14.5.2011
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 145/4
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg (Germania) il 28 gennaio 2011 — Yoshikazu Iida/Stadt Ulm
(Causa C-40/11)
2011/C 145/05
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg
Parti
Ricorrente: Yoshikazu Iida
Convenuta: Stadt Ulm
Questioni pregiudiziali
A. Sugli articoli 2, 3, e 7 della direttiva 2004/38/CE (1):
1)
Se, in particolare alla luce degli artt. 7 e 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), nonché dell’art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (in prosieguo: la «CEDU»), interpretando estensivamente l’art. 2, n. 2, lett. d), della direttiva 2004/38/CE, si intenda per «familiare» anche un cittadino di uno Stato terzo genitore titolare della potestà genitoriale su un figlio cittadino dell’Unione legittimato alla libera circolazione, il quale non versa gli alimenti al primo.
2)
In caso di soluzione affermativa: se, in particolare alla luce degli artt. 7 e 24 della Carta, nonché dell’art. 8 CEDU, la direttiva 2004/38/CE, interpretando estensivamente il suo art. 3, n. 1, si applichi a detto genitore anche qualora egli non «accompagni» o «raggiunga» il figlio cittadino dell’Unione che ha lasciato lo Stato membro d’origine.
3)
In caso di soluzione affermativa: se, in particolare alla luce degli artt. 7 e 24 della Carta nonché dell’art. 8 CEDU, interpretando estensivamente l’art. 7, n. 2, della direttiva 2004/38, da quanto esposto risulti a favore di detto genitore un diritto di soggiorno superiore a tre mesi nello Stato membro d’origine del figlio cittadino dell’Unione, in ogni caso fintantoché abbia ed eserciti effettivamente la potestà genitoriale.
B. Sugli articoli 6, n. 1, TUE, in combinato disposto con la Carta dei diritti fondamentali:
1.a)
Se la Carta trovi applicazione, ai sensi del suo art. 51, n. 1, prima frase, seconda parte, quando l’oggetto della controversia dipende da una legge nazionale (o da una parte di una legge) mediante la quale sono state anche attuate delle direttive (ma non solo).
1.b)
In caso di soluzione negativa: se la Carta trovi applicazione, ai sensi del suo art. 51, n. 1, prima frase, seconda parte, per il semplice fatto che al ricorrente potrebbe spettare un diritto di soggiorno ai sensi del diritto dell’Unione, ed egli potrebbe quindi, ai sensi dell’art. 5, n. 2, prima frase, della legge sulla libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea (Gesetz über die allgemeine Freizügigkeit von Unionsbürgern; in prosieguo: il «FreizügG/EU»), richiedere una carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell’Unione, il cui fondamento giuridico risiede nell’art. 10, n. 1, prima frase, della direttiva 2004/38/CE.
1.c)
In caso di soluzione negativa: se la Carta, ai sensi del suo art. 51, n. 1, prima frase, seconda parte, collegandosi alla giurisprudenza ERT (sentenza della Corte di giustizia 18 giugno 1991, causa C-260/89, punti 41-45), sia applicabile qualora uno Stato membro limiti il diritto di soggiorno del cittadino di uno Stato terzo padre titolare della potestà genitoriale su una minorenne cittadina dell’Unione, la quale, a causa della professione esercitata dalla madre, risiede prevalentemente con quest’ultima in un altro Stato membro dell’Unione europea.
2.a)
In caso di applicabilità della Carta: se possa essere desunto direttamente dall’art. 24, n. 3, della Carta, un diritto di soggiorno ai sensi del diritto europeo a favore del padre cittadino di uno Stato terzo, in ogni caso fintantoché egli sia titolare ed eserciti la potestà genitoriale sul figlio cittadino dell’Unione, anche qualora quest’ultimo risieda prevalentemente in un altro Stato membro dell’Unione europea.
2.b)
In caso di soluzione negativa: se dal diritto alla libera circolazione del figlio cittadino dell’Unione ai sensi dell’art. 45, n. 1, della Carta, eventualmente in combinato disposto con l’art. 24, n. 3, della Carta, sia desumibile un diritto di soggiorno ai sensi del diritto europeo a favore del padre cittadino di uno Stato terzo, in ogni caso fintantoché egli sia titolare ed eserciti effettivamente la potestà genitoriale sul figlio cittadino dell’Unione, affinché in particolare il diritto alla libera circolazione di quest’ultimo non venga privato di qualsiasi efficacia pratica.
C. Sull’articolo 6, n. 3, TUE, in combinato disposto con i principi generali del diritto dell’Unione:
1)
Se i diritti fondamentali «non scritti» dell’Unione europea, elaborati nella giurisprudenza della Corte di giustizia a partire dalla causa Stauder (causa 29/69, punto 7, su rinvio del tribunale amministrativo di Stoccarda) fino, ad esempio, alla causa Mangold (causa C-144/04, punto 75), possano essere pienamente applicati anche qualora, nel caso concreto, la Carta non sia applicabile; in altri termini: se i diritti fondamentali tuttora vigenti quali principi generali del diritto dell’Unione ai sensi dell’art. 6, n. 3, TUE, coesistano in maniera autonoma e indipendente accanto ai nuovi diritti fondamentali della Carta dei diritti fondamentali ai sensi dell’art. 6, n. 1, TUE.
2)
In caso di soluzione affermativa: se, per esercitare in maniera effettiva la potestà genitoriale, sia desumibile dai principi generali del diritto dell’Unione, in particolare alla luce del diritto al rispetto della vita familiare ai sensi dell’art. 8 CEDU, un diritto di soggiorno ai sensi del diritto europeo del cittadino di uno Stato terzo padre di una cittadina minorenne dell’Unione, la quale, a causa dell’attività professionale esercitata dalla madre, risieda con quest’ultima prevalentemente in un altro Stato membro dell’Unione.
D. Sull’articolo 21, n. 1, TFUE, in combinato disposto con l’articolo 8 CEDU:
Nel caso in cui l’art. 6, n. 1, o n. 3, TUE, non comporti un diritto di soggiorno del ricorrente ai sensi del diritto europeo: se, collegandosi alla causa Zhu e Chen (sentenza della Corte 19 ottobre 2004, causa C-200/02, punti 45-47), al fine di esercitare in maniera effettiva la potestà genitoriale, sia desumibile, ai sensi dell’art. 21, n. 1, TFUE, eventualmente alla luce dell’art. 8 CEDU, dal diritto alla libera circolazione di una cittadina minorenne dell’Unione — la quale, a causa dell’attività professionale esercitata dalla madre, risieda con quest’ultima prevalentemente in un altro Stato membro dell’Unione — un diritto di soggiorno, ai sensi del diritto europeo, nello Stato di origine del figlio cittadino dell’Unione per il padre cittadino di uno Stato terzo.
E. Sull’articolo 10 della direttiva 2004/38/CE:
Qualora si ritenga sussistente un diritto di soggiorno ai sensi del diritto europeo: se un genitore cittadino di uno Stato terzo che si trovi nella situazione del ricorrente possieda un diritto al rilascio di una «carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell’Unione», se del caso in conformità dell’art. 10, n. 1, prima frase, della direttiva.
(1) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 158, pag. 77).
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