2.4.2011
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 103/16
Ricorso presentato il 1o febbraio 2011 — Commissione europea/Repubblica di Polonia
(Causa C-46/11)
2011/C 103/29
Lingua processuale: il polacco
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: S. Petrova e K. Herrmann, agenti)
Convenuta: Repubblica di Polonia
Conclusioni della ricorrente
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dichiarare che, procedendo alla trasposizione non corretta delle condizioni per stabilire deroghe quali previste all’art. 16, n. 1, della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (1), la Repubblica di Polonia è venuta meno agli obblighi incombentile in forza di tale disposizione;
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condannare la Repubblica di Polonia alle spese.
Motivi e principali argomenti
La Commissione addebita alla Repubblica di Polonia la trasposizione non corretta nel diritto polacco delle condizioni per le deroghe ai divieti connessi alla protezione delle specie di uccelli e di animali figuranti all’art. 16, n. 1, della direttiva del Consiglio 92/43/CEE.
In primo luogo, in due regolamenti del Ministro dell’ambiente relativi a specie di piante selvatiche ed animali oggetto di protezione, si procede in maniera corrispondente, nei paragrafi 7, punto 1, e 8, ad una deroga generale a divieti al servizio della protezione di specie (come ad esempio il divieto di uccisione intenzionale, cattura ecc.) in rapporto ad attività connesse alla conduzione di una razionale attività agricola, forestale o di pesca. Tuttavia la possibilità di una siffatta deroga non è prevista all’art. 16, n. 1, della direttiva 92/43/CEE.
In secondo luogo, all’art. 52, n. 1, punto 5, della legge sulla protezione della natura, la possibilità di istituire una deroga, riguardante la «prevenzione di gravi danni, in particolare alle attività agricole, forestali o di pesca», a divieti relativi alla protezione di specie di animali, ha una portata più larga della deroga prevista all’art. 16, n. 1, lett. b), della direttiva 92/43/CEE.
In terzo luogo, all’art. 56, n. 4, punto 1, della legge sulla protezione della natura, la possibilità di deroga a divieti relativi alla protezione di una specie qualora ciò derivi dalla «necessità di limitare gravi danni all’economia, in particolare agricola, forestale o di pesca», è più ampia di quella prevista all’art. 16, n. 1, lett. b), della direttiva habitat.
In quarto luogo, il regolamento del 28 settembre 2004 relativo a specie di animali selvatici oggetto di protezione autorizza l’uccisione o la cattura, ecc. della lontra comune (Lutra Lutra) che vive nel territorio di vivai per l’allevamento ittico, malgrado essa sia una specie richiedente una protezione rigorosa conformemente all’allegato IV della direttiva 92/43/CEE.
(1) GU L 206, pag. 7.
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