11, punto 32 e la giurisprudenza ivi citata).
40
Infatti, il regolamento n. 1408/71 non organizza un regime previdenziale comune, ma lascia sussistere regimi nazionali distinti ed ha come solo scopo quello di assicurare un coordinamento tra questi ultimi. Esso lascia sussistere pertanto regimi distinti che danno luogo a crediti distinti nei confronti di enti distinti, rispetto ai quali il destinatario della prestazione è direttamente titolare di diritti a norma o della sola legislazione nazionale, oppure della legislazione nazionale integrata, se del caso, dal diritto dell’Unione (sentenza del 3 aprile 2008, Chuck, C-331/06, Racc. pag. I-1957, punto 27).
41
In assenza di armonizzazione a livello dell’Unione, ogni Stato membro rimane dunque competente a stabilire, nella propria legislazione e nel rispetto del diritto dell’Unione, i requisiti di concessione delle prestazioni di un regime previdenziale (v. in questo senso, segnatamente, sentenze del 14 ottobre 2010, van Delft e a., C-345/09, Racc. pag. I-9879, punti 84 e 99, nonché del 30 giugno 2011, da Silva Martins, C-388/09, Racc. pag. I-5737, punto 71 e la giurisprudenza ivi citata).
42
Ne deriva che la qualità di «lavoratore defunto» costituisce esclusivamente, nel contesto degli articoli 78, paragrafo 2, e 79, paragrafo 1, primo comma, del regolamento n. 1408/71, un criterio di collegamento che determina, da una parte, l’applicabilità di tali disposizioni e, dall’altra, in combinazione con il luogo di residenza dell’orfano, quale sia la legislazione nazionale applicabile.
43
Nella fattispecie, è pacifico che il criterio di collegamento enunciato all’articolo 78, paragrafo 2, lettera b), i), del regolamento n. 1408/71 comporta l’applicazione della legislazione belga, cioè l’articolo 56 bis, paragrafo 1, delle leggi coordinate. In applicazione dell’articolo 79, paragrafo 1, primo comma, del regolamento n. 1408/71, spetta pertanto alle autorità belghe competenti erogare le prestazioni di cui trattasi secondo la legislazione belga, come se il sig. Descampe fosse stato soggetto a questa sola legislazione.
44
Una volta che, in forza di tali disposizioni, la legislazione belga sia stata, in un primo momento, designata pertanto come legislazione applicabile ai fini della concessione delle prestazioni per orfani, mentre le autorità belghe competenti sono, d’altra parte, designate come incaricate del pagamento di tali prestazioni, in un secondo momento, l’esistenza del diritto alle prestazioni per orfani dipende, in conformità alla giurisprudenza ricordata ai punti 39-41 della presente sentenza, dal contenuto della legislazione belga così individuata, cioè l’articolo 56 bis, paragrafo 1, delle leggi coordinate.
45
Orbene, è pacifico, al riguardo, che tale disposizione nazionale consente che siano presi in considerazione, ai fini della determinazione dell’esistenza del diritto alle prestazioni per orfani, i periodi di assicurazione e di occupazione maturati tanto da parte del genitore defunto quanto da parte del genitore superstite.
46
In tale contesto, in forza della disposizione di cui all’articolo 79, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del regolamento n. 1408/71, le istituzioni belghe competenti devono tenere conto, ai fini della determinazione dell’esistenza, nel procedimento principale, del diritto alle prestazioni per orfani, in conformità al principio della totalizzazione dei periodi di assicurazione e di occupazione sancito all’articolo 72 dello stesso regolamento, al quale rinvia detto articolo 79, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), dei periodi di assicurazione e di occupazione maturati dal genitore superstite in un altro Stato membro.
47
Infatti, tale disposizione, che introduce un temperamento nel merito alla legislazione nazionale applicabile prevedendo, a favore dell’orfano del lavoratore defunto, il principio della totalizzazione dei periodi di assicurazione e di occupazione, non comporta alcuna restrizione quanto all’ambito d’applicazione ratione personae di tale legislazione nazionale. Del resto, è giocoforza constatare che detta disposizione non fa alcun riferimento alla nozione di «lavoratore defunto».
