14.5.2011
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 145/11
Impugnazione proposta il 1o marzo 2011 dalla Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) 17 dicembre 2010, causa T-336/08, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
(Causa C-98/11 P)
2011/C 145/16
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG (rappresentanti: G. Hild, Rechtsanwältin, R. Lange, Rechtsanwalt)
Altra parte nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che sia annullata la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) 17 dicembre 2010, causa T-336/08, e che l’UAMI sia condannato alle spese.
Motivi e principali argomenti
La presente impugnazione è diretta avverso la sentenza del Tribunale con cui è stato respinto il ricorso presentato dalla ricorrente diretto all’annullamento della decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (UAMI) 11 giugno 2008, recante rigetto della sua domanda di registrazione del segno tridimensionale raffigurante un coniglio di cioccolata con un nastro rosso.
A sostegno della sua impugnazione la ricorrente deduce la violazione dell’art. 7, n. 1, lett. b), e dell’art. 7, n. 3, del regolamento n. 40/94.
Per quanto riguarda il primo motivo, relativo all’esame del carattere distintivo, né l’esame condotto dall’UAMI né la valutazione giuridica del Tribunale sarebbero conformi al diritto, in quanto entrambe le decisioni sarebbero fondate su presunzioni. L’UAMI avrebbe presunto che la constatazione secondo cui il coniglio pasquale di cioccolata è una forma tipica per la festa di Pasqua fosse valida per tutti gli Stati membri dell’Unione e che ciò non fosse controverso. Invece, tale circostanza non sarebbe mai stata pacifica, avendo la ricorrente contestato esplicitamente tale constatazione con un’ampia esposizione in punto di fatto. L’UAMI e il Tribunale avrebbero dovuto esaminare tale punto, come imporrebbe il compito di esame loro conferito dall’art. 74, n. 1, del regolamento 40/94. Inoltre, il Tribunale sarebbe giunto alla conclusione che l’utilizzo di fogli di imballaggio dorati per i conigli pasquali di cioccolata sarebbe consueto sul mercato, nonostante nella sentenza siano citati soltanto altri tre prodotti imballati in fogli dorati. Un numero di prodotti così ridotto non consentirebbe di considerare la caratteristica come «di uso comune sul mercato».
L’infondatezza dell’assunto del Tribunale secondo il quale il marchio sarebbe privo di carattere distintivo intrinseco in tutto il territorio dell’UE sarebbe resa evidente altresì dal fatto che il segno di cui trattasi è stato registrato come marchio in 15 Stati membri dell’Unione europea.
Il punto della motivazione del Tribunale sul quale verte il secondo motivo, secondo cui il marchio avrebbe dovuto acquisire carattere distintivo in seguito all’uso in tutta l’Unione, sarebbe erroneo per due ordini di ragioni.
Da un lato, il Tribunale ometterebbe di considerare che il carattere distintivo in seguito all’uso deve essere acquisito unicamente laddove non sia già presente un carattere distintivo intrinseco. Nei 15 Stati membri nei quali il marchio in parola possiede carattere distintivo intrinseco non si dovrebbe quindi esigere la prova del fatto che il marchio è affermato in commercio. Ove si volesse seguire la tesi secondo la quale il carattere distintivo deve invece essere valutato con riferimento a ciascun singolo Stato membro, si dovrebbero allora constatare circostanze fattuali presenti in ciascuno di essi. Poiché ai sensi dell’art. 74 del regolamento il carattere distintivo deve essere esaminato d’ufficio dall’UAMI, quest’ultimo avrebbe dovuto procedere a tale riguardo ad accertamenti concreti per ogni singolo Stato membro dell’Unione. L’UAMI e il Tribunale non avrebbero compiuto tali accertamenti.
Dall’altro lato, il ragionamento del Tribunale non sarebbe conforme al principio del carattere unitario del marchio comunitario. Nel valutare la registrabilità e, nel caso di specie, il carattere distintivo, l’Unione europea dovrebbe essere considerata come un unico mercato comune. Se per una significativa parte dell’intera popolazione dell’Unione europea il marchio è affermato in commercio, ciò dovrebbe allora essere sufficiente per assicurare la tutela anche in tutto il mercato europeo.
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