21.5.2011
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 152/10
Impugnazione proposta il 25 febbraio 2011 dalla Fidelio KG avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) 16 dicembre 2010, causa T-286/08, Fidelio KG/Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)
(Causa C-87/11 P)
2011/C 152/19
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Fidelio KG (rappresentante: avv. M. Gail)
Altra parte nel procedimento: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)
Conclusioni della ricorrente
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Annullare la sentenza del Tribunale dell’Unione europea 16 dicembre 2010, causa T-286/08;
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accogliere tutte le sue domande presentate in primo grado;
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condannare l’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) alle spese.
Motivi e principali argomenti
Il Tribunale ha affermato ingiustamente che l’impedimento assoluto alla registrazione di cui all’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94 osta alla domanda di registrazione del segno «Hallux» per «articoli ortopedici» e «scarpe». La ricorrente non comprende per quale motivo il Tribunale, contrariamente alle asserzioni della stessa, condivida l’argomento dell’Ufficio e consideri che «hallux», la denominazione latina dell’alluce, costituisce l'abbreviazione usuale di «hallux valgus», una patologia dell’alluce. Tale comportamento del Tribunale disconosce il significato del principio dell’indagine di ufficio e viola, inoltre, l’obbligo di motivazione.
Inoltre, il Tribunale ha effettuato una determinazione errata dei prodotti e delle categorie di prodotti. Dato che il termine «articoli ortopedici» è molto generico ed è sufficiente che l'impedimento assoluto alla registrazione si applichi ad una parte dei prodotti, l’Ufficio ha la possibilità, discrezionalmente, di prospettare molti tipi di prodotti per negare la registrazione di un determinato tipo di prodotti. Ciò non è stato preso in considerazione dal Tribunale.
Per quanto riguarda le scarpe, il Tribunale ha ritenuto erroneamente che esistesse una categoria di prodotti denominata «scarpe comode». Tuttavia, non sussiste in realtà alcuna differenza tra le scarpe, intese in senso generale, e le cosiddette scarpe comode.
Il Tribunale, inoltre, nel determinare, rispettivamente, il pubblico di riferimento per gli «articoli ortopedici» e le «scarpe», si è lasciato guidare da considerazioni irrilevanti. Secondo la ricorrente, si deve fare riferimento, a questo proposito, al consumatore medio. Tuttavia, il consumatore medio non dispone di conoscenze della lingua latina né ha dimestichezza con la patologia del piede «hallux valgus». Pertanto, il marchio «Hallux» non può essere percepito come descrittivo.
Infine, il Tribunale ha violato altresì l’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, avendo omesso di esaminare il segno «Hallux» in base a tale disposizione.
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