9.7.2011
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 204/14
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Ireland (Irlanda) il 13 aprile 2011 — HID, BA/Refugee Applications Commissioner, Refugee Appeals Tribunal, Minister for Justice, Equality and Law Reform, Ireland, Attorney General
(Causa C-175/11)
2011/C 204/26
Lingua processuale: l’inglese
Giudice del rinvio
High Court of Ireland
Parti
Ricorrenti: HID, BA
Convenuti: Refugee Applications Commissioner, Refugee Appeals Tribunal, Minister for Justice, Equality and Law Reform, Ireland, Attorney General
Questioni pregiudiziali
1)
Se le disposizioni della direttiva del Consiglio 1o dicembre 2005, 2005/85/CE (1) o i principi generali di diritto dell’Unione europea precludano a uno Stato membro di adottare misure amministrative le quali prevedano che una categoria di domande d’asilo, definita sulla base della nazionalità o del paese d’origine del richiedente asilo, sia valutata e decisa secondo il procedimento accelerato o in via prioritaria.
2)
Se l’art. 39 di detta direttiva del Consiglio, in combinato con il ventisettesimo «considerando» della stessa e con l’art. 267 TFUE, debba essere interpretato nel senso che il mezzo di impugnazione efficace ivi richiesto sia previsto dalla normativa nazionale quando la funzione di riesame o di ricorso rispetto alla decisione in prima istanza sulle domande è attribuita dalla legge a un ricorso dinanzi a un tribunale istituito da una legge e competente a emettere decisioni vincolanti in favore del richiedente asilo su tutte le questioni di diritto o di fatto relative alla domanda, nonostante l’esistenza di meccanismi amministrativi e organizzativi che riguardano tutti o solo alcuni dei seguenti aspetti:
—
il fatto che un ministro del governo conservi un potere discrezionale residuale di invertire una decisione negativa su una domanda di asilo;
—
l’esistenza di legami organizzativi o amministrativi tra gli organi responsabili della decisione in prima istanza e quelli responsabili della decisione sul ricorso;
—
il fatto che i membri del Tribunal con potere decisionale siano nominati dal Ministro e svolgano le loro funzioni a tempo parziale per un periodo di tre anni e siano remunerati per ciascun singolo caso;
—
il fatto che il Ministro mantenga il potere di impartire ordini del genere specificato nelle sezioni 12, 16, n. 2B, lettera b) e 16, n. 11, della summenzionata legge.
(1) GU L 326, pag. 13.
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