26.3.2011
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 95/6
Impugnazione proposta il 17 gennaio 2011 dal Regno di Spagna avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) 12 novembre 2010, causa T-113/08, Regno di Spagna/Commissione europea
(Causa C-24/11 P)
2011/C 95/10
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentante: M. Muñoz Perez, agente)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni del ricorrente
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Accogliere l’impugnazione e annullare la sentenza del Tribunale 12 novembre 2010, causa T-113/08, Regno di Spagna/Commissione europea.
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Annullare tutte le rettifiche finanziarie relative agli aiuti alla produzione d’olio d’oliva concessi con la decisione della Commissione 20 dicembre 2007, 2008/68/CE (1); in subordine, annullare le rettifiche finanziarie nel settore della produzione d’olio d’oliva riguardanti spese per le quali gli anticipi sono stati erogati prima del 24 novembre 2002; in ulteriore subordine, annullare le rettifiche finanziarie nel settore della produzione d’olio d’oliva riguardanti spese per le quali gli anticipi sono stati erogati prima del 15 luglio 2000.
Motivi e principali argomenti
1)
Contraddizione interna nel ragionamento seguito dal Tribunale e violazione dell’art. 8 del regolamento 1663/95 (2), per aver accettato che la Commissione basasse la sua rettifica finanziaria su irregolarità non indicate nella nota AGR 16844, con la quale sono stati comunicati i risultati dell’indagine HO/2002/91/ES.
2)
Violazione degli artt. 36 e 53 dello Statuto della Corte di giustizia per insufficiente motivazione della sentenza, in quanto non è stato affatto menzionato, e quindi non ha formato oggetto di pronuncia, un argomento essenziale esposto in udienza dal Regno di Spagna, relativo alla determinazione del dies ad quem del termine di ventiquattro mesi previsto agli artt. 5, n. 2, lett. c), del regolamento 729/70 (3), e 7 del regolamento 1258/1999 (4).
3)
Inosservanza del termine di ventiquattro mesi previsto agli artt. 5, n. 2, lett. c), del regolamento 729/70, e 7 del regolamento 1258/1999:
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In primo luogo per aver computato detto termine a partire dalla data della nota AGR 16844, dal momento che nella stessa non erano specificati tutti i motivi sui quali era basata la rettifica finanziaria.
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In secondo luogo per aver richiamato una sentenza della Corte di giustizia (5) che non trova applicazione in un settore come quello della produzione dell’olio d’oliva al fine di affermare che la data da prendere in considerazione per il computo del detto temine di 24 mesi è quella del pagamento del saldo e non quella del pagamento dell’anticipo.
(1) Decisione che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese effettuate dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «garanzia» (GU 2008, L 18, pag. 12).
(2) Regolamento (CE) della Commissione 7 luglio 1995, n. 1663, che stabilisce modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 729/70 per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti del Feaog, sezione «garanzia» (GU L 158, pag. 6).
(3) Regolamento (CEE) del Consiglio 21 aprile 1970, n. 729, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 94, pag. 13).
(4) Regolamento (CE) del Consiglio 17 maggio 1999, n. 1258, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 160, pag. 103).
(5) Sentenza 19 giugno 2003, causa C-329/00, Spagna/Commissione, Racc. pag. I–6103.
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