48
Il governo belga sostiene tuttavia che la considerazione, da parte delle istituzioni belghe competenti, ai fini della loro totalizzazione, di periodi di attività esercitati in un altro Stato membro richiede che un’attività minima sia stata esercitata in Belgio nel corso del periodo di riferimento. L’articolo 79 del regolamento n. 1408/71 potrebbe pertanto essere interpretato nel senso che esso obbliga dette istituzioni a prendere in considerazione l’attività esercitata dalla sig.ra Dumont de Chassart in Francia soltanto qualora tale attività consentisse di completare un periodo di assicurazione o di occupazione compiuto in Belgio. Orbene, nella fattispecie, né il sig. Descampe né la sig.ra Dumont de Chassart potevano, secondo tale governo, far valere il compimento di siffatto periodo in Belgio nel corso dell’anno che ha preceduto il decesso del sig. Descampe.
49
Tale interpretazione non può essere accolta.
50
Come la Corte ha già dichiarato al punto 44 della sentenza del 15 dicembre 2011, Bergström (C-257/10, Racc. pag. I-13227), lo Stato membro competente a concedere una prestazione familiare non può esigere che, oltre ai periodi di assicurazione e di occupazione compiuti in un altro Stato membro, un altro periodo di assicurazione sia stato compiuto sul suo territorio.
51
Sia il testo dell’articolo 72 del regolamento n. 1408/71 sia quello dell’allegato VI, A, punto 7, a tale regolamento, che riguarda la concessione delle prestazioni per orfani in Belgio, sono al riguardo privi di ambiguità. La prima di tali disposizioni esige infatti che si tenga conto, nel contesto della totalizzazione, «dei periodi di assicurazione, di occupazione o di attività autonoma compiuti nel territorio di ogni altro Stato membro» come se si trattasse di periodi compiuti sotto la legislazione dell’istituzione competente, mentre, a norma della seconda, «si tiene conto», ai fini della concessione delle prestazioni per orfani, dei periodi di assicurazione e di occupazione compiuti sotto la legislazione di un altro Stato membro (v., in questo senso, sentenza Bergström, cit., punto 41).
52
Occorre peraltro ricordare che il regolamento n. 1408/71 è stato adottato sul fondamento dell’articolo 51 del Trattato CEE (divenuto articolo 51 del Trattato CE, esso stesso divenuto, in seguito a modifica, articolo 42 CE, successivamente articolo 48 TFUE), che ha autorizzato il Consiglio dell’Unione europea ad adottare, in materia previdenziale, le misure necessarie per l’instaurazione della libera circolazione dei lavoratori, attuando in particolare un sistema che consenta di assicurare ai lavoratori migranti e ai loro aventi diritto la totalizzazione di «tutti i periodi» presi in considerazione dalle varie legislazioni nazionali, sia per il sorgere e la conservazione del diritto alle prestazioni sia per il calcolo di queste (sentenza Bergström, cit., punto 42).
53
Tale interpretazione è anche conforme all’obiettivo perseguito dall’articolo 48 TFUE, alla luce del quale le disposizioni del regolamento n. 1408/71 devono essere interpretate, che consiste nel contribuire alla realizzazione di una libertà di circolazione dei lavoratori migranti la più completa possibile (v., in particolare, sentenze da Silva Martins, cit., punto 70, nonché del 12 giugno 2012, Hudzinski e Wawrzyniak, C-611/10 e C-612/10, punto 53; v., in tal senso, sentenza Bergström, cit., punto 43).
54
Infatti, gli articoli da 45 TFUE a 48 TFUE, al pari del regolamento n. 1408/71, adottato ai fini della loro attuazione, mirano, in particolare, ad evitare che il lavoratore che, avvalendosi del diritto alla libera circolazione, abbia svolto occupazioni in più di uno Stato membro, riceva, senza giustificazione oggettiva, un trattamento meno favorevole rispetto a chi abbia compiuto l’intera carriera lavorativa in un solo Stato membro (v., in particolare, citate sentenze da Silva Martins, punto 76, nonché Hudzinski e Wawrzyniak, punto 80).
55
Orbene, nella fattispecie, il fatto che uno Stato membro non abbia preso in considerazione i periodi di assicurazione e di occupazione compiuti in un altro Stato membro da un lavoratore, cittadino dello stesso Stato e genitore superstite del figlio di un lavoratore defunto, allo scopo di stabilire l’esistenza del diritto a prestazioni per orfani, potrebbe costituire un trattamento meno favorevole per tale lavoratore, causato dal solo fatto che egli ha esercitato il diritto alla libera circolazione garantito dall’articolo 45 TFUE e, di conseguenza, potrebbe dissuaderlo dal fare ritorno nel suo Stato membro d’origine successivamente al decesso del coniuge, esercitando il diritto alla libera circolazione ad esso spettante a norma della stessa disposizione o a norma dell’articolo 21 TFUE.
