14.5.2011
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 145/9
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) London (Regno Unito) il 22 febbraio 2011 — Secretary of State for the Home Department/Muhammad Sazzadur Rahman, Fazly Rabby Islam, Mohibullah Rahman
(Causa C-83/11)
2011/C 145/12
Lingua processuale: l'inglese
Giudice del rinvio
Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) London
Parti
Ricorrente: Secretary of State for the Home Department.
Convenuti: Muhammad Sazzadur Rahman, Fazly Rabby Islam, Mohibullah Rahman
Questioni pregiudiziali
1)
Se l’art. 3, n. 2, della direttiva 2004/38/CE (1) imponga a uno Stato membro di adottare una norma di legge che agevoli l’ingresso e/o il soggiorno in uno Stato membro per la categoria di altri familiari non cittadini dell’Unione europea i quali siano in grado di soddisfare i requisiti prescritti dal successivo art. 10, n. 2.
2)
Se un altro familiare come quello indicato sub 1 possa, nel caso in cui non sia in grado di soddisfare alcuno dei requisiti prescritti dalla legislazione nazionale, invocare l’applicabilità diretta dell’art. 3, n. 2, della direttiva 2004/38/CE.
3)
Se la categoria degli altri familiari ai sensi degli artt. 3, n. 2, e 10, n. 2 della direttiva 2004/38/CE sia limitata a coloro che hanno soggiornato nello stesso Paese del cittadino dell’Unione e del suo coniuge prima che il cittadino dell’Unione si trasferisse nello Stato ospitante.
4)
Se la dipendenza economica ex art. 3, n. 2, della direttiva 2004/38/CE invocata dall’altro familiare per ottenere l’ingresso nello Stato ospitante dovesse già sussistere immediatamente prima del trasferimento del cittadino dell’Unione nello Stato ospitante.
5)
Se uno Stato membro possa prescrivere particolari requisiti relativamente alla natura o alla durata della dipendenza economica di detti altri familiari ai sensi dell’art. 3, n. 2, della direttiva 2004/38/CE, in modo da evitare che tale dipendenza sia simulata oppure superflua al fine di consentire a un non cittadino l’ingresso oppure la prosecuzione del suo soggiorno nel suo territorio.
6)
Se la dipendenza economica in forza della quale l’altro familiare chiede l’ammissione nello Stato membro debba proseguire per un certo periodo o a tempo indeterminato nello Stato ospitante perché possa essere rilasciata oppure rinnovata la carta di soggiorno ex art. 10 della direttiva 2004/38/CE, e, in caso affermativo, come debba essere dimostrata tale dipendenza economica.
(1) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158, pag. 77).
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