28.5.2011
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 160/13
Ricorso proposto il 28 marzo 2011 — Commissione europea/Regno del Belgio
(Causa C-150/11)
2011/C 160/16
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: O. Beynet e A. Marghelis, agenti)
Convenuto: Regno del Belgio
Conclusioni della ricorrente
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Dichiarare che richiedendo, oltre alla produzione della carta di circolazione, la produzione del certificato di conformità di un veicolo ai fini del controllo tecnico preventivo all’immatricolazione di un veicolo precedentemente immatricolato in un altro Stato membro e assoggettando i veicoli precedentemente immatricolati in un altro Stato membro ad un controllo tecnico preventivo alla loro immatricolazione non tenendo conto dei risultati del controllo tecnico condotto in un altro Stato membro, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi della direttiva del Consiglio del 29 aprile 1999, 1999/37/CE relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli (1) e dell’art. 34 sul Trattato sul funzionamento dell’Unione europea;
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condannare il Regno del Belgio alle spese.
Motivi e principali argomenti
La Commissione solleva due censure a sostegno del suo ricorso, vertenti sull’inosservanza dell’art. 34 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e della direttiva 1999/37/CE da parte della normativa nazionale che, da un lato, richiede di produrre il certificato di conformità prima dell’immatricolazione di un veicolo precedentemente immatricolato in un altro Stato membro e, dall’altro, rifiuta di tenere conto dei risultati del controllo tecnico effettuato precedentemente in quest’altro Stato.
Con la sua prima censura, la Commissione imputa al convenuto di imporre in modo generale e sistematico un controllo tecnico preventivo all’immatricolazione dei veicoli usati precedentemente immatricolati in altri Stati membri, senza tener conto di eventuali controlli già effettuati in questi ultimi. Un siffatto controllo può scoraggiare taluni interessati a importare in Belgio veicoli usati precedentemente immatricolati in altri Stati membri e costituisce quindi un ostacolo alla libera circolazione delle merci, vietata dall’art. 34 TFUE.
Con la sua seconda censura, la Commissione rileva che, ai sensi della normativa nazionale, una domanda di immatricolazione non può essere convalidata in mancanza del certificato di controllo tecnico, che viene rilasciato dalle autorità belghe soltanto a condizione di produrre il certificato di conformità, presentato oltre alla carta di circolazione rilasciata in un altro Stato membro. Una siffatta normativa è contraria all’art. 4 della direttiva 1999/37/CE e priva di contenuto il principio del riconoscimento delle carte di circolazione armonizzate rilasciate da altri Stati membri. Infatti, una misura del genere, benché applicabile indistintamente ai veicoli immatricolati in Belgio o in un altro Stato membro, incide maggiormente sui veicoli usati provenienti da un altro Stato membro, poiché, nella maggioranza degli Stati membri, il certificato di conformità non accompagna il veicolo.
(1) GU L 138, pag. 57.
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