12.3.2011
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 80/14
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Dublin Metropolitan District Court (Irlanda) il 10 gennaio 2011 — Denise McDonagh/Ryanair Ltd
(Causa C-12/11)
2011/C 80/27
Lingua processuale: l’inglese
Giudice del rinvio
Dublin Metropolitan District Court
Parti
Ricorrente: Denise McDonagh
Convenuta: Ryanair Ltd
Questioni pregiudiziali
1)
Se circostanze quali le chiusure dello spazio aereo europeo a seguito dell’eruzione del vulcano Eyjafjallajökull in Islanda, che hanno causato estese e prolungate interruzioni del traffico aereo, vadano al di là delle «circostanze eccezionali» ai sensi del regolamento n. 261/2004 (1).
2)
In caso di risposta affermativa alla questione sub 1, se in tali circostanze sia esclusa, ai sensi degli artt. 5 e 9, la responsabilità per l’obbligo di fornire assistenza.
3)
In caso di risposta negativa alla questione sub 2, se gli artt. 5 e 9 siano invalidi in quanto violano i principi di proporzionalità e di non discriminazione, il principio di un «giusto equilibrio degli interessi», sancito dalla Convenzione di Montreal, e gli artt. 16 e 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
4)
Se l’obbligo di cui agli artt. 5 e 9 debba essere interpretato nel senso che contiene una limitazione implicita, quale un limite temporale e/o monetario, alla fornitura di assistenza nei casi in cui la cancellazione del volo sia causata da «circostanze eccezionali».
5)
In caso di risposta negativa alla questione sub 4, se gli artt. 5 e 9 siano invalidi in quanto violano i principi di proporzionalità e di non discriminazione, il principio di un «giusto equilibrio degli interessi», sancito dalla Convenzione di Montreal, e gli artt. 16 e 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
(1) Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 11 febbraio 2004, n. 261, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU L 46, pag. 1).
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