14.5.2011
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 145/17
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad — Varna (Bulgaria) il 14 marzo 2011 — «Provadiinvest» OOD/Direktor na Direktsiya «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto»
(Causa C-129/11)
2011/C 145/25
Lingua processuale: il bulgaro
Giudice del rinvio
Administrativen sad — Varna
Parti
Ricorrente:«Provadiinvest» OOD
Convenuto: Direktor na Direktsiya «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto».
Questioni pregiudiziali
1)
Se l’art. 80, n. 1, lett. a) e b), della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CEE (1), relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, debba essere interpretato nel senso che, in caso di cessioni tra soggetti collegati, se il corrispettivo è inferiore al valore normale, la base imponibile è pari al valore normale dell’operazione solo quando il cedente o l’acquirente non ha interamente diritto alla detrazione dell’imposta sull’acquisto o sulla produzione dei beni che costituiscono l’oggetto della cessione.
2)
Se l’art. 80, n. 1, lett. a) e b), della direttiva 2006/112 debba essere interpretato nel senso che, quando il fornitore si è interamente avvalso del diritto a detrazione su beni e servizi oggetto di successive cessioni tra soggetti collegati di valore inferiore rispetto al valore normale, e tale diritto a detrazione non è stato rettificato in forza degli artt. da 173 a 177 della direttiva e la cessione non usufruisce di esenzione ai sensi degli artt. 132, 135, 136, 371, 375, 376, 377, 378, n. 2, 379, n. 2, o da 380 a 390 della direttiva, lo Stato membro non possa prevedere misure in forza delle quali la base imponibile è esclusivamente il valore normale.
3)
Se l’art. 80, n. 1, lett. a) e b), della direttiva 2006/112 debba essere interpretato nel senso che, quando l’acquirente si è interamente avvalso del diritto a detrazione su beni e servizi oggetto di cessioni tra soggetti collegati di valore inferiore rispetto al valore normale, e tale diritto a detrazione non è stato rettificato in forza degli artt. da 173 a 177 della direttiva, lo Stato membro non possa prevedere misure in forza delle quali la base imponibile è esclusivamente il valore normale.
4)
Se l’art. 80, n. 1, della direttiva 2006/112 elenchi esaustivamente i casi che integrano i presupposti in presenza dei quali lo Stato membro può adottare misure secondo cui la base imponibile in caso di cessioni è costituita dal valore normale.
5)
Se una disposizione come quella dell’art. 27, terzo comma, n. 1, della legge sull’IVA sia ammissibile in situazioni diverse da quelle previste dall’art. 80, n. 1, lett. a), b) e c), della direttiva 2006/112.
6)
Se, in un caso come quello in oggetto, la disposizione dell’art. 80, n. 1, lett. a) e b), della direttiva 2006/112, abbia effetto diretto e il giudice nazionale la possa applicare direttamente.
(1) GU L 347, pag. 1.
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