56
Nessuno degli argomenti proposti dal governo belga è idoneo a rimettere in discussione tale interpretazione.
57
Anzitutto, l’articolo 15, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 574/72, nella sua versione modificata e aggiornata dal regolamento n. 118/97, su cui tale governo si è basato nelle sue osservazioni scritte, riguarda esplicitamente, secondo il testo del suo primo comma, le sole prestazioni per malattia e maternità, invalidità, vecchiaia e decesso, nonché disoccupazione. Tale disposizione non concerne, per contro, gli assegni familiari, come le prestazioni per orfani di cui trattasi nel procedimento principale.
58
La citata sentenza Pérez García e a., poi, invocata da detto governo in udienza, è irrilevante per la soluzione della controversia principale, in quanto non riguarda la totalizzazione dei periodi di assicurazione e di occupazione ai sensi degli articoli 72 e 79, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del regolamento n. 1408/71.
59
Infine, riguardo alle sentenze del 24 aprile 1980, Coonan (110/79, Racc. pag. 1445, punto 13), nonché del 27 gennaio 1981, Vigier (70/80, Racc. pag. 229, punti 19 e 20), cui si è del pari fatto riferimento nel corso dell’udienza, anche se è vero che la Corte ha dichiarato in tali sentenze che, qualora una legislazione nazionale subordini l’iscrizione presso un regime previdenziale alla condizione che l’interessato sia stato anteriormente iscritto al regime previdenziale nazionale, il regolamento n. 1408/71 non impone agli Stati membri di assimilare i periodi di assicurazione maturati in un altro Stato membro a quelli che devono essere stati anteriormente compiuti sul territorio nazionale, è sufficiente constatare che la presente controversia non riguarda l’iscrizione ad un regime previdenziale, in quanto la sig.ra Dumont de Chassart è iscritta al regime previdenziale belga dei lavoratori dipendenti.
60
Ne consegue che gli articoli 72 e 79, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1408/71, lungi dall’essere in contrasto, in una controversia come quella di cui al procedimento principale, al computo dei periodi di assicurazione e di occupazione maturati dal genitore superstite del figlio di un lavoratore defunto in un altro Stato membro, richiedono ben al contrario siffatta presa in considerazione, qualora la legislazione dello Stato membro competente preveda che, non soltanto il genitore defunto, ma anche il genitore superstite, quando abbiano la qualità di lavoratori, possano far valere il diritto alle prestazioni per orfani.
61
In tale contesto, non è necessario esaminare se tali disposizioni del regolamento n. 1408/71 siano conformi al principio della parità di trattamento e al divieto di discriminazione.
62
Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione presentata dichiarando che gli articoli 72, 78, paragrafo 2, lettera b), e 79, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del regolamento n. 1408/71 devono essere interpretati nel senso che, qualora la normativa nazionale di uno Stato membro preveda che sia il genitore defunto sia il genitore superstite, quando abbiano la qualità di lavoratori, possano fondare il diritto a prestazioni per orfani, tali disposizioni richiedono che i periodi di assicurazione e di occupazione maturati dal genitore superstite in un altro Stato membro siano presi in considerazione ai fini della totalizzazione dei periodi necessari all’acquisto del diritto a dette prestazioni nel primo di questi Stati membri. È privo di rilievo, al riguardo, il fatto che il genitore superstite non possa far valere alcun periodo di assicurazione o di occupazione in tale Stato membro nel corso del periodo di riferimento fissato da detta normativa nazionale ai fini dell’acquisto del diritto.
Sulle spese
63
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:
Gli articoli 72, 78, paragrafo 2, lettera b), e 79, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nella versione modificata ed aggiornata dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, come modificato dal regolamento (CE) n. 1399/1999 del Consiglio, del 29 aprile 1999, devono essere interpretati nel senso che, qualora la normativa nazionale di uno Stato membro preveda che sia il genitore defunto sia il genitore superstite, quando abbiano la qualità di lavoratori, possano fondare il diritto a prestazioni per orfani, tali disposizioni richiedono che i periodi di assicurazione e di occupazione maturati dal genitore superstite in un altro Stato membro siano presi in considerazione ai fini della totalizzazione dei periodi necessari all’acquisto del diritto a dette prestazioni nel primo di questi Stati membri. È privo di rilievo, al riguardo, il fatto che il genitore superstite non possa far valere alcun periodo di assicurazione o di occupazione in tale Stato membro nel corso del periodo di riferimento fissato da detta normativa nazionale ai fini dell’acquisto del diritto.
Firme
( *1 ) Lingua processuale: il francese.
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