16.4.2011
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 120/6
Impugnazione proposta il 21 febbraio 2011 dalla Tresplain Investments Ltd avverso la sentenza del Tribunale (ottava sezione) 9 dicembre 2010, causa T-303/08, Tresplain Investments Ltd/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Hoo Hing Holdings Ltd
(Causa C-76/11 P)
2011/C 120/11
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Tresplain Investments Ltd (rappresentanti: B. Brandreth, barrister, e J. Stobbs, attorney)
Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Hoo Hing Holdings Ltd
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
—
annullare l'impugnata sentenza del Tribunale e l'impugnata decisione della commissione di ricorso dell'UAMI;
—
condannare l'UAMI alle spese sostenute dalla ricorrente dinanzi al Tribunale e alla Corte di giustizia dell'Unione europea
Motivi e principali argomenti
La ricorrente sostiene che, nella sua decisione, il Tribunale è incorso in un errore di diritto nell'interpretazione e nell'applicazione dell'art. 8, n. 4, del regolamento sul marchio comunitario (1), per quanto attiene agli aspetti seguenti:
1)
il Tribunale e la commissione di ricorso avrebbero concluso erroneamente che l'esistenza di un goodwill (forza di attrazione della clientela) abbia generato un diritto di portata non meramente locale, ma ciò accadrebbe solo ove il goodwill abbia una portata non meramente locale;
2)
il Tribunale e la commissione di ricorso avrebbero concluso erroneamente che la prova relativa a un'attività commerciale concorrente attenga soltanto alla probabilità di una presentazione ingannevole. Sarebbe stato necessario prendere in considerazione anche l'argomento secondo cui l'esistenza di un goodwill concomitante avrebbe reso impossibile la presentazione ingannevole.
3)
Il Tribunale e la commissione di ricorso sarebbero incorsi in errore nel considerare la prova dell'uso come indicante il fatto che il goodwill fosse associato al segno anteriore invocato.
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994 L 11, pag. 1).
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