30.7.2011
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 226/9
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Düsseldorf — Germania l’11 aprile 2011 — FRA.BO SpA/Deutsche Vereinigung des Gas- und Wasserfaches e.V. (DVGW) — Technisch-Wissenschaftlicher Verein
(Causa C-171/11)
2011/C 226/15
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Oberlandesgericht Düsseldorf
Parti
Ricorrente: F S.p.A.
Resistente: Deutsche Vereinigung des Gas- und Wasserfaches e.V. (DVGW) — Technisch-Wissenschaftlicher Verein
Altra parte: DVGW-Cert GmbH
Questioni pregiudiziali
1)
Se l’art. 28 CE (divenuto art. 34 TFUE), eventualmente in combinato disposto con l’art. 86, n. 2, CE (= art. 106, n. 2, TFUE), debba essere interpretato nel senso che gli organismi di diritto privato costituti al fine di elaborare norme tecniche in un determinato settore, nonché di certificare i prodotti sulla scorta di tali norme tecniche, siano assoggettati, nell’elaborazione delle norme tecniche e nel processo di certificazione, alle summenzionate disposizioni, qualora il legislatore nazionale consideri espressamente conformi alla legge i prodotti provvisti di certificati, cosicché, nella prassi, la distribuzione di prodotti sprovvisti di tale certificato sia perlomeno resa notevolmente più difficoltosa.
2)
In caso di soluzione negativa della prima questione:
Se l’art. 81 CE (= art. 101 TFUE) debba essere interpretato nel senso che l’attività di un organismo di diritto privato — descritto in dettaglio sub 1 — nel settore dell’elaborazione di norme tecniche e della certificazione di prodotti sulla scorta di tali norme tecniche debba essere considerata «economica», qualora detto organismo sia detenuto da imprese.
In caso di soluzione affermativa della questione precedente:
Se l’art. 81 CE debba essere interpretato nel senso che l’elaborazione di norme tecniche e la certificazione sulla scorta di tali norme da parte di un’associazione di imprese sia idonea ad ostacolare il commercio tra gli Stati membri, qualora un prodotto realizzato e distribuito legalmente in un altro Stato membro non possa essere distribuito nello Stato membro d’importazione o possa esserlo solo con notevole difficoltà, in quanto esso non soddisfa i requisiti della norma tecnica e la distribuzione senza un siffatto certificato è praticamente impossibile, avuto riguardo alla preponderanza sul mercato della norma tecnica e ad una disposizione del legislatore nazionale secondo la quale un certificato dell’associazione di imprese attesta l’osservanza dei requisiti di legge, e qualora la norma tecnica, se fosse stata emessa direttamente dal legislatore nazionale, sarebbe inapplicabile perché in contrasto con i principi di libera circolazione delle merci.
Full & Egal Universal Law Academy