30.4.2011
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 130/11
Impugnazione proposta il 16 febbraio 2011 dalla DTL Corporación, S.L., avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 15 dicembre 2010, causa T-188/10, DTL Corporación S.L./Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)
(Causa C-67/11 P)
2011/C 130/20
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: DTL Corporación, S.L. (rappresentante: avv. A. Zuazo Araluze)
Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) e Gestión de Recursos y Soluciones Empresariales, S.L.
Conclusioni della ricorrente
Annullare in toto la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 15 dicembre 2010, causa T-188/10.
Accogliere le seguenti istanze, dedotte in primo grado:
1)
Annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 17 febbraio 2010, nel procedimento R 767/2009-2.
2)
Modificare detta decisione con altra decisione di rigetto dell’opposizione a suo tempo presentata dalla Gestión de Recursos y Soluciones Empresariales, S.L. avverso il marchio comunitario n. 5153325 «SOLARIA» (FIGURATIVO), consentendo la registrazione di detto marchio comunitario per tutti i servizi richiesti delle classi 37 e 42.
3)
Condannare l’UAMI e le altre parti che si costituiscano e si oppongano a tale ricorso, alle spese dello stesso.
Motivi e principali argomenti
1)
Irregolarità del procedimento dinanzi al Tribunale che ledono gli interessi della ricorrente: la domanda di sospensione del procedimento ai sensi dell’art. 77, lett. c) e d), del regolamento di procedura del Tribunale è stata del tutto ignorata (art. 58 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea).
2)
Violazione del diritto dell’Unione da parte del Tribunale; con la sentenza si viola l’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 (1) del Consiglio — attualmente regolamento (CE) del Consiglio n. 207/2009 (2) — sul marchio comunitario, laddove si afferma espressamente quanto segue:
a)
che l’elemento denominativo del marchio comunitario oggetto di controversia è preponderante nell’insieme del marchio;
b)
che detto elemento denominativo non è preponderante nell’insieme del marchio; contraddizione che incide in modo decisivo nella valutazione del rischio di confusione (art. 58 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea).
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU L 11, pag. 1).
(2) Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).
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