13.8.2011
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 238/2
Ricorso proposto il 1o marzo 2011 dalla Stichting Nederlandse Publieke Omroep, già Nederlandse Omroep Stichting (NOS) contro la sentenza del Tribunale (Prima Sezione ampliata) 16 dicembre 2010 nelle cause riunite T-231/06 e T-237/06, Regno dei Paesi Bassi (causa T-231/06) e Nederlandse Omroep Stichting (NOS) (causa T-237/06)/Commissione europea
(Causa C-104/11 P)
2011/C 238/03
Lingua processuale: l’olandese
Parti
Ricorrente: Stichting Nederlandse Publieke Omroep, già Nederlandse Omroep Stichting (NOS) (rappresentante: J.J. Feenstra, advocaat)
Altre parti nel procedimento: Regno dei Paesi Bassi, Commissione europea
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente conclude che la Corte voglia:
—
annullare la sentenza del Tribunale 16 dicembre 2010 nelle cause riunite T-231/06 e T-237/06;
—
nella pendenza del giudizio, annullare la decisione della Commissione 22 giugno 2006, 2008/136/CE (1), relativa al finanziamento ad hoc delle emittenti pubbliche dei Paesi Bassi e
—
condannare la Commissione alle spese tanto di primo grado quanto dinanzi alla Corte.
Motivi e principali argomenti
Primo motivo: violazione degli artt. 107, 108 e 296 TFUE in quanto il Tribunale, a torto e in base ad una motivazione insufficiente, ha considerato i fondi del Fonds-Omroepreserve(FOR) e la restituzione alla NPO di determinate riserve costituite da parte di varie emittenti pubbliche olandesi come una forma di concessione di un aiuto nuovo.
Il Tribunale ha dato un’interpretazione e un’applicazione ingiusta delle nozioni di aiuto, di aiuto esistente e di aiuto nuovo ai sensi degli artt. 107 e seguenti TFUE, dichiarando che la disponibilità dei fondi del FOR e la restituzione alla NPO, da parte di varie emittenti pubbliche olandesi, di determinate riserve costituite devono essere qualificate come la concessione di un aiuto nuovo, senza dare una motivazione sufficiente.
Secondo motivo: violazione dei diritti della difesa.
Il Tribunale ha violato il principio dei diritti della difesa sancito dal diritto dell’Unione, il procedimento di cui all’art. 108, n. 2, TFUE e il regolamento (CE) n. 659/1999 (2), respingendo a torto, in base ad una motivazione inesatta e insufficiente, la domanda delle ricorrenti del rispetto dei diritti della difesa e considerando che i diritti della difesa della NPO non erano stati violati.
(1) GU 2008, L 49, pag. 1.
(2) Regolamento del Consiglio 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’art. 93 del Trattato CE (GU L 83, pag. 1).
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