6.8.2011
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 232/11
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Bíróság (Ungheria) il 18 aprile 2011 — Bericap Záródástechnikai bt./Plastinnova 2000 kft
(Causa C-180/11)
2011/C 232/20
Lingua processuale: l’ungherese
Giudice del rinvio
Fővárosi Bíróság
Parti
Ricorrente: Bericap Záródástechnikai bt.
Convenuta: Plastinnova 2000 kft
Altra parte nel procedimento: Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (precedentemente Magyar Szabadalmi Hivatal)
Questioni pregiudiziali
1)
Se sia conforme al diritto dell’Unione europea il fatto che, nell’ambito di un procedimento di riforma relativo a una domanda di annullamento della protezione di un modello di utilità, le misure, i procedimenti e i mezzi di ricorso si applichino in modo tale che il giudice nazionale non sia vincolato dalle conclusioni o da altre dichiarazioni delle parti aventi effetti giuridici e abbia il potere di disporre d’ufficio la produzione delle prove che lo stesso reputi necessarie.
2)
Se sia conforme al diritto dell’Unione europea il fatto che, nell’ambito di un procedimento di riforma relativo a una domanda di annullamento della protezione di un modello di utilità, le misure, i procedimenti e i mezzi di ricorso si applichino in modo tale che il giudice nazionale non sia vincolato, nell’adottare la sua decisione, da una decisione amministrativa vertente su una domanda di dichiarazione di insussistenza della protezione, né dalle constatazioni di fatto in essa risultanti, in particolare dai motivi invocati per l’annullamento o la revoca fatti valere nel corso del procedimento amministrativo o, ancora, dalle dichiarazioni o affermazioni formulate e dagli elementi di prova prodotti nel corso di quest’ultimo.
3)
Se sia conforme al diritto dell’Unione europea il fatto che, nell’ambito di un procedimento di riforma relativo a una nuova domanda di annullamento della protezione di un modello di utilità, le misure, i procedimenti e i mezzi di ricorso si applichino in modo tale che il giudice nazionale escluda dal novero degli elementi di prova presentati nell’ambito della nuova domanda — inclusi quelli relativi allo stato della tecnica — le prove che siano state prodotte in occasione di una precedente domanda di annullamento della protezione del modello di utilità.
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