30.7.2011
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 226/10
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado Contencioso-Administrativo n. 1 de Oviedo (Spagna) il 27 aprile 2011 — Susana Natividad Martínez Álvarez/Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad del Principado de Asturias
(Causa C-194/11)
2011/C 226/19
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Juzgado Contencioso-Administrativo no 1 de Oviedo
Parti
Ricorrente: Susana Natividad Martínez Álvarez
Convenuti: Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad del Principado de Asturias
Questione pregiudiziale
Se l’art. 7, n. 1, della direttiva 4 novembre 2003, 2003/88/CE (1), concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, in combinato disposto con l’art. 31, n. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, debba essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale, quale l’art. 502, n. 4, della legge organica sul potere giudiziario 1o luglio 1985, n. 6, secondo cui, qualora la situazione di inabilità al lavoro temporanea sopravvenga dopo l’inizio delle ferie, queste ultime possono essere considerate interrotte solo se detta inabilità ha comportato un ricovero ospedaliero, con esclusione quindi delle altre ipotesi di inabilità al lavoro temporanea, nelle quali non sussisterebbe alcun diritto a fruire delle ferie in un periodo successivo.
(1) GU L 299, pag. 9.
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