16.4.2011
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 120/4
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supreme Court of the United Kingdom il 7 febbraio 2011 — JPMorgan Chase Bank N.A., Frankfurt Branch, J.P. Morgan Securities Limited/Verkehrsbetriebe (BVG) Anstalt des öffentlichen Rechts
(Causa C-54/11)
2011/C 120/07
Lingua processuale: l'inglese
Giudice del rinvio
Supreme Court of the United Kingdom.
Parti
Ricorrente: JP Morgan Chase Bank N.A., Frankfurt Branch, J.P. Morgan Securities Limited
Convenuta: Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) Anstalt des öffentlichen Rechts
Questioni pregiudiziali
1)
Se, nell’individuare, ai fini degli artt. 22, n. 2, e 25 del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (1) (in prosieguo: il «regolamento Bruxelles I»), l’oggetto di un procedimento e su cosa verta in via principale il procedimento medesimo, il giudice nazionale debba tener conto soltanto delle domande formulate dal ricorrente (o dai ricorrenti) o debba prendere altresì in considerazione le difese o gli argomenti proposti dai convenuti.
2)
Se, ove una parte sollevi nel corso del procedimento cui sia applicabile l’art. 22, n. 2, del regolamento Bruxelles I, una questione quale la validità della decisione di un organo di una società o di un’altra persona giuridica, da ciò consegua necessariamente che tale questione costituisce l’oggetto del procedimento e che lo stesso verte in via principale su tale questione, se quest’ultima è potenzialmente decisiva per il procedimento, indipendentemente dalla natura e dal numero di altre questioni sollevate nel procedimento stesso e dal fatto che anche la totalità o parte delle stesse possano essere decisive.
3)
In caso di soluzione negativa della seconda questione, se il giudice nazionale, al fine di individuare l’oggetto del procedimento e la questione sulla quale questo verte in via principale, debba considerare il procedimento nel suo insieme ed elaborare un giudizio globale sul relativo oggetto e sulla problematica principale del procedimento; in caso di risposta negativa, quale criterio debba applicare il giudice nazionale per determinare tali aspetti.
(1) GU 2001 L 12, pag. 1.
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