26.2.2011
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 63/23
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (Chancery Division) (Regno Unito) il 5 gennaio 2011 — Daiichi Sankyo Company/Comptroller-General of Patents
(Causa C-6/11)
2011/C 63/42
Lingua processuale: l’inglese
Giudice del rinvio
High Court of Justice (Chancery Division)
Parti
Ricorrente: Daiichi Sankyo Company
Convenuto: Comptroller-General of Patents
Questioni pregiudiziali
1)
Il regolamento 469/2099 (1) (il regolamento) riconosce, tra gli altri suoi scopi elencati nella parte introduttiva, la necessità che ciascuno Stato membro della Comunità conceda un CPC ai titolari di brevetti nazionali o europei alle stesse condizioni, come previsto al settimo e all’ottavo ‘considerando’. In assenza di armonizzazione comunitaria del diritto dei brevetti, quale sia il significato dell’espressione «il prodotto è protetto da un brevetto di base in vigore» di cui all’art. 3, lett. a), del regolamento e quali siano i criteri per stabilirlo.
2)
In un caso come quello di specie che riguarda un medicinale che contiene più di un ingrediente attivo, se sussistano criteri ultronei o diversi per decidere se «il prodotto [sia] protetto da un brevetto di base» ai sensi dell’art. 3, lett. a), del regolamento e, in caso di risposta affermativa, quali siano tali criteri.
3)
Se la condizione, affinché un composto di principi attivi menzionato in un’autorizzazione di immettere un medicinale sul mercato costituisca oggetto di un CPC, che è rappresentata dal fatto che il prodotto sia «protetto da un brevetto di base» ai sensi degli artt. 1 e 3 di detto regolamento, sia soddisfatta, in considerazione della formulazione dell’art. 4 del regolamento CPC, qualora il prodotto violi il brevetto di base secondo il diritto nazionale.
4)
Se il fatto di soddisfare la condizione affinché un composto di principi attivi menzionato in un’autorizzazione di immettere un medicinale sul mercato costituisca oggetto di un CPC, che è rappresentata dal fatto che il prodotto sia «protetto da un brevetto di base» ai sensi degli artt. 1 e 3 di detto regolamento, dipenda, in considerazione della formulazione dell’art. 4 del regolamento CPC, dalla questione se il brevetto di base contenga uno o più rivendicazioni che menzionano specificamente un composto di 1) una classe di componenti che comprende uno dei principi attivi di detto prodotto e 2) una classe di altri principi attivi che può non essere specificata ma che comprende l’altro principio attivo di tale prodotto; o sia sufficiente che il brevetto di base contenga una o più rivendicazioni che 1) riguardano la classe di componenti che comprendono uno dei principi attivi di detto prodotto e che 2) utilizzino un linguaggio che, in diritto nazionale, estende la portata della protezione per comprendere la presenza di altri principi attivi non specificati che comprendono l’altro principio attivo di tale prodotto.
(1) GU L 152, pag. 1.
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