21.5.2011
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 152/11
Impugnazione proposta il 25 febbraio 2011 dalla E.ON Energie AG avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) 15 dicembre 2010, causa T-141/08, E.ON Energie AG/Commissione
(Causa C-89/11 P)
2011/C 152/20
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: E.ON Energie AG (rappresentanti: avv.ti A. Röhling, F. Dietrich e R. Pfromm)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni della ricorrente
—
Annullare la sentenza impugnata del Tribunale e dichiarare la nullità della decisione della convenuta 30 gennaio 2008, C(2008) 377 def., caso COMP/B-1/39.326, notificata alla ricorrente il 6 febbraio 2008;
—
in subordine, annullare la sentenza impugnata e dichiarare la nullità della decisione di cui al punto 1 nella parte in cui
a)
condanna la ricorrente al pagamento di un’ammenda,
b)
condanna la ricorrente alle spese,
e accogliere le conclusioni della ricorrente presentate in primo grado;
—
in ulteriore subordine, annullare la sentenza impugnata del Tribunale e rinviare la causa al Tribunale;
—
condannare la convenuta alle spese.
Motivi e principali argomenti
La ricorrente contesta la decisione impugnata del Tribunale, chiedendone l’annullamento, e la decisione della convenuta 30 gennaio 2008, C(2008) 377 def., caso COMP/B-1/39.326, la quale deve essere dichiarata nulla. La sentenza ha confermato una decisione della convenuta di imposizione dell’ammenda, nella quale si è affermato che la ricorrente ha infranto un sigillo apposto da agenti della convenuta a norma dell’art. 20, n. 2, lett. d), del regolamento (CE) n. 1/2003 e, per questo motivo, ha violato, «quanto meno per negligenza», l’art. 23, n. 1, lett. e), del regolamento n. 1/2003. A sostegno della sua impugnazione, la ricorrente deduce sei motivi:
1)
La ricorrente, anzitutto, eccepisce che la sentenza del Tribunale in merito all’onere della prova è inficiata da un errore di diritto e, di conseguenza, costituisce una violazione del principio della presunzione d’innocenza e della massima in dubio pro reo di diritto comunitario della decisione. In particolare, il Tribunale ha omesso di considerare il fatto che la prova sotto forma (non contestata) del sigillo apposto al suo Shelf Life non costituisce una prova «sufficientemente precisa» per dimostrare l'esistenza di una violazione.
2)
Con il secondo motivo, la ricorrente fa valere che il Tribunale ha violato l’obbligo di motivazione commettendo un errore di qualificazione. Il Tribunale non ha tenuto conto, nell'ambito dell'inversione dell’onere della prova, del criterio, da esso stesso stabilito, del «mettere in dubbio» il valore probatorio del sigillo mediante la condizione successiva, presa in considerazione nel contesto dell’errore di qualificazione, di un «nesso causale» diretto tra la vetustà del sigillo e la comparsa di una falsa reazione positiva.
3)
Con il terzo motivo, la ricorrente sostiene l’esistenza di uno snaturamento degli elementi di prova da parte del Tribunale e, di conseguenza, di una violazione dei principi della logica, del principio generale dello Stato di diritto e di un’ulteriore violazione dell’obbligo di motivazione incombente al Tribunale. In proposito, la ricorrente afferma, in particolare, che il Tribunale valuterebbe l’elemento di prova del «verbale di apposizione di sigilli», presumendo che esso «dimostra sufficientemente» la «corretta apposizione» del sigillo; non è possibile dedurre da ciò questa spiegazione.
4)
Con il quarto motivo, la ricorrente asserisce che esiste un’ulteriore carenza di motivazione della sentenza connessa ad una violazione dei principi della logica. Con riferimento alle successive apposizioni dei sigilli nei locali della ricorrente, il Tribunale dal funzionamento del sigillo utilizzato a tale scopo trae altresì un ragionamento illogico sul funzionamento del sigillo controverso.
5)
Con il quinto motivo, la ricorrente sostiene che il Tribunale ha violato le norme in materia di una corretta produzione della prova, i principi della logica e il principio in dubio pro reo. In particolare, il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel ritenere che l’affermazione della ricorrente per quanto riguarda il requisito della dicitura «VOID» sul telaio della porta fosse irrilevante e ha omesso di avviare un’indagine, violando le norme in materia di una corretta produzione della prova.
6)
Infine, con il sesto motivo, la ricorrente conclude che il Tribunale ha commesso una nuova violazione delle norme in materia di una corretta produzione della prova e del principio giuridico di proporzionalità con riferimento al calcolo dell’ammenda. Il Tribunale non ha considerato la circostanza attenuante che la convenuta stessa fosse la causa della situazione, la quale non poteva più essere chiarita a posteriori, nel giorno del sopralluogo. Inoltre, riguardo alla portata del pregiudizio del prodotto tutelato, il Tribunale ha commesso un errore di diritto per non avere assunto prove sulla questione essenziale dell’apertura della porta, la quale è rilevante ai fini della gravità dell’infrazione e, di conseguenza, dell’importo dell’ammenda.
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