18.6.2011
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 179/8
Impugnazione proposta il 18 marzo 2011 dalla IFAW Internationaler Tierschutz-Fonds gGmbH avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) 13 gennaio 2011, causa T-362/08, IFAW/Commissione europea
(Causa C-135/11 P)
2011/C 179/14
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: IFAW Internationaler Tierschutz-Fonds gGmbH (rappresentanti: S. Crosby, Advocaat, S. Santoro, avvocato)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea, Regno di Danimarca, Repubblica di Finlandia, Regno di Svezia
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
dichiarare che la sentenza impugnata è viziata da errori di diritto e, di conseguenza, annullarla;
—
annullare la decisione della Commissione che nega l’accesso alla lettera del sig. Schröder e
—
condannare la Commissione a sopportare le spese sostenute dalla ricorrente in entrambi i procedimenti, ai sensi dell’art. 69 del regolamento di procedura della Corte di giustizia.
Motivi e principali argomenti
La ricorrente sostiene che nella sentenza impugnata il Tribunale è incorso in errore di diritto in quanto:
—
non ha riconosciuto che la Commissione deve effettuare un controllo completo per verificare se i motivi invocati dallo Stato membro per impedire la divulgazione del documento rientrino nell’ambito di applicazione delle eccezioni di cui all’art. 4 del regolamento n. 1049/2001 (1), confrontando tali eccezioni con il contenuto del documento; e
—
ha dichiarato che era legittimo effettuare un controllo completo del rifiuto di divulgazione senza prendere visione del documento in questione.
(1) Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2001, n. 1049, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).
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