18.6.2011
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 179/11
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (Belgio) il 4 aprile 2011 — Annex Customs BVBA/Belgische Staat e KBC Bank NV
(Causa C-163/11)
2011/C 179/21
Lingua processuale: l’olandese
Giudice del rinvio
Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen
Parti
Ricorrente: Annex Customs BVBA
Convenuto:
Belgische Staat
KBC Bank N
Questioni pregiudiziali
1)
«Se l’art. 450 quater, n. 1, lett. b), del regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454 (1), che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario, come aggiunto dall’art. 1, n. 53, del regolamento (CE) della Commissione 15 dicembre 2000, n. 2787 (2), debba essere interpretato nel senso che la comunicazione in esso prevista è valida soltanto se vengono indicati gli importi esatti di cui il fideiussore potrebbe essere chiamato a rispondere.
2)
Se l’art. 450 quater, n. 2, del regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario, come aggiunto dall’art. 1, n. 53, del regolamento (CE) della Commissione 15 dicembre 2000, n. 2787, debba essere interpretato nel senso che il fideiussore che, dopo che ha ricevuto una comunicazione ai sensi dell’art. 450 quater, n. 1, lett. a), entro tre anni dalla data di accettazione della dichiarazione di transito, riceve una comunicazione in cui vengono indicati importi diversi da quelli che successivamente gli vengono richiesti, è sollevato dai suoi obblighi».
(1) GU L 253, pag. 1.
(2) Regolamento che modifica il regolamento (CEE) n. 2454/93, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 330, pag. 1).
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