16.4.2011
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 120/6
Ricorso proposto il 16 febbraio 2011 — Commissione europea/Regno di Svezia
(Causa C-70/11)
2011/C 120/10
Lingua processuale: lo svedese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: J. Enegren e M. Owsiany-Hornung)
Convenuto: Regno di Svezia
Conclusioni della ricorrente
—
constatare che il Regno di Svezia, avendo disposto che il fornitore di servizi finanziari possa, qualora il consumatore si avvalga del diritto di recesso, chiedere non soltanto che tale consumatore paghi per quella parte del servizio finanziario che è già stata prestata, ma possa anche esigere il risarcimento di costi ragionevoli per i servizi relativi al periodo anteriore a quello in cui il fornitore ha ricevuto la comunicazione del consumatore relativa al recesso dal contratto, non ha adempiuto l’obbligo ad esso incombente ai sensi della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 settembre 2002, 2002/65/CE, concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori e che modifica la direttiva 90/619/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE e 98/27/CE (1), nonché
—
condannare il Regno di Svezia alle spese.
Motivi e principali argomenti
Ai sensi del ‘considerando’ n. 13 della direttiva, gli Stati membri non sarebbero legittimati ad adottare disposizioni diverse da quelle sancite in questa direttiva nei settori che essa armonizza, a meno che essa non lo indichi specificamente in altro modo.
Risulta dall’art. 6, n. 1, della direttiva che gli Stati membri devono assicurare che il consumatore disponga di un periodo di 14 giorni di calendario per recedere dal contratto senza penalità e senza fornire ragioni.
A norma dell’art. 7, n. 1, della direttiva dal consumatore che eserciti il diritto di recesso si può soltanto esigere che paghi il servizio effettivamente fornito ai sensi del contratto a distanza.
Dal capo 3, art. 11, seconda frase, della legge sulle vendite a distanza e porta a porta (2005:59) (distans-hemförsäljningslagen) consegue che gli esercenti attività commerciale possono anche esigere il pagamento di costi ragionevoli in aggiunta al pagamento per il servizio effettivamente prestato.
Nella normativa di recepimento della direttiva, la Svezia ha dunque introdotto disposizioni che eccedono quanto sancito nell’art. 7, n. 1, della direttiva per quanto riguarda il diritto di recesso del consumatore.
In ogni caso, la Svezia non sembra aver trasposto l’art. 7, n. 1, della direttiva con la chiarezza e la precisione richieste dalla Corte affinché il requisito della certezza del diritto sia soddisfatto.
(1) GU L 271, pag. 16.
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