18.6.2011
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 179/11
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundeskommunikationssenat — Austria il 4 aprile 2011 — Publikumsrat des Österreichischen Rundfunk/Österreichischer Rundfunk
(Causa C-162/11)
2011/C 179/20
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundeskommunikationssenat
Parti
Ricorrente: Publikumsrat des Österreichischen Rundfunk
Resistente: Österreichischer Rundfunk
Questione pregiudiziale
Se l’art. 1, lett. c), l’art. 10, l’art. 11 e l’art. 18, n. 3, della direttiva del Consiglio 3 ottobre 1989, 89/552/CEE (1), relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 30 giugno 1997, 97/36/CE, che modifica la direttiva 89/552 (2), debbano essere interpretati nel senso che nella nozione di «pubblicità televisiva» di cui all’art. 1, lett. c), rientrino gli annunci di qualsivoglia tipo, effettuati da un’emittente televisiva nell’ambito delle proprie trasmissioni, che richiamino l’attenzione su altri programmi propri (ricevibili in chiaro) e che, conseguentemente, tali annunci ricadano nella sfera di applicazione, inter alia, delle disposizioni relative alla distinzione e alla riconoscibilità di cui all’art. 10 e all’inserimento di pubblicità di cui all’art. 11.
(1) GU L 298, pag. 23.
(2) GU L 202, pag. 60.
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