21.5.2011
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 152/12
Impugnazione proposta il 1o marzo 2011 dall’August Storck KG avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) 17 dicembre 2010, causa T-13/09, August Storck KG/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
(Causa C-96/11 P)
2011/C 152/21
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: August Storck KG (rappresentanti: T. Reher, P. Goldenbaum, I. Rohr, T. Melchert, avvocati)
Altra parte nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Conclusioni della ricorrente
—
annullare la sentenza impugnata con il presente ricorso;
—
accogliere le conclusioni presentate in primo grado e statuire in via definitiva sul ricorso e, in subordine, rinviare la causa dinanzi al Tribunale;
—
condannare l’UAMI alle spese.
Motivi e principali argomenti
La presente impugnazione è diretta contro la sentenza del Tribunale con cui quest’ultimo ha respinto il ricorso della ricorrente diretto all’annullamento della decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI) 12 novembre 2008, recante rigetto della domanda di registrazione di un segno tridimensionale costituito dalla forma di un topo di cioccolato.
La ricorrente deduce i tre seguenti motivi di impugnazione:
I. Violazione dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento sul marchio comunitario.
1)
Il Tribunale avrebbe, sotto vari aspetti, interpretato erroneamente la nozione di carattere distintivo, applicando pertanto erroneamente l’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento sul marchio comunitario e negando a torto al marchio richiesto l’originale carattere distintivo.
2)
Il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto valutando il marchio richiesto alla luce della giurisprudenza relativa ai marchi tridimensionali senza elementi grafici o elementi denominativi, benché il marchio richiesto disponesse di un elemento grafico sotto forma di un basso rilievo. Il marchio avrebbe dovuto essere valutato correttamente in base ai principi vigenti per i marchi figurativi.
3)
Il Tribunale avrebbe valutato erroneamente la circostanza secondo cui la forma di un prodotto possa perseguire finalità ulteriori rispetto all’identificazione, come per esempio finalità di tipo estetico, senza con ciò compromettere l’originale carattere distintivo del marchio tridimensionale.
4)
Il Tribunale avrebbe interpretato «solitamente non» nel senso di «non abituati a» e pertanto si sarebbe precluso la possibilità di considerare che, nel settore dei dolciumi, il consumatore sia già abituato a marchi tridimensionali simili a quello richiesto nella specie e possa quindi riconoscere il suo carattere distintivo. Così facendo, il Tribunale avrebbe valutato erroneamente l’importanza delle forme dei prodotti per l’identificazione dei medesimi sul mercato rilevante dei dolciumi e avrebbe quindi applicato erroneamente il criterio giuridico per la prova del carattere distintivo dei marchi tridimensionali nel settore dei dolciumi, nei limiti in cui tali marchi tridimensionali rappresentano animali e/o altri esseri viventi ovvero una combinazione di elementi inerenti a diversi esseri viventi.
5)
Il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto tracciando una distinzione tra «forma decorativa», da un lato, e «osservazione analitica», dall’altro, e, di conseguenza, avrebbe parimenti ignorato il fatto che i marchi devono essere valutati in base all’impressione globale che producono.
6)
La combinazione di predetti elementi di errore avrebbe indotto il Tribunale a negare il carattere distintivo del marchio richiesto, benché il carattere distintivo avrebbe dovuto essere riconosciuto in base ad una corretta applicazione dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento sul marchio comunitario.
II. Violazione del diritto di essere sentiti
7)
Non prendendo in considerazione gran parte delle allegazioni della ricorrente, il Tribunale avrebbe violato il diritto della medesima di essere sentita.
III. Violazione dell’art. 73, prima frase, del regolamento sul marchio comunitario (obbligo di motivazione)
8)
Il Tribunale avrebbe basato la propria sentenza sull’assunto della mancata dimostrazione di una propria marcata peculiarità della figura che costituisce l’oggetto del marchio, sebbene, in virtù del principio dell’accertamento d’ufficio, sarebbe spettato all’UAMI confutare la peculiarità della figura in base alla presentazione di analoghe figure note sul mercato. Evidentemente il Tribunale non ha desiderato prendere in considerazione l’argomento della ricorrente e avrebbe quindi violato il proprio obbligo di motivazione.
9)
Poiché il Tribunale ha preso atto delle allegazioni della ricorrente senza tuttavia valutarle in sede decisionale o senza menzionarle in buona parte, esso ha violato l’obbligo di motivazione.
Full & Egal Universal Law Academy