18.6.2011
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 179/7
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Regno Unito) il 16 marzo 2011 — Neurim Pharmaceuticals (1991) Ltd/Comptroller-General of Patents
(Causa C-130/11)
2011/C 179/11
Lingua processuale: l’inglese
Giudice del rinvio
Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)
Parti
Ricorrente: Neurim Pharmaceuticals (1991) Ltd
Convenuta: Comptroller-General of Patents
Questioni pregiudiziali
1)
Se, ai fini dell’interpretazione dell’art. 3 del regolamento (CE) del Consiglio 18 giugno 1992, n. 1768 (1), sull’istituzione di un certificato protettivo complementare per i medicinali [ora regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 6 maggio 2009, n. 469 (2)] (in prosieguo: il «regolamento CPC»), allorché un’autorizzazione di immissione in commercio (A) è stata concessa per un medicinale che contiene un principio attivo, la lett. d) del medesimo articolo debba essere intesa nel senso che osta al rilascio di un CPC fondato su una successiva autorizzazione di immissione in commercio (B) riferita a un medicinale diverso che contiene lo stesso principio attivo se i limiti della protezione conferita dal brevetto di base non coprono l’immissione in commercio del prodotto oggetto della prima AIC ai sensi dell’art. 4 del suddetto regolamento.
2)
Se, qualora nulla osti al rilascio del CPC, ne consegua che, ai fini dell’interpretazione dell’art. 13, n. 1, del regolamento CPC, «[la] prima autorizzazione di immissione in commercio nella Comunità» dev’essere un’autorizzazione di immissione in commercio di un medicinale nei limiti della protezione conferita dal brevetto di base ai sensi dell’art. 4 del suddetto regolamento.
3)
Se le soluzioni alle suddette questioni possano essere diverse nel caso in cui la prima autorizzazione di immissione in commercio fosse stata rilasciata per un medicinale veterinario con una specifica indicazione e l’autorizzazione successiva, invece, fosse stata rilasciata per un medicinale per uso umano con una indicazione diversa.
4)
Se le soluzioni alle suddette questioni possano essere diverse nel caso in cui la successiva autorizzazione di immissione in commercio richiedesse una domanda completa di autorizzazione all’immissione in commercio ai sensi dell’art. 8, n. 3, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 15 dicembre 2010, 2001/83/CE (3) (già domanda completa ai sensi dell’art. 4 della direttiva 65/65/CEE (4)).
5)
Se le soluzioni possano essere diverse nel caso in cui il prodotto oggetto di autorizzazione (A) di immissione in commercio del corrispondente medicinale rientri nell’ambito della protezione di un altro brevetto che appartiene a un titolare registrato diverso dal richiedente del CPC.
(1) Regolamento (CEE) del Consiglio 18 giugno 1992, n. 1768, sull’istituzione di un certificato protettivo complementare per i medicinali, GU L 182, pag. 1.
(2) Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 6 maggio 2009, n. 469, sul certificato protettivo complementare per i medicinali, GU L 152, pag. 1.
(3) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 novembre 2001, 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, GU L 311, pag. 67.
(4) Direttiva del Consiglio 26 gennaio 1965, 65/65/CEE, per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alle specialità medicinali, GU L 22, pag. 369.
Full & Egal Universal Law Academy