27.8.2011
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 252/12
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Düsseldorf (Germania) il 18 febbraio 2011 — Generalbundesanwalt presso il Bundesgerichtshof/Mohsen Afrasiabi, Behzad Sahabi, Heinz Ulrich Kessel
(Causa C-72/11)
2011/C 252/23
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Oberlandesgericht Düsseldorf
Parti
Ricorrente: Generalbundesanwalt presso il Bundesgerichtshof
Convenuti: Mohsen Afrasiabi, Behzad Sahabi, Heinz Ulrich Kessel
Questioni pregiudiziali
1)
Se, ai fini della messa a disposizione di una risorsa ai sensi dell’art. 7, n. 3, del regolamento (CE) n. 423/2007 (1), sia necessario che la risorsa economica possa essere utilizzata con immediatezza temporale dalla persona/dall’organismo elencati per l’acquisizione di capitali o prestazioni di servizi. Se invece l’art. 7, n. 3, del regolamento n. 423/2007 debba essere interpretato nel senso che rientri nel divieto di indiretta messa a disposizione anche la fornitura e installazione presso un terzo in Iran di una risorsa economica funzionale, ma non ancora utilizzabile (nella fattispecie: di un forno sottovuoto) con il quale tale terzo intenda successivamente avviare la produzione di beni per una persona giuridica, un’entità o un organismo elencati negli allegati IV e V del regolamento.
2)
Se l’art. 7, n. 4, del regolamento n. 423/2007 debba essere interpretato nel senso che può sussistere elusione unicamente se l’autore adegua formalmente — seppure solo in apparenza — il suo comportamento ai divieti di cui all’art. 7, nn. 1-3, del regolamento n. 423/2007, in modo tale che anche secondo la più ampia interpretazione possibile esso non rientri più nell’ambito di applicazione delle norme che sanciscono il divieto, e se quindi le fattispecie dei divieti di elusione e di messa a disposizione di una risorsa si escludano a vicenda. In caso affermativo: se un comportamento che non rientri (ancora) nel divieto di mettere a disposizione (indirettamente) una risorsa possa comunque costituire un’elusione ai sensi dell’art. 7, n. 4, del regolamento n. 423/2007.
O se, piuttosto, l’art. 7, n. 4, del regolamento n. 423/2007 costituisca una clausola residuale alla quale ricondurre qualsiasi comportamento che in definitiva sia volto a mettere una risorsa economica a disposizione di una persona o di un organismo elencati.
3)
Se il requisito soggettivo «consapevolmente e deliberatamente» di cui all’art. 7, n. 4, del regolamento n. 423/2007 richieda da un lato la consapevolezza positiva di un’azione avente l’obiettivo o il risultato di eludere il divieto di mettere a disposizione una risorsa, ma anche, d’altro lato, una componente volontaria più ampia, quanto meno nel senso che l’autore accetti l’ipotesi di eludere il divieto. Oppure se lo scopo dell’autore debba proprio essere quello di eludere il divieto, agendo pertanto intenzionalmente.
O se invece non occorra la consapevolezza di aggirare il divieto, ma sia sufficiente ritenere possibile l’elusione e quanto meno accettarla.
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 19 aprile 2007, n. 423/2007 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 103, pag. 1).
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