30.4.2011
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 130/9
Impugnazione proposta il 2 febbraio 2011 dalla Deutsche Bahn AG avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) 12 novembre 2010, causa T-404/09, Deutsche Bahn AG/Uffico per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)
(Causa C-45/11 P)
2011/C 130/18
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Deutsche Bahn AG (rappresentante: avv. K. Schmidt-Hern)
Altra parte nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (rappresentante: G. Schneider, agente)
Conclusioni della ricorrente
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Annullare la sentenza del Tribunale dell'Unione europea 12 novembre 2010, causa T-404/09;
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annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 23 luglio 2009 (procedimento R 379/2009-1);
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condannare l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) alle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Motivi e principali argomenti
La presente impugnazione ha ad oggetto la sentenza del Tribunale con cui quest’ultimo aveva respinto il ricorso proposto dall'odierna ricorrente per l’annullamento della decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno 23 luglio 2009 relativa al rigetto della sua domanda di registrazione di un marchio figurativo costituito dalla combinazione orizzontale dei colori grigio e rosso.
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce la violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009, sulla base, complessivamente, di quattro motivi.
In primo luogo, nell'esaminare il carattere distintivo, il Tribunale avrebbe preso in considerazione un segno diverso dal marchio richiesto. Il Tribunale non avrebbe analizzato il marchio nel suo insieme, ma si sarebbe basato soltanto su una sorta di combinazione dei colori grigio chiaro e rosso segnaletico. Le specificità del sistema di colori non sarebbero state prese in considerazione nel caso di specie, sebbene la concreta sequenza di tali colori all'interno del marchio controverso costituisca parte della domanda di marchio e definisca il segno.
In secondo luogo, in sede di valutazione del carattere distintivo, il Tribunale avrebbe omesso di prendere in considerazione i servizi specifici per cui il marchio è stato richiesto, verificando la non tutelabilità in relazione a prodotti completamente diversi. Nella sentenza, la presunta assenza di carattere distintivo del marchio sarebbe stata desunta dalla circostanza che determinati oggetti e/o prodotti sono solitamente realizzati nei colori in questione (parti di locomotive e quadri elettrici lungo i binari, segnaletica stradale, barriere per passaggi a livello e segnaletica concernente il traffico ferroviario, nonché treni e bordi delle banchine). Tuttavia, il marchio in questione non sarebbe stato richiesto per tali prodotti. Il Tribunale non ha spiegato i motivi per cui l'eventuale non tutelabilità del marchio in questione per determinati prodotti nel settore del traffico o del traffico ferroviario debba giustificare anche la non tutelabilità del marchio relativo a servizi richiesto nella fattispecie.
In terzo luogo, in sede di valutazione del carattere distintivo, il Tribunale si sarebbe basato su fondamenti giuridici errati, in quanto avrebbe valutato allo stesso modo il carattere distintivo dei marchi di prodotti e dei marchi di servizi. Il Tribunale avrebbe trascurato il fatto che diverse categorie di segni non sono necessariamente percepite dal pubblico allo stesso modo. Se è vero che il consumatore non è probabilmente abituato a individuare l'origine dei prodotti a partire dal colore o dall'imballaggio in assenza di elementi grafici o denominativi, essendo i prodotti e gli imballaggi solitamente colorati, nel caso dei servizi la situazione sarebbe totalmente diversa. Dato che per loro stessa natura i servizi sono privi di colore, il modo in cui il consumatore percepisce i colori per i servizi sarebbe completamente diverso dal modo in cui percepisce i colori per i prodotti. Pertanto, nel valutare il carattere distintivo dei colori, occorrerebbe distinguere tra prodotti e servizi.
In quarto luogo, nel valutare il carattere distintivo del marchio specifico, il Tribunale avrebbe distorto i fatti pertinenti e non avrebbe sufficientemente motivato la sentenza. Il Tribunale avrebbe presunto senza alcuna motivazione che le strisce di colore orizzontale siano abitualmente utilizzate come elementi decorativi dei treni. Così facendo, sarebbe stato trascurato il fatto che, nel caso di specie, la questione non riguarda strisce riprodotte su vagoni di treni in generale bensì la valutazione del carattere distintivo di un marchio di colore specifico. Del pari, il Tribunale non avrebbe considerato che il marchio controverso non è stato richiesto per vagoni di treni, ma per servizi della classe 39. Da ultimo, la ricorrente avrebbe ampiamente sviluppato la tesi secondo cui gli elementi di colore nell'ambito del traffico ferroviario non sarebbero intesi come elementi figurativi, ma come indicazioni dell'origine. Il Tribunale non avrebbe analizzato tali argomenti della ricorrente.
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